Incarto n.: 11.2003.49
Lugano 5 maggio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ___.____/_.__.____ (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
a
__________ __________ __________ -__________, __________
riguardo alla figlia __________ (1990);
giudicando ora sulla decisione del 31 marzo 2003 con cui l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato da __________ __________ __________ -__________ contro una risoluzione del 19 dicembre 2002 con cui la Commissione tutoria regionale __________, __________, ha affidato al Servizio medico-psicologico di __________ l'incarico di allestire un rapporto sulla situazione di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 aprile 2003 presentato da __________ __________ __________ -__________ contro la decisione emessa il 31 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il matrimonio tra __________ __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1955) è stato sciolto per divorzio il 24 novembre 1998 dal Tribunale di __________, che ha omologato una convenzione del 3 giugno 1998 in cui i coniugi stabilivano – fra l'altro – di conservare l'autorità parentale congiunta sulla figlia __________ (__________1990), di fissare la residenza abituale della ragazza al domicilio della madre (nel Ticino) e di conferire al padre un diritto di visita illimitato o, in mancanza di un accordo, durante le vacanze scolastiche di Ognissanti, Natale, carnevale, Pasqua e le ferie estive.
B. __________ __________ __________ -__________ ha introdotto il 20 luglio 1999 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione intesa a far modificare la sentenza di divorzio nel senso di limitare il diritto di visita a due settimane durante le vacanze estive, due settimane alternativamente durante le vacanze di carnevale o di novembre (visite da esercitare nel Ticino finché la figlia avesse “superato le difficoltà attuali”, oltre a un fine settimana ogni mese, sempre nel Ticino (inc. __________.__________.__________). Le difficoltà nell'esercizio del diritto di visita sono persistite (I CCA, sentenza del 15 febbraio 2002, inc. __________.__________.__________). Il 27 agosto 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha istituito alla ragazza una curatela di rappresentanza, nominando come curatrice l'avv. __________ __________ __________ di __________. __________ __________ __________ -__________ ha ritirato il 18 settembre 2002 la causa pendente in Pretura.
C. Preso atto dello stralcio della causa, la Commissione tutoria regionale ha emanato il 19 dicembre 2002 due risoluzioni. Con la prima (n. __________.__________) essa ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico di __________ perché verificasse la natura dei problemi connessi al diritto di visita e allestisse entro due mesi un rapporto su “qualità dei rapporti tra madre e figlia, problematiche che ostacolano un corretto e regolare esercizio del diritto di visita paterno, capacità della madre a comprendere i bisogni della figlia, motivazioni che inducono la figlia a rifiutare di incontrare di padre e se tali motivazioni sono dovute a qualche forma di pressione o plagio da parte della madre, stato dell'appartamento abitato dalla madre e dalla figlia sotto il profilo igienico e organizzativo, eventuali misure (tutorie, di mediazione, altro) da porre in atto”. Con la seconda risoluzione (n. __________.__________) l'autorità tutoria ha regolato il diritto di visita natalizio di __________ __________ __________ dal 24 dicembre 2002 al 4 gennaio 2003. Contro tale risoluzione __________ __________ __________ -__________ ha ricorso il 23 dicembre 2002 all'autorità di vigilanza.
D. Il diritto di visita non ha avuto luogo per la decisa opposizione della ragazza, sentita il 24 dicembre 2002 da una delegazione della Commissione tutoria regionale. L'autorità di vigilanza, visto che il periodo natalizio era ormai trascorso, ha dichiarato il ricorso privo d'oggetto con decisione del 10 marzo 2003, senza riscuotere tasse o spese.
E. Contro la decisione relativa al mandato peritale, come detto del 19 dicembre 2002, __________ __________ -__________ -__________ ha presentato ricorso all'autorità di vigilanza il 12 marzo 2003, chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo. Statuendo il 31 marzo 2003, l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili.
F. Insorta a questa Camera con un appello del 16 aprile 2003, __________ __________ __________ -__________ chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma della decisione predetta, nel senso di annullarla insieme con la decisione 19 dicembre 2002 della Commissione tutoria. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC) e le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame sarebbe dunque ricevibile.
2. Il ricorso all'autorità cantonale di vigilanza è un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione provvisto di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni dell'autorità di vigilanza sostituiscono quindi le risoluzioni delle Commissioni tutorie regionali, sicché annullando o riformando le prime si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta dell'appellante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, la risoluzione della Commissione tutoria __________non ha portata pratica.
3. I documenti prodotti con l'appello sono, ancorché nuovi, ammissibili (art. 424a cpv. 2 CPC). L'intero diritto di filiazione è governato del resto dal principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con richiamo), alla stessa stregua del diritto tutelare (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 123 ad art. 373 CC con richiami). Ciò premesso, non può tuttavia essere dato seguito al richiamo dell'appellante circa gli incarti delle procedure trattate dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, poiché – come si vedrà in seguito – essi non sono di rilievo. Gli atti di causa sono sufficientemente completi ai fini del giudizio, che dipende da mere questioni di procedura.
4. Nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha ritenuto che contro la decisione della Commissione tutoria intesa a far eseguire dal Servizio medico-psicologico di __________ un rapporto di valutazione familiare non fosse proponibile ricorso, trattandosi della semplice esecuzione di un mezzo di prova. A titolo abbondanziale, essa ha soggiunto che il ricorso del 12 marzo 2003 sarebbe stato in ogni modo tardivo, la decisione impugnata essendo stata intimata il 23 dicembre 2002.
L'appellante sostiene che la risoluzione della Delegazione tutoria le è stata notificata il 23 dicembre 2002, in concomitanza con le ferie natalizie, ciò ha violato il suo diritto di essere sentita, e rimprovera all'autorità di vigilanza di avere rilevato in malafede la tardività del ricorso. Essa adduce che la perizia disposta dalla Commissione tutoria è sproporzionata e avrebbe effetti invasivi nella famiglia, in violazione dei diritti costituzionali all'integrità fisica e psichica. Inoltre – prosegue l'appellante – un'analoga perizia è già stata svolta il 7 giugno 2001 e il suo rifacimento denota, in assenza di indizi sfavorevoli, puro accanimento.
5. A norma dell'art. 273 cpv. 1 CC il padre o la madre può esigere che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali con il figlio sia regolato. Se la richiesta è avanzata nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, oppure nell'ambito di una causa di divorzio o di separazione, la decisione compete al giudice (art. 133 cpv. 1 CC). Negli altri casi la decisione spetta all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 CC). Le regolamentazioni del diritto di visita o le misure a protezione del figlio decise dall'autorità tutoria sono adottate seguendo la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (RL 4.1.2.2). Tali decisioni sono suscettibili di ricorso all'autorità di vigilanza, a meno che la misura debba essere presa direttamente da quest'ultima (si pensi alla privazione dell'autorità parentale: art. 311 CC). L'autorità di vigilanza segue, a sua volta, la legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (art. 21 della legge medesima). La relativa decisione è poi impugnabile con appello davanti a questa Camera, secondo le norme della procedura civile (sopra, consid. 1).
6. In concreto non pende (più) tra i genitori alcuna causa civile, l'appellante avendo ritirato l'azione di modifica della sentenza di divorzio promossa il 20 luglio 1999 davanti al Pretore del Distretto di Lugano. La modifica del diritto di visita, altamente conflittuale (I CCA, sentenza del 15 febbraio 2002, inc. __________.__________.__________) incombe dunque all'autorità tutoria (art. 315b cpv. 2 CC), e in specie alla Commissione tutoria regionale 17, nella cui giurisdizione è ora domiciliata la ragazza. La Commissione doveva verificare altresì, di sua iniziativa, se occorrevano eventuali misure di protezione in virtù degli art. 307 segg. CC. Tali misure comprendono – giovi ricordare – l'ammonimento ai genitori, agli affilianti o al figlio, le istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione, la designazione di una persona o di un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e di informazione (art. 307 cpv. 3 CC), la nomina di un curatore al figlio perché consigli e aiuti i genitori nella cura del minorenne (art. 308 cpv. 1 CC), la privazione della custodia parentale e il conveniente ricovero del ragazzo (art. 310 cpv. 1 CC).
7. Nella risoluzione del 19 dicembre 2002 (n. __________.__________), su cui l'autorità di vigilanza ha statuito con la decisione appellata, la Commissione tutoria regionale ha conferito – come detto – al Servizio medico-psicologico di __________ una “valutazione familiare e audizione di minore” al fine di verificare la natura dei problemi relativi al diritto di visita tra padre e figlia. V'è da domandarsi anzitutto se una simile decisione, che non prevede né una disciplina del diritto di visita né una misura a protezione del figlio, bensì la semplice assunzione di una prova, fosse impugnabile. La legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non definisce il concetto di decisione impugnabile. Secondo la procedura per le cause amministrative nondimeno, cui si deve far capo sussidiariamente in ossequio all'art. 21 della citata legge (e che è richiamata anche dall'art. 424 cpv. 2 CPC), decisioni del genere sono considerate meramente “incidentali” (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 234, n. 2 lett. b). Sono impugnabili, dunque, solo ove provochino al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm).
8. Nella decisione impugnata l'autorità di vigilanza nemmeno accenna a eventuali danni irreparabili. Ciò induce a interrogarsi se essa abbia avuto corretta nozione circa il requisito di atto impugnabile. Comunque sia, e come si è visto poc'anzi, le decisioni dell'autorità di vigilanza sono impugnabili solo con appello. E l'appello è proponibile unicamente ove soccorrano i presupposti del Codice di procedura civile. Dinanzi a questa Camera, in altri termini, la procedura amministrativa lascia spazio alla procedura civile (in materia di diritto di visita e di protezione del figlio, del resto, il Tribunale federale può essere adito – se mai – con ricorso per riforma, non con ricorso di diritto amministrativo). Ora, nella procedura civile ticinese la decisione con cui un giudice dispone l'assunzione di prove è una semplice ordinanza (“ordinanza sulle prove”: art. 182 CPC), come tale inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC). L'analoga decisione con cui un Pretore dispone, nell'ambito di misure a tutela dell'unione coniugale oppure di una causa di separazione o di divorzio, l'assunzione di rapporti scritti di terzi o di servizi specialistici (sia per disciplinare il diritto di visita di un genitore, sia in vista di adottare misure a protezione del figlio), è – appunto – un'ordinanza. Non si vede perché un simile atto dovrebbe essere trattato diversamente qualora emani da un'autorità tutoria. Tanto meno se si pensa che contro la decisione dell'autorità tutoria è dato ricorso all'autorità di vigilanza, quanto meno in caso di danno “non altrimenti riparabile”, mentre nessun rimedio è dato contro un'ordinanza sulle prove emessa dal giudice.
9. Ne segue che nella fattispecie non era dato appello contro il sindacato dell'autorità di vigilanza, nemmeno se il ricorso fosse stato tempestivo. È vero che, come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, la risoluzione con cui un'autorità tutoria dispone l'esame medico o psichiatrico di un minorenne può anche configurare una misura autonoma a protezione del figlio nel senso dell'art. 307 cpv. 3 CC (RDAT II-1998 pag. 156 consid. 4a). In proposito bisogna nondimeno distinguere: se è diretta ai genitori, l'ingiunzione dell'autorità tutoria affinché il figlio sia sottoposto a esame medico o psichiatrico può considerarsi in effetti un'“istruzione per la cura” del ragazzo a mente dell'art. 307 cpv. 3 CC. Può quindi essere impugnata davanti all'autorità di vigilanza e, in seguito, davanti a questa Camera con appello. Se invece l'esame psicologico è destinato solo – come in concreto – a chiarire la necessità di un intervento, l'autorità tutoria non sapendo ancora se il bene del figlio sia minacciato o no, la risoluzione è una semplice misura istruttoria (sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 19 novembre 2002, consid. 1.2, menzionata in: FamPra.ch 2003 pag. 200), salvo – ma l'ipotesi è estranea al caso in esame – che tale misura sia combinata con una privazione della libertà a scopo d'assistenza (Breitschimid in: Basler Kommentar, op. cit., n. 16 ad art. 307 CC; cfr. FamPra.ch 2003 pag. 197). In questo secondo caso la risoluzione dell'autorità tutoria è impugnabile all'autorità di vigilanza solo ove sia suscettibile di arrecare un danno irreparabile e non è più appellabile davanti a questa Camera. L'eventuale pregiudizio irreparabile può essere fatto valere, tutt'al più, nel quadro di un eventuale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (si veda, in caso di perizia psichiatrica, la sentenza del Tribunale federale __________.__________/__________del 27 ottobre 2000, consid. 1a).
10. Se ne conclude che nella fattispecie l'appello dev'essere dichiarato irricevibile, la decisione presa dall'autorità tutoria configurando – nella procedura civile – l'equivalente di una semplice “ordinanza sulle prove”. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che l'interessata può essere stata indotta ad appellare in buona fede, questa Camera non avendo ancora avuto modo di pubblicare la propria giurisprudenza su casi analoghi, sono date giuste ragioni (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non si giustifica in ogni modo di assegnare ripetibili a __________ __________ __________, al quale l'appello non è stato intimato. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello deve invece essere respinta, il ricorso essendo sprovvisto sin dall'inizio di probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 Lag).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ -__________ è respinta.
4. Intimazione:
– __________ __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario