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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 19.12.2003 11.2003.157

December 19, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,212 words·~11 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2003.157

Lugano 19 dicembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.____ (modifica sentenza di divorzio) della Pre­tura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 28 ottobre 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 9 dicembre 2003 presenta­to da __________ __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 13 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 6 febbraio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1963) e __________ __________ nata __________ (1963). La convenzione sugli effetti del divorzio omologata con la sentenza prevedeva, tra l'altro, l'affidamento della figlia __________ (nata il ____________________ 1990) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, con autorità parentale congiunta. Il 15 giugno 2002, in seguito ad un alterco con la madre, __________ si è trasferita a __________ dal padre.

                                  B.   Il 17 giugno 2002 __________ __________ ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________ l'affidamento provvisorio della figlia. Con decisione provvisionale emanata senza contraddittorio il 20 giugno 2002 la Commissione ha accolto la richiesta, incaricando il Servizio sociale di __________ di valutare le condizioni socio-ambientali e familiari dei genitori, come pure l'idoneità di questi ultimi all'affidamento. Dopo avere sentito la figlia, l'11 luglio 2003, la Commissione ha poi disciplinato l'8 agosto 2003 il diritto di visita della madre e con decisione del 23 agosto 2003 ha autorizzato il padre a iscrivere la figlia per l'anno scolastico 2002/03 alla scuola media di __________. Adita da __________ __________ __________, con decisione dell'11 ottobre 2002 l'autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, assegnando alle parti un termine di 15 giorni per promuovere un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio. Un appello presentato da __________ __________ __________ contro la tale decisione è stato respinto da questa Camera il 3 ottobre 2003 (inc. ______________________________.__________).

                                  C.   Nel frattempo, il 28 ottobre 2002, __________ __________ ha convenuto __________ __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – già in via cautelare – che ______ gli fosse affidata e che fosse regolato il diritto di visita della madre, con obbligo per quest'ultima di versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 900.– mensili fino al tredicesimo compleanno e di fr. 1100.– mensili fino alla maggiore età (inc. __________.__________.__________). All'udienza del 21 novembre 2002, indetta per discutere la richiesta cautelare, la convenuta ha accettato la proposta del Pretore, lasciando provvisoriamente la figlia dal padre. Il 30 dicembre 2002 il Pretore ha incaricato lo psicologo __________ __________ di accertare le capacità dei genitori nel provvedere al loro ruolo e di chiarire i rapporti della figlia con loro nell'ottica di un affidamen­to definitivo. Il 23 maggio 2003 lo specialista ha presentato un rapporto al Pretore (inc. __________.__________.__________).

                                  D.   Intanto, con decreto emanato inau­dita parte il 31 gennaio 2003, il Pretore ha imposto alla madre un contributo alimentare per la figlia di fr. 350.– mensili, oltre al premio della cassa malati. Alla discussione del 18 marzo 2003 __________ __________ __________ ha contestato ogni obbligo contributivo. Con istanza del 14 aprile 2003 __________ __________ ha chiesto poi al Pretore di ordinare al datore di lavoro dell'ex moglie di trattenere dallo stipendio di quest'ultima l'importo di fr. 350.– mensili e di riversarlo direttamente a lui, domanda che il Pretore ha accolta senza contraddittorio il 22 aprile successivo (inc. __________.__________.__________). Il 9 luglio 2003 __________ __________ __________ ha chiesto l'annullamento del decreto supercautelare del 31 gennaio 2003. Alla discussione del 26 agosto 2003 __________ __________ ha proposto di respingere l'istanza (inc. __________.__________.__________).

                                  E.   Il 20 ottobre 2003 __________ __________, accertato che __________ intendeva tornare dalla madre, ha dichiarato di ritirare tutte le procedure e di assumere le spese relative, salvo quelle peritali (da suddividere in ragione di metà ciascuno), proponendo di compensare le ripetibili. Con decreto del 13 novembre 2003 il Pretore ha preso atto del ritiro, stralciando dai ruoli le quattro cause __________.__________.__________, __________.__________.__________, __________.__________.__________e __________.__________.__________ (recte: __________.__________.____________________ Le spese, tranne quelle peritali (suddivise tra parti in ragione di metà ciascuno), e la tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico dell'attore, compensate le ripetibili.

                                  F.   Contro il decreto di stralcio __________ __________ __________ è insorta con un appello del 9 dicembre 2003 in cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, che tutti gli oneri processuali siano posti a carico dell'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonder­le una somma imprecisata per ripetibili. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite (Rep. 1999 pag. 247 consid. 1). Il giudicato sulle spese e le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece carattere autoritativo e può essere appellato (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia – come in concreto – appellabile. Nella misura in cui la convenuta chiede che il decreto di stralcio sia riformato nel senso “che l'istanza è parzialmente accolta e pertanto __________ __________ è affidata alla madre, la qua­le eserciterà su di lei l'autorità parentale a modifica della sentenza di divorzio”, che “a partire dal 9 luglio 2003 è soppresso il contributo alimentare dovuto da __________ __________ __________ a __________ __________ per la figlia __________ ” e che “dal 1° ottobre 2003 è dovuto il contributo alimentare da __________ __________ a __________ __________ __________ per la figlia __________ come previsto dalla sentenza di divorzio”, l'appello non è quindi ricevibile, la natura dichiarativa del decreto di stralcio ostando a qualsiasi impugnazione. Nella misura in cui la convenuta censura per contro le spese e le ripetibili, l'appello è ammissibile.

                                   2.   L'atto impugnato è in realtà un quadruplice decreto di stralcio: riguardava simultaneamente il merito (inc. __________.__________.__________) e le tre procedure provvisionali (__________.__________.__________, __________.__________.__________, __________.__________.__________). Ora, la causa di merito era disciplinata dalla procedura ordinaria (art. 419 cpv. 3 CPC, applicabile in virtù dell'art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC), mentre le misure provvisionali erano rette da quella sommaria (art. 419c cpv. 1 e 376 cpv. 2 lett. d CPC). Ne segue che il termine per appellare lo stralcio della causa di merito era di 20 giorni, ma quello per appellare lo stralcio delle misure provvisionali era ridotto a 10 (art. 308 cpv. 1 CPC). Introdotto nel termine di 20 giorni, l'appello in esame è proponibile pertanto solo contro lo stralcio della causa di merito. Resta il fatto che il Pretore ha statuito sugli oneri processuali e le ripetibili con un giudizio unico. E dato che, come si vedrà in appresso, l'impugnazione è destinata all'insuccesso, non giova invitare il Pretore a distinguere fra le quattro procedure.

                                   3.   L'appellante sostiene anzitutto, senza trarne nondimeno conclusioni formali, che il decreto impugnato è nullo perché il Pretore ha dato seguito alla domanda di stralcio presentata dall'attore senza darle la possibilità di esprimersi. Essa trascura però di avere avuto la possibilità di far valere tutte le sue ragioni davanti a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Sia come sia, l'eventuale disattenzione è stata quindi sanata (Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Per di più, nel precedente citato dall'appellante (menzionato in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 352) la desistenza era condizionata alla compensazione delle ripetibili, ciò che non è il caso in concreto, l'attore avendo ritirato la causa senza riserve.

                                   4.   Il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le spese a carico dell'attore, tranne le spese peritali (suddivise fra le parti in ragione di metà ciascuno), e ha compensato le ripetibili. Egli ha rilevato che la perizia è servita a chiarire il malessere della figlia e a mettere in atto i correttivi necessari, sicché appariva equa una partecipazione della madre al pagamento dei costi. Quanto alle ripetibili, il primo giudice ha ritenuto che l'attore ha promosso causa a tutela della figlia e alla luce di quanto era emerso nella procedura davanti all'autorità tutoria, ciò che giustificava la compensazione delle rispettive indennità. La convenuta chiede – come detto – che tutte le spese siano addebitate all'attore, con obbligo per lui di versarle congrue ripetibili. Afferma in sintesi che l'esito della causa risultava sfavorevole all'attore, che lei aveva già dovuto assumere le spese della procedura davanti all'autorità tutoria e che la perizia aveva lo scopo di chiarire le capacità genitoriali e l'adeguatezza di un affidamento della figlia a uno dei genitori.

                                   5.   Contrariamente a quanto reputa l'appellante, in caso di desistenza la questione di sapere quale possibilità di buon esito avrebbe avuto la causa se la lite non fosse divenuta senza oggetto (DTF 111 Ib 191 consid. 7a) non è di alcun interesse. In caso di desistenza gli oneri processuali vanno per principio a carico di chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.; analogo precetto vige sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153), salvo che motivi di equità inducano a un giudizio diverso.

                                         Per quanto riguarda i costi peritali, in concreto lo psicologo non è stato incaricato unicamente di valutare le capacità dei genitori, ma anche di verificare la situazione della ragazza e di accertare i motivi alla base del nuovo affidamento (perizia del 23 maggio 2003, pag. 1 e 2: act. X nell'inc. DI.2002.748). Il refer­to ha permesso di accertare che i disagi palesati dalla ragazza prima di essere affidata provvisoriamente al padre erano dovuti, tra l'altro, all'incapacità della madre di capire le esigenze della figlia preadolescente (pag. 13). Oggettivamente l'assunzione della prova si doveva, dunque, anche al comportamento dell'appellan­te. Lo specialista ha rilevato inoltre che la madre, attraverso l'ela­bora­zione avvenuta durante i colloqui, è ora in grado di prendere coscienza dei suoi atteggiamenti e dei motivi che hanno indotto __________ ad allontanarsi da lei (loc. cit.). Ciò posto, il giudizio equi­tativo del Pretore sfugge alla critica. Ravvisando “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per addebitare la metà delle spese peritali alla convenuta, egli non è caduto in eccesso né in abuso di apprezzamento. Su questo punto l'appello si dimostra infondato.

                                   6.   L'appellante chiede altresì che l'attore le rifonda “fr. … per ripetibili”. La domanda riesce d'acchito irricevibile. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che in caso di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste inde­ter­minate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, op. cit., vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 309 CPC). Del tutto carente, su questo punto l'appello si rivela quindi improponibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).

                                   7.   L'appellante si duole infine che il Pretore non abbia statuito sulla sua domanda di assistenza giudiziaria. Il fatto però che il Pretore non abbia ancora statuito sulla richiesta presentata dalla convenuta il 21 novembre 2002 non giustifica una modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede. Per ottenere una decisione al riguardo basta che l'interessata solleciti il Pretore. Né l'omissione di quest'ultimo costituisce un titolo di revisione secondo l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il merito (art. 5 della legge sul patrocinio d'uf­ficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Al riguardo l'appello è destinato una volta ancora alla reiezione.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta. Quand'anche l'interessata versasse nell'indigenza, per vero, nel caso in rassegna difettava al ricorso sin dall'inizio il requisito cumulativo della probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle ristrettezze in cui si trova l'appellante, ad ogni modo, si tiene conto moderando per quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ __________ è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

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