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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.07.2005 11.2005.89

July 7, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·552 words·~3 min·4

Summary

appello in materia di assistenza tra parenti

Full text

Incarto n. 11.2005.89

Lugano, 7 luglio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1130 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 settembre 2004 da

 AO 1   (rappresentata dal curatore   RA 1   

contro

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 30 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

                                              7 giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 7 giugno 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha condannato AP 1 a versare per la figlia AO 1 (nata il 9 aprile 2004) un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili retroattivamente dal giorno della nascita, aumentati a fr. 1000.– mensili dal 12° compleanno, più gli eventuali assegni familiari;

                                         che contro tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 30 giugno 2005 nel quale definisce eccessivo il contributo di mantenimento a suo carico, chiede di nominargli un avvocato d'ufficio previo conferimento del gratuito patrocinio e postula la sostituzione del curatore designato alla figlia dalla Commissione tutoria regionale 4;

                                         che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le azioni di mantenimento sono trattate nel Cantone Ticino con la procedura speciale dell'assistenza tra parenti retta dagli art. 425 segg. CPC;

                                         che in esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo l'avvenuta notifica della sentenza al destinatario (art. 120

                                         cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata mercoledì 8 giugno 2005, è stata ritirata dal convenuto l'indomani (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito 98.00.690001.01364485 – LSI/LAS);

                                         che di conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 10 giugno 2005 ed è scaduto la domenica del

                                         19 giugno 2005, salvo protrarsi al successivo lunedì 20 giugno in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC;

                                         che nelle circostanze descritte il “ricorso” dell'appellante, consegnato alla posta di Lugano 1 sabato 2 luglio 2005 (data figurante sulla busta, sotto il codice 98.00.690001.04046614 – LSI/LAS), risulta manifestamente tardivo;

                                         che, del resto, nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

                                         che l'atto in esame va pertanto dichiarato inammissibile;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma il fatto che il convenuto sia sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito da sé solo, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

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