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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.03.2005 11.2005.36

March 21, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·837 words·~4 min·4

Summary

revoca della curatela amministrativa

Full text

Incarto n. 11.2005.36

Lugano 21 marzo 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 121.2002/R.80.2004 (revoca della curatela) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1    

alla  

Commissione tutoria regionale 11, Losone;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1°marzo 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con risoluzione del 26 febbraio 2002 la Commissione tutoria regionale 11, Losone, ha istituito in favore di AP 1 (1979) una curatela di amministrazione a norma dell'art. 393 n. 3 CC, nominando come curatore prima __________ e poi PI 1;

                                         che il 27 luglio 2003 AP 1 si è rivolto all'autorità tutoria per ottenere la revoca della curatela;

                                         che, sentito l'interessato il 22 luglio 2004 e preso atto di un certificato medico rilasciato dal Servizio psico-sociale di __________, con decisione del 19 ottobre 2004 la Commissione tutoria regionale ha respinto la richiesta;

                                         che contro tale decisione AP 1 è insorto il 14 (recte: 24) ottobre 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, insistendo per la revoca della curatela;

                                         che, statuendo il 9 febbraio 2005, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso senza prelevare tasse né spese;

                                         che con scritto del 1° marzo 2005 AP 1 è insorto al Tribunale d'appello contro tale decisione per “riottenere l'autonomia amministrativa personale”, allegando a tal fine un certificato medico del dott. __________ di __________;

                                         che il documento non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele (art. 48 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, cui rinvia l'art. 39 LAC);

                                         che un appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

                                         che in materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate: trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto (Geiser in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 41 ad art. 420);

                                         che, come rileva l'autorità di vigilanza, una curatela di amministrazione può essere revocata al momento in cui cessa la causa per cui è stata ordinata (art. 439 cpv. 2 CC);

                                         che in concreto l'autorità ha scartato una simile evenienza, il certificato medico rilasciato il 15 ottobre 2004 dal Servizio psico-sociale di __________ confermando il persistere di un disturbo psicotico che impedisce a AP 1 di gestire autonomamente la propria economia domestica;

                                         che l'appello di AP 1 è così motivato:

                                         Domanda di ricorso per riotenere la autonomia amministrativa personale – discogliere la misura di curatela e passare a me le carte e foglie e fatture da pagare … ecc.

                                         Fine e tutto basta e saluti AP 1.

                                         – modifica dell'indirizzo: a me scritto.

                                         AP 1

                                         P.S. Lettera prima scritta. che dice che

                                                 – Cosciente e capabile di amministrarmi da solo –

                                         AP 1

                                         annesso certificato medico

                                         che con le argomentazioni dell'autorità di vigilanza l'interessato non si confronta e nemmeno accenna ai motivi per cui la decisione impugnata andrebbe riformata;

                                         che il certificato medico del 1° marzo 2005 (allegato all'appello) poco giova, lo stesso dott. __________ rilevando di non poter attestare sulla base di dati clinici in quale misura il paziente sia in grado di amministrarsi da sé;

                                         che quanto la madre e l'amica dell'appellante hanno dichiarato a tale medico, ovvero che “sarebbe importante responsabilizzare il signor AP 1 e quindi dargli delle competenze in merito”, non basta – evidentemente – per motivare l'appello;

                                         che nelle condizioni descritte invano si cercherebbe di sapere, in sostanza, perché l'analisi espressa dal Servizio psico-sociale di __________ non sarebbe corretta o giustificherebbe la revoca della curatela;

                                         che, insufficientemente motivato, l'appello sfugge pertanto a ulteriore disamina;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che in concreto appare equo nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e

                                         avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

– ; – Commissione tutoria regionale 11, Losone.

                                         Comunicazione a:

                                         – Divisione degli interni, sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         – PI 1, __________, __________.

terzi implicati

 PI 1      

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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