Incarto n. 11.2003.84
Lugano, 8 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________.__________ /__________.__________.__________ (protezione del figlio: misure provvisionali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________ nei confronti di __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
riguardo alla custodia parentale dei figli __________ (1995), __________ (1996) e __________ (2001) __________ __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 giugno 2003 presentato da __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ __________ contro la decisione emessa il 30 maggio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
__________
B. Contro il decreto predetto __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ __________ sono insorti l'8 maggio 2003 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, postulando l'annullamento del decreto medesimo e il rientro dei figli a domicilio, eventualmente con “un'adeguata rete di sostegno assistenziale da parte degli istituti a ciò preposti”. La Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 22 maggio 2003 di rinunciare a osservazioni e di rimettersi alla decisione dell'autorità di vigilanza. Statuendo il 30 maggio 2003, la Sezione degli enti locali ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione impugnata, definendo il ricovero coatto dei figli “una misura adeguata alle circostanze”. Gli oneri processuali di complessivi fr. 100.– sono stati posti a carico dei ricorrenti.
C. Con decisione dello stesso 30 maggio 2003 la Commissione tutoria regionale ha poi ripristinato la custodia parentale di __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ __________ sul figlio cadetto __________, in favore del quale è stata istituita una curatela educativa (art. 308 CC). L'11 giugno 2003 la Commissione ha deciso altresì di ripristinare le relazioni dei genitori con __________ e __________ (recte: __________) in luogo sorvegliato, secondo modi e tempi che sarebbero stati fissati dagli operatori del Centro di Pronta Accoglienza e Osservazioni unitamente a quelli dell'Unità di intervento regionale, invitati a redigere entro il 31 agosto 2003 un rapporto di valutazione sull'andamento delle visite.
D. Il 18 giugno 2003 __________ __________ __________ e __________ __________ __________ __________ __________ sono insorti con un “ricorso” contro la citata decisione dell'autorità di vigilanza. Essi chiedono che __________ e __________ siano dimessi a loro volta dall'istituto in cui si trovano e possano fare ritorno immediato in famiglia, eventualmente istituendo in loro favore una curatela educativa. Il “ricorso” non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni con appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità enunciate dall'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo il “ricorso” in esame può dunque essere trattato nel merito.
2. Nel loro memoriale i ricorrenti postulano “l'audizione di qualche teste che, a differenza delle maestre e degli operatori sociali, ha avuto modo di conoscere da vicino la [loro] famiglia”, in specie “i coniugi __________ da __________ ”. La richiesta sarebbe di per sé proponibile (art. 424a cpv. 2 CPC). I dati di fatto desumibili dagli atti sono nondimeno sufficienti ai fini di un giudizio meramente provvisionale. Assumere altre informazioni non porterebbe verosimili elementi di rilievo suscettivi di influire sulla decisione.
3. Il decreto emesso il 29 aprile 2003 dalla Commissione tutoria regionale (act. 3) non è una decisione finale. È una misura meramente provvisionale, adottata nell'attesa di chiarire se il bene dei figli sia minacciato e, in caso affermativo, quale intervento si imponga (cfr. FamPra.ch 2003 pag. 197). Ora, l'art. 26 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dispone che l'autorità emana d'ufficio o su istanza di parte “le misure provvisionali richieste dalle circostanze” (cpv. 1). Se tali provvedimenti sono ordinati senza contraddittorio, “le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo esercizio del diritto di essere sentite” (cpv. 2).
a) In concreto il dispositivo n. 9 del decreto impugnato avvertiva i genitori “della possibilità di chiedere entro 10 giorni dall'intimazione della presente che le misure siano revocate o modificate”. In totale contraddizione, il successivo dispositivo n. 9.1 stabiliva invece che il decreto era impugnabile con ricorso all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dall'intimazione. Preliminarmente occorre chiarire perciò se l'autorità di vigilanza sia entrata a ragione nel merito del gravame o se dovesse trasmettere il memoriale alla Commissione tutoria regionale perché fosse trattato come istanza di revoca o di modifica giusta l'art. 26 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (art. 4 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
b) L'autorità di vigilanza ha sorvolato la questione. Nel risultato, in ogni modo, la decisione di trattare il ricorso sfugge alla critica. Dall'incarto si desume in effetti che quel 29 aprile 2003, giorno in cui il decreto è stato emesso, i genitori erano presenti entrambi davanti alla Commissione tutoria regionale al completo e hanno potuto esprimersi liberamente sull'annunciata privazione cautelare della custodia parentale (act. 18). La misura provvisionale può quindi ritenersi emessa previo contraddittorio e il dispositivo n. 9 ricondursi a un'inavvertenza manifesta. E siccome dalle sviste dell'autorità i cittadini non devono subire pregiudizio, a giusto titolo la Sezione degli enti locali di vigilanza ha considerato il ricorso ammissibile.
4. L'autorità di vigilanza ha confermato il ricovero cautelare dei figli con l'argomento che, se non ci sono prove certe, nella fattispecie “ci sono indizi che fanno pensare, allo stadio attuale, a presunti maltrattamenti o comunque ad una trascuratezza”. In particolare – ha continuato l'autorità – “proprio uno dei figli dei ricorrenti ha indicato alla sua docente di classe di essere stato malmenato dal padre. Maestre e rappresentanti dell'istituto scolastico sono inoltre unanimi nel segnalare una situazione di disagio in cui i minori appaiono trascurati e lasciati a loro stessi. Più volte hanno inoltre rinvenuto ematomi o ferite la cui origine, malgrado le spiegazioni dei minori, sono rimaste incerte. La situazione meritava quindi di essere approfondita” (decisione impugnata, consid. 9).
a) Con l'autorità di vigilanza si può convenire che una misura provvisionale poggia per sua natura su un giudizio sommario. La decisione di verosimiglianza deve fondarsi però su fatti debitamente accertati e su situazioni puntualmente valutate, non su considerazioni generiche o apprezzamenti d'insieme. Né si può pretendere che la Camera civile di appello ripercorra l'intero fascicolo processuale per scoprire quali passaggi dei vari atti sorreggano l'opinione dell'autorità di vigilanza. Da questo profilo la decisione impugnata si pone ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione. Dovessero ripresentarsi casi analoghi, il carteggio potrà anche essere rinviato alla Sezione degli enti locali perché provveda a integrare le constatazioni di fatto, precisando quali documenti suffraghino l'una o l'altra conclusione.
b) Ciò premesso, è vero che nel caso specifico il bene dei figli appariva sicuramente a rischio. Il comportamento inadeguato di Jonathan in classe, le sue strane scottature agli arti (act. 9, primo foglio, del 20 febbraio 2003), i lividi alle gambe di __________, che aveva anche una narice otturata da sangue raggrumato (loc. cit., secondo foglio, del 18 febbraio 2003: contusioni imputate al padre), i suoi disturbi di comportamento (loc. cit., terzo foglio), gli ematomi al viso di lui, l'aggressività di Jonathan verso i compagni, le sue ripetute percosse a __________, l'abbandono in cui erano lasciati entrambi i ragazzi dopo la scuola, la trascuratezza degli indumenti, i segni lasciati su __________ da calci addebitati al padre, le difficoltà scolastiche di entrambi, il piccolo __________ di un anno e mezzo ritrovato a vagare nello stabile alla ricerca della madre (act. 11, del 17 aprile 2003; act. 15, del 22 aprile 2003), erano indizi eloquenti di violenze e di incuria. L'autorità tutoria doveva quindi intervenire senza esitazioni per il bene dei minorenni, evitando che situazioni del genere potessero degradare in fenomeni di disadattamento sociale. E l'unico modo per appurare se i segni di maltrattamento fossero davvero imputabili al padre era quello di isolare temporaneamente i figli, salvo lasciare il più piccolo con la madre. L'autorità tutoria non aveva quindi altra scelta praticabile se non quella di condurre i figli in un ambiente protetto.
c) Gli appellanti reputano che in concreto sarebbe bastato istituire una curatela educativa (art. 308 CC). Essi insistono nel disconoscere tuttavia che gli indizi testé riassunti denotavano non solo insufficienze educative, ma finanche incapacità genitoriali. La privazione cautelare della custodia parentale (art. 310 CC) era quindi dolorosa, ma necessaria. Quanto agli elementi successivi all'emanazione del decreto su cui si fonda tutto il resto dell'appello, ammesso e non concesso che siano rilevanti, essi non potevano essere noti all'autorità tutoria, cui non può seriamente rimproverarsi di non averne avuto conoscenza. Oggetto del giudizio odierno è sapere se, sulla base di quanto la Commissione tutoria sapeva il 29 aprile 2003, si giustificasse la misura provvisionale. Fatti successivi avrebbero potuto confortare – se mai – un'istanza di modifica o di revoca del provvedimento alla Commissione medesima, dato che le autorità tutorie possono sempre rivedere le misure adottate alla luce di nuove circostanze. Tale compito non incombe per contro alle autorità di ricorso, che così facendo statuirebbero come ulteriori Commissioni di prima sede, sottraendo alle parti uno o finanche due gradi di giurisdizione. Ciò non sarebbe manifestamente sostenibile.
d) Ne segue che, così com'è formulato, il “ricorso” in esame si rivela del tutto inidoneo allo scopo. Anzi, nella misura in cui biasimano “gli operatori sociali”, la cui azione sarebbe “solo frutto della presunzione di chi deve portare a casa lo stipendio, giustificandolo con lo svolgimento del proprio compitino” (secondo foglio a metà), gli appellanti persistono nel non capire che gli interessati hanno soltanto assolto il loro dovere e che simili malevolenze indiziano una volta di più la loro incapacità genitoriale a valutare il pericolo cui si trovava esposto il bene dei figli. Manifestamente infondato, se non addirittura irricevibile nella misura in cui tenta di introdurre ai fini del giudizio fatti susseguenti all'emanazione della misura provvisionale, l'appello deve di conseguenza essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
5. A prescindere dall'esito del giudizio, le peculiarità della fattispecie richiedono una segnalazione all'autorità di vigilanza, oltre che alla Commissione tutoria. La privazione dell'autorità parentale (art. 310 CC), anche solo in via provvisionale, implica per vero il collocamento del figlio presso terzi: una famiglia, un collegio, un pensionato o un'altra struttura idonea. Al proposito questa Camera ha già avuto modo di ricordare, però, che trattandosi di uno “stabilimento” (nel senso dell'art. 397a cpv. 1 CC), il ricovero deve limitarsi a qualche giorno. Un internamento più lungo costituirebbe una privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 314a CC), con la necessità di assicurare al figlio le garanzie degli art. 397d, 397e e 397f CC (I CCA, sentenza del 3 marzo 1999 in re B., inc. 11.1998.158, consid. 9 in fine; sentenza del 21 giugno 2001 in re O., inc. __________,__________.__________, consid. 2). Ove il figlio sia sotto tutela, del resto, fa stato l'analogo art. 405a CC. Ai minorenni vanno riconosciuti, in estrema sintesi, gli stessi diritti che competono ai maggiorenni privati della libertà a scopo d'assistenza (Breitschmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 12 e 13 ad art. 310 CC con riferimento ai n. 8 e 9 ad art. 314/314a CC).
a) Nel caso precipuo __________ e __________ sono stati ricoverati al Centro di Pronta Accoglienza e Osservazioni di __________, mentre __________ è stato portato alla __________ __________ __________ di __________o. Quest'ultimo è stato dimesso un mese dopo, il
30 maggio 2003, mentre gli altri due parrebbero tuttora internati. La misura provvisionale risultava senz'altro legittima, come si è spiegato. Dopo qualche giorno si sarebbe dovuto verificare però se non andasse applicato l'art. 314a CC. La nozione di “stabilimento” va intesa difatti in senso lato e comprende tutti gli istituti che limitano in modo sensibile, con la cura e la sorveglianza, la libertà di movimento degli interessati. Un istituto per bambini nel quale gli ospiti sono soggetti a maggiori limitazioni personali rispetto ai coetanei che crescono in una famiglia è uno “stabilimento” (DTF 121 III 306). Nella fattispecie i due istituti sociali non sembrerebbero, almeno a prima vista, semplici collegi o pensionati. V'è da domandarsi perciò se non si verificassero – appunto – le previsioni dell'art. 314a cpv. 1 CC.
b) Giovi rammentare che nel Cantone Ticino la privazione della libertà a scopo d'assistenza è disciplinata – anche per i minorenni (art. 36 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) – dalla legge sull'assistenza sociopsichiatrica, del 2 febbraio 1999 (LASP, RL 6.3.2.1). Il collocamento coatto in un'Unità terapeutica riabilitativa (UTR) è ordinato, alle condizioni dell'art. 397a CC, dall'autorità tutoria del domicilio (art. 397b cpv. 1 CC) o, in caso di malattia psichica, dal direttore del settore psichiatrico di domicilio (art. 397b cpv. 2 CC, art. 20 lett. b LASP). In casi urgenti la competenza spetta anche all'autorità tutoria del luogo di residenza (art. 397b cpv. 1 CC) oppure a un medico abilitato all'esercizio della professione in Svizzera (art. 22 cpv. 1 LASP). Il collocamento urgente dev'essere ratificato inoltre dal responsabile dell'Unità terapeutica riabilitativa o dal suo sostituto (art. 25 LASP) e dev'essere fatto seguire al più presto da una procedura di collocamento ordinario (art. 22
pv. 3 LASP). Le decisioni di collocamento – ordinario o urgente – sono impugnabili alla Commissione giuridica (art. 50 cpv. 1 e 2 LASP). Contro la decisione di quest'ultima è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 50 cpv. 3 LASP).
c) Ne segue che in concreto la Commissione tutoria regionale era competente non solo per avviare la procedura a protezione del figlio (art. 315 cpv. 1 CC), ma anche per decidere una privazione della libertà a scopo d'assistenza. Non spetta alla Camera civile di appello verificare se i due istituti sociali per minorenni citati dianzi siano “stabilimenti” e se, in caso affermativo, la misura provvisionale emanata nel quadro dell'art. 310 CC a protezione dei figli sia stata seguita da una tempestiva e regolare privazione della libertà personale a scopo d'assistenza giusta l'art. 314a CC. Nessuna delle due questioni è suscettibile di incidere sul risultato della sentenza odierna. Ai fini del presente giudizio basti ribadire che la misura provvisionale va esente da critiche. La protezione del figlio e la privazione della libertà a scopo d'assistenza rimangono per altro due procedure distinte, né l'una “assorbe” l'altra (Breitschmid, op. cit., n. 8 in fine ad art. 314/314a CC), già per il fatto che perseguono obiettivi diversi: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che mette a repentaglio il suo bene, la seconda a garantire una restrizione della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria