Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2007 11.2005.68

December 12, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,969 words·~15 min·5

Summary

Rivendicazione in proprietà di titoli al portatore

Full text

Incarto n. 11.2005.68

Lugano, 12 dicembre 2007/rgc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.726 (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 6 novembre 2001 da

AP 1 () (patrocinata dall' PA 2)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall' PA 1,);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15 aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Sul finire del 2000 AO 2, cittadina italiana, ha acquista­to l'intero pacchetto azionario della __________, con sede a __________ (100 azioni al portatore di nominali fr. 1000.– ciascuna) e il 29 dicembre 2000 ha firmato insieme con la sua unica figlia AP 1, cittadina italiana, un “contratto di mandato” mediante il quale AO 1 si vedeva designare amministratore unico della società a titolo fiduciario. Quello stesso giorno AO 2 e la figlia hanno sottoscritto con AO 1 anche tre “convenzioni fiduciarie” in virtù delle quali la __________ avrebbe acquistato – o si sarebbe fatta intestare – “a nome proprio ma per esclusivo conto ed a esclusivo rischio e pericolo del fiduciante” vari immobili di AO 2: un appartamento a __________, tre appartamenti con un negozio a __________ (__________) e quattro appartamenti a __________ (__________). Sempre il 29 dicembre 2000 AO 2 ha venduto i beni in questione a__________ davanti al notaio dott. __________ di __________ per Lit. 810 000 000, corrisposte dalla società mediante costituzione in favore della venditrice di una rendita vitalizia di Lit. 33 000 000 annue.

                                  B.   L'8 gennaio 2001 AO 2 si è incontrata con AO 1 e alla firma della figlia sul “contratto di mandato” ha fatto aggiungere, sul documento, la menzione “(procuratrice)”. In calce al documento medesimo, come pure alle tre “convenzioni fiduciarie” essa ha poi dichiarato con scritto autografo di revocare con effetto immediato “la procura rilasciata in data 29 dicembre 2000 alla signora AP 1”. Per di più, essa ha firmato da sé sola tre “convenzioni fiduciarie” identiche alle precedenti, destinate a sostituire quelle del 29 dicembre 2000 escludendo in pratica la posizione della figlia. In seguito, temendo di ritrovarsi spogliata dei propri beni, il 20 aprile 2001 AO 2 ha revocato con effetto immediato a AO 1 il mandato di amministratore unico della società, esigendo che le fosse conse­gnato il pacchetto azionario dell'__________ e tutta la documentazione a esso relativa, compreso il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie”. AO 1 ha rifiutato, non essendogli chiaro chi fosse l'effettivo proprietario delle

                                         azioni.

                                  C.   In conseguenza di ciò, il 3 maggio 2001 AO 2 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per vedersi dichiarare proprietaria delle azioni e ottenerne la consegna, insieme con la documentazione predetta (inc. OA.2001.290). AO 1 ha denunciato la lite il 14 maggio 2001 a AP 1 e con risposta del 12 luglio 2001 si è sostanzialmente rimesso al giudizio del Pretore, postulando in via ricon­venzionale il versa­mento di fr. 18 758.20 con interessi al 5% dal 1° agosto 2001 per l'opera da lui svolta. L'attrice ha proposto di respingere la riconvenzione, salvo ricono­scere all'attore “un massimo di fr. 3250.– a dipendenza delle risultanze di causa”. Le posizioni delle parti sono rimaste invariate anche dopo un secondo scambio di atti scritti. L'udienza preliminare ha avuto luogo l'8 novembre 2001.

                                  D.   AP 1 è intervenuta nella lite in via principale il 6 novembre 2001, promuovendo causa contro la madre AO 2 e AO 1 per vedere accertata – previa congiunzione della procedura con quella appena citata – la sua proprietà sulle azioni della __________ e per ottenere che AO 1 fosse tenuto a consegnarle i titoli e tutta la documentazione a esso relativa, compreso il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie”. Essa ha chiesto inoltre che fosse accertata la nullità del­le modifiche apportate dalla madre l'8 gennaio 2001 al “contratto di mandato” originario e alle tre “convenzioni fiduciarie”, come pure che fossero dichiarate inefficaci le tre successive “convenzioni fiduciarie” firmate dalla sola AO 2 (inc. OA.2001.726). Con ordinanza dell'8 novembre 2001 il Pretore ha sospeso la prima causa, decidendo di giudicare prioritariamente la seconda, ciò che ha confermato ancora con ordinanza del 15 febbraio 2002.

                                  E.   Con decreto cautelare del 15 febbraio 2002 il Pretore ha incaricato AO 1, su richiesta di AP 1, di assicurare pendente causa “l'am­ministrazione corrente e straordinaria degli immobili di proprietà [della __________] a __________, __________ e __________, occupandosi, in particolare, direttamente o tramite terzi sotto sua responsabilità, dell'incasso degli affitti e dell'erogazione a favore di AO 2 della rendita vitalizia”. Il primo giudice ha invitato altresì l'amministratore a presentare un rendiconto semestrale della sua gestione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico di AO 2, tenuta a rifondere all'istante e a AO 1 fr. 200.– ciascuno per ripetibili. Un appello presentato da AO 2 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera nella misura in cui era ricevibile con sentenza del 30 ottobre 2002 (inc. 11.2002.22).

                                  F.   Il corso della seconda causa è ripreso dopo la sentenza di questa Camera con una lettera scritta al Pretore dalla legale dell'attrice, la quale ha comunicato il 20 gennaio 2003 di deporre il mandato, non riuscendo più a mettersi in relazione con la cliente. Con decreto del 23 gennaio 2003 il Pretore ha diffidato così AO 2 a munirsi di un patrocinatore entro venti giorni, tanto nella causa in esame quanto nella causa sospesa. La notifica del decreto è risultata infruttuosa, AO 2 non avendo lasciato alcun recapito. Da allora essa non si è più manifestata in giudizio. Il 13 giugno 2003 AO 1 ha presentato la sua risposta di merito, nella quale si è rimesso sostanzialmente alla sentenza del Pretore, chiedendo in via riconvenzionale che AP 1 gli versasse fr. 25 298.20 con interessi al 5% dal 1° luglio 2003 per l'opera da lui svolta. L'attrice ha dichiarato il

                                         12 settembre 2003 di non opporsi alla riconvenzione qualora le fosse stata riconosciuta la proprietà del noto pacchetto azionario. L'udienza preliminare si è tenuta il 16 febbraio 2004.

                                  G.   Iniziata nel marzo successivo, l'istruttoria della causa è terminata il 24 novembre 2004. Nel suo memoriale conclusivo del 18 gennaio 2005 AP 1 ha ribadito le richieste di petizione e la risposta riconvenzionale. Nel proprio, del 17 gennaio 2005, AO 1 ha confermato la risposta di merito e la domanda riconvenzionale. Il dibattimento finale del 19 gennaio 2005 è andato deserto. Statuendo con sentenza del 15 aprile 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha dichiarato nulle le modifiche apportate l'8 gennaio 2001 da AO 2 al “contratto di mandato” e alle “convenzioni fiduciarie” del 29 dicembre 2000. Per il resto egli ha respinto l'azione, così come ha respinto la riconvenzione. La tassa di giustizia dell'azione principale (fr. 2500.–) e le spese sono state poste per due terzi a carico dell'attrice e per un terzo a carico di AO 2, senza assegnazione di ripetibili. La tassa di giustizia della riconvenzione (fr. 800.–) e le spese sono state poste a carico di AO 1, senza assegnazione di ripetibili. La sentenza è stata notificata a AO 2 nelle vie edittali.

                                  H.   Il 10 maggio 2005 AP 1 è insorta contro la sentenza appena citata con un appello volto a ottenere l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del giudizio impugnato. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella sentenza impugnata il Pretore non ha accertato il valore litigioso. Di per sé la causa gli andrebbe quindi ritornata perché rimedi alla mancanza giusta l'art. 13 CPC. Se appena si pensa tuttavia che nella fattispecie la causa verte sulla proprietà di azioni relative a una società immobiliare cui sono intestati un appartamento a __________, tre appartamenti con un negozio a __________ (__________) e quattro appartamenti a __________ (__________) per un valore complessivo di Lit. 810 000 000, si può ragionevolmente presumere che il valore litigioso ecceda di gran lunga fr. 8000.– (art. 36 LOG, art. 13 vLOG), quantunque l'intestazione dei beni comporti per la società l'erogazione di una rendita vitalizia pari a Lit. 33 000 000 annue in favore di AO 2. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.

                                   2.   Dalla sentenza appellata risulta che l'intenzione originaria di AO 2 era di lasciare all'unica figlia avuta dal primo matrimonio, quale anticipo ereditario, la proprietà di tutti gli immobili ricevuti dall'ex marito in seguito al divorzio. A tal fine essa aveva ceduto i beni in questione all'__________, nell'intento di donare poi le azio­ni della società alla figlia. Se non che – ha continuato il Pretore – nulla dimostra che la donazione sia davvero intervenuta. Lo stesso AO 1, che ha redatto il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie”, è sempre rimasto in dubbio sull'effettiva proprietà dei titoli. AO 2, da parte sua, desiderava in un primo tempo trapassare tutto alla figlia, ma in seguito ha deciso di coinvolgere quest'ultima solo in ragione di un mezzo e per finire ha litigato con lei già una settimana dopo la firma degli atti. Quanto alle tre convenzioni sottoscritte dalla sola AO 2, il Pretore le ha ritenute res inter alios acta (onde l'impossibilità per l'attrice di farne accertare l'inefficacia), mentre ha dichiarato nulle le modifiche apportate unilateralmente l'8 gennaio 2001 da AO 2 agli atti firmati insieme con la figlia il 29 dicembre 2000. Circa la riconvenzione di AO 1, il Pretore l'ha respinta con l'argomento che, non risultando proprietaria delle azioni litigiose, l'attrice non poteva equitativamente essere chiamata a sopportare spese correlate alla proprietà dei titoli.

                                   3.   L'appellante sottolinea che l'intenzione della madre era pacificamente quella di trasferirle in vita la proprietà di tutti gli immobili ricevuti dall'ex marito in esito al divorzio, donandole il pacchetto azionario dell'__________. E tale donazione – essa prosegue – è avvenuta ancor prima che fossero firmati il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie” del 29 dicembre 2000, giacché decisiva era la volontà dell'alienante (art. 239 CO). Fosse vero il contrario – soggiunge – mal si comprenderebbe in quale veste essa avrebbe sottoscritto quei documenti insieme con la madre. A parere dell'appellante le “convenzioni fiduciarie” non erano semplici premesse della donazione, come reputa il Pretore, bensì atti susseguenti, intesi a perfezionare il trasferimento dei beni. Il fatto poi che i titoli siano sempre rimasti in possesso di AO 1 si riconduce alla concludente volontà delle parti (art. 924 cpv. 1 CC). La madre, firmando le “convenzioni fiduciarie”, si era semplicemente riservata un diritto di riversione (art. 247 cpv. 1 CO). La donazione, di per sé, era già avvenuta.

                                   4.   Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 30 ottobre 2002 (consid. 4), il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale che rendono applicabile la Convenzione di Lugano, la quale fa stato “in materia civile e commerciale”, compresi i diritti reali mobiliari (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio). La Convenzione non prevede tuttavia fori “esclusivi” (nel senso dell'art. 16) in simili ipotesi, di modo che per cause riguardanti diritti reali su beni mobili continua a valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch, loc. cit.; Siehr, Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). Nella fattispecie l'attrice ha effettivamente promosso causa al domicilio di AO 1. Per quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico il pacchetto azionario dell'__________ è sempre rimasto in possesso di AO 1, dal momento in cui AO 2 l'ha acquistato fino a oggi. Nulla induce a credere – né alcuno pretende – che il luogo di situazione dei titoli non sia in Svizzera. La lite è retta pertanto dalla legge svizzera.

                                   5.   Sul fatto che AO 2 intendesse, quando ha comperato le azioni della __________ sul finire del 2000, donare in seguito i titoli alla figlia perché questa acquisisse – conservando l'anonimato – la proprietà degli immobili a lei lasciati dall'ex marito in esito al divorzio (sentenza impugnata, consid. 5) non v'è controversia. Litigiosa è la questione di sapere se – e in tal caso quando – ciò sia avvenuto. L'appellante sostiene che la donazio­ne “si è perfezionata sotto ogni profilo prima della sottoscrizione degli atti fiduciari e del mandato di data 29 dicembre 2000” (memoriale, pag. 4 verso l'alto). Non indica però alcun momento o frangente preciso. Fonda la sua affermazione sulla dichiarata volontà iniziale della madre, sull'accertamento che le azioni sono sempre rimaste in possesso di AO 1 e sulla circostanza di avere firmato insieme con la madre il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie” del 29 dicembre 2000.

                                         In realtà gli elementi che precedono sono tutt'altro che univoci. Intanto la volontà iniziale della madre era lungi dal risultare indefessa, ove appena si consideri che tosto costei “decise di coinvolgere la figlia in ragione della metà” soltanto (sentenza impugnata, consid. 6) – fatto che l'attrice non contesta – e che l'8 gennaio 2001 era già sfumata anche tale intenzione (sopra, lett. B). Certo, le azioni dell'__________ sono sempre rimaste in possesso di AO 1, ma ciò depone se mai a sfavore dell'attrice, la quale pretende sì di avere inteso lasciare i titoli per atti concludenti nelle mani dell'amministratore, salvo omettere di spiegare tuttavia in che consistano tali atti. Quanto alla firma del “contratto di mandato” e delle tre “convenzioni fiduciarie” il 29 dicembre 2000 unitamente alla madre, l'attrice stessa riproduce le dichiarazioni rilasciate da AO 1 al suo interrogatorio formale (appello, pag. 4 a metà). Questi ha precisato di avere inserito il nome di madre “e/o” figlia nei quattro atti non perché l'attrice fosse proprietaria delle note azioni né, tanto meno, perché AO 2 intendesse riservarsi un diritto di riversione, ma perché lo preoccupava “cosa sarebbe successo in caso di premorienza della figlia”. In che modo il maldestro accorgimento potesse rimediare all'inquietudine non è dato di capire. Sta di fatto ch'esso non suffraga le tesi dell'attrice.

                                         Del resto, si fosse la donazio­ne perfezionata “prima della sottoscrizione degli atti fiduciari e del mandato” (come l'appellante asserisce), il 29 dicembre 2000 l'attrice sarebbe già stata unica proprietaria delle azioni. Perché mai allora AO 2 avrebbe firmato a sua volta il “contratto di mandato” che designava AO 1 in qualità di amministratore unico a titolo fiduciario dell'__________ non è dato di arguire. Neppure l'attrice, del resto, tenta una spiegazione. Tutto ciò dimostra, se ancora fosse necessario, che quel 29 dicembre 2000 la situazione era a dir poco ambigua. Chiamato a “definire contrattualmente il rapporto sottostante all'__________ e la signora AO 2, rispettivamente la di lei figlia AP 1” (interrogatorio formale del 9 novembre 2004 nella rubrica “act. XVI/XVII”, risposta n. 3), AO 1 ha redatto un “contratto di mandato” e tre “convenzioni fiduciarie” senza essere per nulla in chiaro su quale fosse il vero ruolo della madre e quello della figlia, al punto da non essere in grado di capire nemmeno a chi appartenesse in quel momento il pacchetto azionario della società. Con il risultato di rifiutarne in seguito la consegna e di rimettersi in entrambe le azioni promosse contro di lui al giudizio del Pretore, lasciando che madre e figlia si contendessero la proprietà dei titoli in tribunale.

                                   6.   Ne segue che, in definitiva, l'attrice non è riuscita a comprovare la proprietà dei titoli rivendicati. L'appello è destinato così all'insuccesso e gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è il caso invece di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili.

                                   7.   Circa i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso eccede abbondantemente, dopo quanto si è spiegato (consid. 1), anche la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1250.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –(nelle vie edittali).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile  contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2005.68 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.12.2007 11.2005.68 — Swissrulings