Incarto n. 11.2003.126
Lugano, 14 settembre 2004/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.842 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 dicembre 2002 da
APPE1 (patrocinata dall' RAPP2)
contro
AADE1 (patrocinato dall' RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 settembre 2003 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 15 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 ottobre 2003 presentato da AADE1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AADE1 (1962) e APPE1 (1962) si sono sposati a __________ il 20 settembre 1991. Dal matrimonio è nato A__________, il 15 maggio 1994. Il marito è dipendente della __________ e titolare dell'ufficio di __________. Egli si occupava anche dell'ufficio postale del __________ (chiuso il 1° febbraio 2003). Durante i primi anni della comunione domestica la moglie non ha svolto attività lucrativa, ma in seguito ha coadiuvato il marito nell'ufficio postale fino al 30 giugno 2002. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2002, quando la moglie è andata a vivere con il figlio a ____________________, in un appartamento locato dai suoi genitori. Assunta subito dopo dalla __________ come donna delle pulizie e inserviente a tempo pieno per la scuola dell'infanzia a __________, il 19 settembre 2002 essa è passata alle dipendenze del Comune di __________ come sostituta del personale delle pulizie e inserviente a tempo parziale per le scuole elementari.
B. Il 4 dicembre 2002 APPE1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del figlio, la regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare dal 1° luglio 2002 di fr. 1814.– mensili per sé (ridotto, salvo nei periodi di ferie scolastiche, a fr. 1623.– mensili dal 1° ottobre 2002) e uno di fr. 1550.– mensili per il figlio, la compensazione di tali importi con quanto versato dal marito da luglio a novembre del 2002 e una provvigione ad litem di fr. 3000.–, da adattare alle risultanze istruttorie. Con decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 dicembre 2002 il Pretore ha autorizzato la sospensione della comunione domestica, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e ha fissato dal 5 dicembre 2002 un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1300.– mensili per A__________. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono poste a carico del marito. Non sono state assegnate ripetibili.
C. All'udienza del 16 gennaio 2003, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, APPE1 ha confermato le sue domande, precisando che “la richiesta di provvigione ad litem è da intendersi subordinatamente chiesta ai sensi degli art. 174–176 CC”. AADE1 ha aderito alla regolamentazione della vita separata e del diritto di visita, come pure all'attribuzione del figlio e alla compensazione delle pretese alimentari, ma ha postulato l'assegnazione dell'alloggio coniugale e ha offerto un contributo alimentare di fr. 560.– mensili per la moglie e uno di fr. 1340.– per il figlio (compreso l'assegno familiare). Alla provvigione ad litem egli si è opposto, tranne riconoscere alla moglie in via subordinata il versamento di fr. 200.– per 15 mesi, da inserire nel proprio fabbisogno minimo a copertura delle spese legali e giudiziarie.
D. Esperita l'istruttoria, le parti sono state convocate all'udienza del 17 giugno 2003 per la discussione finale cautelare e dell'istanza a protezione dell'unione coniugale. APPE1 ha riaffermato le sue conclusioni, ma ha aumentato la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 1814.– mensili, ha portato quella per il figlio a fr. 1600.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1825.– mensili fino alla maggiore età, sostituendo la richiesta di provvigione ad litem con lo stanziamento di “un importo aggiuntivo” giusta l'art. 176 cpv. 1 CC di fr. 4500.–, da suddividere in rate mensili di fr. 500.–. AADE1 ha mantenuto le sue posizioni.
E. Con sentenza del 15 settembre 2003 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato il figlio alla madre, ha regolamentato il diritto di visita del padre, ha posto a carico di APPE1 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1190.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002, di fr. 1715.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e di fr. 680.– mensili dopo di allora, fissando quello per il figlio in fr. 1340.– mensili (incluso l'assegno familiare). La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state ripartite a metà, compensate le ripetibili. La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli siccome divenuta senza oggetto.
F. Contro la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 29 settembre 2003 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento per sé sia portato a fr. 2113.20 mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002, a fr. 2014.10 mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e a fr. 1446.20 mensili dal 1° febbraio 2003 in poi, aumentando inoltre quello per il figlio a fr. 1600.– mensili (compreso l'assegno familiare) dal 1° luglio 2002. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 2003 AADE1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1190.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 gennaio 2003 e a fr. 605.– mensili in seguito. Con osservazioni del 1° dicembre 2003 APPE1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).
2. Il Pretore ha accertato il reddito netto del marito fra il 1° luglio 2002 e il 31 gennaio 2003 in fr. 6867.– netti mensili (compreso l'assegno familiare) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3680.–. Dal 1° febbraio 2003, soppresso l'ufficio postale del ____________________, il guadagno di lui si è ridotto a fr. 6200.– netti mensili (sempre con l'assegno familiare), mentre il fabbisogno minimo è aumentato a fr. 4180.–, dovendo egli rimborsare un mutuo contratto per la sostituzione dell'automobile. Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 2400.– netti mensili dal
1° luglio al 31 agosto 2002 (guadagno conseguito alle dipendenze della __________) e in fr. 1350.– fino al 30 settembre 2003 (guadagno conseguito alle dipendenze del Comune di __________), imputandole dal 1° ottobre 2003 un reddito ipotetico accessorio (come donna delle pulizie) di fr. 650.– netti mensili, il tutto per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2930.– mensili. Il fabbisogno in denaro del figlio è stato valutato in fr. 1760.– mensili (di cui fr. 420.– per cura e educazione e fr. 335.– per l'alloggio), ma il primo giudice ha ritenuto sufficiente il contributo alimentare di fr. 1340.– mensili (compreso l'assegno familiare) offerto dal padre. Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr. 1317.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 1190.– mensili, aumentato a fr. 1715.– fino al 31 gennaio 2003 (data un'eccedenza di fr. 267.–) e ridotto a fr. 680.– mensili dal 1° febbraio 2003 (bilancio familiare in ammanco).
3. Prima che siano adottate disposizioni al loro riguardo, i figli minorenni sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e – per analogia – nell'ambito di misure protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.150 del 14 maggio 2004, consid. 4). Al momento in cui ha statuito il Pretore, in concreto, A__________ aveva nove anni e quattro mesi. Dagli atti non risulta tuttavia ch'egli sia stato ascoltato, né il Pretore ha spiegato perché. La legge non prevede invero un'età fissa dalla quale il giudice sia obbligato a interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia, se l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile o non avrebbe senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents in: SJ 2003 II pag. 120 segg.). Non consta che ciò sia il caso nella fattispecie.
a) Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). Anche in dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8 anni (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC). Tra i7ei 12 anni l'opportunità dell'audizione va apprezzata, ad ogni modo, in funzione dello sviluppo del figlio e delle circostanze del caso (Stettler, Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le divorce de leur parents, in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale è che l'audizione sia adattata all'età e che le opinioni dei ragazzi siano apprezzate in funzione della loro maturità (Rumo-Jungo, op. cit., pag. 122). In concreto, come detto, A__________ non è stato sentito, né è dato di capire perché. Non risultando motivi gravi che si opponessero alla sua audizione, la mancanza del Pretore non appare sorretta da alcuna scusante.
b) Finora questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in appello rimanga contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi due punti, gli atti sono rinviati al Pretore perché proceda senza indugio all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3). In materia di contributi è proficuo sentire il figlio, in effetti, solo qualora eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali di lui siano suscettibili di influire sul fabbisogno (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche siano assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo). Nel caso specifico A__________ non è ancora in età di formulare progetti per le sue future scelte scolastiche o professionali. Non risulta, per altro, che particolari inclinazioni o interessi di lui – come ad esempio attività artistiche o sportive – possano incidere sul relativo fabbisogno in denaro. Non è il caso dunque, per questa volta, di inaugurare una prassi più rigorosa.
c) Resta il fatto che l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può essere dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione coniugale – sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede si ometta tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid. 8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – compie atti nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Giova quindi precisare che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione (foss'anche solo sui contributi alimentari), questa Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della sentenza impugnata relativi al minorenne e ritornare gli atti in prima sede perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice può sempre far capo).
I. Sull'appello principale
4. L'appellante contesta anzitutto il reddito accessorio di fr. 650.– mensili che il Pretore le ha imputato dopo il 1° ottobre 2003, giorno in cui ha emanato la sentenza. Secondo il Pretore, con tale entrata supplementare l'interessata riuscirebbe a guadagnare quanto mediamente riceveva dalla __________ prima della separazione di fatto (fr. 2000.– netti mensili), per tacere di quanto essa avrebbe potuto guadagnare – subito dopo la separazione – se avesse continuato a lavorare per la __________ nell'asilo di __________ (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). L'appellante sostiene che un reddito di fr. 2000.– netti mensili non è alla sua portata, sia perché essa non può estendere il suo grado d'occupazione, dovendo accudire al figlio, sia perché la prospettata estensione dell'attività non sarebbe compatibile con il suo impiego attuale per il Comune di __________. Nulla le potrebbe quindi essere conteggiato oltre il suo reddito effettivo di fr. 1350.– netti mensili.
a) L'appellante evoca come, durante la vita in comune, essa lavorava nell'ufficio postale insieme con il marito, il che le permetteva di conciliare casa e lavoro, mentre oggi tali condizioni favorevoli più non sussistono. Ora, dagli atti risulta che presso la __________ l'interessata ha guadagnato nel 2001 (la separazione di fatto è intervenuta, come detto, il 1° luglio 2002) in media fr. 1956.60 netti mensili con un grado d'occupazione pari al 33% (doc. AA) e nei primi sei mesi del 2002 fr. 2184.– netti mensili con un'attività al 45% (doc. BB). L'istante medesima, poi, ha dichiarato di avere avuto modo di lavorare per la __________ finanche a metà tempo (act. II, pag. 2 verso il basso). Certo, essa rimaneva a casa con il figlio quando occorreva (ad esempio il mercoledì pomeriggio), ma nei “giorni di punta” doveva essere in ufficio, se necessario portando il ragazzo con sé (act. VII, risposte n. 4, 5 e 6). I coniugi inoltre erano titolari dell'ufficio postale, motivo per cui in caso di assenza o di malattia dovevano supplirsi a vicenda e solo durante le ferie potevano contare su personale sostitutivo (loc. cit., risposte n. 7 e 8).
b) Il convenuto sostiene che, prima di lasciare la __________, la moglie avrebbe dovuto insistere per un trasferimento all'interno dell'azienda. L'argomentazione non è seria, ove appena si consideri che il convenuto medesimo ha redatto la lettera in cui la moglie annunciava alla __________ le dimissioni per la fine di giugno 2002 (loc. cit., risposte n. 2 e 3). Per di più, l'unica formazione professionale dell'interessata risulta essere quella acquisita allo sportello dell'ufficio postale sull'arco di 4 o 5 anni (doc. 6; act. II, pag. 10 verso il basso; incarto fiscale richiamato, foglio del 17 marzo 1999), di modo che mal si intravede quale altro ruolo essa avrebbe potuto assumere nell'ambito di un'azienda in piena ristrutturazione. Quanto all'attività esercitata prima del matrimonio (settembre del 1991), dagli atti si evince che l'interessata lavorava come sarta per __________ a __________ (incarto fiscale richiamato, foglio dell'8 ottobre 1991). Non risulta tuttavia – né il convenuto pretende – che tornando a quel lavoro essa avrebbe migliori possibilità di reddito.
c) Il Pretore reputa che – come detto – l'istante abbia la possibilità di guadagnare, accanto alla sua attività odierna per il Comune di __________, fr. 650.– netti mensili come donna delle pulizie, lavorando al servizio di privati. Sta di fatto che l'attività per il Comune di __________, iniziata il 19 settembre 2002, consiste nel “supplire qualcuno quale donna delle pulizie alle scuole elementari” e che, come rileva __________, capo del Dicastero comunale scuole e sport, tale contratto di lavoro concede poco spazio ad attività accessorie (act. V: deposizione della testimone, pag. 1 in basso e pag. 2 in basso). L'istante deve lavorare in effetti dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 16 alle 18, con un grado d'occupazione attorno al 50%, tenendosi a disposizione anche dalle ore 11.30 alle 12.15 nel caso in cui debba sostituire chi serve il pranzo ai bambini dell'asilo (loc. cit., pag. 2 in alto e in basso), sebbene ciò non sia finora accaduto. Una simile griglia oraria lascia in effetti poco margine per attività accessorie, considerando anche i tempi di trasferta necessari per raggiungere i vari posti di lavoro (che nemmeno il Pretore suppone reperibili a __________). Né si può pretendere che l'interessata eserciti attività serali, dovendo essa attendere a un ragazzo di dieci anni. Così com'è prospettato, di conseguenza, il reddito da attività accessoria stimato dal Pretore appare difficilmente conseguibile.
d) Rimane il fatto che, subito dopo la separazione (1° luglio 2002), l'istante aveva trovato un lavoro a tempo pieno (e con mansioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte poi per il Comune di __________) per la scuola dell'infanzia a __________, dalle ore 9 alle 17, salvo il mercoledì pomeriggio, dietro un compenso lordo di fr. 2800.–/2900.– lordi mensili (act. VI: risposta n. 1). Ciò le avrebbe assicurato un guadagno netto di almeno fr. 2600.– netti mensili (cfr. doc. S: trattenute AVS, AD e INP), e non solo di fr. 2400.– come reputa il Pretore (sentenza, pag. 4 in alto e 6 nel mezzo). Se non che, a quell'attività l'appellante aveva rinunciato, giudicando “più comodo” lavorare nel Comune di domicilio (act. VI, risposta n. 1, pag. 2). Eppure essa sapeva fin dall'inizio che a __________ avrebbe solo potuto supplire una dipendente assente per infortunio (act. VI, loc. cit.), che in pratica la sua continuità lavorativa dipendeva dallo stato di salute delle colleghe nominate e che si trattava di un lavoro “su chiamata”, senza “alcun monte ore garantito” (act. V: testimonianza di __________, pag. 2 verso l'alto). Né le prospettive dovevano apparire particolarmente favorevoli, tant'è che la dipendente infortunata sta riprendendo il lavoro (loc. cit.), mentre la sostituzione di colleghe ormai prossime al pensionamento dipende da scelte politiche, il Comune avendo personale in esubero (loc. cit., pag. 2 a metà).
e) Ciò premesso, rinunciando nelle circostanze descritte all'impiego per la __________, l'istante ha sminuito unilateralmente la sua capacità di guadagno. Il che giustifica il computo di un reddito potenziale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Non a titolo di penalità (DTF 128 III 6 prima frase), ma per tenere giusto calcolo della potenzialità lucrativa di lei. Avesse conservato il posto di lavoro per l'asilo di __________, in effetti, l'appellante avrebbe guadagnato almeno fr. 2600.– netti mensili. Del resto essa ha 42 anni e il suo stato psicofisico non risulta men che buono. A voler essere cauti si può ridurre tale cifra a fr. 2400.– (quella calcolata dal Pretore per i mesi di luglio e agosto 2002, seppure a torto: sotto, consid. h), tant'è che nel suo appello adesivo il marito si diparte a sua volta da un'entrata ipotetica di fr. 2400.– netti mensili (sotto, consid. 8). Sia come sia, il reddito ipotetico di fr. 2000.– stimato dal Pretore, per di più solo dopo il 1° ottobre 2003, riesce inadeguato.
f) L'appellante rivendica “gli sforzi intrapresi (…) per non essere a carico dell'assistenza” (appello, n. 7a, pag. 9 in alto), soggiungendo che l'attuale occupazione le permette di prendersi cura del figlio, con un minimo aiuto da parte dei suoi genitori, i quali se ne fanno carico solo di primo mattino e nel pomeriggio, fino al rientro di lei. Come ha rilevato il Pretore, nondimeno, a __________ essa lavora prevalentemente quando il figlio non è a scuola. Un'attività come quella per l'asilo di __________ le avrebbe consentito invece di rimanere a casa il mattino fino alla partenza del figlio per la scuola e di tornare a ____________________ una mezz'ora dopo il rientro di lui, restando con A__________ anche il mercoledì pomeriggio. Nonostante il maggior carico orario, tale occupazione non sarebbe stata affatto inconciliabile con la cura del ragazzo, né l'interessata – per vero – pretende il contrario.
g) È vero che, quando il Pretore ha statuito, A____________________ aveva 9 anni e che, di regola, un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tale orientamento è rimasto immutato anche nel nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti). Ove però le entrate familiari non siano sufficienti per far fronte ai costi di due economie domestiche e – come in concreto – una riconciliazione fra coniugi appaia ormai improbabile, sicché la separazione sembri durevole o preludere al divorzio, il coniuge non autosufficiente deve attivarsi per quanto possibile al fine di diventare – o di ridiventare – autonomo (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; Schwander, op. cit., n. 2 segg. ad art. 176 CC; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). Nella fattispecie, come si vedrà oltre, l'appellante avrebbe fors'anche potuto indugiare qualche mese nell'intraprendere un'attività a tempo pieno. Già nel febbraio del 2003, tuttavia, il bilancio familiare sarebbe caduto in ammanco, di modo che tanto più improvvida si dimostra – anche sotto questo profilo – la rinuncia all'attività iniziata nel luglio del 2002 per l'asilo di __________.
h) L'appellante fa valere che, comunque sia, all'atto pratico essa ha lavorato per la __________ solo dal settembre del 2002 e che a torto il Pretore le ha computato il reddito di fr. 2400.– netti nei mesi di luglio e agosto 2002. La doglianza è fondata. L'unico foglio di stipendio agli atti, del 25 ottobre 2002, contabilizzato dalla __________ sotto la voce “Servizi scuole infanzia”, attesta una retribuzione di fr. 1131.55 netti con l'indicazione manoscritta “lavoro prestato il mese di settembre” (doc. S). Il 19 settembre 2002 l'istante è poi stata assunta dal Comune di __________ (act. V: testimonianza di __________, pag. 2 in alto). Neppure nel conteggio prodotto dall'interessata figurano entrate per quei due mesi (doc. T), né il marito non ha contestato l'esattezza di tali scritti. L'attività di lei per l'ufficio postale di ____________________ si è conclusa inoltre alla fine di giugno del 2002 (act. VII, risposta n. 1) e durante i mesi estivi le scuole, comprese quelle dell'infanzia, rimangono chiuse. La presenza di personale può invero essere necessaria anche prima che cominci l'anno scolastico, ma nessun indizio conforta l'ipotesi che l'interessata abbia lavorato fra il 1° luglio e il 31 agosto 2002. Relativamente ai mesi di luglio e agosto 2002 non si giustifica dunque di computarle reddito alcuno.
5. Circa il suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia dedotto dall'ammontare della locazione la quota rientrante nel fabbisogno in denaro del figlio. A suo dire la parità di trattamento fra uomo e donna impone di riconoscere a entrambi l'intero costo dell'alloggio, anche perché la sua pigione corrisponde grosso modo a quella del marito. La censura è manifestamente infondata. Il Pretore ha dedotto dal canone di locazione pagato dall'istante (fr. 1150.–, di cui fr. 150.– per spese accessorie) fr. 335.– inseriti nel fabbisogno in denaro del figlio (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), lasciando nel fabbisogno minimo dell'istante la differenza di fr. 815.–. Tale metodo di calcolo è conforme alla prassi (Rep. 1998 pag. 176 con richiami). Il precetto di uguaglianza non è destinato a lucrare sul costo dell'alloggio, né la parità di trattamento si giudica da un profilo meramente finanziario, ove appena si consideri che per sé e il figlio l'interessata ha a disposizione un appartamento di 8 locali (doc. P). Anzi, a essere precisi nel fabbisogno in denaro del figlio non va inserito il valore medio previsto dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, bensì un terzo di quanto paga effettivamente il genitore affidatario (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), sempre che i dati siano disponibili. Nel fabbisogno in denaro di A__________ rientra perciò un terzo di fr. 1150.–, ovvero fr. 383.– mensili (e non solo fr. 335.–). Il resto (fr. 767.–) rimane nel fabbisogno minimo dell'istante, che si riduce così a fr. 2882.– mensili.
6. Il fabbisogno minimo del convenuto è stato calcolato dal Pretore in fr. 3680.– mensili fino al 31 gennaio 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 249.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.10, assicurazione RC privata fr. 14.85, assicurazione vita fr. 193.30, assicurazione auto fr. 90.75, imposta di circolazione fr. 42.15, spese legali fr. 200.–, onere fiscale stimato fr. 500.–) e in fr. 4180.– dopo di allora (fr. 3680.–, più fr. 500.– destinati al rimborso di un mutuo per la sostituzione dell'automobile: sentenza impugnata, pag. 5 in alto). L'appellante contesta svariate voci, che vanno trattate singolarmente.
a) L'appellante fa valere che dal febbraio 2003 l'ufficio postale del ____________________ è stato chiuso, di modo che non si giustifica di riconoscere al convenuto spese d'automobile, tanto meno quelle per il rimborso del mutuo contratto per cambiare vettura. Dagli atti risulta però che il marito abita a __________ (incarto fiscale richiamato, foglio del 16 luglio 2002), lavora a __________ (doc. 2, pag. 2) e che come titolare postale deve recapitare fuori orario gli espressi destinati alla sua circoscrizione, ricevendo per ciò un'indennità di trasferta (act. III: testimonianza di __________, pag. 2 in fondo; doc. 1 e 11 in basso). Quest'ultima mansione richiede l'uso di un mezzo privato. Come osserva il convenuto, del resto, anche l'appellante si è vista riconoscere le spese per l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione (sentenza impugnata, pag. 4 in basso) a fini professionali. Palesemente infondato, al riguardo l'appello non merita altra disamina.
b) Con riferimento alla rata di fr. 500.– mensili riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo del coniuge dal febbraio del 2003 per la sostituzione dell'automobile, l'appellante eccepisce che i versamenti non sono documentati, che il convenuto non ha dimostrato la necessità della spesa e che in ogni modo egli avrebbe potuto stipulare – in luogo del mutuo – un contratto di leasing con rate meno onerose. Il Pretore, da parte sua, ha ritenuto giustificata la sostituzione dell'automobile, specificando che la rata per il rimborso andava equiparata a un canone di leasing (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, sulla necessità per il convenuto di usare un'auto a fini professionali si è già detto (consid. a). Quanto alla vettura sostituita, si trattava di una __________ entrata in circolazione il 31 gennaio 1992, che aveva maturato una percorrenza di 195 480 km (doc. 9, 3° foglio) e necessitava di manutenzione per complessivi fr. 3689.85 (doc. 9, 4° foglio). In simili circostanze, a ragione il Pretore ha ammesso l'opportunità della sostituzione. Il convenuto ha poi acquistato una __________ del dicembre 1994 (87 716 km), pagandola fr. 13 500.– grazie a un mutuo ricevuto dal padre, prestito che si è impegnato a restituire versando fr. 500.– mensili (lettera del 5 marzo 2003 al Pretore, nel fascicolo “diversi”). Preso atto di ciò, con ordinanza dell'11 marzo 2003 (act. IV) il Pretore ha assunto agli atti la relativa fattura (doc. 14). Nulla l’istante ha obiettato in proposito. A un esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale non sussistono dunque ragioni per dubitare del mutuo, tanto più che l'appellante non spiega come il marito avrebbe potuto procurarsi la somma altrimenti.
Il problema è che in una situazione di ristrettezza come quella in cui si trovano i coniugi il rimborso del mutuo in rate da fr. 500.– mensili grava troppo sul bilancio familiare. E per principio il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere onorati nella sola misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto), sempre che tali debiti siano stati contratti – se non con l'accordo dell'altro coniuge – almeno nell'interesse della famiglia (Rep. 1994 pag. 302 consid. 2). Se non avesse ottenuto un prestito dal padre, il convenuto avrebbe dovuto verosimilmente far capo a un leasing. Nel suo fabbisogno minimo si giustifica di comprendere perciò l'equivalente delle rate per l'ammortamento. Considerato che notoriamente la durata massima di un leasing è – con eccezioni – di 60 mensilità, l'ammontare delle rate d'ammortamento va ricondotto a fr. 250.– mensili (fr. 13 500.– in 54 rate), ciò che permette di evitare un disavanzo nel bilancio familiare.
c) L'appellante reputa che l'assicurazione sulla vita, facoltativa, può essere sospesa in ogni tempo e non va riconosciuta, poiché intacca il fabbisogno minimo della famiglia. Il Pretore ha ammesso il relativo premio, trattandosi di un'assicurazione di previdenza vincolata. Dalla copia della polizza prodotta risulta in effetti che il contratto, stipulato sotto forma di assicurazione sulla vita dal 1° settembre 1990 al 1° settembre 2027 (doc. 3), ridonda vantaggi anzitutto – in caso di morte del convenuto – al coniuge in vita e ai discendenti (doc. 3, verso il basso). Il premio mensile tutela pertanto anche gli interessi dell'appellante. Tutto ponderato, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale non vi è dunque motivo per scostarsi al riguardo dall'apprezzamento del Pretore.
d) L'appellante definisce eccessivo l'onere fiscale incluso dal Pretore nel fabbisogno minimo del convenuto, dovendosi tenere calcolo del fatto che il reddito di lui è diminuito dopo il
1° febbraio 2003, onde un presumibile alleggerimento da
fr. 500.– a fr. 300.– mensili. Ora, dall'ultima tassazione agli atti risulta che nel biennio 2001/02 la famiglia ha pagato imposte per complessivi fr. 963.45 mensili (tassazione 2001/02 del 27 agosto 2001 nell'incarto fiscale richiamato). Per quanto riguarda il 2002, di conseguenza, l'importo di fr. 500.– mensili stimato dal Pretore appare adeguato. Dopo il febbraio del 2003 è vero invece che il reddito dell'interessato è calato da fr. 6867.– a fr. 6200.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso). Considerati i presumibili contributi di mantenimento a suo carico, l'onere tributario di lui nel 2003 può essere stimato in fr. 350.– mensili (calcolatori d'imposta in: www.ti.ch/fisco).
e) In conclusione il fabbisogno minimo del convenuto va confermato in fr. 3680.– mensili fino al 31 dicembre 2002. Nel gennaio del 2003, data la riduzione del carico fiscale (consid. d), esso è diminuito a fr. 3530.– mensili, ma dal febbraio del 2003 è aumentato nuovamente a fr. 3780.– mensili per la necessità di rimborsare progressivamente il mutuo destinato all'acquisto dell'auto (consid. b). Il debito si estinguerà invero nel febbraio del 2008, ma non è il caso che questa Camera disciplini la situazione dopo di allora. L'appellante stessa dichiara, in effetti, di rinunciare a chiedere un aumento del contributo alimentare per il figlio dopo il 12° compleanno (che interverrà il 15 maggio 2006) perché a quel momento il marito avrà già promosso causa di divorzio (memoriale, pag. 7 nel mezzo). Il convenuto non nega tale intento. Certo, le misure a protezione dell'unione coniugale sono destinate a durare anche in pendenza di una causa di stato, fino a quando non saranno sostituite da misure provvisionali fondate sull'art. 137 cpv. 2 CC (Schwander, op. cit., n. 15 ad art. 179 CC). Limitare la prospettiva dell'attuale giudizio al maggio del 2006 sarebbe quindi incauto e a tutela del figlio questa Camera regolerà i contributi alimentari anche in seguito. Nel febbraio del 2008 si può legittimamente presumere, nondimeno, che la causa di divorzio sarà pendente e che l'assetto provvisionale dei coniugi sarà definito – dandosene il caso – in via provvisionale sulla base di dati aggiornati.
7. L'appellante contesta il contributo di mantenimento in favore del figlio che il Pretore ha stabilito in fr. 1340.– mensili (quanto offerto dal convenuto), pur valutando in fr. 1760.– mensili fino al 31 dicembre 2002 e in fr. 1820.– dopo di allora il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in quella fascia d'età (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). Al primo giudice l'appellante rimprovera anzitutto di non avere spiegato perché un contributo alimentare di soli fr. 1340.– mensili sarebbe adeguato. La critica non manca di consistenza, la motivazione del Pretore esaurendosi in un assunto apodittico, con semplice riferimento alle spese per la cura e l'educazione, come pure ai costi dell'alloggio previsti dalle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nella tabella dell'edizione 2000 (in: Rep. 1999 pag. 372). Invano si cercherebbe di capire, tuttavia, perché il fabbisogno del figlio dovrebbe diminuire in funzione di tali voci. Sia come sia, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), sicché questa Camera giudica essa medesima sui contributi per figli minorenni, senza essere vincolata all'opinione del Pretore. Per questa volta non è quindi il caso di formalizzarsi. Dovessero nondimeno ripresentarsi casi in cui non sia dato di comprendere i criteri in base ai quali è definito il contributo per i figli, i dispositivi del giudizio appellato potranno anche essere annullati e gli atti rinviati al primo giudice per integrazione dei motivi (art. 326 lett. a CPC).
a) L'appellante chiede per il figlio un contributo di fr. 1600.– mensili determinato sulla scorta della tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (aggiornamento 2003 in: www.ajb.zh.ch), tenendo conto del fatto ch'essa fornisce cura e educazione in natura per il 50%. Per stimare il fabbisogno in denaro di A__________ dal 1° luglio al 31 dicembre 2002 non vi è motivo tuttavia di far capo anticipatamente alla tabella del 2003, come non vi è motivo di continuare ad applicare la tabella del 2000 per valutare il fabbisogno in denaro del 2003 (come ha fatto il Pretore). Poco importa che – come rileva il convenuto – l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale soggiaccia a un esame di mera verosimiglianza, l'apparenza rapportandosi se mai all'accertamento dei fatti, non all'applicazione di norme o direttive. E poco importa altresì che l'appellante non chieda un maggior contributo per il figlio dopo il 12° anno d'età: come si è rammentato (consid. 1 in fine), in materia di filiazione vale il principio inquisitorio illimitato, di modo che questa Camera non è vincolata né alle richieste dei genitori né agli importi fissati dal primo giudice. E per il bene del ragazzo è ragionevole prevedere sin d'ora quale sarà il contributo alimentare anche dopo il 14 maggio 2006 (sopra, consid. 6e in fine).
b) Nel 2002 il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico tra il 7° ed il 12° compleanno ammontava a complessivi fr. 1760.– mensili, inclusi fr. 420.– per cura e educazione, oltre a fr. 335.– per il costo dell'alloggio, che tuttavia in concreto andavano rettificati in fr. 383.– (sopra, consid. 5). Durante i mesi di luglio e agosto del 2002 l'istante non ha lavorato (sopra, consid. 4h), di modo che poteva prestare al figlio cura e educazione in natura. Il fabbisogno in denaro di A__________ si attestava perciò a fr. 1388.– mensili. Dal 1° settembre 2002 in poi l'istante avrebbe dovuto lavorare a tempo pieno (ciò che del resto pare aver fatto i primi 18 giorni: sopra, consid. 4h). Dato che le si imputa un reddito potenziale al 100%, cura e educazione vanno monetizzate al 100%. Dal 1° settembre 2002 il fabbisogno in denaro di A__________ va aumentato perciò a
fr. 1808.– mensili. Nel 2003 il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico tra il 7° ed il 12° compleanno è passato a fr. 1820.– mensili (aggiornamento della nota tabella). Il costo dell'alloggio, stimato in fr. 345.–, andava sostituito con la quota effettiva di fr. 383.– mensili (come sopra), onde un fabbisogno di fr. 1858.– mensili. Il 15 maggio 2006 A__________ compirà 12 anni ed entrerà nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali stimano il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in fr. 1980.– mensili. Il costo dell'alloggio (fr. 320.–) dev'essere portato ancora una volta a
fr. 383.–. Ne discende che il fabbisogno del figlio ammonta a fr. 2043.– mensili.
c) L'appellante chiede di specificare che il contributo di mantenimento per il figlio comprende solo l'assegno familiare minimo del diritto ticinese (fr. 183.– mensili) e non l'assegno effettivo di fr. 324.– ricevuto dal padre (memoriale, pag. 7 in fondo). Quanto al Pretore, egli ha accertato che il reddito del convenuto include un assegno per figli di fr. 324.– mensili (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso), salvo precisare nel dispositivo n. 4 della sentenza impugnata che il contributo alimentare per A__________ è “comprensivo dell'assegno di base percepito per lo stesso”. Tale formulazione è ambigua. L'assegno familiare di base è quello del diritto cantonale (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1), che ammonta appunto a fr. 183.– mensili (art. 2 del decreto esecutivo concernente la determinazione dell'importo mensile dell'assegno di base e per giovani invalidi per ogni figlio: RL 6.4.1.1.2). L'assegno per figli riscosso dal convenuto (doc. 10) è – o era – quello della Confederazione e delle sue aziende.
Ora, non si può da un lato cumulare al reddito del debitore alimentare quest'ultimo assegno e dedurre dal contributo mensile solo l'assegno di base del diritto ticinese. Il fabbisogno medio del figlio valutato secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari AVS o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la responsabilità civile e così via (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Se dalla Confederazione o dalle sue aziende il debitore percepisce fr. 324.– mensili per il figlio, il contributo alimentare per il figlio si ritiene comprendere tale assegno, non altri assegni del diritto cantonale.
Secondo l'appellante “ritenere compreso nell'alimento il contributo totale di fr. 324.– mensili (attuale assegno famigliare percepito dal padre) significherebbe che se in futuro lo percepisse la madre e non più il padre, quest'ultimo potrebbe dedurre dall'alimento fr. 324.– mensili e la madre ne percepirebbe solo fr. 183.–” (memoriale, pag. 7 in fondo). Tale eventualità non giustifica tuttavia un dispositivo come quello propugnato dall'appellante. Ove in futuro il convenuto non percepisse più l'assegno per figli di fr. 324.– mensili e la moglie riscuotesse quello di fr. 183.– del diritto ticinese, il reddito familiare diminuirà di conseguenza e il contributo alimentare per il figlio andrà ricalcolato su nuove basi, attenendosi alla metodica già riassunta (consid. 1). Il rischio dell'evento non può tuttavia essere fatto sopportare semplicemente al convenuto, come si prefigge l'appellante. Su questo punto il gravame è privo di consistenza.
II. Sull'appello adesivo
8. L'appellante adesivo si duole che la moglie abbia lasciato l'impiego per la __________, che le consentiva di guadagnare
fr. 2800.–/2900.– lordi mensili, a profitto di un'attività saltuaria e insicura come quella per il Comune di __________. A suo parere in simili condizioni l'istante deve vedersi imputare un reddito virtuale pari a quello cui ha rinunciato liberamente, di fr. 2400.– netti mensili. L'argomentazione è sostanzialmente fondata. Non nel senso che all'istante vada imputato un reddito di fr. 2400.– netti mensili fin dal 1° luglio 2002, come pretende il convenuto, giacché si è visto che nel luglio e nell'agosto del 2002 l'istante non ha guadagnato nulla (consid. 4h). Nel senso che, dal 1° settembre 2002, l'istante aveva effettivamente un lavoro a tempo pieno (il cui reddito netto può essere prudenzialmente stimato in fr. 2400.– netti: sopra, consid. 4e), ma che ha lasciato tale lavoro per decisione tanto unilaterale quanto affrettata, considerati gli ammanchi che si prospettavano a breve termine (sei mesi) nel bilancio familiare. Ne discende che all'istante va imputato, come si è già detto, un reddito ipotetico di fr. 2400.– netti mensili sin dal 1° settembre 2002.
9. Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:
Periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2002
(istante senza attività lucrativa)
reddito del marito (non contestato) fr. 6867.—
reddito della moglie (consid. 4h) fr. –.—
fr. 6867.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6e) fr. 3680.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 2882.—
fabbisogno in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1388.—
fr. 7950.— mensili.
Considerato che il reddito coniugale non copre il fabbisogno familiare, i contributi per moglie e figlio vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid 7d; si veda anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rimandi). L'obbligato ha il diritto di conservare, da parte sua, l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 1). Ne risulta quanto segue:
il marito può conservare per sé fr. 3680.― mensili
somma a disposizione per moglie e figlio: fr. 6867.– (reddito) ./. fr. 3680.– (fabbisogno minimo) = fr. 3187.— mensili
somma dovuta a moglie e figlio:
fr. 2882.– + fr. 1388.– = fr. 4270.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 2882.– x (3187.– : 4270.–) = fr. 2151.05 mensili,
arrotondati a fr. 2150.— mensili
contributo per il figlio:
fr. 1388.– x (3187.– : 4270.–) = fr. 1035.95 mensili,
arrotondati a fr. 1035.— mensili.
Periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2002
(inizio dell'attività lucrativa da parte dell'istante
e conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)
reddito del marito fr. 6867.—
reddito della moglie (consid. 4e e 8) fr. 2400.—
fr. 9267.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3680.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1808.—
fr. 8370.— mensili
eccedenza fr. 897.― mensili
metà eccedenza fr. 448.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3680.– + fr. 448.50 = fr. 4128.50 mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 2882.– + fr. 448.50 ./. fr. 2400.– = fr. 930.50 mensili,
arrotondati a fr. 930.— mensili
e al figlio fr. 1808.— mensili,
arrotondati a fr. 1810.— mensili.
Periodo dal 1° al 31 gennaio 2003
(riduzione del fabbisogno minimo del marito
e aumento del fabbisogno in denaro del figlio)
reddito del marito fr. 6867.—
reddito della moglie fr. 2400.—
fr. 9267.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6e) fr. 3530.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1858.―
fr. 8270.― mensili
eccedenza fr. 997.― mensili
metà eccedenza fr. 498.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3530.– + fr. 498.50 = fr. 4028.50 mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 2882.– + fr. 498.50 ./. fr. 2400.– = fr. 980.50 mensili,
arrotondati a fr. 980.— mensili
e al figlio fr. 1858.― mensili,
arrotondati a fr. 1860.— mensili.
Periodo dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006
(diminuzione del reddito del marito
e aumento del relativo fabbisogno minimo)
reddito del marito (consid. 2, non contestato) fr. 6200.—
reddito della moglie fr. 2400.—
fr. 8600.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6e) fr. 3780.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno in denaro del figlio fr. 1858.―
fr. 8520.― mensili
eccedenza fr. 80.― mensili
metà eccedenza fr. 40.― mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3780.– + fr. 40.– = fr. 3820.― mensili,
deve versare alla moglie:
fr. 2882.– + fr. 40.– ./. fr. 2400.– = fr. 522.― mensili,
arrotondati a fr. 520.— mensili
e al figlio fr. 1858.― mensili,
arrotondati a fr. 1860.— mensili.
Dal 15 maggio 2006 in poi
(dopo il 12° compleanno del figlio)
reddito del marito (incontestato) fr. 6200.—
reddito della moglie (ipotetico) fr. 2400.—
fr. 8600.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 3780.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 2043.―
fr. 8705.― mensili
ammanco fr. 105.— mensili
il marito può conservare per sé fr. 3780.― mensili
somma a disposizione per moglie e figlio: fr. 6200.– (reddito) ./. fr. 3780.– (fabbisogno minimo) = fr. 2420.— mensili
somma dovuta a moglie e figlio:
fr. 2882.– ./.2400.– + fr. 2043.– = fr. 2525.— mensili
contributo per la moglie:
fr. 482.– x (2420.– : 2525.–) = fr. 461.95 mensili,
arrotondati a fr. 460.— mensili
contributo per il figlio:
fr. 2043.– x (2420.– : 2525.–) = fr. 1958.05 mensili,
arrotondati a fr. 1960.— mensili.
10. Riassumendo, nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato i seguenti contributi alimentari:
– per l'istante:
fr. 1190.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr. 1715.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e
fr. 680.– mensili dopo di allora;
– per il figlio:
fr. 1340.– mensili, compreso l'assegno familiare.
L'appellante principale chiede di aumentare i contributi di mantenimento come segue:
– per sé:
fr. 2113.20 mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr. 2014.10 mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e
fr. 1446.20 mensili dal 1° febbraio 2003 in poi;
– per il figlio:
fr. 1600.– mensili dal 1° luglio 2002 in poi, compreso l'assegno familiare.
L'appellante adesivo chiede di ridurre i contributi di mantenimento come segue:
– per la moglie:
fr. 1190.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 gennaio 2003 e
fr. 605.– mensili in seguito.
In esito al presente giudizio risultano i contributi che seguono:
– per l'istante:
fr. 2150.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr. 930.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr. 980.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr. 520.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr. 460.– mensili dopo di allora;
– per il figlio:
fr. 1035.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr. 1810.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr. 1860.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr. 1860.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr. 1960.– mensili dopo di allora, compreso l'assegno familiare.
In materia di filiazione vige come noto, nell'interesse del minorenne, il principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 1 in fine). Le domande di giudizio non vincolando il tribunale, la sentenza impugnata va riformata secondo le risultanze sopra esposte. È vero che, rispetto a quanto ha deciso il Pretore, dal 1° luglio al 31 agosto 2002 il contributo alimentare per il figlio si riduce, ma è anche vero che – visto il contributo per l'istante – in caso contrario il debitore si ritroverebbe a vivere con un importo inferiore al proprio fabbisogno minimo, il quale è intangibile (sopra, loc. cit.).
Quanto al contributo alimentare per l'istante medesima, il principio inquisitorio non vale. Nei loro limiti però le richieste di giudizio sono relative: quelle dell'appellante principale poiché correlate a un contributo per il figlio di fr. 1600.– mensili (insufficiente, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002) e quelle dell'appellante adesivo poiché condizionate a un contributo per il figlio di fr. 1340.– mensili (ancor più insufficiente, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002). Giova quindi attenersi, anche nella commisurazione del contributo per l'istante, alle risultanze del calcolo testé illustrato. Che l'interessata possa vedersi attribuire più di quanto richiesto o meno di quanto riconosciutole è solo una conseguenza, in sintesi, del principio inquisitorio illimitato applicato a tutela del figlio. Ciò si verifica – del resto – anche nel caso dell'appellante adesivo, il quale vede sì accogliere il suo ricorso oltre le richieste di giudizio, ma si trova a dover versare un contributo per il figlio più elevato di quanto chiedeva la moglie.
III. Sulle spese e le ripetibili
11. Gli oneri dell'appello principale, commisurati al tempo e all'impegno che la trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta sul contributo alimentare per il figlio, tranne dal 1° luglio al 31 agosto 2002, mentre esce sconfitta sul contributo in suo favore, eccettuato una volta ancora il periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2002. In pratica, essa vede aumentare il contributo per A__________ a scapito di quello per sé, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002, con un lieve vantaggio finale dovuto però all'applicazione del principio inquisitorio illimitato da parte di questa Camera. Nel complesso, si giustifica pertanto che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali, compensate le ripetibili. L'appellante adesivo esce vittorioso sulla diminuzione del contributo alimentare per la moglie, fuorché dal 1° luglio al
31 agosto 2002, ciò che giustifica di addebitargli equitativamente un decimo degli oneri processuali e di assegnargli un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri processuali di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate), intanto perché dinanzi al Pretore i contributi di mantenimento non erano l'unico oggetto di litigio e inoltre perché la sentenza odierna comporta sì un diverso riparto della somma spettante alla moglie e al figlio, ma una differenza relativamente modesta per rapporto all'ammontare complessivo del contributo fissato dal primo giudice.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AADE1 è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 2150.– dal 1° luglio al 31 agosto 2002.
5. AADE1 è tenuto a versare alla moglie per il figlio A__________, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari, compreso l'assegno familiare:
fr. 1035.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr. 1810.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr. 1860.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr. 1860.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr. 1960.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello principale è respinto.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. APPE1 è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 930.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr. 980.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr. 520.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr. 460.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da anticipare dall'appellante adesivo, sono posti per un decimo a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di APPE1, che rifonderà all'appellante adesivo fr. 500.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione:
–RAPP2; –RAPP1.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria