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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2005 11.2005.47

December 19, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,681 words·~13 min·7

Summary

Protezione dell'unione coniugale: omologazione di convenzione sugli effetti della vita separata con stralcio dell'appello dai ruoli.

Full text

Incarto n. 11.2005.47

Lugano, 19 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.264 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 15 novembre 2004 da

 AP 1 (  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (  PA 2 );

esaminati gli atti,

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 15 novembre 2004 AP 1 (1967) si è rivolta al Pretore del­la giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale perché condannasse il marito AO 1 (1950) a versarle un contributo alimentare per sé di fr. 1083.– mensili, uno per la figlia Th__________ (nata il 28 febbraio 1989) di

                                         fr. 847.– mensili, uno per la figlia Ta__________ (nata il 29 settembre 1990) di fr. 847.– mensili e uno per la figlia Tam__________ (nata il 21 gennaio 1996) di fr. 619.– mensili, più gli assegni familiari. Alla discussione del 3 dicembre 2004 l'istante ha avanzato pretese anche riguardo al mobilio domestico e ha chiesto che i contributi alimentari fossero erogati retroattivamente dal 1° settembre 2004.

                                  B.   Con sentenza del 21 marzo 2005 il Pretore ha obbligato AO 1 a versare fino al 1° aprile 2005 i contributi pattuiti nel corso della procedura (fr. 700.– per la moglie, fr. 700.– per Th__________, fr. 700.– per Ta__________ e fr. 600.– per Tam__________). Dopo il 1° aprile 2005 egli ha stabilito un contributo alimentare per la moglie di fr. 400.–  mensili, uno per Th__________ di fr. 700.– men­sili, uno per Ta__________ di fr. 700.– mensili e uno per Tam__________ di fr. 600.–, assegni familiari compresi, con obbligo per il convenuto di assumere direttamente inoltre “gli oneri ipotecari e assicurativi della casa di __________”. La tassa di giustizia di fr. 200.– (senza spese) è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   AP 1 è insorta contro la sentenza appena citata con un appello del 1° aprile 2005 nel quale chiede che, conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, da quello stesso giorno il contributo alimentare per lei sia portato a fr. 1064.– mensili, quello per Th__________ a fr. 832.– mensili, quello per Ta__________ a fr. 832.– mensili e quello per Tam__________ a 608.– mensili. L'appello non è stato intimato alla controparte. Il 13 luglio 2005 AP 1 ha poi trasmesso alla Camera una convenzione del giorno medesimo in cui le parti risultano avere pattuito, in pendenza di appello, i seguenti contributi alimentari durante la separazione di fatto:

                                         fr. 800.– mensili per l'appellante,

                                         fr. 800.– mensili per Tam__________,

                                         fr. 800.– mensili per Ta__________ e

                                         fr. 600.– mensili per Th__________,

                                         con obbligo per il marito di assumere direttamente “gli oneri ipotecari e assicurativi della casa di __________”.

                                  D.   Con ordinanza del 16 agosto 2005 il giudice delegato della Camera ha spiegato alle parti che, secondo giurisprudenza, i contributi alimentari sarebbero verosimilmente ammontati a:

                                         fr. 1470.– mensili per l'appellante,

                                         fr. 1365.– mensili per Th__________,

                                         fr. 1270.– mensili per Ta__________ e

                                         fr.   950.– mensili per Th__________, assegni familiari compresi,

                                         senza oneri supplementari per il marito, onde la necessità di    riorientare l'accordo di conseguenza. Inoltre egli ha invitato le parti a completare le convenzione, precisando in conformità all'art. 143 CC:

–  quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun coniuge siano stati presi in considerazione per il calcolo,

–  se l'importo assegnato a ciascuna figlia comprenda gli assegni familiari,

–  quale importo manchi per coprire il debito mantenimento del coniuge avente diritto,

–  se sia fatto salvo un successivo aumento della rendita, come pure

–  se e in quale misura la rendita debba essere adattata alle variazioni del costo della vita.

                                  E.   Le parti hanno trasmesso alla Camera una convenzione emendata, del 17 ottobre 2005, la quale prevede i seguenti contributi alimentari:

                                         fr. 800.– mensili per l'appellante,

                                         fr. 800.– mensili per Th__________,

                                         fr. 800.– mensili per Ta__________ e

                                         fr. 600.– mensili per Tam__________, più gli assegni familiari,

                                         sempre con obbligo per il marito di assumere direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi della casa di __________. La Camera ha riesaminato l'assetto convenzionale, giungendo alla conclusione che il contributo per la moglie rimaneva manifestamente inadeguato e andava aumentato almeno di fr. 300.– mensili, mentre quello per le figlie poteva essere ridotto di fr. 300.– mensili complessivi. La decorrenze dei contributi si sarebbe dovuta attenere inoltre alla data fissata dal Pretore (1° aprile 2005).

                                  F.   Il 21 novembre 2005 le parti hanno fatto pervenire alla Camera una convenzione modificata nel senso testé indicato, l'appellante confermando la richiesta di stralciare l'appello dai ruoli.

Considerando

in diritto:                  1.   Una convenzione sull'assetto della vita separata conclusa nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale richiede l'omologazione del giudice, la quale ha effetto costitutivo, l'art. 140 CC applicandosi per analogia (RFJ/FZR 2005 pag. 3 in alto con rinvio a Hegnauer/Breit­schmid, Grundriss des Eherechts, 4ª edizione, pag. 212 n. 21.23, a Sutter/Freiburghaus, Kom­mentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 7 ad art. 140 CC; v. anche Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 15 segg. ad art. 176 CC; Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 1 ad art. 140). Prima di omologare l'accordo il giudice si assicura dunque che i coniugi abbiano firmato la convenzione “di loro libera volontà e dopo matura riflessione”, verificando che essa sia “chiara, completa e non manifestamente inadeguata” (art. 140 cpv. 2 CC). Egli non è tenuto invece a imporre un termine di riflessione, quello dell'art. 111 cpv. 2 CC applicandosi solo alle convenzioni stipulate nelle cause di divorzio, non nelle protezioni del­l'unione coniugale.

                                   2.   Che cosa si intenda, in materia di contributi alimentari, per convenzione “non manifestamente inadeguata” è chiaro relativamente ai figli minorenni, cui si applica per diritto federale il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413). Al proposito il giudice interviene quindi d'ufficio ove gli ammontari non appaiano conformi all'art. 285 cpv. 1 CC, senza vincolo a quanto un genitore offra e l'altro accetti (Hegnauer/Breitschmid, op. cit., pag. 212 n. 21.23; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 e 25 ad art. 140 CC; Leuenberger/Schwenzer, Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 15 seg. ad art. 140 CC). Più delicata è la questione per quel che attiene alla moglie (Gloor, op. cit., n. 12 ad art. 140 CC; Leuen­berger/Schwenzer, op. cit., n. 17 segg. ad art. 140 CC), al cui riguardo vige il principio dispo­sitivo. Anche in tal caso, nondimeno, il giudice verifica l'ammontare del contributo con pieno potere di cognizione ove il fabbisogno minimo di lei rimanga – in tutto o in parte – scoperto, sussistendo il rischio che in simile eventualità le casse pubbliche siano chiamate poi a colmare l'ammanco.

                                   3.   In concreto il giudice della Camera ha già avuto modo di spiegare nell'ordinanza del 16 agosto 2005 come sarebbero stati verosimilmente definiti i contributi alimentari per moglie e figlie a termini di giurisprudenza (sopra, lett. D). Già allora risultava dal cal­colo che il reddito dei coniugi (fr. 8245.– netti mensili) non bastava per coprire il fabbisogno della famiglia (fr. 9000.– mensili). Il marito avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c, 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii), i contributi sarebbero probabilmente ammontati a:

                                         fr. 1470.– mensili per la moglie,

                                         che con un fabbisogno minimo di fr. 2090.– mensili e un reddito proprio di fr. 400.– mensili avrebbe accusato un ammanco di fr. 220.– mensili,

                                         fr. 1365.– mensili per Th__________ (assegni familiari compresi),

                                         che con un fabbisogno in denaro di fr. 1570.– avrebbe accusato un ammanco di fr. 205.– mensili,

                                         fr. 1270.– mensili per Ta__________ (assegni familiari compresi),

                                         che con un fabbisogno in denaro di fr. 1460.– avrebbe accusato un ammanco di fr. 190.– mensili, e

                                         fr. 950.– mensili per Tam__________ (assegni familiari compresi),

                                         che con un fabbisogno in denaro di fr. 1090.– avrebbe accusato un ammanco di fr. 140.– mensili.

                                         Moglie e figlie non vedendosi assicurare il fabbisogno men­sile, l'accordo sottoposto all'esame della Camera dev'essere esaminato nella sua adeguatezza con pieno potere cognitivo.

                                   4.   Nella convenzione in esame i contributi alimentari sono fissati dai coniugi al netto delle spese di alloggio, il marito assumendo direttamente gli oneri ipotecari e l'assicurazione gravante l'abitazione coniuga­le (fr. 1299.60 mensili). Ci si dipartisse da tale presupposto, il fabbisogno minimo del marito considerato nel calcolo della Camera sarebbe passato da fr. 2790.– a fr. 4089.60 mensili, mentre quello della moglie si sarebbe ridotto da fr. 2090.– a fr. 1808.40 mensili, così come si sarebbe ridotto da

                                         fr. 1570.– a fr. 1136.80 mensili il fabbisogno in denaro di Th__________, da fr. 1460.– a fr. 1135.10 quello di Ta__________ e da fr. 1090.– a

                                         fr. 830.10 mensili quello di Tam__________ (sulla chiave di riparto relativa al costo dell'alloggio si veda l'ordinanza del 16 agosto 2005, con­sid. 10). La disponibilità del marito risultando di fr. 3755.40 mensili, si sarebbero dovuti ridurre tutti i contributi in proporzione (ordinanza del 16 agosto 2005, consid. 11). Ne sarebbe derivato un contributo mensile di circa fr. 1170.– per la moglie, di circa fr. 765.– (oltre fr. 183.– di assegni famigliari) per Thaisa, di circa fr. 760.– (oltre fr. 183.– di assegni famigliari) per Ta__________ e di circa fr. 510.– per Tam__________ (oltre fr. 183.– di assegni famigliari).

                                   5.   L'esame con pieno potere cognitivo di una convenzione sugli effetti della vita separata non deve condurre necessariamente al risultato cui sarebbe giunto il tribunale in mancanza di accordo, le parti disponendo pur sempre di un certo margine di autonomia. Entro determinati limiti si può tenere conto anche della buona volontà dimostrata dal debitore, della circostanza che un'intesa amichevole fra coniugi – per quanto possa eventualmente sembrare non ottimale su un punto o sull'altro – è preferibile a un giudizio autoritativo e del fatto che, lasciando al debitore qualche margine per negoziare l'ammortamento ipotecario (il quale costituirebbe a rigore un debito verso terzi e passerebbe in second'ordine rispetto al mantenimento della famiglia) si garantisce nel caso specifico a moglie e figli la possibilità di continuare ad abitare nell'alloggio coniugale. Alla luce di ciò si giustifica di approvare contributi che in concreto appaiono lievemente inferiori a quanto sarebbe potuto emergere dal procedimento giudiziario, considerate anche le riserve sul reddito effettivo del marito (ordinanza del 16 agosto 2005, consid. 6) e sul fabbisogno in denaro delle figlie (che andrebbe maggiorato di una quota per cura e educazione non prestate dalla madre, parzialmente impedita dall'esercizio di attività lucrativa: ordinanza citata, consid. 10). Nondimeno, gli importi mancanti alla copertura del fabbisogno riconosciuti dal debitore nella convenzione appaiono sostanzialmente corretti e lasciano spazio, nel caso in cui si accertasse un maggior guadagno di lui, agli adattamenti che ne conseguono. Tutto ponderato, in ultima analisi la convenzione può dunque essere approvata, i dispositivi n. 2 cpv. 1 e 3 della sentenza impugnata (contributi alimentari per le figlie, rispettivamente per la moglie, dal 1° aprile 2005) vanno modificati di conseguenza e l'appello va stralciato dai ruoli.

                                   6.   Per quanto riguarda la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili, l'art. 151 CPC si limita a prevedere che ove una causa sia tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, esse sono fissate e suddivise – a richiesta di parte – dal giudice adito. Dandosi transazione, salvo diverso accordo il giudice suddivide gli oneri e le ripetibili secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con quanto stipulato dalle parti nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento processuale dell'una o dell'altra (Gillard, La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/

                                         Basilea/Gi­nevra 2003, pag. 160; JdT 1987 III 128, 1984 III 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130). Una convenzione sull'ammontare dei contributi di mantenimento può assimilarsi, per la sua valenza pecuniaria, a una transazione. Ora, sul contributo

                                         alimentare per sé l'appellante ottiene causa vinta, mentre soccombe su quello per le figlie. Tenuto conto che nel diritto di famiglia non fa stato solo il criterio aritmetico, ma anche quello equitativo, appare giusto che gli oneri processuali siano addebitati alle parti in ragione di metà ciascuno (fermo restando che la tassa di giustizia va moderata, la causa terminando senza sentenza: art. 21 LTG) e le ripetibili compensate. L'esito della procedura di appello non influisce invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che rimane invariato.

                                   7.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante merita accoglimento, giacché l'interessata versa in gravi ristrettezze (art. 3 cpv. 1 Lag), non avendo potuto ottenere dal coniuge una provvigione ad litem nemmeno davanti al Pretore. Quan­to alla parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), l'appello appariva senz'altro fondato sul contributo alimentare per l'istante, la cifra stabilita dal Pretore risultando già di primo acchito irrisoria.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                    I.   È omologata la seguente convenzione sugli effetti della vita separata trasmessa alla Camera il 21 novembre 2005:

                                         CONVENZIONE

                                         Tra i coniugi

                                         AO 1, __________

                                         e

                                         AP 1, nata __________, __________

                                         Premesso che:

                                         –   i coniugi si sono uniti in matrimonio il 30 dicembre 1988 a __________ e che dall'unione coniugale sono nate le figlie Th__________ (28 febbraio 1989), Ta__________ (29 settembre 1990) e Tam__________ (21 gennaio 1996);

                                         –   in seguito alla presentazione dell'istanza di misure di protezione dell'unione coniugale è attualmente pendente la procedura presso il Tribunale d'appello circa l'ultimo punto controverso, ossia il contributo alimentare;

                                         –   circa gli elementi di reddito, le parti fanno riferimento alla situazione accertata dal Pretore, ossia:

                                             reddito netto del marito: fr. 7296.– mensili, oltre a fr. 549.– di assegni familiari;

                                             reddito netto della moglie: fr. 400.– mensili;

                                         –   l'insieme dei redditi delle parti non è temporaneamente sufficiente a coprire i fabbisogni teorici di moglie e figlie;

                                         tutto ciò premesso, i coniugi disciplinano con la presente convenzione liberamente sottoscritta il regime dei contributi alimentari dovuti a moglie e figlie, che considera i mezzi precedentemente effettivamente destinati al soddisfacimento dei bisogni correnti della famiglia.

                                         1.  Tenuto conto che l'abitazione di __________ occupata dalla moglie e dalle figlie appartiene al signor AO 1, considerato altresì come egli abbia sempre regolarmente fatto fronte al pagamento degli interessi ipotecari nella misura attuale di fr. 1300.– mensili, si conviene che egli continui a farlo e che il relativo onere venga considerato come contributo aggiuntivo ai contributi alimentari versati nelle mani della moglie secondo quanto disposto ai punti seguenti.

                                         2.  Il contributo alimentare mensile dovuto dal signor AO 1 a favore della signora AP 1 è stabilito in fr. 1100.–.

                                         3.  I contributi mensili dovuti dal padre per il mantenimento delle figlie sono stabiliti come segue:

                                             Thaisa: fr. 700.–

                                             Tatiana: fr. 700.–

                                             Tamiris: fr. 500.–.

                                             A questi importi vanno aggiunti gli assegni familiari, attualmente di fr. 183.– per ognuna delle figlie.

                                             L'importo dovuto per Th__________ sarà versato sino al termine del ciclo attuale di studio, quindi oltre il limite del raggiungimento della maggiore età.

                                         4.  Per quanto attiene agli importi teoricamente mancanti, ossia:

                                             fr. 327.– per la signora AP 1

                                             fr. 232.– per Th__________

                                             fr. 232.– per Ta__________

                                             fr. 132.– per Tam__________

                                             i coniugi riservano esplicitamente la possibilità di una successiva revisione in relazione all'evoluzione delle loro rispettive condizioni di reddito.

                                         5.  I contributi, validi da aprile 2005 e da pagare in via anticipata, saranno annualmente adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2007 (indice di base aprile 2005) nella misura in cui lo sarà stato anche il salario del debitore.

                                         6.  Le parti si danno atto che non vi sono arretrati scoperti.

                                         Così d'accordo le parti firmano.

                                   II.   I dispositivi n. 2 cpv. 1 e 3 della sentenza impugnata sono sostituiti dalla convenzione che precede. Il dispositivo n. 2 cpv. 2 e tutti gli altri dispositivi rimangono invariati.

                                   III.   L'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli.

                                 IV.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  V.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                 VI.   Intimazione:

–   , ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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