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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.04.2003 11.2003.29

April 14, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·798 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2003.29

Lugano 14 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 promossa con istanza 9 aprile 2001 da

__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 marzo 2003 presen­tato da __________ __________ contro la sentenza emessa l'11 febbraio 2003 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________ __________ __________ con le osservazioni all'appello;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza dell'11 febbraio 2003 emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato __________ __________ e __________ __________ __________ a sospendere la comunione domestica, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli __________ (1988) e __________ (1993) alla madre, senza regolare il diritto di visita, e ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie un con­tributo alimentare mensile di fr. 536.65 per __________ e di fr. 563.65 per __________;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili, entrambi i coniugi essendo stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che su istanza di __________ __________ __________ il Segretario assessore ha inviato alle parti il 14 febbraio 2003 un esemplare corretto della sentenza, rettificando in fr. 536.65 mensili l'importo del contributo alimentare per __________;

                                         che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 10 marzo 2003 nel quale chiede di ridurre a fr. 200.– mensili il contributo per ogni figlio, sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in questa sede;

                                         che l'appello è stato intimato a __________ __________ __________ il 17 marzo 2003;

                                         che quest'ultima ha presentato osservazioni il 7 aprile 2003, postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

e considerando

in diritto:                        che le misure di protezione dell'unione coniugale sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 4 n. 5 combinato con l'art. 5 LAC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine di 10 giorni (art. 370 CPC);

                                         che nella fattispecie la sentenza dell'11 febbraio 2003 è stata intimata alle parti il giorno stesso;

                                         che la sentenza rettificata, spedita il 14 febbraio 2003, è pervenuta al convenuto il 17 febbraio successivo (appello, pag. 2);

                                         che ci si potrebbe domandare se in concreto il termine per appellare sia cominciato a decorrere dalla notifica conseguente all'intimazione dell'11 febbraio 2003 o da quella conseguente all'intimazione del 14 febbraio seguente;

                                         che il quesito può rimanere indeciso, poiché seppure il termine di 10 giorni fosse cominciato a decorrere il 18 febbraio 2003, l'indo­mani della notifica conseguente all'intimazione del 14 febbraio 2003, esso sarebbe giunto a scadenza il 27 febbraio successivo;

                                         che, introdotto il 10 marzo 2003, l'appello si rivela dunque intempestivo e sfugge a qualsiasi esame;

                                         che, del resto, l'istante non giustifica il ritardo né chiede – per avventura – una restituzione del termine (art. 137 CPC);

                                         che nelle circostanze descritte l'appello va dichiarato improponibile;

                                         che pure le osservazioni introdotte dalla convenuta il 7 aprile 2003 sono ad ogni modo tardive, l'appello essendo stato a lei intimato il 17 marzo 2003;

                                         che le spese del giudizio odierno, ridotte poiché la causa termina “senza sentenza” (art. 21 LTG), vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può trovare accoglimento, nonostante sia pacifico il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag), l'appello risultando d'acchito sprovvisto di esito favorevole (art. 14 Lag);

                                         che non si giustifica di attribuire ripetibili alla parte appellata, le cui osservazioni sono tardive;

                                         che la domanda di assistenza giudiziaria proposta dall'appellata dev'essere respinta a sua volta, considerata la tardività delle osservazioni;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.

                                   5.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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