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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.07.2003 11.2003.46

July 24, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,923 words·~10 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2003.46

Lugano 24 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 5 luglio 2002 dall'

__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ (già patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 14 aprile 2003 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 3 aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ ha stipulato il 2 febbraio 2001 con __________ __________ __________ un contratto d'appalto avente per oggetto la costruzione di una casa bifamiliare al prezzo fisso di fr. 360 000.– sulla sua particella n. __________RFD di __________. Il 5 luglio 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che sulla particella n. __________, proprietà di __________ __________, fosse iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 126 510.– con interessi al 5% dal 1° giugno 2002. Il Pretore ha accolto la domanda con decreto emesso l'8 luglio 2002 senza contraddittorio. All'udienza del 23 settembre 2002, indetta per discutere l'iscrizione provvisoria, l'istante ha confermato la domanda, alla quale si è opposto __________ __________, contestando – in sintesi – il preteso credito, la sua connessione con i lavori eseguiti sul fondo e la tempestività della richiesta d'iscrizione. Il Pretore ha sospeso l'udienza per consentire alle parti di comporre la vertenza. Fallite le trattative, la causa è stata riattivata il 31 ottobre 2002. Il 20 gennaio 2003 le parti hanno proseguito la discussione, confermandosi nelle rispettive posizioni.

                                  B.   Statuendo il 3 aprile 2003, il Pretore ha confermato l'iscrizione provvisoria e ha impartito all'__________. __________ __________ un termine di 30 giorni per promuovere l'azione intesa a ottenere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l'estinzione del provvedimento. La tassa di giustizia di fr. 1200.– e le spese dell'iscrizione provvisoria sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 2000.– per ripetibili. Contro la sentenza appena citata è insorto __________ __________ con un appello del 14 aprile 2003 in cui chiede di respingere l'istanza e di ordinare all'ufficiale dei registri di cancellare l'ipoteca legale iscritta senza contraddittorio l'8 luglio 2002. L'appello non è stato oggetto di notificazione.

                                  C.   Il 10 giugno 2003 la giudice delegata di questa Camera ha invitato il Pretore ad attestare, dandosi il caso, che davanti alla sua giurisdizione non pendeva alcuna causa volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca. Il Pretore ha confermato l'11 giugno 2003 che dinanzi alla Pretura non era stata intentata alcuna azione in tal senso. La giudice delegata ha assegnato quindi alle parti, il 17 giugno 2003, un termine di cinque giorni per esprimersi sulla sorte dell'iscrizione provvisoria e degli oneri processuali. __________ __________ ha comunicato il 23 giugno 2003 di non condividere il pronunciato sulle spese del Pretore e ha proposto di suddividere gli oneri processuali a metà tra le parti. __________. __________ __________ è rimasto silente, salvo comunicare il 25 giugno 2003 di esigere la notifica dell'appello per introdurre appello adesivo contro la fissazione del termine di 30 giorni per promuovere la causa di merito.

Considerando

in diritto:                  1.   L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori deve avvenire entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Per salvaguardare il termine, perentorio, è sufficiente un'iscrizione provvisoria a norma degli art. 961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF (Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 2a edizione, Zurigo 1982, pag. 214 n. 739), sulla quale il giudice statuisce mediante procedura di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC art. 5 LAC), stabilendone la durata (art. 961 cpv. 3 CC). A tal fine egli deve fissare – di regola – un termine all'artigiano o imprenditore per chiedere giudizialmente l'iscrizione definitiva dell'ipoteca (DTF 101 II 76 consid. 4). Se la scadenza decorre infruttuosa, l'ufficiale del registro fondiario cancella l'iscrizione provvisoria di propria iniziativa (art. 76 cpv. 1 RRF). Ciò avviene indipendentemente dai motivi che possono avere indotto l'artigiano o l'imprenditore a rimanere inattivo (Rep. 1996 pag. 176 consid. 1 in fine).

                                   2.   In concreto il Pretore ha assegnato all'istante, con la sentenza impugnata, un termine di 30 giorni per promuovere l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, con l'avvertenza che lo scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l'estinzione di quella provvisoria. Ora, l'art. 290 lett. b CPC prevede che le sentenze appellabili diventano esecutive il giorno seguente quello in cui è scaduto il termine per impugnarle. I giudizi emanati nel quadro di una procedura di camera di consiglio divengono perciò esecutivi il giorno dopo la scadenza dei dieci giorni utili per presentare appello (art. 370 cpv. 2 CPC). Se è introdotto appello, la decisione acquisisce ugualmente carattere esecutivo dopo la decorrenza del termine di ricorso, salvo che all'appello sia conferito effetto sospensivo (art. 370 cpv. 3; Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 14, pag. 12).

                                   3.   Nella fattispecie all'appello non è stato conferito effetto sospensivo, nemmeno richiesto dall'appellante, sicché la sentenza impugnata, notificata al convenuto il 4 aprile 2003 (act. VII, 4° foglio), è divenuta esecutiva il 15 aprile 2003. Ne discende che l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio l'8 luglio 2002 è decaduta infruttuosa il 15 maggio 2003, decorso il termine di 30 giorni per intentare la causa d'iscrizione definitiva. L'11 giugno 2003, in effetti, il Pretore ha confermato che non vi era alcuna azione di merito pendente. Né l'istante ha comunicato di avere – per ipotesi – promosso causa davanti a un'altra giurisdizione. Le parti avevano del resto pattuito quale foro giudiziario __________, domicilio del convenuto (doc. A: “contratto d'appalto __________ del 2 febbraio 2001” art. 4). Non risulta nemmeno essere intervenuta una richiesta di proroga del termine prima della scadenza. L'iscrizione provvisoria è quindi decaduta, senza riguardo ai motivi che possono avere indotto l'interessato a rimanere inattivo. Senza portata pratica è d'altra parte la richiesta dell'istante di vedersi intimare l'appello per valutare l'opportunità di proporre appello adesivo (lettera del 25 giugno 2003), già per il fatto che l'iscrizione provvisoria è ormai decaduta e non potrà essere reiscritta. Ne segue che la procedura d'appello si rivela ormai priva d'interesse giuridico, ovvero pratico e attuale. Deve così essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC).

                                   4.   Gli oneri processuali di un appello diventato senza interesse giuridico – o senza oggetto – andrebbero attribuiti tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 CPC per analogia; cfr. per il diritto federale DTF 123 II 285 consid. 4 e 5; Rep. 1994 pag. 381). In altre parole occorrerebbe valutare, a un sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se non fosse divenuta priva d'interesse. Tale principio trova nondimeno i propri limiti ove la mancanza d'interesse sia dovuta al comportamento di una parte. Chi rende una procedura senza interesse (o senza oggetto) è chiamato per principio a rispondere dei costi. In concreto la decaden­za dell'appello si riconduce al fatto che l'istante ha lasciato trascorrere il termine assegnato dal Pretore senza inoltrare alcuna azione, né postulare una proroga prima che il termine scadesse, né postulare il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, di cui era stato informato il 15 aprile 2003 (act. VIII). Ciò ha provocato l'estinzione dell'iscrizione litigiosa. Diverso sarebbe stato il caso qualora tale comportamento fosse stato imputabile in qualche modo al convenuto (per avere, ad esempio, pagato senza riserve dopo l'iscrizione provvisoria o per avere riconosciuto, solo dopo l'iscrizione provvisoria, il diritto all'iscrizione definitiva). Una simile ipotesi non trova riscontro agli atti. L'istante deve quindi sopportare gli oneri processuali inutilmente cagionati e rifondere alla controparte, che si è difesa personalmente in appello, un'equa indennità per compensare il dispendio di tempo (Rep. 1990 pag. 218). La tassa di giustizia va nondimeno ridotta adeguatamente, la procedura non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG).

                                   5.   Rimane il problema legato agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, che il Pretore ha posto a carico del convenuto, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). Ove l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non sia promossa o sia respinta (in ordine o nel merito), tuttavia, le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria vanno addebitate di regola all'artigiano o all'imprenditore, indipendentemente dalla questione di sapere se egli abbia ottenuto l'iscrizione provvisoria a ragione o a torto (Rep. 1996 pag. 177 consid. 7; Schumacher, op. cit., pag. 221, n. 761 in fine). Se tali spese e ripetibili sono state da lui sopportate (o perché l'iscrizione provvisoria non gli è stata concessa o perché il proprietario del fondo ha aderito alla richiesta: DTF 110 Ia 96), esse rimangono a suo carico. Se invece tali spese e ripetibili sono state sopportate dal proprietario (per essersi opposto senza successo – come in concreto – alla richiesta di iscrizione provvisoria), occorre modificarne l'attribuzione. V'è da domandarsi come ciò debba avvenire.

                                   6.   In un precedente del 1° febbraio 1996 in re A. (__________.__________.__________, con­sid. 7) questa Camera ha lasciato il quesito aperto, giacché in quel caso il proprietario nemmeno aveva chiesto una modifica del dispositivo che poneva a suo carico le spese e le ripetibili della procedura di iscrizione provvisoria (Rep. 1996 pag. 178 in alto). Il quesito è stato lasciato nuovamente irrisolto in una sen­tenza del 6 luglio 2001 in re F. (__________.__________., consid. 5). Successivamente, in una sentenza del 28 marzo 2002 (__________.__________.__________, consid. 6), la Camera ha deciso di porre a carico dell'istante i costi di primo grado, esplicitamente rivendicati in appello dalla parte con­venuta, poiché non avrebbe avuto senso costringere gli appellan­ti a promuovere una causa separata per ottenere il rimborso della tassa di giustizia e delle ripetibili eventualmente versate nel frattempo alla controparte. Nel caso in esame il convenuto ha esplicitamente contestato di dover versare un'indennità per ripetibili all'istante e in seguito ha proposto il 23 giugno 2002 di dividere le spese al 50%, ribadendo la sua opposizione al versamento di ripetibili. L'istante, dal canto suo, non si è espresso su questo punto. In simili circostanze si giustifica pertanto che la Camera provveda essa medesima alla modifica del dispositivo pretorile sulle spese e sulle ripetibili. Ciò posto, non vi è motivo per accordare al convenuto più di quanto egli abbia chiesto. Le spese processuali devono dunque essere divise al 50%, ripartizione finanche favorevole all'istante. Il riparto a metà degli oneri processuali comporta la compensazione delle indennità per ripetibili, ciò che corrisponde del resto alla domanda dell'appellante di nulla versare per tale titolo all'istante.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         da anticipare da __________ __________, sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà all'appellante fr. 300.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Gli oneri della procedura relativa all'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 1200.– e nelle spese, sono posti a carico delle parti in ragione di metà cia­scuno. Le ripetibili sono compensate. 

                                   4.   Intimazione:

– __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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