Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.2007 11.2005.126

June 12, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·847 words·~4 min·6

Summary

Stralcio dell'appello per desistenza

Full text

Incarto n. 11.2005.126

Lugano 12 giugno 2007/rgc        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.120 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 23 giugno 2003 da

 AP 1 Bellinzona (patrocinato dall'  PA 1 )  

e  

 AA 1  (patrocinata dall'  PA 2 );

                                         premesso che con sentenza del 29 agosto 2005, emanata in luo­go e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1965) e AA 1 (1968), ha obbligato il marito a versare a quest'ultima fr. 13 607.45 in esito allo scioglimento del regime dei beni, oltre a un contributo alimentare di fr. 612.– mensili indicizzati fino al luglio del 2007, ha ordinato al notaio __________ di liberare a favore dei coniugi, in ragione di ½ ciascuno, il ricavo dalla vendita della particella n. 576 RFD di __________, ha invitato l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona ad annullare un precetto esecutivo n. 464 351 intimato dal marito alla moglie, ha riconosciuto a ogni coniuge il diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro coniuge presso il rispettivo istituto di previdenza professionale e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1000.– con le spese di fr. 250.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 22 settembre 2005 nel quale ha chiesto in riforma del giudizio impugnato di obbligare la moglie a versargli fr. 5773.25 in liquidazione del regime dei beni, il rigetto in via definitiva dell'opposizione da lei presentata al suo precetto esecutivo, di sopprimere il contributo alimentare con effetto retroattivo al febbraio del 2002 e di addebitare gli oneri processuali a AA 1, tenuta a rifondergli fr. 5000.– per ripetibili;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 2 novembre 2005 AA 1 ha proposto di respingere l'appello e con appello adesivo ha instato a sua volta per la riforma del giudizio chiedendo di aumentare a fr. 26 670.15 la sua spettanza in esito allo scioglimento del regime dei beni e di aumentare il contributo alimentare a fr. 1284.50 mensili;

                                         osservato che nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2005 AP 1 ha concluso per il rigetto dell'appello adesivo;

                                         accertato che con lettera del 18 aprile 2007 le parti hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo in virtù del quale ritirano i loro appelli;

                                         rilevato che tale convenzione è poi stata trasmessa alla Camera, per conoscenza, il 2 maggio 2007;

                                         constatato che con lettera del 24 maggio 2007 le parti hanno confermato di non voler postulare l'omologazione della convenzione, ma di voler ottenere solo lo stralcio della procedura di ricorso, consapevoli che ciò comporterà il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;

                                         appurato che in ossequio alla convenzione predetta gli oneri processuali e le ripetibili vanno a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

                                         ritenuto che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno consensualmente pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va equamente ridotta, dovendosi tenere conto sia della buona volontà dimostrata dai contendenti sia della circostanza che il processo termina senza un sindacato di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia   fr.  150.–

                                         b) spese                    fr.    50.–

                                                                           fr.  200.–

                                         sono posti a carico dell'attore, compensate le ripetibili.

                                   3.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia   fr.  150.–

                                         b) spese                    fr.    50.–

                                                                           fr.  200.–

                                         sono posti a carico della convenuta, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2005.126 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.06.2007 11.2005.126 — Swissrulings