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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.02.2008 11.2005.161

February 18, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,477 words·~22 min·6

Summary

Rivendicazione di cose mobili: acquisizione della proprietà in buona fede?

Full text

Incarto n. 11.2005.161

Lugano, 18 febbraio 2008/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.269 (rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 29 aprile 2002 da

AO 1 e poi in (D), cui è subentrato in pendenza di causa __________, (D) (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 novembre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 3 novembre 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 16 settembre 1988 è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, __________ (1912), cittadino austriaco e tedesco. La vedova AO 1 (1918) sostiene di avere affidato quella stessa notte al figlio __________ (1942) sette icone e un armadio (“safe”) di sua proprietà, ricevendo tre giorni dopo la seguente dichiarazione dattiloscritta:

                                         CH-__________ __________

                                         19. September 1988

                                         Bestätigung – Quittung

                                         Hiermit bestätige ich, dass ich nach dem Tode meines Vaters, aus Sicher­heitsgründen, nachstehende Ikonen, die alleiniges Eigentum meiner Mutter sind, zur Aufbewahrung – bis Widerruf meiner Mutter – verwahren werde.

                                         Maria Magdalena im Holzrahmen/Brandstelle

                                         Gottesmutter Pokrov, ca. 59 x 46 cm

                                         Festtagsikone

                                         Staurothek Ikone mit Metallkreuz

                                         Muttergottes aus Desisgruppe mit Metallbasma

                                         Festtagsikone, gross 53.2 x 43.9 cm

                                         Muttergottes die harte Herzen schmilzt.

                                         Meine Mutter hat die Originalexpertisen v. Ikonenmuseum __________ in ihrem Safe.

                                         Den alten Safe meiner Urgrosseltern weiss hat mir meine Mutter ausgeliehen, damit meine Waffen sicher aufgehoben sind.

                                         __________

                                  B.   __________, domiciliato anch'egli a __________, è deceduto a Lugano il 28 dicembre 1992, lasciando un testamento pubblico del 13 agosto 1992 in cui ha istituito erede universale il figlio __________ (1975), nato da un suo matrimonio sciolto per divorzio nel 1984, e ha legato ad AP 1 (1951), sua convivente,

                                         la proprietà di tutto l'inventario e arredamento (tra l'altro i mobili, i tappeti, le collezioni di icone e di armi), nulla escluso, di mia proprietà, contenuto nella casa da noi attualmente occupata di __________, nonché di tutto quanto nulla escluso contenuto nella (…) casa di __________.

                                         Il 30 aprile 1993, nello studio dell'esecutore testamentario avv. __________ __________ di __________, AO 1 ha chiesto ad AP 1 la consegna delle sette icone e dell'armadio (“safe”), ribadendo il 31 agosto 1993 la pretesa per scritto. Dopo discussioni e scambi di corrispondenza, il 21 maggio 1996 AP 1 ha comunicato per lettera di rifiutare la consegna dei beni.

                                  C.   Con petizione del 2 ottobre 1996 AO 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse ordinato ad AP 1 di consegnarle le sette icone e l'armadio. Nella sua risposta del 28 gennaio 1997 AP 1 ha chiesto di respingere la petizione, affermando che il 19 settembre 1988 __________ non si trovava a __________ e che la nota dichiarazione (Bestätigung – Quittung) doveva quindi essere stata redatta da terzi, verosimilmente su un foglio firmato in bianco dall'interessato anni addietro. Nel merito la convenuta ha fatto valere di avere regolarmente acquisito in buona fede la proprietà delle ico­ne e dell'armadio. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 10 aprile 1997 e l'istruttoria è cominciata nell'agosto successivo. Il 14 agosto 2001, rilevato che due anni erano trascorsi senza che fosse intervenuto alcun atto processuale, la convenuta ha postulato lo stralcio della causa per perenzione. Con decreto del 16 agosto 2001 il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate e ha condannato l'attrice a rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili (inc. OA.1996.671).

                                  D.   Il 29 aprile 2002 AO 1 ha intentato davanti allo stesso Pretore una causa identica alla precedente. Nella risposta del

                                         28 giugno 2002 AP 1 ha postulato il rigetto della petizione, sollevando i medesimi argomenti addotti a suo tempo. L'attrice ha replicato il 2 settembre 2002, conferman­do la rivendicazione. La convenuta ha duplicato il 3 ottobre 2002, riprendendo il contenuto della risposta. L'udienza preliminare si è tenuta il 20 gennaio 2003 e l'istruttoria, iniziata nel febbraio del 2003, si è chiusa il 25 novembre 2004. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, riservandosi la possibilità di introdurre conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 28 gennaio 2005 AO 1 ha ripro­posto la sua domanda di petizione. AP 1 non ha formulato conclusioni. Statuendo il 3 novembre 2005, il Pretore ha accolto l'azione e ha condannato AP 1 a consegnare all'attrice le sette icone con l'armadio (“safe”) entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 2000.– sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 6000.– per ripetibili (inc. OA.2002.269).

                                  E.   Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 25 novembre 2005 nel quale chiede che la petizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'attrice ha comunicato il 12 gennaio 2006 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare il rigetto dell'appello. Trasferitasi in Germania, AO 1 è poi deceduta a __________ (D) il

                                         13 novembre 2007, in pendenza di appello. Il nipote __________ suo erede universale, ha dichiarato il 22 dicembre 2007 di subentrarle nella causa.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Pretore ha ricordato anzitutto, nella sentenza impugnata, che secondo l'art. 930 cpv. 1 CC il possessore di un bene ne è presunto proprietario. Trovandosi in concreto le icone e l'armadio in possesso della convenuta, incombeva all'attrice dimostrare il suo titolo di proprietà. Costei allegava come prova la nota dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, che però la convenuta eccepiva di falso. Il Pretore ha ritenuto pertanto di esaminare se la convenuta avesse “indebolito a tal punto detta evidenza, per il tramite di cosiddetti mezzi di contro-prova, da toglierle la qualifica di fatto provato”. A tal fine egli ha indagato se quel 19 settembre 1988 __________ risultasse davvero a __________, come la convenuta pretendeva. Vagliando le testimonianze e l'interrogatorio formale di costei, egli è giunto alla conclusione che quel giorno l'interessato aveva effettivamente raggiunto __________, ma non era dato di sapere quando, di modo ch'egli poteva senz'altro avere firmato il documento nel corso del mattino. Inoltre – ha continuato il primo giudice – l'ex moglie di __________ ha dichiarato formalmente di sapere che il marito era semplice depositario delle icone. Per di più, nel 1998 l'esecutore testamentario ha confermato alle autorità fiscali che nell'abitazione di __________ si trovavano be­ni mobili dell'attrice. Infine le varie perizie commissionate sull'autenticità delle icone sono tutte in mano all'attrice medesima, senza dimenticare che nel testamento pubblico __________ ha precisato di legare alla convenuta solo i beni mobili posti nella casa di __________ che erano di sua proprietà.

                                         Quanto alle resistenze che la convenuta opponeva alla rivendicazione, il Pretore ha rilevato che tardivo era se mai il rifiuto di consegnare i beni da parte di lei (intervenuto il 21 maggio 1996), non la pretesa dell'attrice, la quale si era attivata subito dopo la morte del figlio. Né l'attrice aveva motivo per impugnare la disposizione di ultima volontà, tanto meno pensando al fatto che l'esecutore testamentario aveva sollecitato invano la convenuta a presentargli un elenco dei beni rientranti a parer suo nel legato. Che poi la sera del 16 settembre 1988 costei non abbia visto l'attrice affidare le icone e l'armadio al figlio ancora non significava che la consegna non fosse avvenuta. E a nulla giovava sottolineare che la firma di __________ sul citato documento non corrispondeva a quella da lui apposta su altre carte coeve, giacché dall'istruttoria era risultato che alcune volte l'interessato firmava in un modo e altre in un modo diverso.

                                         A torto la convenuta invocava altresì – ha concluso il Pretore – l'art. 714 cpv. 2 CC, che tutela l'acquirente di una cosa mobile in buona fede. In primo luogo perché costei non ha dimostrato di avere ricevuto né le icone né l'armadio quando __________ era ancora in vita, in secondo luogo perché quanto le ha lasciato __________ a titolo di legato è circoscritto ai beni “di mia proprietà” posti nell'abitazione di __________ e in terzo luogo perché un legatario non acquista direttamente la proprietà del lascito, ma solo il diritto di vedersi consegnare la spettanza dall'erede gravato, mentre nella fattispecie la convenuta non ha mai trasmesso all'esecutore testamentario – come detto – l'elenco dei beni da lei pretesi, sicché la rimessa non è perfezionata e il trasferimento di proprietà neppure. Onde la legittimità della rivendicazione avanzata dall'attrice sulla base dell'art. 641 cpv. 2 CC e l'obbligo per la convenuta di consegnare i beni litigiosi.

                                   2.   La convenuta sostiene, nell'appello, che in realtà __________ le aveva donato le icone e l'armadio quando era ancora in vita, come essa ha addotto nel memoriale di risposta. E siccome l'attrice non ha chiaramente contestato siffatta allegazione, la circostanza deve reputarsi ammessa, ciò che legittima l'acquisizione della proprietà in buona fede da lei fondata sull'art. 714 cpv. 2 CC. Quando ha segnalato alle autorità fiscali che nell'abitazione di __________ si trovavano be­ni mobili dell'attrice, quindi, l'esecutore testamentario non si riferiva alle icone né all'armadio (appello, punto 2).

                                         L'appellante soggiunge che, in ogni modo, la proprietà dei beni contesi sarebbe sua quand'anche non fosse intervenuta la donazione inter vivos. A mente sua intanto la locuzione “di mia proprietà” adoperata da __________ nel testamento pubblico comprende tutti i beni posti nell'abitazione di __________, “nulla escluso”. La firma figurante sulla dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, poi, sarebbe quella che l'interessato usava nei primi anni ottanta, a comprova della confezione posticcia del documento, approntato per mezzo di uno dei fogli firmati in bianco che l'interessato soleva lasciare a casa quan­do si assentava negli Stati Uniti. L'appellante sostiene altresì che il 19 settembre 1988 __________ si trovava a __________ “sin dalle prime ore del mattino”, che la testimonianza dell'ex moglie del testatore __________ va apprezzata con particolare prudenza e che l'attrice non ha mai incluso nelle proprie dichiarazioni fiscali i beni di cui rivendica la proprietà, né ha mai contestato il testamento del figlio. Ancora una volta la convenuta invoca perciò la presunzione di proprietà conferita al possessore dall'art. 930 cpv. 1 CC.

                                   3.   Il possessore di una cosa mobile ne è presunto proprietario (art. 930 cpv. 1 CC). In concreto i beni litigiosi sono in possesso della convenuta. Spettava dunque all'attrice comprovare il suo titolo di proprietà. A tal fine essa ha prodotto la citata dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988, nella quale il figlio __________ attesta di avere ricevuto da lei le icone in custodia e l'armadio (“safe”) in comodato. La convenuta non pretende che ciò sia insufficiente per dimostrare la proprietà dei beni. Eccepisce il documento di falso (formale). In simili circostanze gli art. 216 segg. CPC dispongono una procedura apposita, la quale comporta il sequestro del docu­mento e la trasmissione degli atti all'autorità penale (art. 218 e 220 cpv. 1 CPC). Se il procedimento penale non ha luogo, l'eccezione si istruisce nelle forme delle domande processuali e cul­mina in un decreto, nel quale il giudice decide se il docu­mento è vero o falso (art. 226 CPC). È quanto si prefiggeva di fare anche il Pretore nella fattispecie (act. V: verbale dell'udienza preliminare, pag. 3). Per tacere dalla circostanza però che in seguito la trasmis­sione degli atti all'autorità penale non è più stata presa nem­meno in considerazione, invano si cercherebbe nell'incarto un qualsivo­glia decreto nel quale il Pretore abbia statuito sull'eccezione. Tant'è che nella sentenza impugnata egli stesso dà atto di non avere ancora deciso (“il principale tema sub iudice è quello di sapere se la dichiarazione doc. A sia vera o falsa”: pag. 3 in alto). E in realtà egli non ha deciso nemmeno nella sentenza impugnata, limitandosi a dare – implicitamente – l'atto per autentico.

                                         Sta di fatto che nell'appello la convenuta non si duole di irregolarità procedurali, né lamenta – per avventura – un'inversione del­l'onere probatorio quanto all'autenticità del documento. Nel memoriale essa solleva altre censure. Anzitutto pretende che l'attrice non ha validamente contestato la donazione dei beni eseguita da __________ inter vivos, ciò che precluderebbe a costei ogni rivendicazione, giacché un donatario in buona fede diviene proprietario della cosa mobile ricevuta seppure il donante non abbia il diritto di disporne (art. 714 cpv. 2 CC). In subordine essa fa valere che, quand'anche non fosse intervenuta una donazione fra vivi, essa possiede i beni litigiosi e ne va presunta proprietaria (art. 930 cpv. 1 CC), presunzione che non può essere sovvertita per mezzo di un documento fasullo come quello esibito dall'attrice. In via di ulteriore subordine l'appellante asserisce che, foss'anche autentico il documento in questione, __________ le ha ormai legato i beni litigiosi per causa di morte. E siccome l'attrice non ha impugnato il testamento, essa è divenuta proprietaria dei beni in buona fede, sempre in virtù l'art. 714 cpv. 2 CC. Accertato ciò, sull'eccezione di falso in quanto tale non è il caso di attardarsi oltre.

                                   4.   Nella misura in cui sostiene che l'attrice non ha contestato la donazione inter vivos da lei evocata nella risposta, l'appellante non può essere seguita. Nel memoriale di risposta la convenuta affermava (pag. 3, ad C):

                                         (…) il signor __________ aveva già reso in vita quest'ultima [= la convenuta] beneficiaria di una donazione, il cui oggetto era costituito tra l'altro dalla mobilia in questione. Tale atto giuridico ha comportato l'acquisizione derivata della proprietà dei beni da parte della convenuta ancor prima del decesso del signor __________.

                                         Le disposizioni testamentarie del 13 agosto 1992 hanno poi confermato  il trasferimento di proprietà che comunque era già avvenuto.

                                         Con la replica l'attrice ha così reagito (pag. 4 in alto):

                                         Ad C Contestata

                                         Alla convenuta __________ ha donato e lasciato in eredità tutto quanto di sua proprietà ad eccezione degli oggetti di cui alla dichiarazione prodotta (doc. A).

                                         Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si può dire pertanto che la contestazione dell'attrice sia puramente generica (art. 170 cpv. 2 CPC). Costei non ha escluso infatti che il figlio potesse avere donato alla convivente, in vita, tutto l'inventario e l'arredamento della casa di __________ a titolo di anticipo ereditario, ma ha negato che ciò comprendesse beni estranei alla sostanza di lui (patrimonio non “di mia proprietà”, per riprendere la clausola testamentaria). E in tal senso la posizione è stata compresa anche dalla convenuta, tant'è che nella duplica essa ha scritto (pag. 3):

                                         Ad C. Contestata la replica, confermata la risposta

                                         Dalla disposizione testamentaria di __________ non risulta affatto quanto asserito dalla parte attrice. Dal testamento di __________ risulta che tutto l'inventario e l'arredamento, che erano di sua proprietà, nulla escluso, sono stati lasciati in legato alla signora AP 1.

                                         Avesse intravisto nell'allegazione dell'attrice un'ammissione implicita di donazione inter vivos, essa non avrebbe contestato la replica né – men che meno – “quanto asserito dalla parte attrice”.

                                         Circa il successivo passaggio della risposta in cui la convenuta tornava sul tema della donazione, esso consisteva nella frase seguente (pag. 5, ad 1):

                                         (…) La convenuta ha infatti acquisito la proprietà in modo derivato dal signor __________ mediante donazione ed in ogni caso sulla base del testamento, mai contestato, del 13 agosto 1992.

                                         Al che l'attrice ha replicato (pag. 6):

                                         Ad 1 Contestata

                                         Nella misura in cui la dichiarazione del 19 settembre 1988 di __________ è da ritenere valida, l'attrice ha diritto di rivendicare la proprietà sulle icone e l'armadio oggetto della presente vertenza.

                                         La convenuta è divenuta proprietaria di quanto di proprietà di __________ ma non di quanto di proprietà della madre dello stesso, dalla quale egli aveva ricevuto in custodia quanto elencato nella dichiarazione citata (doc. A).

                                         La convenuta ha contestato simile punto di vista nella duplica (pag. 4 in fondo). Si ripete dunque la contrapposizione di prospettive descritta poc'anzi e mal si capisce come la convenuta possa ravvisare in ciò – per la prima volta, non avendo formulato conclusioni davanti al Pretore – un implicito riconoscimento di donazione inter vivos avente per oggetto i beni riven­dicati. In proposito l'appello manca di ogni consistenza.

                                   5.   Ciò posto, l'appellante non asserisce che il fascicolo processuale contenga le prove di un'intervenuta donazione fra vivi. Soggiunge che, nondimeno, i beni contesi sono di sua proprietà, poiché un possessore di cose mobili ne è presunto proprietario e tale presunzione non può essere sovvertita da documenti fasulli. Ora, che la convenuta possegga i beni litigiosi è pacifico. D'altro lato la convenuta non pretende, come detto (consid. 3), che la dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988 sia insufficiente per dimostrare la proprietà dell'attrice. Durante uno dei suoi interrogatori formali nella precedente causa inc. OA.1996.971 essa aveva dichiarato invero che la sera del 16 settembre 1988 “nulla avven­ne con le icone”, mettendo in dubbio che __________ le avesse ricevuto in consegna, ma nell'appello essa non insiste su tale dichiarazione, cui il Pretore non ha riconosciuto forza probatoria (sentenza impugnata, pag. 6 lett. d). Ribadisce, nell'appello, che il noto documento è contraffatto, confezionato sulla base di un vecchio foglio firmato in bianco da __________, pur non essendo in grado di dire chi sia l'autore del falso o chi ne sia stato complice (act. V: verbale dell'udien­za preliminare, pag. 2 in basso).

                                         Il Pretore, da parte sua, non ha ravvisato elementi che inducessero ad accertare la falsità del titolo. Ricordato che, secondo l'attrice, __________ aveva firmato la dichiarazione in sua presenza e vista il 19 set­tembre 1988 nella casa di via __________ a __________ (con indirizzo postale a __________ __________ __________), egli non ha trascurato che, stando ai testimoni __________ e __________ (sentiti nella causa inc. OA.1996.671), __________ era rimasto con loro tutto il giorno a __________, così come la convenuta aveva affermato durante i suoi due interrogatori formali nella causa medesima. Il Pretore però non ha ritenuto decisive tali deposizioni. Intanto perché la stessa convenuta aveva poi precisato – non senza disinvoltura – di avere raggiunto __________ “forse dopo l'orario di lavoro”. Inoltre perché i due testimoni non avevano indicato a che ora si erano incontrati con __________, sicché quest'ultimo poteva essere arrivato a __________ anche dopo avere visitato la madre a __________ (sentenza impugnata, pag. 4).

                                         L'appellante sottolinea che nell'attuale causa __________ ha confermato di avere incontrato __________ a __________ già “di mattina presto”. Rimane il fatto però che il testimone, legato alla convenuta da lunga amicizia e da rapporti professionali (rogatoria __________ nell'inc. OA.1996.671, risposta n. 2), non ha indicato alcun orario, né ha accennato al modo in cui è avvenuto l'incontro. Quanto a __________ sul momento dell'incontro la sua testimonianza nella causa inc. OA.1996.671 è del tutto silente. Per quel che è delle deposizioni dell'appellante, basti rammentare che in un primo tempo essa ha dichiarato di avere trascorso con __________ “tutto il giorno 19” (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), salvo precisare poi, una volta deferita al foro penale, di avere raggiunto __________ “forse dopo l'orario di lavoro”, il che lascia a dir poco perplessi. Certo, l'appellante assevera che dopo la metà degli anni ottanta __________ non ha più firmato per esteso con nome e cognome. Il Pretore ha accertato tuttavia che l'interessato usava le due firme in alternativa (sentenza impugnata, pag. 6 in fondo) e l'appellante non spiega perché tale accertamento sarebbe erroneo, limitandosi a ripetere il proprio convincimento. In definitiva si potrà quindi affermare che l'attrice non è stata in grado di comprovare più di tanto l'autenticità del documento eccepito di falso, ma non che la censurata falsità appaia sorretta da indizi sopra ogni sospetto. Comunque sia, si volesse anche ritenere che la dichiarazione (Bestätigung – Quittung) del 19 settembre 1988 non basti a confortare la proprietà dell'attrice, l'esito della sentenza non muterebbe per le ragioni in appresso.

                                   6.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha evocato una serie di ele­menti che, a prescindere dalla citata dichiarazione, suffragano la proprietà dell'attrice:

                                         –   la testimonianza di __________, la quale era venuta a sapere proprio dall'ex marito che le icone sono proprietà della madre (senten­za impugnata, pag. 4 in fondo, lett. a);

                                         –   la circostanza che nell'inventario fiscale della successione siano stati indicati “mobili, suppellettili, tappeti, icone, armi ecc.” ad __________ per fr. 10 000.– mentre le icone litigiose valgono da sé sole fr. 66 000.– e non possono quindi reputarsi incluse (pag. 5 in alto, lett. b);

                                         –   la circostanza che l'esecutore testamentario ha confermato all'autorità fiscale l'esistenza di beni appartenenti alla madre del defunto nell'abitazione di __________ (pag. 5 nel mezzo);

                                         –   la circostanza che tutte e tre le perizie sull'autenticità delle

                                             icone sono in possesso dell'attrice, finanche quella richiesta nel 1992 dal figlio e dalla convenuta (pag. 5 in basso, lett. c).

                                         Obietta l'appellante che la deposizione di __________ va apprezzata “con particolare prudenza” perché essa è l'ex nuora dell'attrice. Non pretende tuttavia che tra l'attrice e l'ex nuora corrano relazioni di particolare amicizia o di affari, né che la testimone abbia motivo di particolare inimicizia o di rancore verso di lei. Nulla induce a credere pertanto che la testimonianza sia inventata o inveritiera. Sull'inventario fiscale poi l'appellante non spende una parola. Rileva che l'esecutore testamentario ha reso attenta l'autorità fiscale circa l'esistenza di beni a lei appartenenti nell'abitazione di __________, ma non spiega perché l'esecutore abbia fatto altrettanto per beni appartenenti all'attrice (cartella IV, “edizione da __________”, doc. 25: reclamo contro l'imposta di successione, pag. 4 in fondo). Se tutto quanto contenuto nella casa di __________ fosse passato in proprietà della convenuta, in effetti, la segnalazione dell'esecutore testamentario relativa a beni dell'attrice non avrebbe avuto senso (come non avrebbe avuto senso limitare a fr. 10 000.– la stima complessiva dei beni mobili nell'inventario). Sul fatto che tutte e tre le perizie attestanti l'autenticità delle icone siano in possesso dell'attrice, infine, l'appellante sorvola. Fa notare che l'attrice non ha mai incluso le ico­ne né l'armadio nelle proprie dichiarazioni fiscali, ma a parte il fatto che l'argomento è nuovo (e quindi irricevibile in appello: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), agli atti non figurano le dichiarazioni d'imposta di lei. Ne segue che, si volesse anche fare astrazione dal documento eccepito di falso, elementi chiari, univoci e convergenti sovvertono la presunzione di proprietà che la convenuta invoca fondandosi sull'art. 930 cpv. 1 CC.

                                   7.   L'appellante si vale una volta ancora dell'art. 714 cpv. 2 CC, affermando di avere – comunque sia – acquisito in buona fede i beni in rassegna per testamento e di essere protetta dunque nel suo titolo di proprietà. A tal fine essa richiama la formulazione della clausola testamentaria, ponendo l'accento sul fatto che l'attrice non l'ha impugnata. Il Pretore è stato di altro avviso, rilevan­do in sintesi

                                         –   che nella clausola testamentaria il disponente aveva circoscritto il legato ai beni “di mia proprietà” (pag. 5 in fondo, lett. a);

                                         –   che, contrariamente all'opinione della convenuta, l'attrice non aveva tardato nel far valere la propria rivendicazione (sentenza impugnata, pag. 6 lett. b);

                                         –   che, contrariamente ancora all'opinione della conve­nuta, l'attrice non aveva motivo per impugnare il testamento (pag. 6 lett. c).

                                         Nell'appello la convenuta insiste nel sostenere che la clausola testamentaria le legava tutto il contenuto della casa ad __________. Non spiega tuttavia come mai il disponente le avrebbe lasciato “la proprietà di tutto l'inventario e arredamento (tra l'altro i mobili, i tappeti, le collezioni di icone e di armi), nulla escluso, di mia proprietà, contenuto nella casa da noi attualmente occupata di __________”, mentre le ha legato “tutto quanto nulla escluso contenuto nella (…) casa di __________”. Tanto meno essa illustra come mai il notaio rogante (che sarebbe divenuto esecutore testamentario) abbia inserito la locuzione “di mia proprietà” solo per quanto riguarda l'abitazione di __________, dove si trovavano le icone e l'armadio. Se a ciò si aggiunge – come detto – che nell'inventario fiscale della successione l'esecutore testamentario ha indicato “mobili, suppellettili, tappeti, icone, armi ecc.” ad __________ per soli fr. 10 000.–, confermando all'autorità fiscale l'esi­stenza nell'abitazione di beni appartenenti alla madre del defunto, il titolo di proprietà invocato dall'appellante mortis causa si rivela ai limiti del pretesto.

                                         Né è destinata a miglior sorte l'argomentazione dell'appellante ancorata al fatto che l'attrice non ha impugnato il testamento del figlio. Come rileva il Pretore, l'attrice non aveva motivo di contestare alcunché, dato che il figlio aveva legato alla convivente solo beni “di sua proprietà”, al cui riguardo l'attrice non aveva nulla da ridire. Se mai la questione era di accertare la proprietà delle icone e dell'armadio, ma a parte il fatto che l'attrice ha rivendicato i beni – come ha accertato il Pretore – “subito dopo la morte del figlio” (sentenza impugnata, pag. 6 lett. c), la convenuta medesima ha tergiversato fino al 21 maggio 1996 prima di rifiutarne la consegna. Pretendere in circostanze del genere che l'attrice dovesse contestare il testamento è un argomento che non merita dunque ulteriore disamina.

                                   8.   Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che l'indennità per ripetibili alla parte vittoriosa va commisurata alla stringatezza dello scritto indirizzato alla Camera il 12 gennaio 2006.

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle sette icone (fr. 66 000.– stimati al momento delle perizie) e dell'armadio rivendicati dall'attrice eccede abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 1000.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 1050.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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