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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.07.2002 11.2002.77

July 24, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,301 words·~7 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00077

Lugano 24 luglio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.________ (completazione di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 ottobre 2001 da

__________ __________ __________ -__________, __________, con __________ e __________ __________, __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________ __________, __________ (__________) 

(patrocinato dalle avvocate __________ __________, __________ in __________,

e __________ __________, __________);  

giudicando ora sul decreto cautelare del 21 marzo 2002 con cui il Pretore ha statuito sull'autorità parentale e sui contributi dovuti ai figli; 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 giugno 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 21 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante il 1° luglio 2002;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ __________ (1965), cittadino __________, e __________ __________ (1968), cittadina __________, si sono sposati a __________ (__________) __________ 1999;

                                         che al momento del matrimonio essi avevano già i figli __________ (nata il __________ 1997) e __________ (nato il __________ 1998);

                                         che i coniugi si sono separati all'inizio del 2000, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi in __________, dove risiede dal 1° dicembre 2000 a __________;

                                         che il 31 gennaio 2001 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti __________ di __________ in __________;

                                         che il 9 ottobre 2001 __________ __________ __________ con i figli __________ e __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di __________ __________ per ottenere l'autorità parentale sui figli medesimi, riservato il diritto di visita del padre, e un contributo alimentare scalare per ciascun figlio;

                                         che in via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste, chiedendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per ciascun figlio;

                                         che all'udienza del 15 marzo 2002, indetta per la discussione, gli istanti hanno ribadito le loro domande, mentre il convenuto – regolarmente citato per rogatoria – non è comparso;

                                         che con decreto cautelare del 21 marzo 2002 il Pretore ha attribuito l'autorità parentale alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ciascun figlio;

                                         che contro il citato decreto è insorto __________ __________ con un appello (Rechtsmittel) del 21 giugno 2002, redatto in __________, in cui conclude per la reiezione dell'istanza;

                                         che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

                                         che, nel frattempo, con sentenza del 24 gennaio 2002 il tribunale __________ ha pronunciato il divorzio tra i coniugi;

e considerando

in diritto:                        che la richiesta del 1° luglio 2002 intesa all'assegnazione di un breve termine per completare l'appello non può essere accolta, la completazione dei motivi dopo la scadenza del termine per appellare essendo inammissibile (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308);

                                         che ci può domandare se l'appello, datato 21 giugno 2002 e giunto alla Pretura il 24 giugno successivo, sia tempestivo, dagli atti non evincendosi quando il giudizio impugnato sia stato notificato per rogatoria al convenuto;

                                         che la questione può nondimeno rimanere indecisa, l'impugnazione rivelandosi – come si vedrà in appresso – senza possibilità di buon esito;

                                         che ci si può parimenti chiedere se l'appello, redatto in tedesco e firmato da un legale germanico non abilitato al patrocinio nel Cantone Ticino, sia ricevibile;

                                         che il quesito può nuovamente rimanere irrisolto, non senza ricordare che dal 1° giugno 2002 gli avvocati di uno Stato membro dell'Unione Europea possono esercitare la rappresentanza, a titolo di prestazione di servizi, di concerto con un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati (art. 21 segg. della legge  federale sulla libera circolazione degli avvocati: RU 2002 pag. 863 segg.);

                                         che a parere dell'appellante – in estrema sintesi – il Pretore non era competente per statuire né sull'autorità parentale né sui contributi alimentari, poiché le due questioni erano già state decise da un tribunale __________ d'intesa con le parti medesime;

                                         che tuttavia l'appellante, debitamente citato per rogatoria davanti al Pretore, non è comparso all'udienza del 15 marzo 2002 né ha giustificato la propria assenza, lasciandosi così precludere dalla lite;

                                         che la parte preclusa è legittimata ad appellare, ma deve limitarsi a far valere le proprie ragioni o eccezioni, senza contestare i fatti accertati dal Pretore sulla base delle prove offerte dalla controparte (Rep. 1982 pag. 108, 1989 pag. 147);

                                         che nell'appello l'interessato neppure si confronta – in diritto – con le argomentazioni del Pretore, secondo cui la competenza per statuire sull'autorità parentale è regolata dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni (____________________.__________.__________.__________), il tribunale __________ non essendo stato investito per altro del problema riguardante i contributi alimentari, mentre l'accordo tra le parti non costituisce una sentenza;

                                         che il ricorso potrebbe quindi essere dichiarato d'acchito inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC);

                                         che, trattandosi di figli minorenni, tutto quanto li concerne è retto invero dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice di ogni grado non è vincolato alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o alle prove offerte e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8);

                                         che, tuttavia, tale precetto è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss del Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10);

                                         che il citato principio non esonera invece la parte in causa, in specie se patrocinata da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza probatoria (DTF 123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4, 1994 pag. 239 consid. 2b con riferimenti);

                                         che in circostanze simili spettava al convenuto far valere tutte le sue argomentazioni durante la procedura davanti al Pretore;

                                         che, visto il manifesto disinteresse del convenuto, assente ingiustificato all'udienza del 15 marzo 2002, nulla impediva al Pretore di statuire in via provvisionale sull'autorità parentale e sui contributi alimentari per i figli, sia nell'ambito di un'azione di completazione della sentenza di divorzio sia in modifica della stessa;

                                         che, dandosene gli estremi, il convenuto potrà sempre chiedere al primo giudice una modifica delle misure adottate in via provvisionale;

                                         che nelle condizioni descritte l'appello dev'essere respinto;

                                         che l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve pure essere respinta, al gravame difettando sin dall'inizio il requisito – cumulativo – della parvenza di buon esito (art. 157 CPC);

                                         che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, cui il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;

in applicazione dell'art. 313bis CPC e

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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