Incarto n. 11.2005.143
Lugano 24 maggio 2006
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.23 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 7 settembre 1999 da
AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 AP 6 AP 7 AP 8 AP 9 AP 10 (patrocinati da PA 1 )
contro
AO 1 (patrocinato da PA 2 ) AO 4 (patrocinata da PA 3 ) AO 2 AO 3 AO 5 , e AO 6 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2005 presentato da AP 7, AP 1, AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 8, AP 9, AP 10 contro il decreto di stralcio emesso il 20 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A__________ __________ (1886), domiciliato ad __________, è deceduto a __________ il 28 febbraio 1949, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie R__________ nata __________, i figli AP 3, AP 9, A__________ __________, AP 2, F__________ __________, AP 4, AO 1, AO 4 e R__________ __________ __________, i nipoti AP 6, AP 10 e AP 8 (figli di E__________ __________ nata __________, deceduta il 3 aprile 1956), oltre a G__________ __________ e AP 7 (marito e figlia di __________ __________ nata __________, deceduta il 6 gennaio 1959). Nel 1975 è deceduta anche __________ __________, lasciando i medesimi eredi del marito.
B. Il 1° ottobre 1986, G__________ __________ ha ceduto le sue ragioni nell'eredità fu A__________ __________ alla figlia AP 7. Il 18 ottobre 1991 è deceduto __________ __________, lasciando come eredi la moglie AP 1 con i figli __________ __________, __________ __________ e AO 3 In seguito al decesso di __________ __________, il 23 dicembre 1994, nella comunione ereditaria fu __________ __________ sono subentrate AO 6 e AO 5 C. L'8 ottobre 1996 AO 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità fu A__________ __________. Con decreto del 28 novembre 1996 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore. Il 4 maggio 1999 quest'ultimo ha trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra eredi. Costoro si sono visti così assegnare dal Pretore, il 17 agosto 1999, un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata.
D. AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 AP 9 e AP 10 hanno promosso causa il 7 settembre 1999, chiedendo che nell'inventario della successione fosse inserito un credito di fr. 6668.05 in favore di AP 2 e crediti indeterminati della comunione ereditaria nei confronti di AO 1 e AO 4. AO 2, AO 3, AO 6 e AO 5 non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati precludere dalla lite. In esito a una domanda di restituzione in intero conto il lasso dei termini, con decreto del 25 gennaio 2000 il Pretore ha assegnato a AO 4 10 giorni per presentare la risposta. L'addebito della tassa di giustizia (fr. 80.¿) e delle spese (fr. 20.¿) è stato rinviato al merito (inc. OA.1999.23).
E. Nel frattempo, il 7 settembre 1999, anche AO 1 ha contestato l'inventario della successione (inc. OA.1999.24), così come l'8 ottobre 1999 ha promosso causa AO 4 (inc. OA.1999.22). In seguito al decesso di A__________ __________, il 28 giugno 2000, nella comunione ereditaria fu A__________ __________ è subentrato il figlio AP 5. Il 7 febbraio 2002 è deceduto __________ __________ e, stante la rinuncia della sua unica erede, la successione è stata liquidata d'ufficio.
F. Il 28 giugno 2005 gli attori hanno ritirato la petizione, di modo che con decreto del 20 ottobre 2005 emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha stralciato la causa dai ruoli. La tassa di giustizia (fr. 2200.¿, compresa quella del decreto 25 gennaio 2005) e le spese (fr. 200.¿, comprese quelle del decreto 25 gennaio 2000) sono state poste a carico degli attori, tenuti a rifondere a AO 1 e AO 4 fr. 3200.¿ ciascuno per ripetibili.
G. Contro il decreto appena citato AP 1 AP 2, AP 3, AP 4 AP 5, AP 6, AP 7, AP 8, AP 9 e AP 10 sono insorti con un appello del 31 ottobre 2005 nel quale chiedono che la tassa di giustizia sia ridotta a fr. 900.¿ e le ripetibili compensate. Con osservazioni del 2 e 6 dicembre 2005 AO 4 e AO 1 propongono di respingere l'appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nella misura in cui il Segretario assessore ha tolto la causa dai ruoli, il decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile, tranne in ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il primo giudice ha statuito sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e può essere impugnato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello, tempestivo, riguarda appunto la questione delle spese e delle ripetibili in una causa appellabile. Nulla osta quindi al suo esame.
2. Nella fattispecie il Segretario assessore ha calcolato il valore litigioso in fr. 126 925.20, corrispondenti alla somma delle pretese avanzate dagli attori con la petizione. Ciò posto, egli ha fissato la tassa di giustizia in virtù degli art. 17 cpv. 1, 21 e 22 n. 4 LTG, come pure del fatto che la desistenza è intervenuta a istruttoria ultimata. Quanto alle ripetibili, esse sono state calcolate in applicazione degli art. 9, 10 e 11 TOA, non senza trascurare la pendenza delle due azioni parallele.
3. Gli appellanti sostengono che la tassa di giustizia è sproporzionata e che le ripetibili non trovano alcuna giustificazione nell'effettivo dispendio di tempo richiesto alle controparti per difendersi. Affermano che il primo giudice è stato adito con tre cause analoghe, ciò che ha semplificato l'istruttoria,e che soccorrono giusti motivi per moderare la tassa di giustizia, il Segretario assessore non avendo emanato un giudizio di merito e avendo statuito separatamente ¿ anzi ¿ sugli oneri dei decreti processuali, sicché nulla giustifica una tassa di giustizia superiore al 50% di quella minima. Quanto alle ripetibili, essi adducono che dopo la loro desistenza nessuna controparte si è espressa sulla relativa indennità, come prevede l'art. 151 CPC, sicché nulla andrebbe riconosciuto a tale titolo.
4. In caso di desistenza la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono stabilite e suddivise ¿a richiesta di parte¿ dal giudice adito (art. 151 CPC). Di regola la desistenza equivale a soccombenza. Chi recede dalla lite sopporta dunque la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili (Rep. 1990 pag. 284), salvo che motivi di equità inducano a un giudizio diverso (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 77).
5. Gli appellanti chiedono anzitutto di ridurre la tassa di giustizia da fr. 2120.¿ a fr. 900.¿. In concreto il valore litigioso di complessivi fr. 126 925.20 non è contestato. Ora, il combinato disposto degli art. 17 e 22 n. 4 LTG prevede che nelle cause trattate con la procedura accelerata il cui valore è compreso tra fr. 100 001.¿ e fr. 200 000.¿ la tassa di giustizia va da fr. 1800.¿ a fr. 7000.¿. Inoltre, secondo l'art. 21 LTG, se la causa è definita mediante riconoscimento, recesso, transazione o altro modo senza sentenza, la tassa di giustizia è proporzionata agli atti compiuti tenendo conto del valore litigioso. Entro il minimo e il massimo della tariffa l'emolumento va poi fissato non solo in base al valore della domanda, ma anche in base alla natura e alla complessità della lite (art. 3 cpv. 1 LTG; Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 76 ad art. 148 CPC). E al riguardo, come questa Camera ha già avuto modo di ricordare, il Pretore dispone di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004 n. 32 ad art. 148).
In concreto l'istruttoria è stata condotta parallelamente nelle tre cause ed è risultata praticamente identica. Ciò non toglie che ha comportato tre udienze (l'udienza preliminare, l'audizione dei testimoni e il sopralluogo), senza dimenticare che le tre procedure non sono state congiunte. Inoltre nella presente causa era stata chiesta l'assunzione di una perizia, poi lasciata cadere, ciò che ha implicato la nomina del perito. Infine la desistenza è intervenuta a istruttoria terminata. Ponderato equamente tutto quanto precede, tenuto conto del dispendio di energie e di tempo che la trattazione del processo ha richiesto all'autorità giudiziaria e considerato il fattore di moderazione dell'art. 22 n. 4 LTG, per quanto severa possa apparire la tassa di giustizia di fr. 2120.¿ rientrava nel quadro di un legittimo potere di apprezzamento di cui il Pretore fruiva. Infondato, su questo punto l'appello deve dunque essere respinto.
6. Per quel che attiene alle ripetibili, gli appellanti sostengono che, non avendo reagito allo stralcio della petizione dai ruoli, i convenuti non avevano diritto a indennità, il giudice statuendo sulle ripetibili in caso di desistenza solo ¿a richiesta di parte¿ (art. 151 CPC). In realtà ci si può domandare se la richiesta di ripetibili contenuta nella risposta non dovesse valere anche nell'ipotesi di uno stralcio della petizione dai ruoli (Rep. 1999 pag. 248). Sia come sia, in concreto gli attori medesimi avevano invitato il giudice a contenere al minimo le ripetibili, riconoscendo così di doversene assumere il pagamento (lettera del 28 giugno 2005, agli atti). Perché in simili circostanze il primo giudice avrebbe dovuto interpellare ancora i convenuti non è dato a di vedere, né gli appellanti spiegano.
Quanto all'ammontare delle ripetibili, tra le quali rientrano gli onorari di patrocinio, le spese anticipate dal legale e l'imposta sul valore aggiunto (art. 150 prima frase CPC), esso non è litigioso. Gli appellanti propongono la compensazione delle indennità, rilevando che i convenuti non hanno reagito allo stralcio della causa, sicché il ¿minimo delle ripetibili non può che essere uguale a zero¿. Come si è appena spiegato, però, tale argomentazione è senza pregio e cade nel vuoto. Per il resto, gli appellanti non pretendono che l'indennità per ripetibili andasse moderata. E quand'anche ne avessero inteso prospettare una moderazione, sarebbe spettato loro di indicare l'entità della riduzione, ogni richiesta numerica dovendo essere cifrata (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 309).
7. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre alle controparti un'indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 300.¿
sono posti a carico a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1 e a AO 4, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 500.¿ ciascuno per ripetibili.
3. Intimazione a:
¿ ; ¿ , ; ¿ ; ¿ ; ¿ ; ¿ ; ¿ .
Comunicazione a:
¿ Pretura del Distretto di Blenio;
¿ avv. , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario