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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.03.2006 11.2004.119

March 13, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,203 words·~21 min·4

Summary

Azione di nullità riguardante disposizione a causa di morte: perenzione e litispendenza.

Full text

Incarto n. 11.2004.119

Lugano 13 marzo 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2003.117 (nullità di disposizioni a causa di morte) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione dell'11 novembre 2003 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall'  PA 2 ), e   AO 2 ;  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 1° ottobre 2004 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 9 settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 3 novembre 2004 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Dal matrimonio tra __________ (1908) ed __________ (1917), cittadini germanici, sono nati i figli AO 1 (1940) e AP 1 (1944). Il 18 marzo 1977 AO 1ha stipulato con i genitori un contratto di rinuncia ereditaria (Erbverzichtsvertsrag: rogito n. 206 del notaio dott. __________, __________). __________ è deceduta il 10 agosto 1993 e in un testamento pubblico del giorno successivo, rogato dal notaio __________, __________ ha istituito erede universale il figlio AP 1, legando all'altro figlio AO 1 DM 200 000.–. In un certificato ereditario del 13 settembre 1994 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attestato che unici eredi di __________ erano il marito __________ e il figlio AP 1.

                                  B.   Il 18 luglio 2000 __________ e AO 1 hanno convenzionalmente annullato la rinuncia d'eredità del 18 marzo 1977 e con testamento pubblico del giorno successivo, rogato dal notaio AO 2, __________ ha revocato il testa­mento dell'11 agosto 1993, ha disposto la suddivisione di tutti i suoi beni a metà tra due figli, con obbligo per AP 1 (ma non per AO 1) di collazionare le liberalità rice­vute, e ha designato l'avv. AO 2 in qualità di suo esecutore testamentario. Il 9 febbraio 2001 __________ ha poi donato a AO 1 la propria quota di un mezzo della proprietà per piani n. 5928 della particella n. 365 RFD di __________, senza obbligo di collazione. Il 16 marzo 2001 __________ è deceduto ad __________, suo ultimo domicilio.

                                  C.   Con petizione del 13 dicembre 2001 AP 1 ha convenuto AO 1 e l'avv. AO 2 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che l'annullamento della predetta rinuncia ereditaria fosse invalidato per vizio di forma, così come – di riflesso – la donazione dell'im­mobile ad __________ e il testamento pubblico del 19 luglio 2000 nella misura in cui designava AO 1 erede e designava l'avv. AO 2 quale esecutore testamentario. In subordine AP 1 ha postulato la riduzione della quota ereditaria spettante al fratello, l'annullamento delle disposizioni testamentarie riguardanti quest'ultimo e della donazione, così come la restituzione di tutte le liberalità ricevute in vita o a causa di morte dal fratello nella successione del padre. I convenuti hanno proposto di respingere la petizione e all'udienza preliminare del 16 settembre 2002 hanno chiesto, tra l'altro, il richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto relativo a una querela sporta dall'avvocato AO 2 contro l'avvocato PA 1 per diffa­mazione e calunnia, prova che il Pretore ha ammesso con ordinanza a verbale (inc. OA.2001.121).

                                  D.   Nel frattempo, in esito alla querela dell'avvocato AO 2, con decreto d'accusa del 25 luglio 2002 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna dell'avvocato PA 1 a una multa di fr. 1000.–. Al decreto d'accusa l'avvocato PA 1 ha presentato opposizione. Il giudice della Pretura penale, cui il Procuratore pubblico ha trasmesso gli atti, ha invitato le parti a notificare le prove da assumere al dibattimento. L'avvocato PA 1 ha prodotto un parere allestito il 29 gennaio 2003 dal dott. __________, specialista in medicina interna e geriatria e caposervizio all'__________ di __________, sulle condizioni mentali di __________. Al pubblico dibattimento del 1° aprile 2003 le parti hanno raggiunto un accordo, sicché l'avvocato AO 2 ha ritirato la querela.

                                  E.   Il 4 aprile 2003 AP 1 ha adito il Pretore con

                                         un'istanza di assunzione suppletoria di prove, chiedendo che il dott. __________ fosse sentito come testimone. AO 1 e l'avv. AO 2 si sono opposti alla domanda. Con ordinanza del 21 ottobre 2003 il Pretore ha respinto l'istanza. La causa, tuttora in fase istruttoria, è poi stata sospesa dal Pretore.

                                  F.   L'11 novembre 2003 AP 1 ha nuovamente conve­nuto AO 1 e l'avv. AO 2 davanti al medesimo Pretore perché l'annullamento della rinuncia ereditaria fosse invalidato (questa volta non per vizio di forma, bensì per incapacità di discernimento di __________), così come l'ultimo testamento pubblico di __________ e il noto atto di donazione, con obbligo per AO 1 di restituire quanto ricevuto sulla base del testamento (o di una procura firmata da __________ il 26 ottobre 2000), compresa la somma di fr. 2 780 733.–. L'attore ha instato altresì per la congiunzione del­la causa con quella da lui promossa il 13 dicembre 2001. Nella sua risposta del 3 febbraio 2004 AO 1 ha sollevato eccezione di litispendenza, ha fatto valere la perenzione del­l'azione e ha proposto di respingere ogni domanda. Con risposta del 5 febbraio 2004 l'avv. AO 2 ha concluso a sua vol­ta per il rigetto della petizione, sollevando le medesime argomentazioni di AO 1 e contestando anche la propria legittimazione passiva, oltre che l'esistenza di un litisconsorzio necessario.

                                  G.   All'udienza preliminare del 25 marzo 2004, limitata all'esame delle questioni d'ordine, le parti hanno confermato i loro punti di vista. Assunto agli atti il fascicolo della causa precedente (inc. OA.2001.121), al dibattimento finale del 23 maggio 2004 le parti hanno ribadito i loro punti di vista. Statuendo il 9 settembre 2004, il Pretore ha dichiarato l'azione perenta e ha respinto la petizione. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 10 000.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere a ognuno dei convenuti fr. 14 500.– per ripetibili.

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° ottobre 2004 nel quale chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore per nuova decisione, la quale abbia nondimeno a rimanere in sospeso finché non sia stata definitivamente risolta la causa OA.2001.121. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2004 l'avv. AO 2 pro­pone di respingere l'appello. Identica proposta formula con osservazioni del 3 novembre 2004 AO 1, il quale con appello adesivo postula anche l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza, sulla quale il Pretore non ha statuito, e l'aumento dell'indennità per ripetibili a fr. 25 500.–. Con istanza del 15 novembre 2004 AP 1 chiede poi di rettificare, per errore di scritturazione, la sua domanda di appello, intendendo egli che si abbia previamente a decidere la causa OA.2003.117. AO 1 dichiara di opporsi alla rettifica. Nelle sue osservazioni del 6 dicembre 2004 AP 1 conclude da parte sua per il rigetto dell'appello adesivo.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello principale

                                   1.   Nella misura in cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, l'appellante formula una conclusione di per sé irricevibile, l'appello essendo un rimedio eminentemente riformatorio, non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e annotato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Dalle motivazioni dell'appello si desume univocamente, nondimeno, che l'attore chiede di respingere la perenzione dell'art. 521 cpv. 1 CC fatta valere dai convenuti. Ancorché al limite della sufficienza formale, l'esposto può dunque essere vagliato nel merito. Quan­to alla richiesta di sospensione oggetto della citata domanda di rettifica, poco importa sapere se essa si riferisca alla causa OA.2001.121 o alla causa OA.2003.117. Decidere per la prima volta se sospendere una procedura giusta l'art. 107 CPC compete infatti al Pretore, non alla Camera civile di appello.

                                   2.   In concreto è litigioso il momento in cui l'attore ha acquisito una conoscenza reale e precisa della causa di nullità, ovvero dell'incapacità di discernimento di __________. L'appellante sostiene che prima di intentare la causa OA.2001.121 egli aveva constatato nel genitore vuoti di memoria e certe stranezze, ma li aveva ricondotti a fenomeni tipici dell'età avanzata e non a carenze intellettive. Solo dopo avere letto le risposte di causa dei convenuti, e in particolare quella dell'avv. AO 2, si è trovato di fronte a un'alternativa: o le affermazioni attribuite al padre non erano vere o al momento dei fatti il padre non era più capace d'intendere e di volere. Aveva chiesto così al dott. __________, specialista in geriatra, una relazione e da quel referto, del 29 gennaio 2003, egli ha acquisito sufficiente certezza che al momento di firmare le disposizioni controverse il padre era affetto ormai da una grave forma di demenza senile. Donde la tempestività dell'azione.

                                         I convenuti obiettano, in sintesi, che la perenzione dell'art. 521 cpv. 1 CC comincia a decorrere quando l'attore ritiene probabile l'incapacità di discernimento. E siccome nella fattispecie l'attore disponeva già dal 2001 – a loro avviso – di tutti gli elementi per giungere a siffatta conclusione, tant'è che l'incapacità di discernimento di __________ era stata addotta in modo preciso negli allegati preliminari della causa OA.2001.121, l'azione introdotta nel 2003 è perenta. Essi rilevano poi che durante il procedimento penale promosso dall'avvocato AO 2 contro il legale dell'attore le domande rivolte ai testimoni vertevano proprio sulla capacità di discernimento del testatore, sicché il termine di perenzione è cominciato a decorrere al più tardi il 27 maggio 2002.

                                   3.   Secondo l'art. 521 cpv. 1 CC l'azione intesa a far accertare la nullità di una disposizione a causa di morte si prescrive in un anno dal giorno in cui l'attore ha avuto conoscenza della disposizione e della causa di nullità e, in ogni caso, col decorso di dieci anni dalla pubblicazione della disposizione. Il termine di prescrizione annuo è in realtà un termine di perenzione (Forni/Piatti in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 521 con riferimenti) e decorre dal giorno in cui l'attore acquisisce una conoscenza reale e precisa della disposizione e della causa di nullità. Congetture o semplici sospetti non sono sufficienti (DTF 113 II 274 consid. 3a, 91 II 322 consid. 4; Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 376 n. 777a; Rumo-Jungo, Tafeln und Fälle zum Erbrecht, Zurigo/Basilea/Ginevra 2004, pag. 73), come non basta a far decorrere il termine di perenzione la circostanza che l'attore potesse riconoscere prima la causa di nullità (Forni/Piatti, op. cit., n. 2 ad art. 521 CC; Tuor in: Berner Kom­mentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 521 CC). Inoltre, la conoscenza da parte dell'attore dev'essere affidabile (Tuor, op. cit., n. 4 ad art. 521 CC; Escher in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 2 ad art. 521 CC).

                                   4.   Nella petizione del 13 dicembre 2001 inoltrata da AP 1 (inc. OA.2001.121) figurano le seguenti allegazioni:

                                         Verso la fine degli anni '90 lo stato di salute di __________ declinò rapidamente (…).

                                         Parallelamente con questi acciacchi si manifestarono anche debolezze a livello intellettuale, palesi soprattutto perché confondeva avvenimenti del presente con avvenimenti del passato, con vuoti di memoria sul bre­ve e sul lungo periodo e, per quanto concerneva i pagamenti di fatture mediche e di ospedali, AP 1 doveva regolarmente intervenire perché il padre confondeva le cifre con uno, due o più zeri. Il 1° ottobre 2000 AP 1 fece ancora una visita al padre novantaduenne, trovandolo molto indebolito e a tratti anche mentalmente assente (punto 8, pag. 5 seg.).

                                         Scopo dell'esecuzione testamentaria è la divisione della successione (…). Se la successione si riduce a un solo erede, l'esecuzione testamentaria decade (…). Quale motivo di revoca, a parte l'incoscienza del testatore al momento della designazione del notaio AO 2, vi è il fatto che l'esecutore testamentario ha funzionato quale notaio nell'allestimento del testamento e ha commesso in tale veste più errori (lett. H, pag. 25).

                                         Da parte sua, nella risposta del 18 aprile 2002 AO 1 ha rilevato che:

                                         Pure falsa è l'asserzione secondo la quale la salute dell'attore declinò negli anni '90. Egli fu lucidissimo (...). Il defunto __________ mantenne (...) appieno le facoltà mentali fino alla morte. Solo quelle motorie e visive subirono nel 1999 una riduzione. Da quel momento subentrò infatti una debolezza fisica, che non intaccò mai, neppure minimamente la sua lucidità mentale e la sua capacità di discernimento come ebbe modo di constatare al di là di ogni dubbio il dottor __________, che pochi mesi prima della morte di __________ certificò come “il paziente a margine appare lucido, orientato nei tre dominii e in grado di discernimento” (doc. W1). Questa attestazione medica risale allo stesso giorno della revoca del contratto di rinuncia ereditaria (ad 8, pag. 7).

                                         È recisamente contestato che il defunto __________ fosse “incosciente” al momento della designazione del notaio AO 2 (ad H, pag. 37 in fondo).

                                         L'avv. AO 2 ha addotto nella sua risposta del 12 aprile 2002 analoghe contestazioni, fondandosi anche su un certificato medico rilasciato il 18 luglio 2000 dal dott. __________ (pag. 7 e 23).

                                         Il 23 maggio 2002 AP 1 ha così replicato:

                                         Purtroppo le affermazioni riferite dall'avv. AO 2, quelle contenute nelle lettere che comunque non sono firmate e quelle riferite da AO 1, sono sconfessate in modo clamoroso dalla documentazione che produciamo: se queste dichiarazioni sono state effettivamente fatte dal padre queste dimostrano che egli non era più nel pieno possesso delle sue facoltà mentali e che non era per niente “lucidissimo”. Egli era talmente confuso da non ricordare che il figlio AP 1 gli ha pagato un importo di oltre un milione e mezzo di marchi (…). Inoltre il padre era talmente confuso da aver dimenticato che il figlio aveva pagato ogni anno delle persone per la manutenzione della tomba di famiglia ad __________ e da aver dimenticato che regolarmente il figlio gli faceva un rendiconto delle entrate e delle uscite (ad 8, pag. 6 in fondo).

                                         In generale, se le lettere sono state dettate da __________, documentano uno stato di confusione mentale grave (pag. 8 a metà).

                                         Il doc. 13 non dice assolutamente ciò che viene affermato in risposta: invece dal doc. 13 (lettera 19 maggio 2000) si può desumere che l'estensore era in preda a una grossa confusione. Parlando della tomba di famiglia (…) è tuttavia importante rilevare che lo stesso __________ dichiara di essere affetto da starke körperliche und geistige Einschränkungen, il che significa che egli stesso si rendeva conto che le sue condizioni mentali non erano più normali (pag. 9 nel mezzo).

                                         L'avv. __________ desiderava l'incontro con il signor AO 1 allo scopo di sapere se era o non era legittimato a consegnare la documentazione richiesta all'avv. AO 2. Egli rinunciò al chiarimento che avrebbe desiderato (...) per le condizioni fisiche e mentali di __________ che appariva debolissimo e confuso, come già esposto in petizione (pag. 11 a metà).

                                         Contro la nomina di esecutore testamentario del notaio avv. AO 2 esistono validi motivi già rilevati nell'atto di petizione, in particolare la capacità di testare di __________ (...). Inoltre da elementi emersi solo recentemente, chiediamo che si possa ritenere estremamente verosimile che __________ non fosse più nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, dato che le sue affermazioni ripetute dal Notaio AO 2 si sono dimostrate false ed in contrasto con la realtà che __________ conosceva. Se l'avv. AO 2 ha detto la verità, significa che __________, quando ha redatto il testamento, anche se apparentemente normale, non era per nulla nel pieno possesso delle facoltà mentali (ad 1+2, pag. 25 nel mezzo).

                                         L'affermazione di __________ a AP 1 di non avere voluto l'avv. AO 2 come esecutore testamentario è stata fatta. È probabile che __________ non abbia seguito la lettura del testamento o non ricordasse di avere sentito, con la lettura del testamento, che l'avv. AO 2 era stato istituito esecutore testamentario. Con ogni probabilità __________ non era in grado di realizzare il contenuto del testo, anche se esternamente poteva apparire normale (pag. 27a metà).

                                         Se il defunto ha riferito di non avere mai ricevuto il provento dell'usufrutto degli immobili in __________, ciò significa che le sue capacità intellettuali erano gravemente compromesse, dato che ciò non è vero (ad 19, pag. 31).

                                         Quello che risulta dal testamento pubblico (doc. C) evidentemente non può essere considerato in modo serio. Troppi elementi lasciano supporre che __________ non fosse nel pieno possesso delle sue facoltà mentali o sia stato vittima di disinformazioni e di tentativi di influire sulla sua volontà (ad 20, pag. 32).

                                   5.   Contrariamente a quanto sostengono i convenuti, le affermazioni dell'attore sulla capacità di disporre del padre, per lo più precedute da un se con valore condizionale, appaiono come proposizioni di un periodo ipotetico, vincolate alla protasi avversaria. L'attore asseverava, in sostanza e in estrema sintesi, che se le cose stavano come i convenuti pretendevano, la capacità d'intendere e di volere del padre doveva essere gravemente compromessa. Al che gli attori hanno ribadito, per sommi capi, che __________ stava benissimo. L'attore non aveva dunque alcun elemento concreto per sorreggere la propria conclusione se non le asserzioni – non necessariamente affidabili, poiché interessate – delle controparti sull'operato del testatore, controparti che per di più definivano l'anziano in buone condizioni di salute. Ma per promuovere causa l'attore necessitava non di meri sospetti, bensì di una conoscenza “reale e precisa” della causa di nullità.

                                         La mera circostanza che una persona anziana sia fisicamente malata non è sufficiente, del resto, per far presumere un'incapacità di discernimento. A tal fine occorrono dati medici specialistici (Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, Berna 1993, pag. 68; ZR 78, n. 62 pag. 129). Nemmeno una qualsiasi malattia o debolezza di men­te basta per dimostrare una ridotta capacità d'intendere e di volere (Bucher in: Berner Kommentar, n. 74 e 77 ad art. 16; Bigler-Eggenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 29 ad art. 16). Che l'attore disponesse di indizi circa la scarsa lucidità del padre al momento dei fatti, quindi, poco giova. Tanto meno ove si consideri che i convenuti hanno sempre negato ogni dissennatezza e che l'unico elemento oggettivo in possesso dell'attore, il certificato allestito il 18 luglio 2000 dal medico curante dott. __________ (a lui trasmesso il     5 aprile 2001 dall'avv. AO 2), dichiarava __________ “lucido, orientato nei tre domini e in grado di discernimento” (doc. W1 nell'inc. OA.2001.121 richiamato).

                                   6.   Né si può dire che l'incapacità di discernimento del testatore fosse tanto evidente da essere riconoscibile a tutti. Intanto, come si è appena visto, il certificato medico del dott. __________ attesta­va proprio il contrario. Nel corso dell'inchiesta penale che ha fatto seguito alla querela dell'avvocato AO 2, poi, __________, assistente di __________ dal 1993 fino alla morte, ha affermato che l'anziano è sempre stato lucido fino alla fine, e __________, che per __________ aveva svolto lavori di segretariato, ha confermato che il principale capiva quel che faceva (deposizione del 26 aprile 2002). __________, a quel tempo segretaria dell'avvocato AO 2 e presente alla confezione del testamento pubblico del 19 luglio 2000, ha riferito a sua volta che __________ era un po' tremante, ma parlava in modo più o meno normale e – a suo parere – era capace di disporre, poiché aveva discusso attivamente con il notaio un punto del testamento (deposizione del 26 aprile 2002). __________, segretaria dell'avvocato AO 2 e presente alla firma dell'atto di donazione della proprietà di __________, ha ribadito che __________ era in stato di “capacità di disporre”, ovvero “ era in grado di sapere cosa voleva” (deposizione del 26 aprile 2002). Dedurre da simili testimonianze – come pretendono i convenuti – che al più tardi il 27 maggio 2002 l'attore avesse acquisito sicura conoscenza dell'incapacità di discernimento del padre non è quindi serio.

                                         Quanto all'istruttoria in campo civile, __________ ha dichiarato a più riprese che __________ era sempre lucido di mente, e ciò anche dopo l'ictus che lo aveva colpito (deposizione del 22 gennaio 2003). Solo __________, infermiera di __________ per qualche anno dopo il 1998, ha affermato che questi aveva perso la memoria corta (ma non quella lunga) e che, secondo la sua esperienza, si comportava come un demente. La sua testimonianza però è del 27 gennaio 2003 e l'11 novembre successivo l'attore ha promosso causa. Il Pretore accen­na invero, nella sentenza impugnata, al fatto che nella petizione l'attore abbia menzionato “l'incoscienza del testatore al momento della designazione del notaio AO 2” (sopra, consid. 4 con riferimento alla pag. 25 del memoriale). AO 1 tuttavia ha “recisamente contestato che il defunto __________ fosse incosciente” al momento di designare il notaio AO 2 in qualità di esecutore testamentario (sopra, consid. 4, pag. 37 in fondo della risposta). Per di più, l'“incoscienza” evocata dall'attore si riferiva non alla capacità di discernimento del padre, bensì alla circostanza che questi “non era al corrente del fatto che si volesse

                                         istituire come esecutore testamentario l'avvocato AO 2, che egli nemmeno conosceva” (petizione, lett. E pag. 23 in basso).

                                   7.   Se ne conclude, alla luce di tutto quanto precede, che al momento di promuovere la causa OA.2003.117 l'attore non aveva acqui­sito da oltre un anno una conoscenza “reale e precisa” del motivo di nullità testamentaria. Solo la relazione 29 gennaio 2003 del dott. __________ lo ha posto in simili condizioni. E anche volendo considerare sufficiente – per ipotesi – la testimonianza dell'infermiera __________, essa è del 27 gennaio 2003, sicché al riguardo nulla muta. Introdotta l'11 novembre 2003, l'azione formante oggetto della causa OA.2003.117 va considerata tempestiva. Ciò posto, l'appello principale si rivela provvisto di buon diritto e la sentenza impugnata va riformata nel senso che la perenzione fatta valere dei convenuti dev'essere respinta.

                                   II.   Sull'appello adesivo

                                   8.   Nell'appello adesivo AO 1 chiede che l'eccezione di litispendenza da lui sollevata con la risposta sia accolta e che la petizione avversaria sia respinta in ordine già per tale motivo. Il primo giudice ha lasciato la questione indecisa poiché – come detto – a suo parere la petizione era tardiva (art. 521 cpv. 1 CC). L'opinione non resistendo alla critica, occorre statuire al proposito. Ora, la litispendenza presuppone che la seconda lite verta fra le medesime parti che oppone la prima lite, riguardi il medesimo oggetto e si fondi sulla medesima causa giuridica (cfr., sull'autorità di forza giudicata, DTF 128 III 286 consid. 3b con riferimenti; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, 8° capitolo, n. 24; Hohl, Procédure civile, vol. I, Berna 2001, n. 1298 pag. 245; Müller/Wirth, Gerichts­standsgesetz, Zurigo 2001, n. 11 segg. ad art. 35).

                                         In concreto l'identità delle parti è evidente, così come non fa dubbio l'identità dell'oggetto, ove appena si confrontino le richieste di giudizio contenute nella petizione del 13 dicembre 2001 e in quella dell'11 novembre 2003. Quanto fa manifesto difetto è invece l'identità della causa giuridica. In effetti, mentre la petizione del 13 dicembre 2001 si fondava sulla nullità di disposizioni a causa di morte per vizio di forma (art. 520 CC), l'annullamento della rinuncia ereditaria dovendo essere firmata – secondo l'attore – dalle stesse persone che avevano sottoscritto la rinuncia (me­moriale, pag. 22), la petizione dell'11 novembre 2003 si fonda sulla pretesa incapacità di disporre dell'interessato al momento dell'annul­lamento (art. 519 cpv. 1 n. 1 CC). Nella loro causa giuridica le due azioni sono pertanto diverse. Sul problema della litispendenza l'appello adesivo è destinato all'insuccesso.

                                   9.   AO 1 contesta inoltre l'entità delle ripetibili attribuitegli dal Pretore con l'argomento che l'importo di fr. 14 500.– non è adeguato alla complessità della causa, la quale giustificherebbe un'indennità di almeno fr. 25 500.–. L'assunto cade nel vuoto, dato che in esito al giudizio odierno i convenuti escono interamente sconfitti. Non possono quindi rivendicare indennità per ripetibili. Al proposito l'appello adesivo va dichiarato senza interesse giuridico.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                  10. Gli oneri processuali dell'appello principale seguono la soccombenza dei convenuti (art. 148 cpv. 1 CPC). Essi rifonderanno alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per quanto attiene all'appello adesivo, i costi del processo seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Hans Georg Gloe rifonderà all'attore un'equa indennità per ripetibili. Il dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado va riformato di conseguenza.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'eccezione di perenzione dell'azione è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 10 000.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico dei convenuti in ragione di metà ciascuno, i quali rifonderanno all'attore, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 7250.– ciascuno per ripetibili.

                                   II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 5000.–

                                         b) spese                         fr.     50.–

                                                                                fr. 5050.–

                                         sono posti solidalmente a carico di AO 1 e dell'avv. AO 2 in ragione di metà ciascuno, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 5500.– ciascuno per ripetibili.

                                   III.   Nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello

                                         adesivo è respinto e l'eccezione di litispendenza è respinta.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 2500.–.

                                         b) spese                         fr.    50.–

                                                                                fr. 2550.–

                                         sono posti a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 2600.– per ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

–    ; –  , ; –  .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

11.2004.119 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.03.2006 11.2004.119 — Swissrulings