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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 02.07.2003 11.2003.83

July 2, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·891 words·~4 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2003.83

Lugano, 2 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________.__________ /__________.__________.__________ (revoca di tutela volontaria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 22 agosto 2002 da

__________ __________ __________, ora in __________  

per ottenere la revoca della tutela volontaria istituita nei suoi confronti il 12 novembre 2001 dalla  

Commissione tutoria regionale _, __________,

                                         subordinatamente per ottenere la sostituzione del tutore

                                         avv. __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato da __________ __________ __________ contro la decisione emessa il 18 giugno 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 22 agosto 2002 __________ __________ __________ ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________di revocare la tutela volon­taria istituita nei suoi confronti il 12 novembre 2001, subordinatamen­te di sostituire la persona del tutore, avv. __________ __________;

                                         che con decisione del 6 febbraio 2003 la Commissione tutoria ha confermato sia l'interdizione sia la persona del tutore, non senza porre a carico dell'istante una tassa di giustizia di fr. 50.–;

                                         che contro tale decisione __________ __________ __________ ha ricorso il 12 febbraio 2003 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, definendo ingiustificato il mantenimento dell'interdizione;

                                         che l'autorità di vigilanza ha sentito il ricorrente in persona il 13 maggio 2003;

                                         che in pendenza di ricorso, il 19 maggio 2003, la Commissione tutoria ha autorizzato __________ __________ __________ a trasferirsi da __________ a __________;

                                         che in un rapporto del 30 maggio 2003, commissionato dall'autorità di vigilanza, due medici dell'Organizzazione socio-psichia­tri­ca __________ hanno dichiarato “essenziale” il mantenimento della tutela;

                                         che, statuendo il 18 giugno 2003, l'autorità di vigilanza ha respin­to il ricorso, senza prelevare tasse né spese;

                                         che il 23 giugno 2003 __________ __________ __________ ha inviato a questa Camera e all'autorità di vigilanza un suo scritto del 20 giugno 2003 in cui, oltre a contestare la necessità di qualsivoglia tutore, così conclude: “vista l'importanza per me vitale e terapeutica, chiedo che venga incaricato qualcuno di fare in modo che un uomo mi venga trovato al più presto”;

                                         che l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che nel Cantone Ticino l'unico rimedio esperibile contro decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele è l'appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC);

                                         che lo scritto in esame, tempestivo, deve dunque essere trattato come appello;

                                         che in concreto il cambiamento di domicilio da parte dell'interdet­to in pendenza di ricorso nulla muta alla competenza per territorio, l'autorità al domicilio originario del richiedente conservando la propria giurisdizione (Deschenaux/Steinauer, Personnes phy­siques et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1036 con riferimen­to al n. 892a di pag. 348);

                                         che, nel merito, la revoca di una tutela volontaria “può solo avve­nire quando ne sia cessata la causa” (art. 438 CC);

                                         che, come risulta dal citato rapporto del 30 maggio 2003 redatto dall'Organizzazione socio-psichiatrica __________ (act. 13), l'interessato – soggetto a crisi acute di tipo paranoide con possibili comportamenti ad alto rischio – nelle fasi precedenti gli scompensi psichici non possiede “alcuna critica della pro­pria malattia”, la quale ha potuto essere contenuta solo grazie all'autorevolezza e all'intraprendenza del tutore, onde l'assoluta necessità di man­tenere l'interdizione;

                                         che nelle circostanze descritte l'autorità di vigilanza ha deciso giustamente di non revocare la tutela volontaria;

                                         che per quanto riguarda l'eventuale sostituzione del tutore, la richiesta era già stata lasciata cadere dal ricorrente dinanzi all'au­torità di vigilanza;

                                         che, a prescindere da ciò, al tutore l'appellante muove in sostanza due rimproveri: quello di non essere intervenuto pres­so un datore di lavoro a __________, il quale lo avrebbe licenziato dopo essere venuto a conoscenza della tutela, e quello di non avergli saputo trovare un uomo capace di prodigargli affetto continuo;

                                         che la prima doglianza, foss'anche vera, si ritorce contro lo stesso appellante, il quale non avrebbe dovuto accettare un impiego senza il consenso del tutore (art. 410 CC) né tanto meno sottacere al datore di lavoro la necessità di tale consenso (art. 411 CC);

                                         che il secondo biasimo non può seriamente essere preso in considerazione, non potendosi pretendere che un tutore possa trovare relazioni affettive all'interdetto, per altro capace di discernimento, come se si trattasse di reperire beni liberamente disponibili sul mercato;

                                         che, ciò posto, nella fattispecie non si ravvisano nemmeno da lungi le premesse per rimuovere il tutore dall'ufficio (art. 445 CC);

                                         che, manifestamente destituito di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso;

                                         che gli oneri processuali andrebbero posti a carico dell'appellan­te (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le particolarità del caso inducono a soprassedere, né si giustifica di assegnare ripetibili, l'appel­lo non essendo stato oggetto di intimazione;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– __________ __________, __________; – avv. __________ ______________________________; – Commissione tutoria regionale __, __________.

                                         Comunicazione Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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