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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.2003 11.2003.54

December 16, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,141 words·~26 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2003.54

Lugano 16 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ___.____ _ __/__.____ (protezione del figlio: ripristino della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 17 aprile 2000 da

_CON2 . RAPP2)  

 nei confronti di

APPE1 (patrocinati dall' RAPP2)

                                         riguardo al figlio __________ __________ (1999);

esaminati gli atti,

posti i  seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 aprile 2003 presentato da __________ e __________ __________ contro la decisione emanata il 21 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la medesima decisione;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 27 giugno 1999 __________ __________ (1962), madre di __________ (1986), avuta da una precedente relazione, ha dato alla luce un figlio, __________. Il 27 luglio 1999 la Delegazione tutoria di __________, accertato che essa intendeva dare il figlio in adozione e non voleva rivelare il nome del padre, ha privato la stessa dell'autorità parentale, ha istituito una tutela a favore del minore (art. 368 CC) e ha designato __________ __________ come tutore. __________ è stato provvisoriamente affidato a __________ e __________ __________ di __________ (__________). Il 30 marzo 2000 __________ __________ (1946), padre di __________ (1984), avuta da un precedente matrimonio, ha riconosciuto __________ davanti all'ufficiale dello stato civile di __________. Nel giugno del 2000 __________ __________ si è risposato con __________ __________ (1973).

                                  B.   Il 17 aprile 2000 __________ __________ si è rivolto alla Delegazione tutoria di __________ per ottenere – tra l'altro – l'autorità e la custodia parentale su __________. La Delegazione tutoria ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di valutare l'idoneità di lui all'esercizio dell'autorità parentale e le esigenze del figlio, chiedendo inoltre al Servizio sociale di __________ di accertare la situazione familiare del padre. Esaminati i rapporti di tali servizi, con risoluzione del 4 dicembre 2001 la Commissione tutoria regiona­le __________, divenuta nel frattempo competente, ha attribuito l'autorità parentale ad __________ __________ e ha revocato la tutela a favore del bambino, ma ha privato il padre della custodia parentale, ha con­fermato l'affidamento di __________ ai coniugi __________, ha istituito una curatela educativa in favore del minore e ha incaricato il dott. __________ __________ di verificare l'opportunità, per __________, di andare a vivere con il padre. Tale decisione non è stata impugnata.

                                  C.   Il dott. __________ __________ ha consegnato il proprio referto il 30 maggio 2002 e il 19 giugno successivo la Commissione tutoria ha sentito tutti gli interessati. Statuendo il 27 giugno 2002, essa ha revocato l'affidamento di __________ ai coniugi __________, ha attribuito la custodia sul figlio ad __________ __________, ha confermato la curatela educativa in favore del bambino e ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ di organizzare il trasferimento del minore nel nuovo nucleo familiare, come pure di valutare la situazione dello stesso in questo nuovo ambito. Alla famiglia __________ è stato conferito un diritto di visita di almeno un giorno la settimana.

                                  D.   Adita sia da __________ e __________ __________ sia da __________ __________, con decisione unica del 21 marzo 2003 la Sezione degli enti locali, pur respingendo entrambi i ricorsi, ha demandato al Servizio sociale di __________ il trasferimento di __________ nel nucleo famigliare del padre e ha soppresso il diritto di visita di __________ e __________ __________. Le spese e la tassa di giustizia di complessivi fr. 400.– sono stati posti a carico dei ricorrenti, tenuti a rifondere ad __________ __________ fr. 1000.– per ripetibili. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è stata respinta.

                                  E.   Il 28 aprile 2003 __________ e __________ __________ hanno presentato un appello a questa Camera in cui chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, di annullare la decisione dell'autorità di vigilanza e di ritornare gli atti alla medesima per nuovo giudizio. Lo stesso giorno anche __________ __________ è insorta con un appello nel quale postula l'annullamento della decisione impugnata e la conferma dell'affidamento di __________ ai coniugi __________. Con decreto del 6 maggio 2003 l'ex presidente di questa Camera, constatato che __________ si trovava già con il padre dal 30 aprile 2003, ha respin­to la richiesta di effetto sospensivo. La Commissione tutoria regionale ha comunicato a questa Camera il 4 giugno 2003 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a concludere per la conferma della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 23 giugno 2003 __________ __________ propone invece di respingere entrambi gli appelli.

                                  F.   Nel frattempo, con decisione del 21 giugno 2002 l'autorità di vigilanza sullo stato civile ha autorizzato __________ __________, su istanza del padre __________ __________, a chiamarsi __________ __________ __________, conferendogli l'attinenza e la cittadinanza cantonale ticinese del padre in luogo di quelle della madre. Un appello presentato da __________ __________ contro tale decisione è tuttora pendente (inc. __________.__________.__________).

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'autorità di sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni con appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità enunciate dall'art. 424a CPC. Tempestivi, sotto questo aspetto entrambi gli appelli sono ricevibili.

                                   2.   L'autorità di vigilanza, accertata la legittimazione a ricorrere della madre biologica e dei genitori affidatari, ha constatato che il riavvicinamento tra padre e figlio è avvenuto gradualmente e con la costante presenza di operatori vigilanti. Essa ha poi fatto proprie le conclusioni del Servizio medico-psicologico, secondo cui il rapporto tra __________ e il padre è positivo e l'intesa creatasi tra loro è buona e piacevole. Per l'autorità, i disagi del bambino segnalati dagli affidatari si riconducono non a problemi con il padre, tanto più che i diritti di visita si sono sempre svolti bene, ma a un conflitto di lealtà. Quando si trova con il padre e la di lui moglie, __________ è tranquillo e gioioso. L'autorità di vigilanza ha sottolineato per converso il grave stato di tensione instauratosi tra le famiglie __________ e __________, che coinvolge il minore. Per l'autorità di vigilanza inoltre non vi sono indizi sufficienti che dimostrino comportamenti violenti di __________ __________ nei confronti di __________ __________, e quand'anche vi fossero stati, ciò non bastava per escludere la capacità dell'interessato a occuparsi del figlio.

                                         Deplorata l'iniziativa di __________ __________ di coinvolgere la madre biologica, l'autorità ha ritenuto che quest'ultima non è in grado di capire quali siano i bisogni del figlio, poiché motivando il suo ricorso con la sola esperienza negativa maturata con il padre, essa non dimostra un reale interesse per il figlio o la sua volontà di costruire una relazione con lui. Né la volontà della medesima di allacciare relazioni personali con il bambino appare opportuna. Il figlio sta attraversando ora un periodo delicato, in cui sta creando nuovi legami affettivi e sta sciogliendo quelli primari, sicché tale relazione andrà regolamentata in un secondo tempo. In definitiva, non ravvisando elementi per scostarsi delle risultanze degli accertamenti esperiti dall'autorità tutoria, l'autorità di vigilanza ha confermato l'affidamento di __________ al padre, incaricando il Servizio sociale di __________ di organizzare il passaggio da una famiglia all'altra, e ha confermato altresì la curatela educativa disposta a favore del minore.

                                    I.   Sull'appello di __________ __________

                                   3.   L'appellante chiede che questa Camera disponga una nuova perizia sulla personalità e sulle capacità genitoriali del padre, come pure sulle condizioni di salute del bambino. Essa sostiene che l'autorità di vigilanza – ritenendo gli accertamenti esperiti dall'autorità tutoria approfonditi e attuali – ha sottovalutato “le pesanti e documentate critiche mosse all'indirizzo del padre naturale”, le quali sarebbero “corroborate da testimonianze convergenti, da atti istruttori dell'autorità penale e da altri elementi”, co­me una segnalazione all'Ufficio dello stato civile del 20 febbraio 2003. Soggiunge che il referto peritale sull'idoneità del padre a occuparsi del figlio è “lacunoso e parziale”, per non dire inattendibile, il perito avendo incontrato il bambino una sola volta. L'appellante si duole inoltre che l'autorità di vigilanza non abbia assunto le prove da lei richieste, come l'estratto del casellario giudiziale del padre, e nega di non interessarsi al figlio, tale apprezzamento essendo dovuto a prevenzione nei suoi confronti e a condiscendenza verso il padre. A parere dell'interessata, non sussistono i presupposti per concedere la custodia parentale al padre, custodia “pronunciata in una situazione di incertezza incompatibile con la necessità di garantire a __________ le migliori premesse per una crescita sana ed equilibrata in un contesto privo di pericoli”. Infine l'appellante definisce insufficienti le misure accessorie ordinate dall'autorità a tutela del figlio, meramente disposte, a suo dire, per sanare lacune istruttorie.

                                   4.   La richiesta di allestire una nuova perizia è di per sé proponibile (art. 424a cpv. 2 CPC), l'intero diritto di filiazione essendo governato dal principio inquisitorio (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Ciò non toglie che, dandone ragione, l'autorità possa rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc con richiami di dottrina e giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4b). In concreto, come si vedrà in appresso, i rapporti agli atti sono sufficienti, sicché con ogni verosimiglianza l'assunzione di una nuova perizia non porterebbe elementi di rilievo suscettibili di influire sulla decisione.

                                   5.   Nella fattispecie figurano agli atti due rapporti presentati dal Servizio medico-psicologico di __________. Il primo, del 19 ottobre 2001, è servito all'autorità per valutare l'idoneità del padre a esercitare l'autorità parentale (act. 58). Da esso si evince che lo psicologo __________ __________ ha analizzato dapprima i comportamenti, gli atteggiamenti e le comunicazioni del padre prima dell'inizio delle relazioni con il figlio e, successivamente, quanto avvenuto dopo la loro frequentazione. Sulla personalità del peritando, lo specialista, dopo avere riferito come dalle diverse audizioni delle persone coinvolte fosse emerso un quadro “enigmatico” (pag. 14), ha evidenziato il carattere “esclusivo della relazione”, in cui al centro deve trovarsi la sua persona, la condivisione con altri degli affetti potendo costituire fastidiosa fonte di interferenza. Definita in psicologia tale relazione come “d'oggetto narcisistica”, il perito ha ravvisato gli elementi caratteristici di possesso, di controllo sull'oggetto-persona anche nella relazione nascente con il figlio (pag. 16). Ciò posto, il perito ha indicato come tale atteggiamento possa influenzare il bambino, chiamato a corrispondere al padre determinate aspettative, con il rischio di non essere accettato per quello che lui ha il diritto di essere (pag. 20).

                                         Quanto all'attuale moglie di __________ __________, lo psicologo non ha riscontrato ele­menti per ritenerla adeguata al ruolo di figura materna (pag. 17). Ne ha concluso che a quel momento, e tenendo conto dell'incer­tezza, della provvisorietà e dell'indefinitezza dei ruoli e delle funzioni all'interno della famiglia __________, un cambiamento dell'ambiente di vita del minore era controindicato. Egli ha proposto così di mantenere l'affidamento ai coniugi __________, per­mettendo nondimeno ai coniugi __________ di occuparsi maggiormen­te di __________ per consentire loro di approfondire la relazione con il bambino, assumendo progressivamente ruoli e funzioni genitoriali più definite. Ciò avrebbe consentito di valutare come essi sappiano assumere le funzioni genitoriali nell'accudire __________, nell'ambito dell'organizzazione della loro vita (pag. 21).

                                         Nella sua seconda relazione del 30 maggio 2002 (act. 59) lo psi­cologo ha rilevato che per quanto riguardava i coniugi __________ non erano emersi elementi negativi, che __________ dimostrava di potersi adattare normalmente e che sussistevano ormai le premesse perché egli vivesse adeguatamente con il padre e la di lui moglie. Costoro, pur in condizioni difficili e conflittuali, avevano dimostrato di comportarsi con __________ in maniera adeguata, assumendo le funzioni e i ruoli che competono ai genitori, tant'è che il bambino aveva risposto positivamente alla loro presenza. Lo psicologo ha soggiunto che i disturbi riscontrati nel minore sono riconducibili a un ineluttabile conflitto di lealtà (pag. 6). __________ __________ gli è apparsa una persona più determinata, organizzata anche rispetto ai suoi progetti; tra i coniugi egli ha notato maggior equilibrio nell'apporto dei temi, con un'intesa reciproca sugli obiettivi e sulle idee relative all'educazione del bambino. __________ __________ inoltre ha acquisito maggior forza e spazio all'interno del rapporto di coppia e la sua relazione con __________ è positiva, entusiastica e affettiva (pag. 7). Nelle sue conclusioni lo specialista ha indicato, in definitiva, che non intravedeva controindicazioni al nuovo affidamento (pag. 7).

                                   6.   Le operatrici __________ __________ -__________ e __________ __________ __________, del Servizio sociale di __________, hanno dichiarato da parte loro che in un primo tempo il padre mostrava un comportamento “svalutan­te” nei loro confronti, di insofferenza e di poca comprensione per il loro ruolo, né capiva la necessità degli interventi dei vari servizi. Successivamente esse sono riuscite a instaurare con lui un dialogo e __________ __________ si è detto disponibile a collaborare con i servizi per essere consigliato e accompagnato, con il figlio, nel­la relazione tra __________ e la madre. Per le operatrici, già a quel momento non v'erano motivazioni d'ordine sociale per impedire al padre di occuparsi del figlio (relazione dell'ottobre 2000: act. 45).

                                         Nel suo rapporto del 7 giugno 2002 (act. 48) __________ __________ __________, del Servizio sociale di __________, ha riferito che dal dicembre del 2001 le visite del padre a __________ sono state viepiù estese fino ad arrivare a incontri settimanali con due pernottamenti nel marzo del 2002. Durante quei periodi il bambino appariva a suo agio e relazionava in modo spontaneo con il padre e la di lui moglie. I coniugi hanno creato un ambiente accogliente e nella gestione del bambino non sono state notate difficoltà né elementi che potessero indicare trascuratezza o maltrattamenti. __________ __________ __________ ha rilevato che i coniugi __________ si ritengono pienamente adeguati e atti a seguire __________ e che il padre giustificava i disagi del figlio dopo i diritti di visita, palesati dalla famiglia affidataria, con la difficile situazione in cui si trova da anni il bambino, segnalando che le stesse difficoltà si verificavano anche al momento di riaccompagnarlo da loro. In conclusione, essa ha confermato una situazione fortemente perturbata e conflittua­le, sia per le relazioni tra i due nuclei familiari sia per le evidenti sofferenze mostrate dal bambino. Nel medesimo rapporto il tutore __________ __________, pur non ravvisando elementi per non affidare __________ al padre, esprimeva nondimeno qualche interrogativo sulla particolare personalità di lui, sulla sua aggressività nelle re­lazioni con gli altri, come sulla qualità del rapporto che costui era in grado di instaurare con il figlio (act. 48).

                                         Sentita dall'autorità di vigilanza, __________ __________ __________ ha dichiarato che il padre è “effettivamente particolare”, nel senso che è una persona un po' rigida con la quale non è facile discutere, ma che a suo avviso non sussistevano elementi per non affidargli __________ (verbale del 6 settembre 2002, pag. 1: act. 62). __________ __________ ha ribadito a sua volta il carattere “particolare” del padre, che incontra difficoltà nel mettersi in discussione, ma ha soggiunto che egli ha sempre collaborato e che non scorgeva estremi per non affidargli il bambino (verbale del 6 settembre 2002, pag. 2: act. 62).

                                   7.   Le conclusioni cui sono giunti i servizi preposti sono concordi e alla luce di esse l'idoneità del padre ad assolvere i suoi compiti di genitore in modo adeguato può essere riconosciuta. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, nulla consente di ritenere inattendibile l'opinione di professionisti disinteressati, di sicura esperienza e chiamati a esprimersi con oggettività per il bene del figlio. Il fatto che il perito sia giunto a conclusioni diverse dalle sue ancora non permettono di ritenere parziale o lacunoso il referto. Per ordinare un'ulteriore perizia occorrerebbero ragioni concrete e pertinenti, che in concreto fanno difetto. Certo, l'appellante nutre perplessità sulla figura del padre, persona dal carattere “costrittivo e coercitivo”, che l'avrebbe traumatizzata al punto da indurla a celare la gravidanza e a rifiutare poi il figlio. Quest'ultima affermazione non trova però riscontro agli atti, né l'interessata indica altri elementi che la dimostrerebbero. Il perito ha rilevato invero che gli apprezzamenti di __________ __________ su __________ __________ sono alquanto negativi e danno “un quadro di personalità”, tradotto in termini clinici, disturbata e problematica. Ciò nondimeno, pur considerando attendibile quanto riferito da __________ __________ sul carattere “costrittivo e coercitivo” di __________ __________ e sul fatto ch'egli l'avesse soggiogata, non ha riscontrato, in mancanza di altri riscontri, gli asseriti atteggiamenti persecutori dell'interessato (referto del 19 ottobre 2001, pag. 15).

                                         Quanto ad __________ __________, egli ha negato qualsiasi episodio di violenza, salvo un alterco isolato con spintoni reciproci (interrogatorio di polizia giudiziaria del 26 agosto 1999, act. 6, allegato D). E la querela sporta il 20 maggio 1999 nei suoi confronti per vie di fat­to, ingiurie, abuso di telefono e minaccia è sfociata in un decreto di non luogo a procedere del 20 settembre 1999, le parti avendo fornito versioni diametralmente opposte, non suffragate né scon­fessate da altre risultanze (NLP 2379/1999, loc. cit.). L'appellan­te chiede che si richiami il relativo estratto del casellario giudiziale, ma dal medesimo – spontaneamente prodotto dall'interessato in questa sede – non emerge alcun precedente penale. Per quel che è della lettera inviata il 20 febbraio 2003 all'autorità di vigilanza sullo stato civile, non è dato a divedere per quali ragioni l'uso di una carta d'identità del bambino, legittimamente rilasciata da quella autorità, possa costituire “l'ennesima prova di arroganza del signor __________, un esempio particolarmen­te eloquente di un tratto distintivo della sua personalità” (act. 67).

                                         Tutt'al più, il fatto che la madre abbia rinunciato a occuparsi del figlio proprio per la personalità del padre deve indurre a cautela. Né le circostanze che hanno condotto alla rottura della relazione tra gli interessati influisce sulla capacità del padre a svolgere il suo ruolo di genitore. Per altro, come ha rilevato l'autorità di vigilanza, la pretesa aggressività dell'interessato non basta, da sé sola, per ritenere che egli non sia in grado di occuparsi convenientemente del figlio, tant'è che nemmeno l'interessata prospet­ta quali decisioni contrarie agli interessi del figlio egli possa pren­dere, in che modo egli possa violare i suoi compiti educativi o in quali circostanze egli si sia comportato con il figlio in modo inadeguato o abbia dato verso di lui segni di aggressività. Nessuno degli operatori del resto prospetta pericoli del genere, per tacere del fatto che il ripristino dell'autorità parentale del padre è già stato giudicato e ha assunto carattere definitivo.

                                         Si aggiunga che __________ __________ non risulta essere contrario – di principio – a un avvicinamento di madre e figlio, sebbene reputi il momento prematuro, ed è d'accordo di chiedere l'intervento dei servizi per essere consigliato e accompagnato insieme al figlio nel percorso di avvicinamento (act. 45). Ed egli nemmeno si oppone all'intervento di operatori sociali, né ha contestato l'istituzio­ne della curatela educativa per il figlio. Al contrario: davanti alla Commissione tutoria egli ha affermato, il 19 giugno 2002, di ritenere importante il parere di terze persone (act. 36). È vero che durante un primo periodo erano insorte tensioni fra lui e gli operatori sociali, ma successivamente tutto è andato a posto (deposizioni __________ __________ __________ e __________ __________, del 6 settembre 2002: act. 62). Anche il tutore ha confermato che egli ha sempre collaborato con lui (loc. cit.). La stabilità personale, finanziaria e affettiva del padre, poi, è fuori discussione e offre sicure garanzie.

                                   8.   Appurata l'idoneità del padre a occuparsi convenientemente del figlio, la custodia parentale gli spetta a titolo prioritario (art. 298 cpv. 2 CC), tanto più che risponde al bene del figlio avere legami stretti con il genitore detentore di tale autorità. Il diritto del fan­ciul­lo di vivere con i propri genitori è consacrato inoltre dall'art. 8 CEDU, sicché le misure dell'art. 307 segg. CC sono lecite solo ove il bene del figlio sia minacciato ed egli non possa essere altrimenti sottratto al pericolo (FF 1994 V 31 seg.). Rimane il fatto che, analogamente al caso in cui un genitore riacquisti la custodia parentale su un figlio vissuto per molto tempo da genitori affilianti, lo sviluppo del minore non deve risultare pregiudicato (art. 310 cpv. 3 CC). Il ragazzo, in particolare, non va inopinatamente tolto dall'ambiente in cui ha vissuto per anni e si è integrato, con il rischio di nuocere al suo sviluppo fisico e psichico. Il distacco non deve avvenire in modo brusco, ma deve essere preparato coscienziosamente, estendendo – ad esempio – il diritto di visita (sentenza del Tribunale federale __________P.__________ /__________del 25 agosto 1997, consid.3; Girard, La réglementation du placement des mineurs dans le nouveau droit suisse de la filiation, tesi, Neuchâtel 1983, pag. 124).

                                         In concreto lo psicologo __________ ha rilevato che __________, dopo l'attribuzione dell'autorità parentale al padre e l'intensificazione delle visite, una volta raggiunto l'ambiente della famiglia paterna non manifesta sintomi o reazioni di tipo depressivo, né denota indizi di disturbi psicologici: è gioioso, par­tecipa e si sen­te bene. Lo psicologo ha soggiunto che allo stato dei fatti il bambino si è adattato normalmente, dimostrando che vi sono le premesse perché possa vivere adeguatamente con il padre e la di lui moglie (referto del 30 maggio 2002, pag. 5 seg.: act. 59). L'assisten­te sociale __________ __________ __________ ha precisato che dopo il dicembre del 2001, durante i diritti di visita __________ è apparso a suo agio, tant’è che comunicava in modo spontaneo e sereno con il padre e la di lui moglie (relazione del 7 giugno 2002, pag. 2: act. 48). Nel settembre del 2002 la medesima operatrice sociale ha poi avuto modo di constatare, unitamente ad __________ __________, che con il padre __________ aveva lo stesso comportamento gioioso e spontaneo da loro riscontrato prima del passaggio dalla famiglia affidataria a quella di lui (rapporto del 25 settembre 2002: act. 60).

                                         Tenuto conto di quanto precede, non si può sicuramente dire che il bene del figlio appaia minacciato dal ripristino della custodia parentale come tale. Che per i contrasti tra il padre e la famiglia affidataria il bambino soffra, trovandosi in un serio conflitto d'affetti, è un dato inoppugnabile. Non risulta però che il padre sia egli medesimo la causa del disagio. Sulla conflittualità tra le due famiglie si ritornerà, del resto, trattando l'appello degli affidatari. Giovi ricordare dipoi che l'autorità di vigilanza non ha disconosciuto il problema: essa ha istituito un curatela educativa e ha incaricato il curatore di vigilare sui rapporti tra la famiglia del padre e __________ (dispositivo n. 2.4). L'appellante ritiene la misura insufficiente, ma non spiega perché. Per quanto risulta dagli atti, il provvedimento appare del tutto idoneo; non solo tutela gli interessi del bambino, ma pone anche il padre di fronte alle sue responsabilità. Egli dovrà continuare in effetti a dimostrare buona volontà, rispettare le indicazioni del curatore e collaborare con gli operatori sociali che si occupano del figlio. Dovesse egli mancare rei­teratamente ai suoi obblighi, ne sopporterà le conseguenze, poiché l'autorità tutoria adotterà – d'ufficio o su semplice segnalazione – i provvedimenti del caso. Ne discende che la decisione impugnata sfugge alla critica e che l'appello si rivela, in definitiva, destituito di fondamento.

                                   II.   Sull'appello di __________ e __________ __________

                                   9.   La facoltà dei genitori affilianti di impugnare la decisione dell'autorità di vigilanza è data. Ogni interessato che pretende di agire per il bene del pupillo o che fa valere diritti propri, sia pure d'indole ideale, è infatti legittimato a ricorrere (Hegnauer, Grund­riss des Kindes­rechts, 5ª edizione, pag. 225 n. 27.64). Anche il Tribunale federale, del resto, ha già avuto modo di entrare nel merito di ricorsi di diritto pubblico introdotti da affilianti contro decisioni sulla restituzione di un figlio al loro genitore biologico (DTF 120 Ia 263 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 5P.460/ 1999 del 27 gennaio 2000, consid. 1b; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 26 ad art. 310). L'appello in esame è dunque ricevibile.

                                10.   Gli appellanti chiedono preliminarmente che questa Camera ordini un'indagine approfondita sull'idoneità del padre e la di lui moglie a occuparsi di __________, come pure sull'attuale stato psicofisico del minore e sull'opportunità del nuovo affidamento. Pro­pongono inoltre di acquisire agli atti le loro videoregistrazioni, che dimostrano le crisi del bambino durante l'esercizio dei diritti di visita del padre. Sulla verosimile inutilità di ulteriori perizie già si è detto (sopra, consid. 4 e 7 in principio) e non giova tornare. Quanto alla registrazione dalla quale risulterebbe il disagio in cui si trova __________ prima di recarsi dal padre, la prova dimostra quanto già si conosce. Che il bambino soffra per un serio conflitto d'affetti è risaputo. La questione è se mai di sapere se ciò osti al trasferimento del figlio.

                                11.   Nel merito gli appellanti contestano l'indagine svolta dalle autorità amministrative, rilevando che nel corso della procedura si sono palesati numerosi indizi del disagio viepiù profondo in cui versa il bambino con l'intensificarsi dei diritti di visita del padre. __________ poi avrebbe più volte riferito del clima teso e violento che regna nella famiglia del padre, il quale percuote la moglie, ripetendo ciò anche alla psicologa __________ __________ __________, cui essi si sono rivolti per alleviare le sofferenze del bambino. Una bruciatura rilevata sul braccio di __________ e l'esistenza di segreti tra lui e il padre, per cui il figlio non potrebbe riferire nulla sul loro rapporto, meritano ulteriori indagini, mentre l'autorità di vigilanza ha rinunciato alle prove necessarie, compresa la videoregistrazione che riprende la disperazione del bambino al suo ritorno dai diritti di visita. Donde, in sintesi, la necessità di approfondire lo stato in cui si trova il bambino, allo scopo di adottare la soluzione “meno peggiore”.

                                12.   Nella fattispecie è pacifico che, a causa dei contrasti tra il padre e la famiglia affidataria, il bambino soffra per un serio conflitto di affetti. Gli appellanti attribuiscono tale stato di cose al padre, ma il loro assunto non è suffragato dagli atti. Intanto, contrariamente a quanto essi affermano, non si può dire che il perito abbia trascurato di valutare lo stato del bambino. Nel suo referto del 30 maggio 2002 egli si è diffuso adeguatamente sulla situazione del figlio, spiegando di avere ravvisato in __________ sintomi di malessere psicologico proprio per le tensioni fra il padre e la famiglia affidataria, con possibili ripercussioni negative sulla personalità di lui, e di avere notato ansie nel bambino al momento in cui questi deve separarsi o dal padre o dalla famiglia __________ (act. 59). Certo, lo specialista ha rilevato che tutto ciò si è viepiù manifestato con l'intensificarsi del diritto di visita. Ma – egli ha soggiunto – il conflitto di lealtà è una situazione con cui il bambino deve imparare a vivere. Le due famiglie denotano profonde divergenze culturali e d'abitudini, ideologie e filosofie opposte, se non antitetiche, sfociate in aperte diatribe. D'altro lato, ha sottolineato lo psicologo, nel bambino non va accentuata la tensione e la sofferenza (referto del 30 maggio 2002: act. 59). Anche __________ __________ e __________ __________ __________ hanno confermato che le difficoltà occorse al momento di consegnare __________ al padre non erano dovute a particolari reazioni del bambino, ma alla tensione e alla conflittualità tra le due famiglie, che coinvolgono il bambino nelle difficili dinamiche relazionali degli adulti (rapporto del 25 settembre 2002: act. 60).

                                         L'episodio della bruciatura riscontrata sul braccio di __________, evocato dagli appellanti, non fa altro che dimostrare il disorientamento del bambino. Ai coniugi __________ – e la versione è stata confermata alla psicologa __________ __________ __________ (relazione del 20 febbraio 2003: act. 69, allegato) – __________ ha dapprima affermato che l'ustione era dovuta a una sigaretta del padre, salvo precisare poi che si trattava di un accendino. Da una nota interna dell'autorità di vigilanza, dell'11 febbraio 2003, risulta invece che in una registrazione eseguita dal padre __________ afferma di essersi scottato con il fuoco del camino di casa “della mamma __________ con lui presente” (act. 66). Sulla verità, tutto si ignora, sicché la lesione non può semplicemente essere imputata a sopraffazione del padre. Quanto a episodi di violenza in casa di lui, __________ __________ li ha decisamente negati (deposizione dell'11 febbraio 2003: act. 65).

                                         Ciò posto, gli atti non rendono verosimili comportamenti oggettivamente inidonei del padre nei confronti del figlio. Si aggiunga che al conflitto di lealtà che tanto fa male a __________ non sono estra­nei nemmeno gli appellanti (perizia del 30 maggio 2003, pag. 5, seg.: act. 59), i quali hanno coinvolto emotivamente il bambino – come il padre – nelle loro diatribe. Né gli appellanti possono pre­tendere di imporre le loro concezioni, foss'anche in buona fede. Il conflitto di lealtà avvertito dal bambino non è cagionato dai contatti con il padre e non si lenirà criticando le valutazioni di specia­listi disinteressati. E d'altro lato sarebbe impensabile eliminare il conflitto d'affetti allontanando semplicemen­te il bambino da una figura di riferimento come quella del genitore. I conflitti tra le famiglie, che si acuiscono durante i diritti di visita, sono rimediabili solo dagli interessati medesimi, seguen­do le direttive precise e puntuali che il curatore del bambino è tenuto a prendere, intervenendo senza indugio e regolando in maniera obbligatoria i particolari delle visite (DTF 118 II 242 consid. 2d; SJ 1979 pag. 292). Ove l'una delle parti si dimostri inadempiente o incapace a seguire tali indicazioni, il curatore si rivolgerà all'autorità tutoria per i provvedimenti del caso. Se ne conclude, una volta ancora, che la decisione dell'autorità di vigilanza va esente da censure e che l'appello è destinato all'insuccesso.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                13.   Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre le motivazioni di carattere ideale addotte dei genitori affidatari per essere esonerati dal pagamento di spese giustificano tutt'al più una riduzione della tassa di giustizia. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che ha agito senza dover far capo a un legale esterno, nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello di __________ __________ è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad __________ __________ fr. 800.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili alla Commissione tutoria regionale.

                                   3.   L'appello di __________ e __________ __________ è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   4.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno ad __________ __________e, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili alla Commissione tutoria regionale.

                                   5.   Intimazione a:

;

                                         Comunicazione a:

                                         – Commissione tutoria regionale __________,;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità    di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

11.2003.54 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.2003 11.2003.54 — Swissrulings