Incarto n. 11.2002.00078
Lugano 14 settembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.______.________ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con opposizione del 25 giugno 2002 da
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________)
al precetto esecutivo civile intimatogli il 20 giugno 2002 da
__________ __________, __________,
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 1° luglio 2002 dalla precettante nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 4 gennaio 1988 __________ __________ insieme con i figli __________ __________ e __________ __________, formanti la comunione ereditaria fu __________ __________, hanno promosso davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona azione possessoria contro __________ __________ per ottenere la demolizione di quanto da lui costruito sulla particella n. __________RFD di __________, di loro proprietà, rispettivamente di quanto potesse mettere in pericolo il loro fondo. Statuendo il 30 novembre 1995, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ordinato al convenuto di demolire quanto costruito sul fondo n. __________e di ripristinare la situazione anteriore. Un appello presentato dagli istanti contro tale sentenza è stato dichiarato irricevibile da questa Camera il 29 dicembre 1995 (inc. __________.__________.__________).
B. Nel frattempo, il 24 agosto 1995, l'avv. __________ __________, patrocinatore di __________ __________, __________ __________ e __________ __________ fino al marzo 1994, ha intentato causa contro i suoi ex clienti davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo il pagamento della sua nota professionale di complessivi fr. 2918.20. Con sentenza del 29 luglio 1998, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha accolto l'istanza e ha condannato i convenuti al pagamento della somma.
C. Il 20 giugno 2002 __________ __________ ha intimato a __________ __________ un precetto esecutivo civile fondato sulla “sentenza __________ /__________ del 3.11.1997” (recte: 30.11.1995), esigendo “una corretta asportazione tecnica della terra dalla nostra proprietà” e indicando il modo in cui ciò sarebbe dovuto avvenire, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. L'escusso ha presentato opposizione il
25 giugno 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona, precisando che il proprio patrocinatore sarebbe stato assente per vacanze fino al 7 luglio 2002. Il Pretore ha indetto il contraddittorio per il 24 luglio 2002.
D. Il 1° luglio 2002 __________ __________ ha chiesto la ricusazione del Pretore. Questi, annullata la citazione, ha formulato osservazioni del 5 luglio 2002 a questa Camera in cui ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo di astensione nei propri confronti. __________ __________ ha proposto a sua volta, con osservazioni del 9 luglio 2002, di respingere la domanda. All'udienza dell'11 settembre 2002, indetta da questa Camera per il contraddittorio, l'istante è rimasta assente ingiustificata, mentre __________ __________ ha ribadito il suo punto di vista.
Considerando
in diritto: 1. L'istante ha inviato a questa Camera, il 9 settembre 2002, un lungo memoriale in tedesco. La procedura contenziosa di camera di consiglio, applicabile alle domande di ricusa (l'art. 30 cpv. 3 rinvia agli art. 361 segg. CPC), non prevede tuttavia la possibilità di integrare l'istanza per scritto. Tutt'al più il giudice può autorizzare la parte convenuta a produrre “un riassunto scritto delle proprie allegazioni orali” (art. 119a cpv. 1 CPC). Ciò deve avvenire in ogni modo “all'udienza di discussione”, cui l'istante non è nemmeno comparsa. Ne segue che il citato memoriale, irricevibile, non può essere considerato ai fini del giudizio, onde l'inutilità di fissare alla parte un termine adeguato per la traduzione in italiano, come prevedono gli art. 117 cpv. 2 e 142 cpv. 3 CPC.
2. L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il Pretore medesimo (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata – come detto – con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).
3. L'istante afferma, in estrema sintesi, che il Pretore ha fissato l'udienza del 24 luglio 2002 senza tenere conto delle sue necessità, dando prova – com'era già avvenuto – di volerla ostacolare e di essere prevenuto nei suoi confronti. A suo parere la lite in questione è “un ridicolo litigio tra vicini”, la cui procedura è durata ingiustificatamente oltre otto anni per la passività del Pretore e per l'influenza del patrocinatore avversario. Pretore che, a mente sua, avrebbe dovuto obbligare il loro primo legale “a un corretto trattamento della causa”. L'istante asserisce poi che il Pretore ha emesso una sentenza “intenzionalmente sbagliata”, al solo scopo di addossarle parte degli oneri processuali, e ravvisa nel modo in cui i patrocinatori e il magistrato hanno condotto la vertenza una “causa evidente di razzismo”, influenzata da motivazioni politiche a detrimento suo e del marito. Quanto allo Stato, esso non darebbe ai privati cittadini un'informazione giuridica sufficiente proprio per l'influsso di avvocati politicamente attivi. Infine l'istante soggiunge che pure la causa promossa dal loro primo patrocinatore nei confronti suoi e dei suoi litisconsorti per la riscossione dell'onorario è stata condotta dal Segretario assessore “in modo molto strano”. Chiede pertanto il trasferimento della causa a __________, preferibilmente davanti a un Procuratore pubblico cognito di simili fattispecie e di madre lingua tedesca.
4. Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina odierna, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a).
a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti).
b) La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.
5. Preliminarmente va rilevato che la richiesta dell'istante di trasferire la causa a __________, “preferibilmente davanti ad un Procuratore pubblico di madre lingua __________ ”, è inammissibile. L'istituto della ricusazione non consente alle parti di scegliere un giudice a piacimento. Nel Cantone Ticino le competenze delle autorità giudiziarie sono stabilite dalla legge (art. 1 cpv. 2 LOG). E l'art. 11 cpv. 1 LOG prevede che in caso di impedimento legale, quale è appunto un motivo di ricusazione, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore della medesima Pretura. Se è legalmente impedito anche il Segretario assessore, la causa è devoluta al Pretore viciniore, che nel caso di __________ è quello di __________ (art. 12 LOG). In nessuna ipotesi poi una causa civile può essere trasmessa a un'autorità penale. Quanto alla richiesta di un magistrato di madre lingua tedesca, basti osservare che il processo deve imperativamente svolgersi in italiano, lingua ufficiale del Cantone (art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149).
6. Secondo l'istante il fatto che il Pretore abbia indetto l'udienza il 24 luglio 2002 lascia trasparire indizi di prevenzione nei suoi confronti. La domanda di ricusazione appare fondarsi pertanto sull'art. 27 lett. b CPC, che abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 368, 1997 pag. 289 n. 95). Ora, la procedura con cui un Pretore è chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 493 CPC). Le parti vanno citate quindi “entro breve termine” a una discussione (art. 363 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il Pretore ha ricevuto l'opposizione al precetto esecutivo, datata 25 giugno 2002, il 27 giugno successivo (timbro di ricezione apposto sull'allegato) e il giorno stesso ha notificato l'atto, citando le parti all'udienza del 24 luglio 2002. Il termine di un mese scarso appare accettabile sotto il profilo dell'art. 363 cpv. 1 CPC, tanto più che l'opponente medesimo chiedeva di non essere citato prima del
7 luglio 2002 (sopra, lett. C). Certo, l'istante prospettava grande urgenza di ottenere il rigetto dell'opposizione, dovendo provvedere “al più presto possibile” a lavori per l'allacciamento elettrico (precetto esecutivo, nel mezzo). Essa medesima però non è estranea a tale stato di cose, ove appena si consideri che la sentenza di cui chiede l'esecuzione è passata in giudicato nel febbraio del 1996, decorso il termine di impugnazione della sentenza emessa da questa Camera il 28 dicembre 1995. Ne discende che, oggettivamente, la citazione del Pretore all'udienza non denota la benché minima parzialità nei confronti dell'interessata.
7. L'istante asserisce che la citazione all'udienza riflette l'atteggiamento del Pretore in tutta la vertenza, volto a occasionarle notevoli difficoltà. Essa si riferisce però – con tutta evidenza – alla precedente azione possessoria, l'esecuzione civile non avendo comportato altri atti da parte del Pretore (tant'è vero che essa si duole di essere rimasta in causa otto anni, sopportando costi spropositati). A parte ciò, la presunta passività di un magistrato non è necessariamente segno di prevenzione (Rep. 1997 pag. 289 n. 95). Nella fattispecie, poi, la durata della causa, benché anomala (trattandosi di una procedura sommaria: art. 374 CPC), non può essere imputata a negligenza del primo giudice. Il procedimento, infatti, è stato avviato il 4 gennaio 1988, quando l'attuale Pretore del Distretto nemmeno era in carica, ed è rimasto sospeso quattro anni e mezzo per trattative, sospensione pattuita durante un sopralluogo cui presenziava la stessa richiedente (verbale di sopralluogo del 18 aprile 1988, nell'inc. __________/__________richiamato). Riattivata la procedura nel novembre 1992, le parti hanno chiesto un nuovo sopralluogo, nel cui ambito – sempre alla presenza dell'interessata – si è stabilito che prima di continuare la causa le parti avrebbero prodotto una determinata documentazione fotografica (verbale di sopralluogo del 7 aprile 1993, nell'inc__________/__________). Nel frattempo sono intercorse altre trattative (lettere dell'11 gennaio 1993 e del 25 gennaio 1993, nell'inc. __________/__________) e solo il 7 dicembre 1994 le parti hanno sollecitato la convocazione per il contraddittorio, dando atto che ogni tentativo d'accordo era fallito (verbale del 7 dicembre 1994, nell'inc__________/__________). Dopo di ciò il Pretore ha ordinato la discussione, la perizia con la delucidazione orale, l'audizione di sei testimoni e il dibattimento finale, emanando la sentenza il 30 novembre 1995, il tutto in meno di un anno (verbali nell'inc. __________/__________). Oggettivamente, non si può pertanto ritenere che egli abbia indugiato nei suoi incombenti.
8. L'istante imputa al giudice anche un'eccessiva passività per non avere obbligato il loro avvocato a condurre il patrocinio in modo adeguato, il legale non avendo preparato una corretta descrizione della causa. Essa lamenta inoltre una scelta infelice del perito giudiziario, senza sufficienti qualifiche professionali. Se non che, l'ordinamento processuale nel Cantone Ticino è retto, salvo casi estranei alla presente fattispecie, dal principio attitatorio e dalla massima dispositiva. Il principio attitatorio è del resto alla base praticamente di tutti i processi civili nei cantoni svizzeri (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 179 nota 1). Ciò significa che le parti sono rimesse alla loro responsabilità, tanto nel formulare le richieste di giudizio quanto nell'allegare e provare i fatti su cui si fondano (v. art. 78 CPC; Rep. 1989 pag. 108 consid. 3b). Non spettava dunque al Pretore intervenire d'ufficio, correggendo l'uno o l'altro atto processuale.
Si ricordi inoltre che il giudice può adottare provvedimenti solo nei confronti di un legale che venga meno a doveri deontologici. L'art. 69 cpv. 1 CPC stabilisce in effetti – con rinvio all'art. 68 cpv. 1 – che i patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, di non offendere le convenienze, di non turbare l'andamento delle udienze e di non far uso di espressioni ingiuriose o offensive (cfr. anche l'art. 25 CAvv). In caso di mancanza a tali doveri il giudice può deferire il patrocinatore all'autorità disciplinare (art. 69 cpv. 2 CPC e 43 LAvv). Per il resto egli può – tutt'al più – sostituire di sua iniziativa un patrocinatore d'ufficio che non si riveli all'altezza del compito (SJZ 90/1994 pag. 236). In nessun caso, invece, è abilitato a sindacare le capacità professionali di un patrocinatore di fiducia, contrariamente a quanto pretende l'interessata (I CCA, sentenza dell'11 ottobre 2001 in re R., consid. 5, 6 e 8, pubblicata in: Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 22, pag. 40 e seg.). Ne discende che su questo punto non si intravedono, oggettivamente, mancanze del magistrato.
9. La richiedente rimprovera al Pretore di avere emesso una sentenza “intenzionalmente sbagliata” allo scopo di addossare a lei e ai suoi litisconsorti la metà degli oneri processuali, ciò che ha loro comportato spese per oltre fr. 10 000.–. Essa sembra sostenere, in sostanza, che nella precedente azione possessoria la sua posizione sarebbe uscita completamente vittoriosa, non essendo mai stata questione di risarcimento di danni (istanza di ricusazione, pag. 1 verso il basso). Ora, eventuali errori di un giudice vanno censurati seguendo le normali vie di ricorso (DTF 116 Ia 20 consid. b, 113 Ia 407 consid. 2). Solo sbagli particolarmente gravi o ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di un magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusa non compete però di riesaminare la conduzione della causa: solo a questa Camera spetta di correggere eventuali errori (DTF 116 Ia 138 consid. 3a).
In concreto, poi, la suddivisione dei costi della causa nemmeno può dirsi criticabile, tanto meno ove si pensi che in tale materia il primo giudice dispone di un ampio potere d'apprezzamento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148; v. anche massima in: Rep. 1996 pag. 171). Ora, con l'azione possessoria del 4 gennaio 1998 gli istanti postulavano la rimozione non solo di quanto era stato costruito dal vicino sul loro fondo, ma anche di tutte le opere che avrebbero potuto mettere in pericolo il loro immobile (istanza, pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto, nell'inc__________/__________). Tale richiesta è stata ribadita anche nelle conclusioni (memoriale conclusivo del 28 settembre 1995, pag. 11, nell'inc. ____________________). Nella sentenza del Pretore, confermata da questa Camera, essi hanno ottenuto unicamente il ripristino del loro fondo e non la demolizione delle opere edificate sulla particella del vicino (sentenza del 30 novembre 1995, pag. 5, nell'inc. __________/__________). Le parti essendo risultate entrambe soccombenti, il riparto a metà degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili era senz'altro sostenibile (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, a quel momento neppure gli interessati hanno censurato il dispositivo sulle spese nell'appello contro la sentenza del Pretore (sentenza di questa Camera del 29 dicembre 1995, pag. 3 verso l'alto e pag. 4 verso l'alto). La circostanza infine che lo stesso giudice dell'azione possessoria sia chiamato a statuire sull'opposizione al precetto esecutivo civile ancora non configura, per ciò solo, motivo di ricusazione. Nemmeno l'eventualità che un determinato giudice abbia già statuito in una causa vertente fra le stesse parti e sul medesimo oggetto basta anzi a legittimare una ricusazione se al giudice incombe di decidere con un diverso potere cognitivo (I CCA, sentenza del 24 gennaio 2001 in re B., consid. 5; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 34 ad art. 27 CPC).
10. L'istante reputa che il Pretore sia condizionato nel giudizio dalla sua fede politica, sottolineando che egli appartiene al medesimo partito del precedente patrocinatore della controparte, che è anche sindaco di __________ e che ha rilasciato la licenza edilizia per le opere contese. Se non che, la semplice appartenenza politica di un magistrato all'uno o all'altro partito non costituisce motivo di ricusa, a meno che elementi concreti facciano dubitare della sua equanimità in casi determinati (Rhinow, öffentliches Prozessrecht, Basilea 1994, § 7 n. 272 e 273; Rep. 1984 pag. 373; RDAT 1984 pag. 58 n. 29 consid. b). Per sua funzione un magistrato si trova ad agire anche in situazioni non prive di risvolti sociali e politici, ma ciò non significa ch'egli se ne lasci influenzare; d'altro lato il principio costituzionale dell'imparzialità del giudice non presuppone che il magistrato si debba astenere dall'ufficio per il solo fatto di avere un'opinione propria su un tema politico controverso (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I., pag. 121 n. 4.2 ad art. 23). In concreto la circostanza che il Pretore appartenga alla medesima area politica del patrocinatore di una parte o che quest'ultimo sia anche sindaco della città in cui si trovano la Pretura e i fondi interessati dalla lite non basta – in assenza di riscontri oggettivi – a fondare la ricusa del magistrato. Per di più la causa in questione riguarda essenzialmente problemi di vicinato e non ha alcun connotato politico, né comporta giudizi su questioni politiche, né tanto meno riguarda esponenti di un determinato partito.
11. La richiedente assevera anche di essere stata vittima, con il marito, di episodi di “razzismo”, rispettivamente di “razzismo politico”. Ora, spetta al ricusante dimostrare l'esistenza dei motivi che invoca (DTF 120 Ia 371 consid. 1a, 120 Ia 229 consid. 1, 120 Ib 33 consid. 3a). Per motivare una ricusazione, infatti, non bastano supposizioni, illazioni o timori generici non confortati da elementi concreti (sopra, consid. 3a; si vedano anche i numerosi rimandi in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 11 ad art. 27). L'interessata non spiega su quali elementi poggi il suo personale convincimento, né traspaiono dagli atti indizi che lo sostengano. Essa può avere sentito come errati o discriminanti le decisioni del Pretore che non corrispondevano ai suoi desideri, ma ciò non significa che il magistrato nutrisse pregiudizi verso di lei o il di lei marito o dimostrasse anche solo apparenza di parzialità o, tanto meno, un atteggiamento discriminatorio nei loro confronti. Giovi anzi rammentare che neppure il fatto di denunciare un giudice basta – di per sé – per legittimare una ricusa (DTF inedita del 29 marzo 1999 in re R.; Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: RJN 1990 pag. 25). A minor ragione vi è motivo di ricusazione ove una parte si limiti ad adombrare sospetti (I CCA, sentenza del 4 novembre 1999, in re O., consid. 3, massima pubblicata in: Rep. 1999, pag. 234).
12. Per finire, l'interessata adduce che l'atteggiamento prevenuto del giudice nei suoi confronti è confermato anche dal comportamento del Segretario assessore nella causa promossa dal suo primo patrocinatore per l'incasso della nota d'onorario. Essa allega che il Segretario assessore, gerarchicamente sottoposto al Pretore, li ha obbligati ad assumere un avvocato d'ufficio allorquando suo marito, di formazione ingegnere, avrebbe benissimo potuto difenderli, trattandosi di una lite puramente tecnica. Soggiunge che il patrocinatore d'ufficio, anch'egli politicamente attivo, non li ha consultati per la preparazione delle domande di interrogatorio formale e che il Segretario assessore ha respinto, “su istruzione” della controparte, la loro richiesta di formularne altre, di modo che essi non hanno potuto difendersi adeguatamente.
a) Il Pretore ha un dovere generale di sorveglianza amministrativa sul Segretario assessore e su tutto il personale della cancelleria della Pretura (art. 11 cpv. 2 LOG e art. 8 cpv. 1 del regolamento delle Preture; RL 3.1.1.3). Eventuali decisioni erronee del Segretario assessore vanno impugnate invece con i rimedi giuridici previsti dalla legge. Quanto alla prospettata rappresentanza processuale da parte del marito dell'istante, ciò non poteva nemmeno entrare in linea di conto, il sistema processuale ticinese prevedendo unicamente la conduzione del processo per opera della parte stessa o per mezzo di un avvocato (art. 64 CPC). Né competeva al Segretario assessore sindacare la conduzione del mandato da parte del patrocinatore, come si è già spiegato (sopra, consid. 8), né a lui può essere rimproverato di avere trattato l'eccezione di procedura sollevata dalla controparte e di avere respinto la domanda dei convenuti su quella base. Nulla denota pertanto, nelle circostanze descritte, indizi oggettivi di prevenzione (sopra, consid. 9).
b) Per di più, eventuali “gravi motivi” riscontrati nella persona del Segretario assessore neppure giustificherebbero la ricusazione del Pretore da cui dipende. La decisione sulla ricusa dell'uno o dell'altro è, infatti, di competenza di autorità diverse (art. 30 cpv. 1 CPC). Inoltre non spetta a questa Camera, bensì al Pretore medesimo pronunciarsi su un'istanza di ricusazione nei confronti del Segretario assessore (art. 30 cpv. 1 CPC) e, dandosi giustificata ricusa o astensione nei confronti di lui, al Pretore viciniore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 30). Nella misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza di ricusa è dunque irricevibile. Del tutto irrilevanti sono, poi, le considerazioni circa la mancanza di “un'informazione giuridica da parte dello Stato” per i privati cittadini o sul ruolo degli “avvocati politicamente attivi”, circostanze estranee alla persona del Pretore.
13. In definitiva nel caso concreto non emergono “gravi ragioni” che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato. È possibile che l'istante sia soggettivamente convinta della prevenzione del Pretore, così come ritiene – in generale – di non poter fare affidamento sugli avvocati, che giudica in larga misura influenzati dalla politica (istanza di ricusazione, pag. 2 in alto). Nella misura in cui critica il magistrato la sua personale convinzione, tuttavia, non trova riscontro alcuno in elementi oggettivi. L'istanza di ricusazione deve di conseguenza essere respinta.
14. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia è volutamente contenuta per tenere conto della natura della decisione. La controparte, che ha presentato osservazioni scritte e che si è costituita all'udienza dell'11 settembre 2002 davanti a questa Camera, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui riguarda il Pretore, l'istanza è respinta.
2. Nella misura in cui riguarda il Segretario assessore, l'istanza è irricevibile.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
4. Intimazione a:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria