Incarto n. 11.2003.18
Lugano, 10 marzo 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (diritto di compera: validità del contratto) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 22 maggio 1996 da
__________ __________, ora in __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________. __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. dott. __________ __________, __________),
estesa con petizione del 6 novembre 1997 anche a
__________ __________, __________
__________. __________ __________, __________, e
__________ __________, __________
(patrocinati anch'essi dall'avv. dott. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 15 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Blenio;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 22 maggio 1996 __________ __________ ha promosso causa contro __________. __________ __________ perché fosse accertata la nullità di due atti no-tarili, del __________ e del __________ 1992, mediante i quali egli aveva – a suo dire senza capacità di discernimento – costituito e in seguito modificato un diritto di compera sulle sue particelle
n. __________ e __________RFD di __________ in favore del convenuto, di __________ __________, del __________. __________ __________ e di __________ __________ nata __________. La causa, passata per questioni di astensione dalla Pretura del Distretto di Leventina a quella del Distretto di Blenio, è poi stata estesa dall'attore con petizione del 6 novembre 1997 a __________ __________, al __________. __________ __________ e a __________ __________. Nel corso dell'istruttoria, il 22 agosto 2001, __________ __________ ha instato affinché fosse iscritta cautelarmente una restrizione della facoltà di disporre sui suoi due fondi, in modo da impedire ogni trasferimento di proprietà in esito all'eventuale esercizio del diritto di compera. Sentite le parti al contraddittorio del 21 settembre 2001, con decreto del 13 dicembre 2001 il Pretore ha ordinato i provvedimenti richiesti.
B. Mentre la causa era in fase istruttoria, il 10 ottobre 2002 __________ __________ ha scritto al Pretore che, i convenuti non avendo esercitato il diritto di compera entro il termine contrattualmente pattuito del 31 luglio 2002, la causa andava stralciata dai ruoli “in quanto priva di oggetto”. Il Pretore ha convocato le parti per discutere il contenuto della lettera a un'udienza del 25 ottobre 2002. Quello stesso giorno l'attore ha comunicato al Pretore di ritirare la domanda di stralcio, disertando l'udienza, che si è tenuta così alla sola presenza del patrocinatore dei convenuti. Questi ha fatto valere che la lettera del 10 ottobre 2002 andava considerata come un irrevocabile atto di desistenza e ha rivendicato un'indennità per ripetibili di fr. 37 813.80. Statuendo il 15 gennaio 2003, il Pretore ha decretato lo stralcio della causa “per intervenuta desistenza della parte attrice” e ha invitato l'ufficiale del registro fondiario a cancellare le restrizioni delle facoltà di disporre iscritte sulle due particelle. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di complessivi fr. 17 000.– sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti un'indennità di fr. 32 836.20 per ripetibili.
C. Contro il decreto predetto __________ __________ ha introdotto un appello del 5 febbraio 2003 nel quale chiede che la causa sia stralciata dai ruoli non per desistenza, bensì perché priva d'oggetto, e che gli oneri processuali siano addebitati ai convenuti. In subordine egli chiede che il decreto impugnato sia annullato e gli atti rinviati al Pretore perché continui l'istruttoria. L'appello non è stato intimato ai convenuti.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che con tale atto il giudice si limita a constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava invero a questo unico punto (Rep. 1985 pag. 145 in fondo) – oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). L'appellante può contestare, in altri termini, il sussistere di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i motivi che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere (censurabili solo con restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC), a transigere (censurabili solo con azione ordinaria: Rep. 1992 pag. 203 consid. 2) o a rimanere inattivo per due anni (BOA n. 18 pag. 12).
2. In concreto l'appellante non insorge contro lo stralcio della causa dai ruoli. Anzi, nell'appello conferma tale richiesta principale, dimostrando di non insistere – a ragione (sotto, consid. 7) – sulla revoca trasmessa al Pretore con lettera del 25 ottobre 2002. Afferma tuttavia che lo stralcio sarebbe dovuto avvenire non per sua desistenza (art. 352 CPC), ma perché il processo è divenuto senza oggetto (art. 351 CPC). Su questo punto egli contesta, dunque, l'esistenza di una dichiarazione di ritiro che abbia posto termine all'azione. Tempestivo, al riguardo l'appello è ricevibile (analogamente: Rep. 1999 pag. 247 in fondo).
3. Il Pretore ha ritenuto nella fattispecie che, “indipendentemente dalle motivazioni addotte, la manifestazione di volontà espressa dall'attore e volta allo stralcio della causa dai ruoli, in quanto finalizzata a porre termine al procedimento civile da lui inscenato, deve essere ritenuta quale desistenza dalla lite (Rep. 1975 pag. 98)” (sentenza, pag. 3 in fondo). Il precedente citato dal primo giudice riguardava però il caso di un istante che, dopo avere introdotto un'azione possessoria, aveva venduto il fondo cui la causa si riferiva (rendendo egli stesso l'azione senza utilità). Nulla di ciò si ravvisa in concreto. Inoltre – e soprattutto – non ogni dichiarazione di un attore “finalizzata a porre termine al procedimento civile da lui inscenato” (recte: intentato) è assimilabile a desistenza. In realtà occorre distinguere tra i casi in cui l'attore chieda lo stralcio perché il processo è ormai superato dagli eventi (il che non configura desistenza, la causa non potendo più – comunque sia – terminare con un pronunciato del giudice) e quelli in cui l'attore receda dalla causa, sebbene di per sé questa possa ancora continuare. Tutte le altre nozioni su cui si diffonde il Pretore nel decreto impugnato (pag. 3 e 4) si esauriscono in enunciazioni meramente astratte, che non sussidiano ai fini del giudizio.
4. Nel caso precipuo l'attore aveva postulato lo stralcio del processo – come si è accennato – con l'argomento che i convenuti non avevano esercitato il diritto di compera entro il termine del 31 luglio 2002 stipulato per contratto (lettera del 10 ottobre 2002, primo foglio), rispettivamente che entro quella data essi non avevano ottenuto alcun trapasso di proprietà nel registro fondiario (loc. cit., 2° foglio). Ciò rendeva superfluo – a suo avviso – accertare se al momento di firmare i due atti notarili egli fosse o non fosse capace d'intendere e di volere, donde la caducità del processo. Ora, stessero le cose come l'attore pretende, la causa sarebbe effettivamente divenuta, se non senza oggetto, almeno senza interesse giuridico. Nel caso in cui i convenuti non avessero esercitato in tempo utile il diritto litigioso, infatti, a nulla gioverebbe disquisire sulla capacità di discernimento dell'attore quel 31 luglio o quel 19 settembre 1992. Il problema è di sapere se, nella fattispecie, si versi davvero in un'ipotesi del genere.
5. Un diritto di compera si esercita mediante dichiarazione unilaterale (di natura ricettizia) del beneficiario al concedente. Irrevocabile, tale dichiarazione non soggiace a particolari requisiti di forma, ma dev'essere senza condizioni né riserve. Una dichiarazione scritta occorre unicamente per conseguire il trapasso di proprietà nel registro fondiario (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 134 n. 1709). Dopo il recapito della dichiarazione, il concedente e il beneficiario sono vincolati alla stessa stregua di un venditore e di un acquirente. Il beneficiario non diventa proprietario dell'immobile, quindi, per il solo fatto di avere esercitato il diritto di compera; egli detiene solo un “credito”, cioè un diritto obbligatorio tendente a ottenere il trasferimento della proprietà (Steinauer, op. cit., pag. 135 n. 1711 seg.). Se il concedente non postula il trapasso a registro fondiario, il beneficiario è abilitato – in linea di principio – a procedere in via d'azione, tanto ove il diritto sia annotato (art. 216a CO) quanto ove non sia annotato nel registro fondiario (sulle modalità: Steinauer, op. cit., pag. 136 n. 1713 seg.). Tale azione (art. 665 cpv. 1 CC), intesa all'iscrizione nel registro, è sempre possibile finché il “credito” detenuto dal beneficiario del diritto di compera può essere eseguito.
6. In concreto il rogito del 31 luglio 1992 (n. __________del notaio __________ __________, __________) prevedeva alla clausola n. __________la seguente modalità di esercizio:
Il diritto di compera sarà esercitato, in regime di comproprietà, dai signori __________ __________ (per la quota di un terzo), __________. __________ __________ (per la quota di un terzo), __________ __________ (per la quota di un sesto) e __________. __________ __________ (per la quota di un sesto) o da persone fisiche o morali da loro designate o loro successori in diritto, mediante dichiarazione del notaio rogante, che dovrà prima accertare l'avvenuto pagamento del prezzo pattuito. Il proprietario dà già sin d'ora il suo assenso a tale traslazione di proprietà.
Tale punto non è stato modificato dal rogito del 19 settembre 1992 (n. __________dello stesso notaio). Quanto al termine utile per l'esercizio, esso scadeva – come lo stesso appellante sottolinea a più riprese – il 31 luglio 2002. Ne segue che, ai fini dell'esercizio del diritto, entro quella data il notaio rogante avrebbe dovuto procedere “mediante dichiarazione”, dopo avere verificato l'avvenuto versamento del prezzo da parte dei convenuti. Non è chiaro a chi andasse rilasciata la “dichiarazione”: se a __________ __________ oppure direttamente all'ufficiale del registro fondiario, __________ __________ avendo consentito anticipatamente alla “traslazione di proprietà”. La questione può invero rimanere irrisolta, per lo meno – come si vedrà – nel quadro dell'attuale giudizio.
7. Nella fattispecie risulta che l'8 luglio 2002 i convenuti hanno scritto al notaio __________ __________ (con copia a __________ __________), sollecitandolo “formalmente e irrevocabilmente” a esercitare il diritto di compera, con l'invito a procedere nei suoi “incombenti di notaio” non appena ciò sarebbe stato possibile (doc. E nell'inc. __________.__________.__________, richiamato). Simultaneamente, quello stesso giorno essi hanno promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Blenio perché le particelle n. __________e __________RFD fossero loro intestate in comproprietà (inc. __________.__________.__________, appena citato). Dagli atti non risulta se il notaio si sia attivato. __________ __________ ammette, anzi, di avere diffidato l'avvocato __________ il 10 luglio 2002 dall'intraprendere alcunché (appello, pag. 10 a metà). Per di più i fondi erano gravati da restrizioni della facoltà di disporre ottenute cautelarmente dallo stesso __________ il 13 dicembre 2001 (sopra, lett. A in fine). Sta di fatto che in tale complessa situazione la causa avviata da __________ __________ non poteva semplicemente ritenersi – come questi asserisce – “priva di oggetto”. Ammesso e non concesso che il notaio sia rimasto inoperoso (anche perché così diffidato dall'appellante), occorrerebbe ancora domandarsi se la dichiarazione che i convenuti hanno trasmesso in copia all'attore l'8 luglio 2002 o la causa civile da essi avviata il giorno medesimo contro di lui non potesse supplire all'eventuale inazione del notaio. Inoltre occorrerebbe domandarsi se le restrizioni della facoltà di disporre gravanti i fondi impedissero davvero, oltre al trasferimento di proprietà, anche l'esercizio del diritto. Tutto ciò non poteva semplicemente giudicarsi da un esame di mera verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di un decreto di stralcio. Tanto meno ove si consideri che proprio la questione legata al valido esercizio del diritto forma oggetto di una causa parallela, tuttora pendente.
8. Nelle condizioni descritte, a prescindere dai motivi enunciati nel decreto di stralcio, il giudizio del Pretore resiste alla critica. Siccome il processo non risultava invero, a un sommario esame, né caduco né privo d'interesse, la dichiarazione con cui l'attore chiedeva il 10 ottobre 2002 lo stralcio della causa poteva solo interpretarsi come desistenza. Un processo retto dal principio dispositivo è rimesso alla responsabilità delle parti. Che l'attore, patrocinato da un avvocato, potesse chiedere lo stralcio della causa sulla base di una fallace concezione giuridica non legittimava perciò un intervento del Pretore né, in alcun caso, un rigetto della domanda. È vero che di regola – e contrariamente a quanto reputa il Pretore (decreto impugnato, pag. 4 in alto) – gli atti processuali non costitutivi, ovvero quelli che per giungere a effetto richiedono una decisione del giudice, possono essere revocati o modificati finché il giudice non abbia statuito (Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 239, n. 40). È altrettanto vero però che, nel Cantone Ticino, una dichiarazione di ritiro o di acquiescenza comporta essa medesima la fine del processo (il decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa: sopra, consid. 1). Una volta introdotta, quindi, essa non può più essere liberamente revocata. L'unico rimedio consiste nel far capo a un'eventuale restituzione in intero (art. 352 cpv. 3 CPC).
9. In caso di desistenza gli oneri processuali vanno per principio a carico di chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.; analogo precetto vige sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 in fine ad art. 153). Tutt'al più possono essere ridotte per ragioni di equità le ripetibili in favore della controparte (art. 77 cpv. 3 CPC). Nella fattispecie non è dato a divedere alcun motivo che giustifichi una deroga a tale principio. L'appellante contesta invero l'ammontare delle ripetibili assegnate ai convenuti, definite “generose” (memoriale, pag. 16 in alto), ma non indica di quanto esse dovrebbero essere ridotte. E, come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 10 ad art. 309). Del tutto carente, su questo punto l'appello in esame si rivela quindi, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
10. Si aggiunga ad ogni buon conto, per abbondanza, che sulle spese e delle ripetibili l'appello andrebbe dichiarato irricevibile quand'anche la nota causa fosse divenuta – come l'attore pretende a torto – priva d'oggetto. Qualora un processo divenga senza oggetto o senza interesse giuridico, in effetti, il giudice fa capo per analogia all'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC). Udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, egli stralcia la causa dai ruoli e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto sarebbe occorso valutare perciò, a tal fine, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'azione se la causa non fosse divenuta caduca (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). L'appellante non spende una parola su tale prognosi. Egli si diparte semplicemente dall'idea che, per il solo venir meno dell'oggetto litigioso, gli oneri processuali e le ripetibili andassero posti a carico dei convenuti (appello, pag. 17 in alto). Avrebbe dovuto spiegare invece per quali ragioni, viste le risultanze istruttorie, egli avrebbe verosimilmente avuto causa vinta. In realtà egli stesso ammette che, dopo due perizie mediche contrastanti, davanti al Pretore non poteva “esserci altra via che quella di ordinare un terzo referto (Oberexpertise)” per chiarire “definitivamente se all'epoca della sottoscrizione degli atti l'attore fosse o no capace di discernimento” (appello, pag. 16). Quali probabilità di successo avrebbe avuto l'azione in circostanze del genere egli non spiega. Carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con richiamo al cpv. 5), anche al riguardo l'appello si sarebbe dunque dimostrato irricevibile.
11. In subordine l'appellante chiede che, qualora non si stralci la causa, si annulli almeno il decreto impugnato e si inviti il Pretore a continuare l'istruttoria. La causa dovendo essere tolta dai ruoli, ancorché per desistenza, la domanda subordinata diviene senza portata pratica.
12. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia andrebbe commisurata al dettato dell'art. 24 lett. a LTG . Dal momento che il litigio verteva soltanto sulla questione della desistenza, si giustifica nondimeno di contenere l'entità della cifra, ancorché non oltre certi limiti. Se da un lato si può comprendere invero il disappunto dell'attore per i vari rinvii accordati dal Pretore alle controparti nella causa di merito, non si può trascurare dall'altro che le lunghe digressioni nell'appello su pretese parzialità del Pretore non erano di alcun rilievo per la sentenza e hanno inutilmente appesantito il lavoro della Camera. Non è il caso per converso di attribuire ripetibili ai convenuti, che non affrontato costi presumibili, l'appello non essendo stato loro intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria