Incarto n.: 11.2003.90
Lugano 25 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.___ (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 31 marzo 2003 da
Comunione dei comproprietari della particella n. __________ RFD, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 25 giugno 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 22 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con decreto cautelare del 22 aprile 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha autorizzato la comunione dei comproprietari della particella n. __________ RFD di __________, e per essa i tecnici della __________ __________ e gli operai della ditta __________ __________ __________, di accedere alla parte comune di giardino posta davanti alla proprietà per piani n. __________, appartenente a __________ __________, in modo da posare ponteggi ed eseguire lavori di risanamento alle facciate del condominio, ingiungendo al condomino di non ostacolare tale accesso;
che con il decreto medesimo il Pretore ha assegnato all'istante un termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito, con la comminatoria della revoca del provvedimento in caso di decorrenza infruttuosa del termine;
che la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese del decreto sono state poste a carico di __________ __________d, tenuto a rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili;
che contro tale decreto __________ __________ è insorto con un appello del 25 giugno 2003 nel quale lamenta asseriti vizi di procedura;
che l'atto non è stato intimato alla comunione dei comproprietari;
e considerando
in diritto: che le misure provvisionali sono trattate con la procedura sommaria (art. 376 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine di 10 giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 e 382 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie l'appellante ha ricevuto il decreto cautelare al più tardi il 28 aprile 2003, visto che il 29 aprile 2003 si è rivolto al Pretore per dolersi del fatto che l'amministratrice della proprietà per piani era tenuta a rivolgersi a lui in tedesco e non in italiano (lettera del 29 aprile 2003, fascicolo “diversi”);
che ancora il 2 giugno 2003 il convenuto ha inviato al Pretore copia di una sua lettera al legale dell'istante e ha chiesto una traduzione in tedesco del decreto cautelare (cfr. lettera del 2 giugno 2003, fascicolo “diversi”);
che il Pretore ha comunicato il 20 giugno 2003 al convenuto che la lingua ufficiale nel Canton Ticino è l'italiano e che non vi era pertanto alcun obbligo di tradurre il decreto in tedesco;
che il termine di 10 giorni per appellare è cominciato a decorrere quindi, al più tardi, il 28 aprile 2003 ed è giunto a scadenza l'8 maggio 2003;
che, introdotto il 25 giugno 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge come tale a qualsiasi esame;
che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);
che comunque sia, e a titolo abbondanziale, gli atti giudiziari inviati dai tribunali ticinesi a destinatari risiedenti in Svizzera non richiedono traduzione alcuna (cfr. art. 1 e 6 del Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile, RS 274), sicché le obiezioni dell'appellante al riguardo si rivelano infondate;
che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;
che le spese del giudizio odierno, ridotte in quanto la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non è il caso di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________ __________, __________; – __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario