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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.07.2007 11.2004.75

July 16, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,558 words·~18 min·5

Summary

Protezione dell'unione coniugale

Full text

Incarto n. 11.2004.75

Lugano 16 luglio 2007/lw        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.57 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 1° settembre 2003 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AA 1 (patrocinato dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 giugno 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 giugno 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;

                                          3.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'8 luglio 2004 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

                                         4.   Se dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata con l'appello adesivo;

                                         5.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AA 1 (1952) e AP 1 (1956) si sono sposati a Giubiasco il 7 dicembre 1979. Dal matrimonio è nato C__________, il 26 giugno 1981. Subito dopo la nascita del figlio la moglie si è trasferita con quest'ultimo a Bergamo, sua città d'origine, dove il fine settimana era raggiunta dal marito. Così i coniugi sono vissuti per 18 anni, il marito continuando a lavorare nel Ticino (dal gennaio del 2003 è alle dipendenze della ditta __________ di Airolo come saldatore), la moglie curando la casa e il figlio a Bergamo, dove non ha esercitato alcuna attività lucrativa. I coniugi si sono poi separati di fatto nel luglio del 1999: il marito è rimasto ad Airolo e la moglie a Bergamo. C__________ è divenuto maggiorenne il 26 giugno 1999.

                                  B.   Il 1° settembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Leventina con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo di essere autorizzata a vivere separata e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 1808.70 mensili, come pure a dichiarare ogni suo reddito e ogni sostanza. Essa ha postulato altresì una provvigione ad litem (di ammontare imprecisato) e il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al­l'udienza del 23 ottobre 2003, indetta per la discussione, AA 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, ma ha offerto un contributo di soli fr. 800.– mensili e ha rifiutato qualsiasi provvigione ad litem, sollecitando a sua volta l'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a introdurre memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito le loro domande, il convenuto riducendo l'offerta di contributo alimentare a fr. 500.– mensili.

                                  C.   Statuendo il 9 giugno 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha posto a carico di AA 1 un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 2003 e ha respinto la domanda di provvigione ad litem. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste per i quattro decimi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Non sono state assegnate ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 21 giugno 2004 nel quale chiede che il contributo in suo favore sia portato a fr. 1800.– mensili. Nelle sue osservazioni dell'8 luglio 2004 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta perché il contributo alimentare sia ridotto a fr. 380.– mensili. Con osservazioni del 26 luglio 2004 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile. Altrettanto ricevibile è l'appello adesivo introdotto da AA 1 l'8 luglio 2004 (art. 314 CPC).

                                   2.   Riassunti i criteri preposti alla definizione dei contributi alimentari nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, il Segretario assessore ha accertato le entrate del marito in fr. 4235.15 netti mensili e ha calcolato il relativo fabbisogno minimo in fr. 2458.20 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione con spese accessorie fr. 730.–, premio della cassa malati fr. 234.90, assicurazione infortuni fr. 73.–, assicurazione contro la responsabilità civile di privati fr. 8.54, tassa rifiuti fr. 11.77, imposte fr. 150.– sti­mati). Per quel che è della moglie, egli ha imputato a quest'ultima un reddito ipotetico di fr. 765.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 1389.80 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1000.–, spese condominiali fr. 71.–, spese per il gas fr. 216.50, assicurazione della casa fr. 17.10, imposta comunale immobili fr. 26.65, tassa rifiuti fr. 21.85, imposte fr. 36.70). Constatata un'eccedenza di fr. 1152.15 mensili, il primo giudice ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili dal 1° settembre 2003.

                                    I.   Sull'appello principale

                                   3.   L'appellante sostiene che il reddito del marito non ammonta a fr. 4235.15 netti mensili, bensì a fr. 4622.75, dovendosi aggiungere alla cifra accertata dal Segretario assessore la quota di tredicesima. La richiesta è fondata. La ditta __________ di Airolo ha dichiarato in effetti l'11 giugno 2003 (doc. E):

Così richiesti certifichiamo che il signor AA 1 1952, alle nostre dipendenze in qualità di saldatore, percepisce un salario mensile lordo di fr. 5150.– (quota parte mensile della tredicesima = fr. 429.15). Il salario mensile netto, inclusa quota parte tredicesima ammonta a fr. 4622.75.

Perché mai il primo giudice abbia ignorato tale dichiarazione e si sia attenuto a semplici conteggi mensili di stipendio (doc. 1), dai quali nulla risulta a proposito della tredicesima, non è dato di sapere. Ai fini del giudizio occorre pertanto dipartirsi da uno stipendio del marito di fr. 4622.75 netti mensili.

                                   4.   Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante ribadisce che esso ascende a fr. 1805.80 mensili, avendo il Segretario assessore ridotto senza ragione a fr. 1000.– mensili il minimo esistenziale del diritto esecutivo (da lei fatto valere in fr. 1250.–) e stralciato spese sanitarie per fr. 166.– mensili. Le due doglianze vanno trattate singolarmente.

                                         a)   Al momento in cui il primo giudice ha statuito (giugno del 2004) il figlio C__________, che risiede con la madre a Bergamo, era maggiorenne da cinque anni. Ora, nel calcolo dei fabbisogni coniugali ai fini del diritto civile il minimo esistenziale (svizzero) di fr. 1250.– mensili si applica solo a genitori cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag. 11 in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 7). Nel ca­so dell'appellante occorre fondarsi pertanto sul minimo esistenziale (svizzero) per persona sola di fr. 1100.– mensili e rapportarlo al costo della vita nel Paese di domicilio. Questa Camera ha già avuto modo di applicare a residenti nell'area lombarda una riduzione del 10% per rapporto al minimo esistenziale del diritto svizzero (sentenza inc. 11.2003.30 del 16 novembre 2005, consid. 4a con rinvio alle sentenze inc. 11.2004.39 del 13 aprile 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.113 dell'8 novembre 2004, consid. 7). Non v'è motivo di scostarsi da tale apprezzamento nell'ambito del presente giudizio, tanto meno ove si pensi che l'appellante medesima stima il livello medio dei prezzi a Milano circa 15 punti percentuali sotto quello di Lugano. A un esame di mera verosimiglianza come quello che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, nel suo risultato il minimo esistenziale di fr. 1000.– applicato dal Segretario assessore resiste pertanto alla critica.

                                         b)   Quanto ai costi sanitari di fr. 166.– mensili, l'appellante ribadisce che le spese mediche, farmaceutiche e di cura sono riconosciute finanche nel calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (FU 2/2001 pag. 76, cifra II/8), di modo che l'importo in questione va equitativamente compreso nel suo fabbisogno minimo a titolo di “costi per i ticket della sanità”. Il fatto è che, così argomentando, l'interessata ripete la propria opinione, ma non si confronta con le motivazioni del Segretario assessore, il quale ha spiegato che tali spese non possono essere inserite nel fabbisogno minimo, trattandosi di prestazioni mediche puntuali e non di costi mensili ricorrenti (sentenza, pag. 6 in alto). Carente di requisiti formali, su tal punto l'appello andrebbe pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Comunque sia, l'importo di fr. 166.– si riferisce a due spese sanitarie affrontate dall'appellante nel giugno del 2003 presso l'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, l'una per un importo di € 73.36 e l'altra di € 34.60 (doc. I e L). Tali spese non riguardano dunque premi per un'assicurazione analoga alla cassa malati svizzera, né costi riconducibili a una franchigia annuale nel quadro di una simile copertura e neppure spese che possano dirsi correnti o fisse. Al proposito l'appello si rivela così inconsistente.

                                   5.   L'appellante si duole inoltre del reddito ipotetico computatole dal Segretario assessore (fr. 765.– netti mensili), invocando oggettive difficoltà nel trovare lavoro in una regione come quella di Bergamo, tanto più per chi ha superato la quarantina e non ha alcuna formazione professionale specifica. Essa chiede così che il reddito virtuale stimato dal primo giudice sia ridotto a fr. 300.– mensili.

                                         a)   Il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è stato ricapitolato ultimamente da questa Camera alla luce della giurisprudenza più recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). In sintesi, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a condizione

–  che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o,    almeno provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

–  che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e

–  che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la situazione del mercato del lavoro.

                                               Le tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

                                         b)   In concreto difetta già la prima, poiché – come si vedrà oltre (consid. 10) – il quadro delle entrate e delle uscite coniugali presenta un'eccedenza sufficiente per finanziare i costi di due economie domestiche separate. Inoltre, eccettuata una parentesi di due mesi durante la quale ha lavorato in una discoteca gestita da parenti, dal matrimonio fino alla separazione di fatto (vent'anni) l'istante si è sempre e solo occupata della casa e della famiglia, secondo un riparto dei ruoli all'interno della famiglia concordato con il marito (interrogatorio formale di quest'ultimo: verbale del 3 marzo 2004, risposta n. 1). Per di più, essa, ha ormai 51 anni (ne aveva 47 al momento in cui si è creata litispendenza) ed è priva di qualsiasi formazione professionale. Imporre l'esercizio di un'attività lucrativa a un coniuge in circostanze del genere è contrario al diritto federale. Dato nondimeno che l'appellante medesima riconosce di poter conseguire entrate per fr. 300.– netti mensili, non v'è ragione di giudicare diversamente. Ciò posto, l'appello va accolto per l'ammontare della differenza (fr. 465.– mensili).

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   6.   Il convenuto rimprovera al primo giudice di non avere imputato alla moglie un reddito ipotetico di almeno fr. 1500.– mensili. Si è appena visto però che l'unico introito computabile all'interessata è quello di fr. 300.– netti mensili. Al riguardo non giova ripetersi, né l'appello adesivo merita altra disamina.

                                   7.   L'appellante adesivo chiede di portare il proprio fabbisogno minimo da fr. 2458.20 a fr. 3369.90 mensili. Le poste litigiose vanno, ancora una volta, esaminate singolarmente.                           

                                         a)   Il Segretario assessore non ha riconosciuto al convenuto

                                               un'indennità di fr. 200.– fatta valere per pasti fuori casa, rilevando che l'impossibilità di rientrare a domicilio durante la pausa di mezzogiorno non era stata resa verosimile. L'interessato, che abita e lavora ad Airolo, si limita a ribadire la propria richiesta, senza confrontarsi tuttavia con la motivazione del primo giudice, ciò che rende l'appello adesivo già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga che nemmeno in questa sede il convenuto tenta di rendere verosimile la necessità di pranzare fuori casa per motivi di lavoro. Anche su questo punto il ricorso cade dunque nel vuoto.

                                         b)   Il convenuto lamenta inoltre che il primo giudice non abbia incluso nel suo fabbisogno minimo spese d'automobile per fr. 176.70 mensili, più la locazione di un garage per fr. 40.–, nulla desumendosi dagli atti – secondo il Segretario assessore – circa l'esigenza di usare un veicolo per scopi professionali. Una volta ancora l'interessato non si misura con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad allegare che d'inverno ad Airolo un garage è assolutamente indispensabile. Resta il fatto che, secondo giurisprudenza, spese d'automobile vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo solo ove l'uso di un veicolo privato appaia oggettivamente necessario, ad esempio per trasferte professionali (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266), per esercitare un diritto di visita o per ragioni di salute. Nemmeno in appello il convenuto cerca di rendere verosimile un'ipotesi del genere.

                                         c)   Il convenuto si duole infine che il Segretario assessore non abbia inserito nel suo fabbisogno minimo un'uscita di fr. 495.– mensili per il pagamento rateale di contributi AVS/AI/IPG risalenti al periodo intercorso dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, quando egli lavorava ancora come indipendente. A parere del primo giudice “la somma in questione non può essere computata, poiché il debito è stato contratto quando la vita in comune era già di fatto sospesa” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). L'appellante adesivo obietta che lo scoperto è maturato “in costanza di matrimonio” ed è stato calcolato dall'autorità amministrativa “con eccessivo ritardo”, mentre se fosse stato reso noto per tempo egli avrebbe “certamente ottenuto una diminuzione del contributo alimentare” (memoriale, 5° foglio a metà).

                                               Sta di fatto che il contributo alimentare oggetto del presente giudizio decorre solo dal 1° settembre 2003. E, per quanto è dato di desumere dagli atti, a quel momento gran parte del debito verso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/ IPG era stato onorato. Rimaneva un saldo di fr. 1484.60 (fr. 989.60, più fr. 495.– pagati il 2 ottobre 2003: doc. 8, 2° foglio), pari a tre rate mensili. Tutto quanto potrebbe pretendere l'interessato è quindi che nel suo fabbisogno minimo si includa per tre mesi (dal 1° settembre 2003 in poi) la rata di fr. 495.– mensili corrisposta alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. D'altro lato non si deve trascurare però che egli si è visto inserire nel fabbisogno mensile il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.–), un privilegio non altrimenti definibile giacché non ha più alcun figlio a carico (v. sopra, consid. 4a). Nel risultato, la sentenza impugnata si rivela dunque – a medio termine – vantaggiosa per il convenuto, il cui minimo esistenziale risulta maggiorato di fr. 150.– mensili. Onde l'inconsistenza dell'appello adesivo.

                                   8.   Nelle sue osservazioni all'appello adesivo AP 1 chiede che nel fabbisogno minimo del marito sia ridotto il premio della cassa malati (fr. 234.90), potendo il convenuto ottenere il relativo sussidio cantonale e vedersi ridurre così la posta di spesa. A parte il fatto però che essa non precisa di quanto diminuirebbe il premio (ciò che basterebbe per dichiarare la pretesa improponibile), la conclusione andava formulata se mai nell'appello. Enunciata solo nelle osservazioni all'appello adesivo, essa riesce manifestamente irricevibile.

                                   9.   Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         reddito del marito                                                        fr.  4622.75

                                         reddito della moglie                                                     fr.    300.—

                                                                                                                         fr.  4922.75   mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr.  2458.20

                                         fabbisogno minimo della moglie                                   fr.  1389.80

                                                                                                                         fr.   3848.–    mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   1074.75  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.     537.40  mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2458.20 + fr. 537.40 =                                             fr.   2995.60  mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 4622.75 – fr. 2995.60 =                                           fr.   1627.15  mensili

                                         arrotondati a                                                               fr.   1630.—  mensili.

                                         Ne discende che l'appello della moglie dev'essere accolto entro tali limiti, mentre l'appello adesivo del marito va respinto.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                10.   In esito al presente giudizio l'istante ottiene un contributo alimentare per sé di fr. 1630.– mensili rispetto ai fr. 1800.– richiesti (e ai fr. 1200.– fissati dal Pretore). I costi vanno addebitati pertanto nella proporzione di un terzo alla moglie e di due terzi al marito, il quale rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede respingere interamente, per converso, il proprio appello adesivo, di cui deve assumere tutti i costi, compreso il versamento di adeguate ripetibili alla controparte. La sentenza odierna impone infine di riformare il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di prima sede. Davanti al Pretore il convenuto ha finito per offrire unicamente fr. 500.– mensili, di modo che in ultima analisi esce sconfitto per circa sette ottavi, mentre la soccombenza sulla provvigione ad litem da parte dell'istante non appare incidere apprezzabilmente sul riparto dei costi.

                                11.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante principale merita accoglimento. Costei potrebbe invero riscuotere l'indennità di fr. 1000.– per ripetibili, ma la situazione finanziaria del convenuto fa apparire l'incasso difficile, se non impossibile (DTF 122 I 322). La richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal convenuto merita a sua volta accoglimento, limitatamente però alle osservazioni all'appello principale, dato che l'appello adesivo risultava privo fin dall'inizio di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Per il resto non si poteva pretendere che i coniugi, sforniti di cognizioni giuridiche, procedessero in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nemmeno che l'istante rinunciasse ad appellare o il convenuto a rispondere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto all'indigenza delle parti (art. 3 cpv. 1 Lag), essa si evince dalla documentazione prodotta dall'istante al primo giudice e dal convenuto a questa Camera il 16 luglio 2004.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                12.   Il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ove appena si consideri la differenza capitalizzata tra i contributi alimentari ancora litigiosi in questa sede (fr. 600.– mensili in relazione all'appello principale, fr. 820.– mensili in relazione all'appello adesivo), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolata – nel dubbio – a vita.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                          1.1   AA 1 è condannato a versare entro il 5 di ogni mese a AP 1, a titolo di contributo alimentare, l'importo di fr. 1630.– a decorrere dal 1° settembre 2003.

                                          3.    La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 340.– sono poste per sette ottavi a carico di AA 1 e per il resto a carico di AP 1, alla quale il convenuto rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di AA 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 300.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                  V.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. Yasar Ravi.

                                 VI.   AA 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________ per la stesura delle osservazioni all'appello principale. Per il resto la richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                  VII.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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