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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2006 11.2006.110

December 15, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·328 words·~2 min·4

Summary

Stralcio dell'appello per mancato versamento dell'anticipo

Full text

Incarto n. 11.2006.110

Lugano, 15 dicembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.185 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 16 febbraio 2005 da

 AP 1   (patrocinata   RA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato   RA 1 );

visto l'appello del 6 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza del 25 settembre 2006 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha parzialmente accolto una sua istanza a protezione dell'unione coniugale, negandole tuttavia ogni contributo alimentare;

ricordato che l'11 ottobre 2006 l'appellante è stata invitata a depositare entro venerdì 3 novembre 2006, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 450.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

accertato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2006.110 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2006 11.2006.110 — Swissrulings