Incarto n. 11.2004.114
Lugano, 26 novembre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.270 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 agosto 2004 da
AO 1 , (patrocinata dall' PA 1)
contro
AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 settembre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 settembre 2004, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con “decreto” del 13 febbraio 2003, emanato in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha ordinato alla ditta __________, __________, di trattenere dallo stipendio destinato a AP 1, dal febbraio del 2003, l'importo di fr. 1190.– mensili, riversandolo su un conto corrente postale intestato alla moglie AO 1. La decisione si fondava su un accordo stipulato dalle parti il 16 gennaio 2003 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona in cui AP 1 si impegnava a versare alla moglie, appunto, un contributo alimentare di fr. 1190.– mensili dal febbraio del 2003. Con decreto del 17 novembre 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato la __________ in fallimento.
B. Il 31 agosto 2004 AO 1 ha chiesto al medesimo Pretore che fosse ordinato alla Cassa disoccupazione dell'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese, __________, di trattenere l'importo di fr. 1190.– mensili dalle indennità di disoccupazione percepite da AP 1. All'udienza del 14 settembre 2004 è comparsa la sola istante, che ha confermato la richiesta. Statuendo con sentenza di quello stesso giorno in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla Cassa in questione di trattenere la somma di fr. 1190.– mensili, dal settembre del 2004, dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando la somma sul conto corrente postale della moglie.
C. Contro la trattenuta di stipendio appena citata è insorto il 27 settembre 2004 AP 1, dolendosi di non aver potuto partecipare all'udienza in Pretura del 14 settembre 2004 perché si trovava all'estero e chiedendo, sulla base di nuovi documenti, “la revisione” della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2004 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le diffide ai debitori dell'art. 177 CC sono decise con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con “sentenza” (non con “decreto”). La sentenza è appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza inc. 11.2007.148 del 3 ottobre 2007, consid. 1). Trattato come appello, sotto questo profilo il memoriale del convenuto è ricevibile.
2. Al memoriale il convenuto acclude tutta una serie di documenti sulla sua situazione personale e finanziaria. In appello vige tuttavia il divieto di addurre fatti, prove ed eccezioni nuovi (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), tranne nelle cause rette dal principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) o nell'ipotesi in cui risulti necessario assumere prove senza le quali non è possibile procedere alla corretta emanazione della sentenza (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Nessuna delle due eventualità si verifica nella fattispecie. I documenti in rassegna non possono pertanto essere considerati ai fini del giudizio.
3. L'appellante fa valere anzitutto – come si è accennato – di non aver potuto presenziare all'udienza in Pretura del 14 settembre 2004 perché la convocazione gli è pervenuta solo il 21 settembre successivo, quando egli ha ritirato la corrispondenza trattenuta in fermo posta a __________ dal 3 settembre 2004. Ciò premesso, egli fa valere che la sua indennità di disoccupazione è già pignorata, che in Italia egli deve mantenere quattro familiari e che personalmente è stato dichiarato fallito il 9 giugno 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Sottolinea altresì che AO 1 lavora regolarmente, gode di buone condizioni economiche e vive presumibilmente con un terzo, onde la necessità di verificare la situazione effettiva di lei.
4. L'appellante non formula richieste di giudizio esplicite. Dalla motivazione addotta si desume senza equivoco nondimeno ch'egli chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ordine di trattenuta emanato dal Segretario assessore il 14 settembre 2004 (art. 309
cpv. 2 lett. e CPC). La questione è dunque di sapere se il ritardo con cui egli ha preso conoscenza della convocazione in Pretura possa apparire giustificabile. Se così fosse, l'appello andrebbe trattato come istanza di restituzione del termine (art. 137 CPC) e ritornato al Segretario assessore per essere vagliato a tale stregua (Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 253). In caso contrario l'appello andrebbe respinto senza indugio, giacché il rinvio alla prima sede si esaurirebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione. È escluso invece che questa Camera esamini essa medesima le argomentazioni esposte dall'appellante circa la propria situazione economica o la situazione economica dell'istante. Si tratta in effetti di allegazioni nuove – fondate per di più, come detto (consid. 2), su documenti nuovi – non proponibili per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
5. Un atto giudiziario intimato per raccomandata si ritiene notificato al momento in cui è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo dei sette giorni durante i quali è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa). Se l'atto giudiziario è intimato per raccomandata a un indirizzo in fermo posta (durata massima: un mese), la notifica si ritiene parimenti avvenuta al momento in cui esso è consegnato al destinatario oppure, al più tardi, l'ultimo giorno del mese durante il quale esso è conservato in giacenza all'ufficio postale (DTF 127 III 174 consid. 1a). Qualora tuttavia una parte con un procedimento in corso disponga un fermo posta all'insaputa dell'autorità, gli accordi tra lei e la posta non influiscono sulla notifica dell'atto giudiziario, che interviene al più tardi il settimo giorno di giacenza (cfr. RDAT I-2003 pag. 45 in basso). Il Tribunale federale si è domandato se ciò non debba valere anche nell'ipotesi in cui il fermo posta sia noto all'autorità, ma la parte debba aspettarsi la notifica dell'atto. Ha lasciato però il quesito irrisolto (DTF 127 III 175 in alto).
6. Nella fattispecie il fermo posta attuato da AP 1 dal 3 al 21 settembre 2004 non era noto al Pretore, il quale nemmeno conosceva l'indirizzo esatto di lui, tant'è che la convocazione del 1° settembre 2004 all'udienza del 14 settembre successivo è stata inviata a un vecchio recapito di __________ ed è giunta all'ufficio postale di Riazzino il 3 settembre 2004. Non si deve disconoscere tuttavia che a quel momento l'interessato non aveva alcun procedimento in corso davanti a quel Pretore, sicché non aveva motivo per comunicare il fermo posta. La notifica della convocazione all'udienza del 14 settembre 2004 parrebbe essere legittimamente avvenuta così il giorno in cui AP 1 ha ritirato la corrispondenza all'ufficio postale, il 21 settembre 2004. Ciò sembrerebbe confortare la possibilità di un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine (notificazione avvenuta “così tardi da renderne impossibile l'osservanza”: art. 137 lett. a CPC).
7. A ben vedere le cose stanno altrimenti. Certo, AP 1 non aveva alcuna procedura pendente dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona. Non poteva ignorare tuttavia il rischio di una citazione imminente. La convocazione all'udienza del
14 settembre 2004, in effetti, non era un atto giudiziario isolato. Come detto, già il 13 febbraio 2003 egli si era visto imporre una trattenuta di stipendio per il contributo alimentare di fr. 1190.– mensili dovuto alla moglie, quando ancora lavorava per la __________ di __________. La ditta essendo fallita il 17 novembre 2003, egli si è visto liberare dalla trattenuta. Non però dall'obbligo di versare il contributo alimentare, che non pretende di avere onorato. Nell'appello egli afferma – con argomenti addotti per la prima volta (sopra, consid. 4) – di non poter assolvere l'impegno per sopravvenute difficoltà economiche, ma non sostiene di avere chiesto al Pretore la soppressione o anche solo una riduzione del contributo. Non poteva dunque seriamente trascurare che, come aveva già fatto il 3 febbraio 2003, la moglie tornasse a postulare un ordine di trattenuta, vertente questa volta sulle indennità di disoccupazione. E che a distanza di nove mesi dal fallimento della __________ ciò potesse avvenire da un momento all'altro era verosimile, trattandosi di un contributo alimentare, destinato cioè al sostentamento dell'interessata.
8. Se ne conclude che nelle circostanze descritte la notifica della convocazione all'udienza è avvenuta sì troppo tardi per essere rispettata, ma che ciò si riconduce a imprevidenza colpevole dell'appellante, il quale ha attuato il fermo posta senza curarsi del rischio imminente legato a una citazione in giudizio. Premesse del genere escludono l'applicazione dell'art. 137 lett. a CPC, il quale richiede una totale mancanza di colpa da parte di chi insta per la restituzione del termine. Rinviare l'appello al Segretario assessore non avrebbe dunque senso. Quanto alle argomentazioni addotte nell'appello, AP 1 avrebbe potuto addurle davanti al primo giudice nell'ambito della nuova udienza ove avesse ottenuto dal Segretario assessore la reintegrazione nel termine del 14 settembre 2004. Tale prospettiva essendo venuta a cadere, all'appellante rimane solo la possibilità di adire lui medesimo il Pretore, chiedendo – nella misura in cui ciò possa ancora risultare attuale – una modifica del contributo alimentare.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), il quale ha agito però di propria iniziativa e senza disporre di formazione giuridica. Soccorrono quindi giuste ragioni (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare al prelievo della tassa di giustizia e delle spese.
L'istante ha diritto in ogni modo a un'equa indennità per ripetibili, avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di un avvocato. Tale indennità va commisurata anche alle condizioni verosimilmente difficili in cui versa l'appellante.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta di fr. 1190.– mensili in favore di AO 1 (1963) assicura un contributo alimentare apparentemente dovuto senza limiti di tempo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà alla controparte un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Intimazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.