Incarto n. 11.2003.163
Lugano 9 gennaio 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.____ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 10 giugno 2003 da
__________ __________, __________
contro
__________ (Federazione __________ __________ __________), __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul decreto del 27 novembre 2003 con cui è stato ordinato all'istante di prestare una cauzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 9 dicembre 2003 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 27 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con petizione 10 giugno 2003 __________ __________ ha convenuto l'associazione __________ (Federazione __________ __________ __________) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, perché, in relazione a uno scritto del 3 febbraio 2003 indirizzatogli dalla convenuta medesima, fosse accertata la lesione della sua personalità e gli fosse versata la somma fr. 7900.– in risarcimento del danno e del torto morale;
che il 4 luglio 2003 la convenuta è rivolta al Pretore perché l'istante fosse tenuto a fornire una cauzione processuale in garanzia di spese e ripetibili;
che all'udienza del 10 settembre 2003, indetta per la discussione dell'istanza, __________ __________ si è opposto a qualsiasi prestazione;
che con decreto del 27 novembre 2003 il Pretore ha obbligato l'attore a corrispondere – entro trenta giorni dall'intimazione del decreto, pena lo stralcio della causa – una cauzione processuale di fr. 2000.–;
che con “ricorso” del 9 dicembre 2003 __________ __________ chiede, in sostanza, di essere esonerato dal versamento;
che il 22 dicembre 2003 la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello ha trasmesso il ricorso a questa Camera per competenza;
che l'atto non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che in concreto l'attore ha promosso un'azione intesa a far accertare l'illecita lesione della sua personalità (senza valore litigioso) e, insieme, due azioni di condanna volte a ottenere – rispettivamente – il risarcimento del danno e la riparazione del torto morale;
che, pur trattandosi di tre cause giuridicamente distinte, le azioni pecuniarie sono proceduralmente trattate alla stregua di pretese connesse ove siano – come nella fattispecie – accessorie all'azione di accertamento, nel senso che l'accoglimento delle seconde presuppone l'accoglimento della prima;
che, in tal caso, contro la decisione finale sull'azione di accertamento è dato appello quand'anche il valore delle pretese pecuniarie sia inferiore a fr. 8000.– (cfr., sul piano federale: DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44; sentenza inc. __________.__________.__________del 17 ottobre 2003, consid. 3 e 4 con riferimenti);
che, pertanto, l'atto in esame può essere trattato come appello, ciò che esclude – appunto – un ricorso per cassazione;
che il Pretore, visto come nei confronti dell'attore fossero stati emessi 21 attestati di carenza beni per complessivi fr. 28 888.10, ha ravvisato l'insolvenza di lui, costringendolo a versare una cauzione processuale di fr. 2000.–;
che l'appello è così motivato:
1. Una querela è stata posta dall'istante contro la convenuta per violazione del segreto d'ufficio e danneggiamento del credito nonché violazione alla legge federale sulla protezione dati.
2. Il Pretore con sentenza 27 novembre 2003, e applicando in modo arbitrario nonché contro il principio della Costituzione Helvetica, che prevede che la Giustizia non è una questione puramente di danaro, ma dall'applicazione uguale per tutti della Legislazione.
3. L'applicazione dell'articolo 154 CPC è pretestuosa e infondata, altrimenti chiunque non abbia danaro sarà comunque perdente fin dall'inizio in qualunque causa a salvaguardare i legittimi interessi, e qualsiasi mascalzone con denaro potrà permettersi qualunque sopruso;
che, per quanto è possibile di capire, l'appellante contesta l'obbligo di prestare cauzione invocando il diritto di adire un tribunale anche da parte di chi non abbia i mezzi per rifondere, in caso di soccombenza, spese e ripetibili all'avversario vittorioso;
che nel caso specifico l'appellante non nega l'esistenza di 21 attestati di carenza beni a suo carico (doc. A), sicché le premesse per obbligarlo a fornire cauzione (art. 153 cpv. 1 lett. a CPC) sussistono senza ombra di dubbio;
che, contrariamente a quanto l'appellante crede, l'obbligo di versare cauzione non preclude l'accesso ai tribunali poiché, soccorrendone i presupposti, la parte indigente può sempre chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 154), ciò che la esonera dall'obbligo di cauzione (art. 154 CPC);
che, per altro, né l'art. 29 cpv. 3 Cost. né l'art. 6 par. 1 CEDU conferisce alla parte indigente la facoltà incondizionata di adire i tribunali a titolo gratuito (citazione in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 153);
che, ciò posto, l'appello è destinato alla reiezione;
che il rigetto dell'appello impone nondimeno di fissare all'interessato un nuovo termine per ottemperare all'ingiunzione, quello impartitogli dal Pretore essendo scaduto in pendenza di ricorso;
che nelle circostanze descritte gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che tuttavia, per questa volta, si può prescindere dal prelevare spese, l'appellante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato nel senso che a __________ __________ è fissato un termine di 30 giorni dalla notifica della presente sentenza per versare la cauzione prevista nel decreto medesimo.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario