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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.02.2003 11.2003.17

February 13, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·567 words·~3 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2003.17

Lugano 13 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

al precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da  

__________ __________, __________,  

giudicando ora sull'istanza d'intervento accessorio a sostegno della precettante presentata il 4 dicembre 2002 da __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 5 febbraio 2003 presen­tato da __________ e __________ __________ contro il decreto emesso il 7 gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con decreto del 7 gennaio 2003 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un'istanza d'intervento accessorio presentata da __________ __________ a sostegno di __________ __________, a un cui precetto esecutivo civile intimato il 20 giugno 2002 __________ __________ aveva sollevato opposizione il 25 giugno 2002;

                                         che contro tale decreto __________ e __________ __________ sono insorti con un appello del 5 febbraio 2003 nel quale chiedono, in sostanza, di accogliere l'istanza di intervento accessorio;

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che secondo l'art. 51 cpv. 1 CPC chiunque renda attendibile un interesse giuridico proprio a che una lite vertente fra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire accessoriamente assistendo quest'ultima;

                                         che la domanda è decisa mediante decreto (art. 51 cpv. 4 CPC), censurabile con appello avente effetto sospensivo (cpv. 5);

                                         che un decreto s'impugna nel termine ordinario, secondo le forme dell'appellazione (art. 96 cpv. 4 CPC);

                                         che i procedimenti civili esecutivi sono trattati con la procedura di camera di consiglio (art. 493 con rinvio agli art. 361 e segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine “ordinario” di 10 giorni (art. 308 cpv. 1 e 370 cpv. 2 CPC);

                                         che nella fattispecie il decreto impugnato è stato intimato a __________ e __________ __________ il 7 gennaio 2003 ed è stato ritirato dai destinatari il giorno successivo;

                                         che il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere pertanto il 9 gennaio 2003 ed è giunto a scadenza il 20 gennaio successivo, prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC);

                                         che, introdotto il 5 febbraio 2003, l'appello si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

                                         che, del resto, gli appellanti non giustificano il ritardo né chiedono, per avventura, una restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);

                                         che, di conseguenza, l'appello va dichiarato d'acchito improponibile;

                                         che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che si giustifica nondimeno di soprassedere a ogni prelievo, gli appellanti risultando sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

                                         che non è il caso di attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato quindi spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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