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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.05.2008 11.2005.23

May 23, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,132 words·~21 min·6

Summary

Modifica di misure a protezione dell'unione coniugale

Full text

Incarto n. 11.2005.23

Lugano 23 maggio 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.310 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 5 ottobre 2004 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro  

AA 1 (patrocinata dall'avv. RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 febbraio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 gennaio 2005 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 28 febbraio 2005 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1957) e AA 1 (1959) si sono sposati a Ginevra il 29 novembre 1980. Dal matrimonio sono nati L__________ (25 settembre 1983), M__________ (27 settembre 1986) e D__________ (26 febbraio 1988). Il marito, ingegnere, è capo della sicurezza presso __________ di __________. La moglie, di formazione disegnatrice di arredamenti, non ha più esercitato attività lucrativa dal 1983. I coniugi vivono separati dal 13 aprile 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________, dove vive con __________.

                                  B.   In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AA 1 l'11 luglio 2003, con sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha imposto a AP 1 un contributo alimentare di fr. 2710.– mensili per la moglie e di fr. 1510.– mensili ciascuno per M__________ e D__________, da versare anche oltre la maggiore età, fino al termine degli studi (inc. SP.2003.36). Un appello del 13 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro il dispositivo sulle spese e le ripetibili di tale giudizio è stato respinto da questa Camera il 17 novembre 2003 (inc. 11.2003.136). Nel frattempo, il 14 ottobre 2003, il Pretore ha ordinato __________, su richiesta di AA 1, di dedurre dal­lo stipendio del marito fr. 5730.– mensili e di riversarli direttamente alla moglie (inc. SP.2003.36). Un nuovo appello presentato il 24 ottobre 2003 da AP 1 contro la trattenuta di stipendio è stato respinto da questa Camera il 17 novem­bre 2003 (inc. 11.2003.141).

                                   C.   Con istanza del 22 dicembre 2003 AA 1 ha chiesto al Pretore di limitare la facoltà di disporre del marito sulla particella n. 355 RFD di __________, sezione __________ (compresi il contenuto del rustico che sorge su tale fondo e gli introiti della locazione a terzi), ingiungendogli inoltre di consegnarle un esemplare delle chiavi e di tenerla informata sulla gestione dell'immobile. Il 14 gennaio 2004 AP 1 ha adito a sua volta il Pretore per ottenere la revoca della trattenuta di stipendio. Statuendo il 13 aprile 2004, il Pretore ha accolto l'istanza della moglie limitatamente all'obbligo per il marito di consegnare un rendiconto della gestione del rustico entro il 31 marzo di ogni anno, mentre con sentenza di quel giorno ha respinto l'istanza del marito (inc. SP.2003.63).

                                   D.   Il 5 ottobre 2004 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la soppressione del contributo in favore della moglie e il versamento di fr. 1510.– mensili al secondogenito, M__________, ormai maggiorenne. Egli ha fatto valere che, data l'età dei figli, la moglie doveva essere tenuta a riprendere un'attività lucrativa a tempo pieno, in modo da sopperire da sé al proprio mantenimento. All'udienza dell'11 novembre 2004 AA 1 ha proposto di respingere l'istanza e ha postulato l'aumento del contributo in suo favore a fr. 3361.80, rispettivamente a fr. 4361.80 mensili (in subordine a fr. 3710.– mensili) qualora il marito non versasse più il contributo di fr. 1000.– mensili al figlio L__________. Essa ha sollecitato altresì una provvigione ad litem di fr. 3500.– o, in via subordinata, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'istante ha avversato le domande della moglie, prendendo atto nondimeno che il figlio M__________, presente all'udienza, autorizzava la madre a riscuotere il contributo alimentare in suo favore.

                                   E.   L'istruttoria è terminata il 9 dicembre 2004. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a produrre conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 30 dicembre 2004 AP 1 ha chiesto di ridurre il contributo in favore della moglie a fr. 698.– mensili dall'ottobre del 2004. Nelle proprie conclusioni del 31 dicembre 2004 AA 1 ha postulato un contributo per sé di fr. 3390.– mensili, rispettivamente (qualora il marito non versasse più il contributo di fr. 1000.– mensili al figlio L__________) di fr. 3890.– mensili o, in subordine, di fr. 3710.– mensili, e una provvigione ad litem di fr. 3500.– o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Statuendo il 24 gennaio 2005, il Pretore ha respinto l'istanza del marito così come le domande di modifica del contributo alimentare e di provvigione ad litem presentate dalla moglie. La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                   F.   Contro la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 7 febbraio 2005 nel quale chiede che il contributo in favore della moglie sia ridotto a fr. 698.– mensili dall'ottobre del 2004 e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2005 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta per un aumento a fr. 3390.– mensili del contributo alimentare per sé. Nelle proprie osservazioni dell'11 aprile 2005 il marito postula la reiezione dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle diverse circostanze o revocandole. La procedura cui soggiacciono le misure a protezione dell'unione coniugale – e, di riflesso, la loro modifica – è, nel Cantone Ticino, quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nel medesimo termine dalla notificazione del gravame la parte appellata può formulare appello adesivo (art. 314 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo gli appelli in esame sono dunque ricevibile.

                                   2.   Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha ritenuto anzitutto che, dovendosi ragionevolmente escludere una riconciliazione tra coniugi, occorre far capo anticipatamente ai criteri applicabili per il mantenimento dopo il divorzio. Ciò premesso, egli ha accertato che AP 1 continua a versare fr. 1000.– mensili per il figlio L__________ e che i contributi per i due figli minori sussistono invariati, essendo stati stabiliti fino al temine degli studi. Egli ha poi rammentato che il riparto dei ruoli adottato dai coniugi in oltre 23 anni di vita in comune – con la moglie che si occupava della casa e dei figli, mentre il marito svolgeva l'unica attività lavorativa fonte di reddito – avrebbe verosimilmente dovuto continuare fino al termine della formazione dei ragazzi, avviati agli studi superiori. A meno di due anni dalla separazione di fatto – egli ha soggiunto – non si può quindi esigere dall'interessata la ripresa di un'attività lucrativa, fatto salvo un riesame della questione nell'ambito di una futura azione di separazione o divorzio.

                                         Quanto al fabbisogno del marito, il Pretore ha accertato che, stralciati i costi della trasferta dal domicilio al luogo di lavoro dovuti a una scelta personale dell'interessato, non si era verificato un aumento rilevante. Alla medesima conclusione è giunto per quanto riguarda il fabbisogno della moglie, ricordando che dalla pigione da lei esposta vanno dedotte le quote incluse nel fabbisogno dei figli e che gli oneri per la protezione giuridica __________ e l'adesione al __________ esulano dal concetto di fabbisogno allargato. Onde la reiezione di tutte le domande proposte da entrambi i coniugi.

                                   3.   Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi a tal fine. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).

                                         Ne segue che, contrariamente all'opinione del Pretore, fino allo scioglimento del matrimonio il contributo alimentare tra coniugi va determinato secondo le norme sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale, non secondo quelle contenute nel diritto del divorzio. È vero che, qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i criteri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (DTF 130 III 541 consid. 3.2; 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ciò non significa tuttavia che nel metodo di calcolo ci si debba scostare da quanto appena descritto, tanto meno ove si pensi che fino allo scioglimento del matrimonio continua a sussistere il dovere di reciproca assistenza derivante dall'art. 163 CC (v. RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). L'improbabilità di una riconciliazione, in altri termini, non giustifica per ciò solo l'applicazione anticipata dell'art. 125 CC.                     

                                    I.   Sull'appello principale

                                   4.   L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato alla moglie reddito alcuno. Egli sottolinea che già prima della separazione la convenuta aveva deciso di reinserirsi nel mondo del lavoro, indice che i coniugi avevano rimesso in discussione il riparto dei compiti adottato fino ad allora, optando per un'attività lucrativa di entrambi. A suo parere pertanto è escluso che la suddivisione dei ruoli assunta in precedenza dovesse durare fino al termine della formazione dei figli. Il marito sottolinea altresì che la moglie, quarantacinquenne in buona salute, è ormai libera anche dalla cura di loro, il cadetto avendo compiuto i sedici anni. Egli soggiunge che essa dispone, come disegnatrice di arredamento diplomata, di una formazione professionale e di un'esperienza lavorativa che può mettere a frutto approfondendo e aggiornando le sue conoscenze informatiche. A suo avviso, quindi, con un impiego nella sua professione o nel settore terziario essa potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 3500.– mensili, pari allo stipendio riconosciuto dal contratto collettivo a un disegnatore nel primo anno di lavoro dopo il tirocinio.

                                         a)   Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto, in costanza di matrimonio, a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è già stato ricapitolato da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). La sintesi di tali principi è stata richiamata ancora poco tempo addietro (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). In sostanza, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione

–   che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

–   che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e

–   che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro.

Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

                                         b)   Nella fattispecie la convenuta, che al momento della separazione di fatto aveva 44 anni, è titolare di un certificato federale di capacità quale disegnatrice d'interni e ha esercitato la professione per tre anni. Sposatasi nel 1980, essa ha cessato ogni attività lucrativa tre anni dopo per dedicarsi alla casa e ai figli (doc. E; interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposte n. 1 e 2). Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della famiglia. Nel corso del 2002 invero la convenuta ha risposto a due offerte d'impiego per disegnatori di arredamenti, sottoponendo la propria candidatura (doc. E e doc. 1, 4° foglio). È possibile quindi che nell'anno precedente la separazione di fatto i coniugi abbiano discusso una diversa suddivisione dei compiti, ma poi – per finire – tutto è rimasto invariato.

                                         c)   Ne segue che, a un esame di mera verosimiglianza (come quello che governa le decisioni adottate in camera di consiglio), non si giustifica di scostarsi dall'assetto adottato dai coniugi in 23 anni di vita in comune. Tanto meno ove si consideri che l'interessata ha sì un certificato professionale riconosciuto, ma che è rimasta professionalmente inattiva per oltre vent'anni, che le sue conoscenze informatiche sono solo di base, che essa non risulta avere frequentato corsi di aggiornamento (interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposte n. 4a e 4b) e che ha ormai 49 anni (44 anni al momento della litispendenza), un'età in cui è notoriamente difficile reinserirsi nel mondo del lavoro. Né l'istante rende verosimile possibilità, per la moglie, di impiegarsi concretamente in “un ambito adeguato alle sue capacità, ad esempio nel settore terziario” (appello, pag. 5). Per di più, come si vedrà in appresso (consid. 6) il bilancio familiare permette di coprire i costi delle due economie domestiche, oltre che il mantenimento dei figli maggiorenni, ciò che esclude già la prima delle condizioni affinché un coniuge sia tenuto a riprendere            un'attività lavorativa nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale. Al riguardo la sentenza impugnata va quindi esente da critiche.

                                  5.   Per quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante censura il mancato riconoscimento di fr. 1191.50 mensili per costi di trasferta con l'automobile dal domicilio al luogo di lavoro, sostenendo che il ricorso ai mezzi pubblici gli è di ostacolo nell'esercizio della professione, che le spese per l'uso della vettura sono state riconosciute anche alla moglie e che egli non va penalizzato per avere scelto, com'è suo diritto, un nuovo domicilio. Egli fa valere inoltre che rispetto al fabbisogno minimo calcolato nel quadro del precedente giudizio (del 29 settembre 2003) il suo onere fiscale è aumentato di circa fr. 200.– mensili, mentre per la moglie il relativo aggravio più non sussiste.

                                         a)   La sola motivazione che l'istante ha addotto dinanzi al Pretore a sostegno dei propri costi di trasferta era improntata alla “libertà di avere domicilio separato” (conclusioni, pag. 4 n. 7 con nota a piè di pagina). Il Pretore ha scartato tale posta di spesa con l'argomento che l'interessato poteva compiere il viaggio facendo capo ai mezzi pubblici. Ora, che per spostar­si da __________ a __________ tale possibilità sia data l'appellante non mette in dubbio. Quanto all'affermazione secondo cui nel suo caso l'uso dell'automobile è indispensabile per l'esercizio dell'attività lavorativa, oltre a non essere stata resa minimamente verosimile, essa è del tutto nuova e pertanto irricevibile, nelle protezioni dell'unione coniugale continuando a valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. DTF 133 III 114).

                                              Si volesse, comunque sia, riconoscere all'istante una simile necessità, i costi esposti andrebbero ridotti. In effetti l'interessato indica una spesa di fr. 1191.50 mensili sulla base di fr. –.65/km per 220 giorni lavorativi. Ciò è quanto ammettono le autorità fiscali a fini tributari, compresa tuttavia l'assicurazione dell'automobile e l'imposta di circolazione, oneri di cui in concreto il Pretore già ha tenuto conto separatamente. Nella fattispecie la trasferta quotidiana da __________ a __________ è di circa 104 km (v. indicatore delle distanze chilometriche allestito dal Dipartimento delle finanze e dell’economia) è compiuta in media 20 volte ogni mese, con una percorrenza di circa 2080 km mensili. Per il solo carburante un'indennità di fr. 600.– mensili appare quindi sufficiente. In ogni modo – come si vedrà in appresso (consid. 6) – anche tenendo conto di tale posta di spesa, l'esito del giudizio non muterebbe. A prescindere dalla circostanza, poi, che mal si intravede quali mutamenti giustificherebbero una modifica delle misure adottate in precedenza, dato che già al momento della procedura formante oggetto della sentenza 29 settembre 2003 l'appellante abitava a __________ e lavorava a __________.

                                               Per finire, la libera scelta del domicilio non è in discussione. Quanto il Pretore ha sottolineato è che eventuali conseguenze di tale scelta non devono ripercuotersi negativamente sul bilancio familiare, come questa Camera ha già avuto modo di precisare quando ha rilevato che il debitore alimentare può sì risiedere anche in luoghi relativamente lontani dal posto di lavoro, ma che tale facoltà trova i suoi limiti nella disponibilità del bilancio familiare e non può prevalere su quanto moglie e figli necessitano per il sostentamento (I CCA, sentenza inc. 11.1999.130 dell'11 gennaio 2001, consid. 3a con rimando).

                                         b)   Per quanto attiene agli oneri fiscali, l'interessato ha prodotto la sua tassazione 2003 dalla quale risulta – in effetti – un aggravio attorno ai fr. 700.– mensili (doc. G, con un moltiplicatore d'imposta per __________ dell'85% nel 2003), ovvero fr. 200.– mensili in più rispetto a quelli considerati dal Pretore nella sentenza del 29 settembre 2003. Dal canto suo la moglie, che a tale titolo si era vista conteggiare nel proprio fabbisogno fr. 250.– mensili, ha dichiarato che per il 2003 è stata dichiarata esente da imposta (interrogatorio formale: verbali, pag. 8, risposta n. 7). La stima del Pretore nella definizione dell'assetto precedente deve pertanto essere modificata di conseguenza.

                                   6.   In ultima analisi, rispetto alla situazione accertata nel 2003 nulla è mutato per quanto concerne il reddito della moglie (consid. 4c), mentre il fabbisogno dell'appellante è aumentato a fr. 4701.– mensili (compreso il contributo di fr. 1000.– mensili per il figlio maggiore) e quello della convenuta è diminuito a fr. 2769.– mensili (consid. 5). Quanto al reddito dell'istante, l'interessato medesimo lo indica in fr. 10 927.– mensili (conclusioni, pag. 4 n. 7; appello, pag. 6 in alto) e non è contestato. La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge essendo retta dal principio dispositivo, non incombe per altro a questa Camera intraprendere verifiche d'ufficio (RtiD I-2007 pag. 741 n. 8). Il bilancio delle entrate e delle uscite familiari si presenta perciò come segue:

                                         Reddito del marito                                              fr. 10 927.—   

                                         Reddito della moglie (consid. 4)                           fr.          –.—

                                                                                                                 fr. 10 927.—    mensili       

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5),           compreso il contributo di fr. 1000.– per L__________ fr.   4 701.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 5)         fr.   2 769.—

                                         Fabbisogno in denaro di M__________ (immutato) fr.   1 510.—

                                         Fabbisogno in denaro di D__________ (immutato) fr.   1 510.—

                                                                                                                 fr. 10 490.—  mensili        

                                         Eccedenza                                                        fr.      437.—

                                         Mezza eccedenza                                              fr.      218.50     mensili

                                         Il marito può conservare per sé:                          

                                         fr. 4701.– + fr. 218.50 =                                      fr.  4 919.50  mensili

                                         di cui da destinare a L__________                       fr.  1 000.—  mensili,

                                          deve versare a M__________                              fr.  1 510.—  mensili

                                          e a D__________                                               fr.  1 510.—  mensili,

                                          e dovrebbe versare alla moglie:

                                          fr. 2769.– + fr. 218.50 =                                      fr.  2 987.50  mensili.

                                         Ne deriva che l'attuale contributo di fr. 2710.– mensili risulta finanche favorevole al marito. L'appello principale è destinato pertanto all'insuccesso.

                                   II.   Sull'appello adesivo          

                                   7.   A mente della convenuta cambiamenti significativi e duraturi sono intervenuti per quanto riguarda il suo fabbisogno, che indica in complessivi fr. 3487.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 357.20, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 38.65, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 96.60, tassa rifiuti fr. 15.20, protezione giuridica __________ e quota del __________ fr. 29.60, imposte fr. 250.–), onde il postulato aumento del contributo in suo favore a fr. 3390.– mensili. Se non che, davanti al Pretore essa aveva fatto valere un fabbisogno minimo di soli fr. 3237.25 mensili, lasciando cadere l'onere fiscale di fr. 250.– mensili (conclusioni, pag. 7 penultimo paragrafo). Per il resto, nella sentenza impugnata il primo giudice ha rilevato che dal costo dell'alloggio andavano dedotte le quote già incluse nel fabbisogno in denaro dei figli e che le spese per l'assicurazione __________ e il __________ non rientravano nel concetto di “fabbisogno allargato”, sicché in definitiva non era intervenuta alcuna modifica rilevante nel fabbisogno. L'appellante obietta che il figlio M__________ è ormai maggiorenne, di modo che almeno per lui non si giustifica più alcuna deduzione dall'onere di alloggio.

                                   8.   Per quanto riguarda il fatto che il figlio M__________ abbia raggiunto la maggiore età nulla muta nel caso specifico. In effetti i genitori concordano sul principio e sull'ammontare del contributo in suo favore, che dovrà essere versato fino al termine della formazione. Il secondogenito ha poi dato il suo accordo affinché il contributo di fr. 1510.– mensili a lui destinato continui a essere riscosso dalla madre (doc. 7). Pacifico è altresì che M__________ continua a vivere nell'economia domestica materna. Ora, se i genitori concordano sul principio e sull'ammontare del contributo per il figlio maggiorenne, tale contributo può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti). Sotto questo profilo, dunque, la maggiore età di M__________ non comporta alcun mutamento ai fini del calcolo dei contributi.

                                   9.   Ciò posto, per calcolare il fabbisogno minimo dell'interessata nella sentenza del 29 settembre 2003 il Pretore aveva tenuto in considerazione una pigione di complessivi fr. 1620.– mensili (doc. E nell'inc. SP.2003.36). Nel novembre del 2003 la moglie, con i figli, ha cambiato appartamento e per quello attualmente condotto in locazione paga fr. 1600.– mensili (doc. 2). Nel complesso, pertanto, il costo dell'alloggio non è aumentato; anzi, si è lievemente ridotto. L'interessata poi non critica l'espunzione dal suo fabbisogno minimo della quota __________ e __________, né pretende che altre voci di tale fabbisogno giustifichino un riesame del suo contributo di mantenimento. Per concludere, dunque, nemmeno nell'appello adesivo si ravvisano le premesse per modificare l'assetto delle misure a protezione dell'unione coniugale adottate il 29 settembre 2003.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ogni parte sopporta perciò i costi del proprio appello, equamente commisurati all'importanza del rispettivo contenzioso. Le ripetibili per l'appello adesivo tengono conto della stringatezza delle osservazioni presentate.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                11.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–,

                                         ove appena si capitalizzi la riduzione litigiosa (da fr. 2710.– a fr. 698.– mensili), rispettivamente l'aumento litigioso (da fr. 2710.– a fr. 3390.– mensili) del contributo in favore della moglie, il quale in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 350.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AA 1 fr. 2000.– per ripetibili.

                                   3.   L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 250.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico di AA 1, che rifonderà a AP 1 fr. 600.– per ripetibili.

                                   5.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2005.23 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 23.05.2008 11.2005.23 — Swissrulings