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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.10.2002 11.2002.81

October 29, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,011 words·~15 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00081

Lugano 29 ottobre 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __._____._______ (modifica sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 giugno 2001 da

_ _, _ (patrocinato dall'avv. _ _ _, _)  

Contro  

_ _ (1990), _ (rappresentato dalla _ _ _ _, _, e patrocinato dall'avv. dott. _ _, _);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 luglio 2001 presentato da _ _ contro la sentenza emessa il 31 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _ _ il 25 luglio 2001;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 6 novembre 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra _ _ (1948) e _ nata _ (1964). La sentenza prevedeva, tra l'altro, l'affidamento del figlio _ (nato il _ 1990) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al 6° anno di età, di fr. 700.– fino al 12° anno, di fr. 750.– fino al 16° anno e di fr. 850.– fino al termine della formazione.

                                  B.   Il 7 giugno 2001 _ _ ha promosso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione di modifica della sentenza di divorzio, postulando l'esonero dal contributo alimen­tare dovuto al figlio _ dal 1° luglio 2001. All'udienza del 14 agosto 2001 l'istante ha confermato la sua domanda, alla quale il figlio si è opposto. Esperita l'istruttoria, le parti hanno riaffermato il loro punto di vista in un memoriale conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Statuendo il 31 maggio 2002, il Pretore ha respinto l'istanza. Non sono state prelevate tasse o spese né sono state attribuite ripetibili. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  C.   Insorto contro la predetta sentenza con un appello del 10 luglio 2002, _ _ postula – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'accoglimento della sua domanda, la soppressione del contributo litigioso e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 25 luglio 2002 _ _ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Trattandosi di figli minorenni, dal 1° gennaio 2000 la modifica del contributo alimentare è disciplinata dall'art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC (Leuenberger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 e 9 ad art. 7a tit. fin. CC; Breitschmid in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 135). La novella legislativa non esplica, in ogni modo, conseguenze di rilievo, poiché in materia di contributi per minorenni il nuovo diritto non differisce sostanzialmente da quello anteriore (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 10 ad art. 7a tit. fin. CC). Nella fattispecie sono applicabili inoltre, secondo l'art. 134 cpv. 2 CC, le norme di procedura per l'azio­ne di mantenimento dell'art. 279 CC (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). Vigono quindi, una volta ancora, il principio inquisitorio illimitato e la massima ufficiale (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC). Di conseguenza il giudice di ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle pro­ve offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146).

                                   2.   Giusta l'art. 286 cpv. 2 CC il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a stanziare per il figlio può essere modificato se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamen­tazione diversa rispetto a quella iniziale e se il cambiamento è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wull­schleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). L'entità della somma va poi concretamente determinata avuto riguardo alla capacità economica dei genitori: per sostanza, per reddito del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per gli introiti conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer in: Droit suisse de la filiation, 4a edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, 1997, nota 58 ad art. 285 CC).

                                   3.   Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il reddito dell'istante è passato da fr. 3'000.– mensili al momento del divorzio (1996) a fr. 2500.– nel biennio 1998/99 e a fr. 1933.– mensili nel 1999, salvo risalire lievemente a fr. 2023.– mensili nel 2000. Ravvisate nella contabilità prodotta dall'interessato anche spese personali che non potevano essere riconosciute, il Pretore ritenuto altresì che l'istante lavorasse “a rilento”, visto l'esiguo numero di clienti (5 o 6), come pure il guadagno e l'impegno di tempo ridotti. Per di più a tale degrado di redditi l'interessato era rimasto passivo, sicché nulla induceva a credere che egli non fosse in grado di ricavare almeno quanto guadagnava al momento del divorzio. In merito al fabbisogno, il Pretore ne ha costatato una diminuzione, l'istante non dovendo più versare il contributo di fr. 750.– mensili per i figli nati dal precedente matrimonio. Viste poi le spese di alloggio (fr. 805.– mensili condivisi con la nuova moglie), il sussidio ricevuto per il premio cassa malati e l'onere fiscale praticamente nullo, il primo giudice ha ritenuto l'istante in grado di continuare a versare il contributo litigioso. Oltre a ciò – ha soggiunto il Pretore – la domanda di esonero sarebbe stata comunque respinta, poiché non era intervenuta alcuna modifica importante e duratura delle circostanze. Che nel 1996 l'istante si fosse impegnato a versare un contributo superiore alle sue disponibilità finanziarie poco importa, dovendo egli assumere la responsabilità di tale scelta.

                                   4.   L'appellante critica il reddito potenziale imputatogli dal Pretore, sostenendo di svolgere la sua attività con diligenza e impegno, di essere sempre presente sul lavoro, di servire tutti coloro che fan­no a capo al suo salone e di recarsi dai clienti anche a domicilio. Afferma che la contrazione del suo reddito è un fatto naturale, dovuto anche all'età. Ribadisce che le sue entrate mensili ammon­tano a fr. 1978.– (media degli anni 1999/2000), da cui occorre dedurre le spese aziendali, comprese quelle per la “quo­ta affitto lavori amministrativi” e per le trasferte, stralciate dal Pretore. Quantifica poi il suo fabbisogno in fr. 2969.– mensili, escluso quello della terza moglie, la quale consegue per altro redditi esigui, e sottolinea che a suo carico è stato emesso un attestato di carenza beni fondato su un guadagno di fr. 2000.– mensili a fronte di un fabbisogno di fr. 3400.– mensili. L'appellante contesta infine l'impossibilità di ottenere una modifica della sentenza, tanto più che il legislatore ha previsto al riguardo un'azione specifica, e invoca l'intangibilità del proprio fabbisogno minimo (DTF 126 III 356 consid. bb).

                                   5.   Il Pretore ha respinto la richiesta di soppressione del contributo di mantenimento poiché l'istante non ha dimostrato un cambiamento importante e durevole delle circostanze. Ora, a parte il fatto che, come si vedrà in appresso, la situazione finanziaria dell'appellante è invece mutata, dalla sentenza di divorzio del

                                         6 novembre 1996 risulta che l'interessato era stato esentato dal pagamento di una pensione alimentare per la moglie poiché non disponeva di mezzi sufficienti. Quanto al contributo di mantenimento per _, il Pretore aveva rilevato che – di per sé – l'interessato non poteva essere tenuto a erogare prestazioni, ma che, avendo egli proposto determinati importi, l'offerta andava accolta. In realtà v'è da domandarsi se, accertata l'impossibilità di contribuire al mantenimento del figlio, il Pretore non dovesse procedere a un minimo di indagine e sincerarsi come il debitore potesse pagare la somma. Certo, il principio inquisitorio è destinato anzitutto a salvaguardare gli interessi del figlio (DTF 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e 125 consid. 8; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 7 ad art. 280 CC), ma anche a evitare che in una sentenza si fissino contributi alimentari palesemente eccessivi o sproporzionati per rapporto alla capacità contributiva del genitore (Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b, 1995 pag. 145 consid. 4; I CCA, sentenza del 27 agosto 1998 nella causa V., consid. 6). Ma tant'è: quella sentenza non essendo stata impugnata, non è il caso di interrogarsi oltre.

                                   6.   Dal fascicolo processuale risulta che l'istante, proprietario di un salone di __________ per uomo a __________, al momento del divorzio (novembre del 1996) aveva dichiarato un reddito di

                                         fr. 3000.– mensili (sentenza, pag. 6; doc. A). L'autorità fiscale ha poi accertato, per il biennio 1997/98, un reddito aziendale di

                                         fr. 44 000.– annui, ossia fr. 3666.– mensili. Per il biennio successivo essa si è poi dipartita da un reddito inferiore, di fr. 30 000.– annui, pari a fr. 2500.– mensili (tassazioni nell'incarto fiscale richiamato). Dalla contabilità del 2000 si evince inoltre un utile per il 1999 di fr. 23 197.–, pari a fr. 1933.– mensili, e per il 2000 di

                                         fr. 24 285.–, ovvero fr. 2023.– mensili (doc. D). Dal 1993 inoltre l'istante beneficia di prestazioni assistenziali (incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e l'inserimento, richiamato).

                                         a)  Il reddito conseguito nel 2000 non è decisivo. Intanto, trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito determinante non è necessariamente quello conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più anni (Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger, op. cit., n. 34 ad art. 285 CC), di regola almeno tre (DTF inedita del 20 dicembre 2001 in re X, 5P.342/2001, consid. 3a con rinvii). Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburg­haus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC). Né si deve trascurare che in concreto, come rileva il Pretore, nella contabilità aziendale figurano inseriti oneri personali non ammissibili, come la “quota privata telefono” di fr. 500.– (già compresa nel minimo di base), la “quota affitto per lavori amministrativi” di fr. 1200.–, che potrà anche essere fiscalmente dedotta, ma che ai fini del contributo alimentare non può essere riconosciuta, non essendo un esborso effettivo, la “quota trasferte giornaliere” di fr. 1000.–, che non appare oggettivamente giustificata, l'interessato vivendo a _. Tenuto conto che verosimilmente anche nel 1999 l'interessato ha esposto le medesime spese, l'utile per tale anno ammonterebbe a fr. 25 897.– (fr. 2158.– mensili), mentre per il 2000 a fr. 26 985.– (fr. 2248.– mensili). Ne discende che il guadagno medio determinante sull'arco degli ultimi tre anni ammonta a fr. 2300.– mensili.

                                         b)  In realtà, neppure quest'ultimo dato è decisivo. Per giurisprudenza, in effetti, il giudice non è tenuto a fondarsi sul reddito conseguito da un obbligato alimentare ove quest'ultimo abbia la concreta e ragionevole possibilità di mag­­gior guadagno. Il problema è di sapere, in concreto, se il reddito effettivo conseguito dall'interessato sia congruo oppure se, tenuto conto dell'età, della formazione e dello stato di salute, oltre che del­la situazione in cui versa il mercato del lavoro, l'interessato potrebbe ragionevolmente conseguire un reddito migliore dando prova di buona volontà (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). Il Pretore ha rimproverato all'interessato di esercitare un'attività “a rilento”, curando solo 5 o 6 clienti, senza dimostrare di avere fatto quanto si poteva esigere da lui per rimediare alla riduzione delle entrate. L'appellante – come si è visto – respinge il rimprovero. Ammette però che, servendo 5 o 6 clienti al giorno, riscuote in media fr. 25.– per volta (in­terrogatorio formale del 20 febbraio 2002, risposta n. 9; appello pag. 4 in fine), che gli permettono di guadagnare fr. 3000.– mensili lordi. Ai fini del contributo alimentare è giustificato fondarsi perciò da un reddito di fr. 2500.– netti mensili. Tale importo corrisponde, del resto, a quello minimo previsto dal contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, dedotti gli usuali oneri sociali (art. 40 CCNL), e a quanto l'istante medesimo guadagnava in precedenza.

                                   7.   Per quanto si riferisce al fabbisogno minimo dell'appellante, il Pretore si è limitato a rilevare che l'interessato non deve più versare il contributo alimentare di fr. 750.– per i figli avuti dal primo matrimonio, diventati maggiorenni, che la locazione di fr. 805.– è verosimilmente condivisa con la terza moglie, che l'interessato riceve il sussidio per la cassa malati e che l'onere fiscale è praticamente nullo. L'appellante ribadisce di necessitare di fr. 2969.– mensili per far fronte alle sue necessità. Tutto considerato, il suo fabbisogno minimo può essere fissato in fr. 2010.– mensili. Esso comprende il minimo vitale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili), il canone di locazione (fr. 805.– mensili: doc. L) e il premio della cassa malati (fr.105.– mensili, cioè fr. 274.– meno il sussidio cantonale di fr. 169.–: doc. 6 allegato all'istanza 26 gennaio 1999 all'Ufficio cantonale dell'assistenza sociale nell'incarto dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, richiamato).

                                         Le altre spese esposte dall'appellante non possono essere riconosciute. Intanto, date le ristrettezze economiche, vanno tralasciati gli oneri d'imposta di fr. 82.– mensili (DTF 127 III 70 in alto). La mancata copertura del fabbisogno della famiglia, inoltre, non permette di riconoscere la rata mensile di fr. 150.– destinata al rimborso dei debiti con gli uffici dell'assistenza sociale dei Can­toni _ e _ (doc. G). Il reddito di fr. 2500.– dovendosi reputare al netto degli oneri sociali e delle spese aziendali (art. 26 LT), non possono essere inseriti nel fabbisogno minimo dell'istante nemmeno i contributi AVS/AI/IPG (v. anche doc. I), né possono essere ammessi generici premi per assicurazioni malattia e infortuni, neppure resi verosimili. Quanto infine alla spese per la tenuta della contabilità, una simile voce non rientra nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (FU _/_ del 5 gennaio 2001, pag. 74 e segg.) e neppure nel fabbisogno “allargato” definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5).

                                   8.   Così stando le cose, è fuori dubbio che se si considerasse l'appellante alla stregua di una persona sola, il contributo di mantenimento dovrebbe essere ridotto. Se non che, nel 1999 egli si è risposato con _ _ e ciò non può essere ignorato. In caso di nuovo matrimonio, infatti, il coniuge del debitore alimentare ha il dovere di assistere quest'ultimo nell'adem­pimento dei propri obblighi contributivi verso l'ex coniuge o i figli (art. 159

                                         cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti), al punto da poter essere tenuto – dandosene le circostanze – a estendere o riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con rinvii). Nella fattispecie l'istante riconosce che la terza moglie lavora (appello pag. 5 in alto), ma nulla è dato di sapere sull'attività che essa svolge, né sul reddito conseguito e men che meno sulla sua partecipazione ai costi dell'economia domestica. In tali circostanze non è pertanto possibile determinare il reddito complessivo della famiglia né il fabbisogno mensile dei coniugi. Quantificare un'eventuale riduzione del contributo litigioso nelle condizioni descritte è semplicemente escluso.

                                         Certo, il principio inquisitorio e la massima ufficiale sono destinati – come detto – a salvaguardare anche gli interessi dell'obbligato alimentare (sopra, consid. 5). Tuttavia, l'obbligo per il giudice di chiarire la fattispecie di propria iniziativa non è senza limiti. Il principio inquisitorio non esonera una parte, specialmente se pa­trocinata da un legale, dal sostanziare, per quanto possibile, le proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova disponibili. Tale dovere si impone a maggior ragione nel caso in cui il debitore intenda ottenere una riduzione del contributo (DTF inedita del 27 giugno 2002 in re G., 5C.44/2002, consid. 3.2.1; Breitschmid, op. cit., n. 5 ad art. 280 CC; Hegnauer, op. cit., n. 113 ad art. 279/280 CC). Non spetta al giudice rimediare alla più totale insufficienza istrut­toria (Rep. 1994 pag. 311). Nella fattispecie l'appellante si è limitato a far valere un peggioramento della propria situazione finanziaria, ma senza fornire dati né sulle entrate della terza moglie né le spese di lei. Tutto si ignora per altro delle relative capacità di guadagno. Ciò non basta per un confronto affidabile – foss'anche solo a livello di apparenza – tra la situazione dell'istante al momento del divorzio e quella attuale. Tanto meno è sufficiente per rendere verosimili gli estremi di circostanze mutate in maniera rilevante e durevole. A prescindere dalla motivazione, dunque, nel suo risultato la sentenza del Pretore resiste alla critica.

                                   9.   Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria contestua­le all'appello non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio al ricorso il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 157 vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio d'uf­ficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore il 30 luglio 2002). Della situazione dell'appellante si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando al prelievo di tasse o spese. Per quel che riguarda l'analoga domanda presentata dal convenuto, l'attribuzione di ripetibili renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di difficile – se non impossibile – incasso, onde l'opportunità di concedere sin d'ora all'interessato il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. _ _ rifonderà a _ _ un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _ _ è respinta.

                                   4.   _ _ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. _ _.

                                   5.   Intimazione a:

                                         – avv. _ _ _, _;

                                         – avv. dott. _ _, _.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        La segretaria

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