Incarto n. 11.2005.142
Lugano 24 maggio 2006/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.22 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione dell'8 ottobre 1999 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 3 )
contro
AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 11 AO 12 AO 13 AO 1 AO 2 (patrocinati dall' PA 1 ) AO 3 (patrocinato dall' PA 2 ) AO 4 AO 5 AO 14 , e AO 15 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 ottobre 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 26 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A__________ __________ (1886), domiciliato ad __________, è deceduto a __________ il 28 febbraio 1949, senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie R__________ nata __________i, i figli AO 6, AO 12, A__________ __________, AO 2, __________ __________i, AO 7, AO 3, AP 1 e R__________ __________ __________, i nipoti AO 9, AO 13 e AO 11 (figli di AO 9 nata __________, deceduta il 3 aprile 1956), oltre a G__________ __________ e AO 10 (marito e figlia di C__________ __________ nata __________, deceduta il 6 gennaio 1959). Nel 1975 è deceduta anche R__________ __________, lasciando i medesimi eredi del marito.
B. In esito a un'azione di rettifica del registro fondiario introdotta il 18 febbraio 1988 da AO 6, AO 12, A__________ __________, AO 2, __________ __________, AO 7, AO 9, AO 11, AO 13, R__________ __________ G__________ __________ e AO 10 nei confronti di AO 3, AP 1 e P__________ __________, con sentenza del 23 luglio 1991 il Pretore del Distretto di Blenio ha accertato che AO 3 __________ aveva venduto senza titolo legittimo a AP 1 e P__________ __________ determinate quote di proprietà sulle particelle n. 80 e 82 RFP di __________ a lui intestate, sicché ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di reinscrivere le due proprietà per ¼ a AP 1, per ¼ a P__________ __________ e per ½ alla comunione ereditaria fu A__________ __________.
C. Nel frattempo, il 1° ottobre 1986, Gi__________ __________ ha ceduto le sue ragioni nell'eredità fu __________ __________ alla figlia AO 10. Il 18 ottobre 1991 è deceduto F__________ __________, lasciando come eredi la moglie AO 1 con i figli E__________ __________, E__________ __________ e AO 5. In seguito al decesso di R__________ __________, il 23 dicembre 1994, nella comunione ereditaria fu __________ __________ sono subentrate AO 15 e AO 14.
D. L'8 ottobre 1996 AO 3 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Blenio per la divisione dell'eredità fu __________ __________. Con decreto del 28 novembre 1996 il Pretore ha accolto l'istanza e ha designato l'avv. __________ __________ in qualità di notaio divisore. Il 4 maggio 1999 quest'ultimo ha trasmesso l'inventario al Pretore, essendo sorte contestazioni fra eredi. AP 1 si è vista così assegnare dal Pretore, il 17 agosto 1999, un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le sue pretese con la procedura accelerata.
E. AP 1 ha promosso causa l'8 ottobre 1999 contro gli altri eredi, chiedendo che nell'inventario della successione fosse inserito un suo credito di complessivi fr. 26 065.60 per interventi eseguiti nell'immobile situato sulla particella n. 80 RFD di __________. Con risposta del 15 ottobre 1999 AO 1, AO 2, AO 6, AO 7 AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13 hanno proposto di respingere l'azione. Analoga conclusione ha formulato AO 3 il 18 ottobre 1999. AO 4, AO 5, AO 15 e AO 14 non hanno presentato alcuna risposta e si sono lasciati precludere dalla lite (inc. OA.1999.22).
F. Frattanto, il 7 settembre 1999, AO 1, AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13 hanno contestato a loro volta l'inventario della successione (inc. OA.1999.23). Altrettanto ha fatto quello stesso giorno AO 3 (inc. OA.1999.24). Le cause sono tuttora pendenti.
G. In seguito al decesso di AO 8, il 28 giugno 2000, nella comunione ereditaria fu A__________ __________ è subentrato il figlio AO 8. Il 7 febbraio 2002 è deceduto E__________ __________ e, stante la rinuncia della sua unica erede, la successione è stata liquidata d'ufficio. Esperita l'istruttoria dell'azione promossa da AP 1, le parti hanno presentato memoriali conclusivi nei quali hanno confermato le loro domande. Il dibattimento finale del 13 luglio 2005 è andato deserto.
H. Statuendo il 20 ottobre 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto parzialmente la petizione, nel senso che ha ordinato di iscrivere nell'inventario della successione un credito di fr. 1678.50 in favore di AP 1. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.– sono state poste per nove decimi a carico dell'attrice e per il resto a carico dei convenuti in solido, con obbligo per AP 1 di rifondere fr. 1200.– per ripetibili a AO 3 e fr. 1200.– complessivi per ripetibili ad AO 1, AO 2, AO 6, AO 7 AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 12 e AO 13.
I. Contro la predetta sentenza AP 1 è insorta con un appello del 31 ottobre 2005 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di inserire tra i passivi della successione una sua pretesa di complessivi fr. 14 260.–. Nelle loro osservazioni del 23 e 28 novembre 2005 AO 3 da una parte e AO 10, AO 1, AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 11, AO 12 e AO 13 dall'altra propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Segretario assessore. E__________ __________, AO 5, AO 15 e AO 14 sono rimasti silenti.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosa rimane, in questa sede, la pretesa di fr. 14 260.– avanzata dall'attrice per interventi eseguiti nell'immobile posto sulla particella n. 80 RFD di __________ anche se in definitiva essa chiede di iscrivere nell'inventario la sola differenza di fr. 12 941.50, fr. 1678.50 essendo già stati riconosciuti dal primo giudice. Il Segretario assessore ha limitato la spettanza dell'attrice a tale cifra, rilevando che i lavori erano stati intrapresi da un compossessore in malafede, consapevole già prima di acquistare le particelle n. 80 e 82 che gli altri eredi contestavano il suo diritto di proprietà esclusiva, tant'è che alcuni di loro avevano promosso causa già nel settembre del 1996 per far modificare il registro fondiario. A mente del Segretario assessore, dunque, all'attrice sarebbero potute essere riconosciute solo le spese affrontate prima del luglio 1991 (momento in cui è stata disconosciuta la sua proprietà in esito alla rettifica del registro fondiario) e solo se queste fossero apparse necessarie.
Ciò premesso, il Segretario assessore ha respinto la pretesa di fr. 22 607.– per il rifacimento del tetto della casa situata sulla particella n. 80, rilevando che l'abitazione non era quella primaria della famiglia __________, né l'attrice aveva dimostrato la necessità dell'intervento. Per gli stessi motivi egli ha rigettato la pretesa fondata sulla sostituzione di un lavandino (fr. 349.–) e di tre finestre (fr. 959.–), rilevando inoltre che l'attrice non aveva dimostrato di avere affrontato tali spese, le fatture degli artigiani risultando a nome del marito, il quale risultava avere pagato altresì il 20 marzo e il 25 maggio 1992 le tasse di allacciamento alla rete idrica. Il Segretario assessore ha accolto invece le pretese per il pagamento di premi per l'assicurazione stabili e altre tasse di allacciamento alla rete di distribuzione per complessivi fr. 3356.95, ritenendo tali opere necessarie e pagate dall'attrice in quanto comproprietaria del fondo. Ciò posto, tenuto conto che l'attrice è già – come noto – comproprietaria dell'immobile, il primo giudice ha accertato un credito di lei verso la successione di fr. 1678.50, più interessi al 5% dal 4 maggio 1999.
2. L'appellante nega ogni malafede in relazione agli interventi da lei eseguiti nell'abitazione posta sulla particella n. 80. Sostiene che i lavori erano indispensabili per garantire il valore dell'immobile, abitato fino al 1981 da AO 3 e AO 6, i quali erano stati costretti a trasferirsi altrove proprio a causa delle importanti infiltrazioni d'acqua. Anzi, la sostituzione del tetto in piode con una copertura in tegole ha garantito la debita impermeabilizzazione, come ha confermato anche l'arch. __________ __________ nella perizia estimativa del 27 luglio 1984 commissionata dal notaio divisore. L'appellante ribadisce dipoi che la necessaria sostituzione di tre finestre e del lavandino, non avversata dai convenuti, e chiede di inserire nell'inventario anche le spese di allacciamento alla rete idrica da lei sostenute dopo il luglio del 1991.
3. Dagli atti risulta che nell'ambito del raggruppamento dei terreni destinato all'introduzione del registro fondiario definitivo nel Comune di __________, risalente agli anni sessanta, le particelle n. 80 e 82 appartenenti ad A__________ __________ in comproprietà con il fratello Federico sono state intestate – senza apparente giustificazione – al solo AO 3, che le ha poi vendute a __________ e P__________ __________. In esito alla citata azione di rettifica del registro fondiario promossa da taluni eredi fu __________ __________ il 18 febbraio 1988, con sentenza del 23 luglio 1991 il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di reinscrivere i due fondi in comproprietà per un quarto a AP 1, per un altro quarto a P__________ __________ e per la rimanente metà alla comunione ereditaria fu A__________ __________i (sopra, consid. B).
a) Quanto al rifacimento del tetto riguardante l'immobile posto sulla particella n. 80, dal fascicolo processuale si evince che i lavori sono stati eseguiti nell'autunno del 1986 con una spesa di fr. 22 607.60 (inserto D1 dell'inventario; risposta di AP 1, del 4 febbraio 2000, pag. 6 nell'inc. OA.1999.23). A quel momento l'appellante sapeva che la sua proprietà spotica era giudizialmente contestata. Ora, gli eredi sono proprietari in comune di tutti i beni che formano il patrimonio del defunto e dispongono in comune dei diritti inerenti al medesimo (art. 560 cpv. 2 e 602 cpv. 2 CC). Gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la manutenzione degli immobili, esigono pertanto l'unanime decisione di tutti i proprietari (Schaufelberger in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 16 ad art. 602 CC). A tale principio è lecito derogare solo ove un singolo erede provveda alla conservazione urgente dei beni o dei relativi diritti (DTF 125 III 220 consid. 1a 121 III 122 consid. 3 con riferimenti; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 565 n. 1213; Guinand/Stettler/ Leuba, Droit des successions, 6ª edizione, pag. 206, n. 429 con richiami), rispettivamente possa invocare i presupposti della gestione d'affari senza mandato (art. 419 segg. CO; Schaufelberger, op. cit., n. 18 ad art. 602 CC con riferimenti; Steinauer, op. cit., pag. 566 n. 1213a).
b) In concreto non consta – né l'appellante pretende – che si imponessero opere immediate per conservare l'immobile in questione. Con la petizione essa aveva sì sostenuto che AO 3 e AO 6 erano stati costretti ad abbandonare la casa nel 1981 per la precarietà della struttura, ma che ciò fosse dovuto a infiltrazioni d'acqua è una circostanza nuova (memoriale, pag. 5), addotta la prima volta in appello e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Del resto, vista la chiara contestazione dei convenuti circa la necessità dell'intervento (risposta AO 3 del 18 ottobre 1999, pag. 3), spettava all'attrice dimostrare la necessità di agire con urgenza. Che lo stato dell'immobile fosse precario è possibile (perizia estimativa dell'arch. __________, del 27 luglio 1984, pag. 1), tuttavia ciò non basta per dimostrare la necessità di rifare il tetto con urgenza senza l'avallo dei coeredi. Si aggiunga che, contrariamente alla tesi dell'appellante, l'obbligo di contestare i fatti della petizione (art. 170 cpv. 2 CPC) non va confuso con l'onere probatorio, che incombe a chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). Il disposto dell'art. 184 cpv. 2 CPC, secondo cui solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dall'obbligo di provare il ben fondato delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 184 CPC). E un erede non può presumersi agire con urgenza solo perché in un determinato caso agisce da sé solo, sia pure su strutture obsolete.
c) Quanto alla gestione d'affari senza mandato, essa presuppone – tra l'altro – che l'agente non abbia avuto la possibilità di sollecitare l'intesa del proprietario (Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, pag. 770 n. 5326; v. anche Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 13 in fine ad art. 419). Nella fattispecie l'appellante non ha dimostrato l'impossibilità di sollecitare i coeredi per ottenere un accordo previo o, se non altro, una tempestiva ratifica. Certo, a quel momento essa era, con il marito, sola proprietaria dell'immobile, ma – come detto – non poteva ignorare la rivendicazione degli altri eredi sui due fondi. Né essa può prevalersi di un'autorizzazione rilasciata dagli altri eredi per l'esecuzione di “normale e indispensabile manutenzione” (lettera del 20 ottobre 1986: doc. 3 nell'inc. OA.1999.23), giacché – a prescindere dal fatto che costoro si opponevano all'intervento – la sostituzione del tetto eccede con ogni evidenza un atto di ordinaria manutenzione. Per il resto, essa non asserisce che, grazie alla sua iniziativa, i coeredi si siano arricchiti senza causa legittima (art. 62 cpv. 1 CO). Ne discende che, su questo punto, l'appello è destinato all'insuccesso.
d) In merito alla sostituzione delle tre finestre (fr. 959.–) e del lavandino (fr. 349.–), risulta che tali interventi sono stati eseguiti, ancora una volta, quando l'attrice era consapevole della rivendicazione degli altri coeredi (inserti D2 e D3 dell'inventario). Tutto ignorandosi sull'eventuale necessità di agire con urgenza, le pretese di rimborso non sono quindi legittime. L'appellante del resto non si confronta con l'argomentazione del Segretario assessore, secondo cui le due fatture sono in realtà crediti di terzi verso il marito. Carente di motivazione, in proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
e) Circa i lavori di allacciamento alla nuova rete di distribuzione idrica e alle relative tasse comunali, l'appellante sottolinea che le fatture sono successive alla sentenza del Pretore del 23 luglio 1991 e che i convenuti non hanno contestato la sua legittimazione a far valere tali crediti. Ora, è indubbio che le fatture del Comune di __________ e della __________ SA di __________ sono del 1992 (inserti D4 e D5 dell'inventario). Tuttavia l'appellante non si confronta con l'argomentazione del primo giudice, stando al quale debitore delle pretese non era l'attrice, bensì il marito, cui le due fatture erano intestate. L'appellante non avendo dimostrato di avere anticipato i costi, anche sotto questo profilo il giudizio impugnato resiste alla critica.
4. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Ai convenuti che hanno presentato osservazioni si giustifica di riconoscere un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. Infine l'odierna sentenza va comunicata anche al notaio divisore, in ossequio all'art. 479 cpv. 3 CPC.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a carico a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 3 fr. 800.– per ripetibili e a AO 10, AO 1 AO 2, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 11, AO 12 con AO 13 fr. 800.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione a:
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Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Blenio;
– avv. , .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario