Incarto n. 11.2002.00088
Lugano, 10 settembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (iscrizione provvisoria di ipoteca legale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 14 giugno 2002 dalla
Comunione dei comproprietari del “__________ __________ __________ ”, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________;
visto il “ricorso” del 29 luglio 2002 presentato (in __________) da __________ __________ contro la sentenza del 4 luglio 2002 con cui il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha ordinato, in luogo e vece del Pretore, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale (art. 712i CC) in favore dell'attrice per la somma di fr. 4857.90 con interessi sulla proprietà per piani n. __________ (pari a 74/1000 della particella n. __________RFD di __________), appartenente al convenuto;
ricordato che il 7 agosto 2002 l'appellante è stato invitato da questa Camera a depositare entro il 26 agosto 2002, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 200.– sul conto corrente postale __________-__________del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
constatato che finora non risulta essere intervenuto versamento alcuno, né l'appellante consta avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte il ricorso non può essere esaminato nel merito, ciò che rende inutile fissare all'appellante un termine per la traduzione in italiano (art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC);
considerato che gli oneri processuali (con tassa di giustizia ridotta a norma dell'art. 21 LTG) vanno a carico di chi li ha provocati, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'attrice, cui l'appello non è stato intimato;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 e 2 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
La presidente Il segretario