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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.05.2003 11.2003.63

May 19, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,001 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2003.63

Lugano, 19 maggio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 9 giugno 2000 da

 __________ __________, nata __________, __________  __________ __________, __________, e  __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);

giudicando ora sul decreto dell'8 aprile 2003 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale emanata il 1° aprile 2003 del notaio divisore __________ __________ __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 aprile 2003 presentato da __________ __________, __________ __________ e __________ __________ contro il decreto emesso l'8 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Riviera;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il __________ 2000 è deceduto __________ __________ (1912), domiciliato a __________, vedovo, i cui eredi legittimi sono i quattro figli __________ __________ (1942), __________ __________ (1944), __________ __________ (1947) e __________ __________ (1951);

                                         che __________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono rivolti il 9 giugno 2000 al Pretore del Distretto di Riviera perché ordinasse la divisione dell'eredità e designasse un notaio divisiore;

                                         che, statuendo il 17 luglio 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato in qualità di notaio divisore l'avv. __________ __________ __________;

                                         che il notaio ha ultimato la confezione dell'inventario il 10 ottobre 2001 (brevetto n. __________) e l'indomani ha trasmesso gli atti al Pretore, tutti gli eredi avendo mosso contestazioni al riguardo;

                                         che, accertato l'avvio di trattative fra le parti, il Pretore non ha assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate il termine di 20 giorni per promuovere azione di accertamento con rito accelerato (art. 479 cpv. 1 CPC), ma ha lasciato la procedura di divisione informalmente sospesa;

                                         che il 18 marzo 2003 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno chiesto al notaio divisore di indicare l'onorario da egli maturato fino a quel momento;

                                         che il notaio ha inviato al Pretore, il 1° aprile 2003, una nota pro­fessionale di complessivi fr. 12 230.15 (fr. 1815.– per prestazioni notarili, fr. 5550.– per prestazioni legali, fr. 4180.– per spese e fr. 685.15 di IVA);

                                         che con decreto dell'8 aprile 2003 il Pretore ha tassato la nota

                                         in complessivi fr. 10 223.40 (fr. 1000.– per prestazioni notarili,

                                         fr. 4500.– per prestazioni legali, fr. 4180.– per spese e fr. 543.40 di IVA);

                                         che contro il decreto in questione __________ __________, __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 28 aprile 2003 nel quale propongono di annullare la tassazione e di invitare il Pretore a procedere in tal senso solo “quando le operazioni divisionali potranno essere ritenute concluse”;

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che la decisione con cui un Pretore tassa, nell'ambito di una divisione ereditaria, la nota professionale del notaio divisore è impugnabile mediante appello (art. 486 cpv. 1 CPC);

                                         che l'intera divisione ereditaria è governata da parte sua – come rilevano gli appellanti – dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 475);

                                         che il termine per appellare nell'ambito di tale procedura è di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

                                         che per converso, diversamente da quanto reputano gli appellanti, “la trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie” (art. 369 cpv. 3 CPC);

                                         che nella fattispecie il decreto di tassazione è stato intimato dal giudice al solo notaio divisore il 10 aprile 2003, “con invito a trasmetterne copia ai coeredi, menzionando le vie di ricorso” (dispositivo n. 2);

                                         che il notaio ha fatto seguire la tassazione pretorile al patrocinatore degli appellanti il 14 aprile 2003 (doc. E);

                                         che il patrocinatore degli appellanti riconosce di avere ricevuto tale atto il 15 aprile successivo (appello, pag. 2 in alto; si veda anche la stampiglia con la data sull'intestazione del doc. E);

                                         che, consegnato alla posta il 28 aprile 2003, l'appello in esame si rivela dun­que tardivo;

                                         che v'è da domandarsi invero se l'intimazione del decreto agli eredi non dovesse avvenire direttamente per opera del Pretore, la procedura ticinese non prevedendo casi in cui la comunicazione di decisioni appellabili sia delegata a terzi, ancorché ausiliari del giudice;

                                         che, comunque sia, si volesse pur ravvisare in concreto un'inosservanza di norme formali, ciò non basterebbe – contrariamente a quanto sembra evincersi dal testo apodittico dell'art. 124 cpv. 7 CPC – per definire nulla l'intimazione;

                                         che per diritto federale nulla è soltanto, infatti, un'intimazione vi­ziata al punto da ledere in modo irrimediabile i diritti delle parti, le quali non devono subire invece alcun pregiudizio dall'irregolarità (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 360 nota 427 con riferimento a DTF 122 I 99 in alto);

                                         che nel caso specifico gli istanti hanno ricevuto il decreto in questione, foss'anche in modo irrito, per posta il 15 aprile 2003 e nulla risulta avere loro impedito di ricorrere tempestivamente a questa Camera;

                                         che nelle circostanze descritte l'eventuale irregolarità dell'intimazione non ha dunque recato agli appellanti alcun danno irrimediabile;

                                         che gli oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello non potendo essere giudicato nel merito (art. 21 LTG), né si giustifica – per altro – di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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