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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.12.2002 11.2002.97

December 16, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·438 words·~2 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.97

Lugano 16 dicembre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ___.___._____ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 25 marzo 2002 da

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________)  

contro

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________);  

premesso che con sentenza emanata il 13 agosto 2002 in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ (1936) e __________ nata __________ (1965), omologando la convenzione sugli effetti del divorzio da loro sottoscritta;

accertato che __________ ha introdotto, il 5 settembre 2002, un appello per ottenere l'annullamento della sentenza appena citata;

constatato che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2002 __________ conclude per il rigetto dell'appello;

preso atto che all'udienza del 12 dicembre 2002, indetta per la discussione, l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le ripetibili di seconda sede;

rammentato che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato che nella fattispecie non vi è motivo di scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo termina senza sentenza (art. 21 LTG);

ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, poiché un ricorso ritirato non ha alcuna probabilità di buon esito;

rilevato che il riconoscimento di ripetibili renderebbe senza oggetto l'analoga domanda presentata dall'appellato;

appurato nondimeno che tale indennità appare di difficile – se non impossibile – incasso, sicché si giustifica di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica     fr. 100.–

                                         b) spese                                 fr.   50.–

                                                                                         fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ è respinta.

                                   4.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                   5.   Intimazione a:

– avv. __________, __________;  – avv. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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