Incarto n. 11.2002.65
Lugano, 7 maggio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.______.__(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 27 novembre 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 31 maggio 2002 presentato da __________ __________ contro la sentenza emessa il 22 maggio 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1932) ed __________ __________ (1936), cittadina __________, si sono sposati a __________ il __________ 1963. Dal matrimonio sono nati __________ (1968) ed __________ (1973), ora maggiorenni ed economicamente autonomi. __________ __________ è al beneficio di una rendita __________ e di una rendita __________. __________ __________ percepisce anch'essa una rendita __________, oltre a una rendita __________. I coniugi si sono separati di fatto il 28 agosto 1999, quando la moglie ha lasciato la casa unifamiliare di __________ (comproprietà di lei e del marito in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un monolocale a __________.
B. Sofferente di problemi depressivi, __________ __________ è stato ricoverato il 19 maggio 2000 alla clinica psichiatrica __________ di __________, dopo un tentativo di suicidio, e il 15 agosto 2000 ha chiesto l'istituzione di una tutela in suo favore. Con risoluzione del 14 settembre 2000 la Delegazione tutoria di __________ ha accolto l'istanza, ha istituito la tutela volontaria e ha nominato come tutore __________ __________, tutore ufficiale, incaricato di amministrare i redditi e la sostanza del pupillo, di rappresentarlo in tutti gli atti civili (salvo quelli strettamente personali o subordinati al concorso delle autorità di tutela) e di assisterlo nelle pratiche private. Sempre per motivi di salute, __________ __________ ha poi preso alloggio in un monolocale “protetto” nella Casa per anziani di __________.
C. __________ __________ è rientrata a __________ il 1° ottobre 2000, dove è stata raggiunta alla fine di giugno del 2001 dal figlio __________, tornato a risiedere nell'abitazione coniugale. Da allora __________ versa alla madre, per vitto e alloggio, fr. 500.– mensili. Al beneficio – come detto – di una rendita __________ e di una rendita __________, una volta compiuti 65 anni __________ __________ ha deciso di rinunciare per il 31 dicembre 2001 alla sua attività di impiegata presso la ditta __________ __________ __________ __________ a __________. Ciò che ha poi fatto, anche perché affetta da disturbi articolari e vertebrali.
D. Nel frattempo, il 27 novembre 2001, __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale perché le fosse assegnata in uso la casa unifamiliare di __________ (particella n. __________RFD), dichiarandosi disposta ad assumere le spese ordinarie di manutenzione, quelle straordinarie (nella misura del 50%) e quelle di miglioria o di abbellimento (previo consenso del marito). Essa ha postulato inoltre un contributo alimentare di fr. 1600.– in suo favore per il mese di dicembre 2001 e uno di fr. 2700.– mensili dal 1° gennaio 2002 in poi. Identiche richieste sono state da lei formulate in via provvisionale.
E. All'udienza del 18 dicembre 2001, indetta per la discussione dell'istanza, __________ __________ si è opposto all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, limitandosi a offrire un contributo alimentare di fr. 672.25 per il mese di gennaio 2002 e uno di fr. 610.– mensili dal 1° febbraio 2002, escluso qualsiasi versamento per il 2001. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo il 13 maggio 2002 conclusioni scritte. Nel suo memoriale __________ __________ ha confermato le sue pretese, salvo revocare la prospettata assunzione delle spese di miglioria o di abbellimento immobiliare e ridurre a fr. 1550.– il contributo alimentare chiesto per il mese di dicembre del 2001, rispettivamente a fr. 2650.– quello per il gennaio del 2002 e a
fr. 2615.– mensili quello dal febbraio del 2002 in poi. __________ __________ ha aderito all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie (con obbligo per lei di assumere le spese nella misura originariamente proposta), ma ha ridimensionato a fr. 610.– mensili il contributo alimentare offerto, a valere solo dal 1° giugno 2002.
F. Con sentenza del 22 maggio 2002 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha autorizzato (d'ufficio) i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato in uso l'abitazione coniugale a __________ __________, tenuta ad assumere tutte le spese di manutenzione ordinaria e metà di quelle per la manutenzione straordinaria, e ha imposto a __________ __________ un contributo alimentare di fr. 1340.– per il mese di dicembre 2001, aumentato a fr. 2300.– mensili dal gennaio del 2002 in poi. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono state addebitate per un quinto a carico dell'istante e per il resto a carico di __________ __________, condannato a rifondere alla moglie fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
G. Contro la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 31 maggio 2002 per ottenere che il contributo alimentare a suo carico sia ridotto a fr. 600.– mensili dal 1° giugno 2002, escluso ogni pagamento per il lasso di tempo anteriore, e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con procedimento sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito del quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco il debitore del contributo ha il diritto di conservare, ad ogni modo, almeno l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali.
3. Nella fattispecie il Pretore ha accertato il seguente quadro delle entrate e delle uscite coniugali:
Dicembre Dal gennaio
del 2001 del 2002 in poi
Reddito mensile del marito:
rendita AVS fr. 1588.— fr. 1588.—
rendita SUVA fr. 4041.10 fr. 4041.10
fr. 5629.10 fr. 5629.10
Reddito mensile della moglie:
attività lucrativa fr. 2133.30 fr. –.—
rendita AVS fr. 1432.— fr. 1432.—
rendita LPP fr. 300.— fr. 300.—
versamento del figlio __________ fr. 200.— fr. 200.—
fr. 4065.30 fr. 1932.—
Fabbisogno mensile minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr. 1100.—
locazione fr. 1000.— fr. 1000.—
assicurazione RC fr. 6.30 fr. 6.30
rimborso spese del tutore fr. 65.90 fr. 65.90
fr. 2172.20 fr. 2172.20
Fabbisogno mensile minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr. 1100.—
interessi ipotecari fr. 1033.— fr. 968.75
manutenzione della casa fr. 500.— fr. 500.—
premio della cassa malati fr. 459.20 fr. 508.80
spese d'automobile fr. 200.— fr. –.—
fr. 3292.20 fr. 3077.55
Eccedenza mensile:
redditi complessivi ./. fabbisogni complessivi fr. 4230.— fr. 2111.35
Mezza eccedenza mensile: fr. 2115.— fr. 1155.65
Su tale base il primo giudice ha fissato il contributo alimentare per l'istante in fr. 1340.– relativamente al dicembre del 2001 (fabbisogno minimo di fr. 3292.20, più la mezza eccedenza di
fr. 2115.–, meno il reddito proprio di fr. 4065.30) e in fr. 2300.– mensili dal gennaio del 2002 in poi (fabbisogno minimo di fr. 3077.55, più la mezza eccedenza di fr. 1155.65, meno il reddito proprio di fr. 1932.–).
4. L'appellante sostiene anzitutto che nel dicembre del 2001 la moglie ha incassato fr. 5313.55, non solo fr. 4065.30, e che dal gennaio del 2002 essa consegue un reddito di fr. 2232.– mensili, non solo di fr. 1932.– mensili (fr. 3081.55 netti da attività lucrativa nel dicembre del 2001 in luogo dei fr. 2133.30 accertati dal Pretore, fr. 500.– percepiti dal figlio __________ invece dei fr. 200.– computati dal Pretore). L'argomentazione è in parte fondata, ma unicamente per quanto attiene al dicembre del 2001.
a) Come il Pretore sia giunto alla cifra di fr. 2133.30 per quanto riguarda il guadagno dell'istante nel dicembre 2001 non è dato di capire, né la sentenza spiega (pag. 2 in fondo). Dagli atti risulta che nel corso del 2001 l'istante ha guadagnato presso la __________ __________ __________ __________ fr. 30 765.45 netti (doc. P, secondo foglio), tredicesima compresa, pari a fr. 2563.80 netti mensili. L'appellante intenderebbe considerare il solo stipendio di dicembre (fr. 3081.55 netti, senza la quota di tredicesima), ma tale criterio non è pertinente. L'istante non ha lavorato il solo mese di dicembre e la sua capacità lucrativa dev'essere valutata in base alla media annua, non solo per rapporto alle prestazioni che essa è stata in grado – o ha avuto modo – di fornire nel mese di dicembre. Anche nel fabbisogno minimo, del resto, vanno incluse tutte le spese necessarie sull'arco dell'anno e non solo quelle che giungono a scadenza nel mese di dicembre. Ne segue che il guadagno dell'istante da attività lucrativa nel dicembre del 2001 va accertato in fr. 2563.80 netti.
b) Circa l'indennità che il figlio maggiorenne __________ versa all'istante per vitto e alloggio (fr. 500.– mensili), non solo l'appellante ha torto, ma v'è da domandarsi se non andrebbe stralciata dal reddito della moglie anche l'indennità di fr. 200.– mensili considerata dal primo giudice. Nella misura in cui è volta a coprire i maggiori costi dell'economia domestica causati da tale coabitazione, l'indennità equivale in effetti a un rimborso delle spese e non può – contrariamente all'opinione dell'appellante – ritenersi un utile. Che la presenza di un figlio maggiorenne causi solo fr. 300.– mensili di spese per vitto e alloggio, come opina il Pretore, appare dubbio, ma in mancanza di appello da parte dell'istante è una questione da non esaminare ulteriormente. Tutt'al più l'appellante avrebbe potuto esigere che la moglie appigionasse a terzi l'una o l'altra camera dell'abitazione coniugale. Neppure egli pretende, tuttavia, che la famiglia versi in condizioni economiche tanto precarie da doversi arrivare a tal punto. Ne segue che il reddito dell'istante va fissato in fr. 4495.80 nel dicembre del 2001 (fr. 2563.80 da attività lucrativa, fr. 1432.– di rendita AVS, fr. 300.– di rendita LPP, fr. 200.– ricevuti dal figlio __________), rispettivamente in fr. 1932.– mensili (come ha stabilito il Pretore) dopo di allora.
5. Per quanto attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante afferma che il monolocale in cui egli abita presso la Casa per anziani (dietro corrispettivo di fr. 800.– mensili) genera “tutta una serie di spese connesse”, come quelle per il vitto, il telefono, il canone della TV via cavo, la pulizia e il riassetto della biancheria, che vanno aggiunte al minimo esistenziale del diritto esecutivo. L'argomentazione appare già di primo acchito irricevibile. Il Pretore ha riconosciuto al convenuto fr. 1000.– mensili a titolo di locazione proprio per tenere mediamente conto delle maggiori spese fatturate dall'istituto (sentenza, pag. 3 nel mezzo). L'appellante non spende una parola per illustrare come egli giunga a un totale di fr. 1491.70 mensili per “locazione + spese connesse” (memoriale, pag. 9 a metà). Carente di motivazione, su questo punto il ricorso sfugge a disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Si aggiunga che, a un giudizio di verosimiglianza, le “spese connesse” evocate dall'appellante nemmeno sembrano eccedere apprezzabilmente quelle usuali. Scorrendo il doc. 2 si nota che i costi del telefono e della TV via cavo sono identici a quelli corrisposti da utenti fuori della Casa per anziani, mentre il vitto è finanche conveniente (fr. 4.– per la colazione, fr. 8.– per il pranzo, fr. 6.– per la cena) e le spese per la pulizia (fr. 20.– l'ora) e per il riassetto della biancheria sono sostanzialmente nella media. Spettava all'appellante, in tali condizioni, rendere verosimile perché la maggiorazione di fr. 200.– mensili riconosciutagli dal Pretore sulla locazione effettiva (fr. 800.–) sarebbe insufficiente. Ancora una volta però l'interessato viene meno al suo dovere di motivazione.
6. Nel riassunto del suo fabbisogno minimo (appello, pag. 9) il convenuto include anche non meglio precisato “noleggio di apparecchi elettronici” (fr. 71.– mensili). Tutto però si ignora al riguardo, né l'appellante specifica perché tale spesa non dovrebbe rientrare nell'importo base del minimo esistenziale del diritto esecutivo. Anche al proposito l'appello denota un palese difetto di motivazione. Nel suo fabbisogno minimo l'appellante avrebbe potuto inserire per contro – come ha fatto notare il primo giudice (sentenza, consid. 6, ultima frase) – l'onere fiscale, che nel caso precipuo non può presumersi trascurabile, i coniugi non versando in ristrettezze finanziarie (come in DTF 126 III 356 consid. aa e 127 III 70 in alto). Nulla però il convenuto ha mai addotto al riguardo. La moglie essendosi comportata nello stesso modo, incombe alle parti assumere le responsabilità della loro scelta. Ogni coniuge pagherà quindi le rispettive imposte con la propria quota di eccedenza, che nella fattispecie appare più che sufficiente allo scopo.
Al proprio fabbisogno minimo l'appellante aggiunge infine – sempre senza motivazione – il premio della cassa malati e l'imposta di circolazione con l'assicurazione RC relativa a un suo scooter (memoriale, pag. 9). A prescindere dalla palese insufficienza formale del ricorso, egli dimentica però che il suo premio della cassa malati è pagato direttamente dalla __________ (doc. 4 e 5, secondo foglio in fondo).Quanto alla “Vespa”, essa giace inutilizzata da anni in un garage (deposizione di __________ __________: verbale del 21 febbraio 2002, pag. 4) senza che l'appellante accenni in qualche modo all'eventuale necessità d'impiego. Anzi, stando al testimone __________ __________ per i suoi spostamenti egli adopera i mezzi pubblici (loc. cit., pag. 3). Le due voci non possono quindi essere inserite nel fabbisogno minimo.
7. Nel fabbisogno minimo della moglie l'appellante contesta le spese che il Pretore ha inserito per la manutenzione ordinaria dello stabile (fr. 500.– mensili), riconoscendo solo un ammontare di
fr. 250.– mensili. Nel memoriale conclusivo di prima sede l'istante aveva allegato, invero, esborsi per fr. 611.20 mensili (pag. 4 in fondo), dai quali il Pretore ha tolto il costo dell'acqua potabile
(fr. 21.95), ritenuto già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, e una quota dell'onere per la manutenzione del giardino (fr. 240.–), definito eccessivo (sentenza, consid. 6 in principio). L'appellante insorge contro gran parte delle voci che compongono l'importo di fr. 611.20 esposto dalla moglie nell'istanza. Giova dunque riprendere dall'inizio la distinta acclusa all'istanza.
a) L'elenco delle spese accluso all'istanza (doc. M) constava delle seguenti poste:
olio da riscaldamento (doc. M1) fr. 165.15
acqua potabile (doc. M2) fr. 21.95
manutenzione del giardino (doc. M3) fr. 240.—
controllo dell'impianto di riscaldamento (doc. M4) fr. 7.50
revisione biennale della cisterna (doc. M5) fr. 53.75
assicurazione mobilia domestica e RC (doc. M6) fr. 13.85
assicurazione dello stabile (doc. M7) fr. 60.95
spazzacamino (doc. M8) fr. 12.90
imposta per l'uso delle canalizzazioni (doc. M9) fr. 21.65
servizio di manutenzione del bruciatore (doc. M10) fr. 12.50
fr. 610.20 mensili.
Il Pretore ha stralciato dalla lista, come detto, le spese per l'acqua potabile, riducendo altresì da fr. 240.– a fr. 151.75 mensili quelle per la manutenzione del giardino, onde un totale di fr. 500.– mensili. L'istante si è accomodata di tali decurtazioni, tant'è che non ha introdotto appello. L'appellante chiede invece che la cifra stabilita dal primo giudice sia dimezzata.
b) La spesa per l'olio da riscaldamento, che l'appellante chiede di ridurre a fr. 125.– mensili, merita conferma. L'istante ha reso verosimile l'esborso (4215 litri di combustibile pagati
fr. –.43 il litro, più fr. 10.– per la tassa sul traffico pesante: doc. M1). L'appellante pretende di fondarsi sul costo medio del gasolio dal 1995 al 2000, ma non spiega perché dal dicembre del 2001 in poi il prezzo dovrebbe verosimilmente attenersi a tale valore aritmetico (il notorio corso del greggio negli ultimi due anni induce anzi a prognosi contrarie). Privo di adeguata motivazione, al proposito l'appello è destinato una volta di più all'insuccesso.
c) La spesa per la manutenzione del giardino (ammessa dal Pretore fino a concorrenza di fr. 151.75 mensili) è semplicemente ignorata dall'appellante. Non è dato di capirne il motivo, tanto meno ove si consideri che l'interessato non pretende di poter eseguire personalmente tali lavori. Del tutto sprovvisto di motivazione, l'appello si rivela anche su questo punto irricevibile.
d) A ragione l'appellante fa valere invece che il controllo ufficiale dell'impianto di combustione da parte dell'autorità comunale ricorre ogni due anni, non ogni anno (art. 13 cpv. 3 dell'ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico, RS __________.__________.__________.__________; art. 2 cpv. 2 lett. b del decreto esecutivo concernente il controllo degli impianti di combustione, RL 9.2.1.3). La spesa di fr. 90.– (doc. M4) va ripartita dunque su 24 mesi, non su 12, onde un costo medio di fr. 3.75 e non di fr. 7.50 mensili.
e) A ragione altresì l'appellante fa valere che la revisione della cisterna deve intervenire ogni dieci anni e non ogni due, come asserisce la moglie (art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza federale contro l'inquinamento delle acque con liquidi nocivi, RS __________.__________). L'esborso di fr. 1290.– (doc. M5) va suddiviso perciò sull'arco di 120 mesi e non di 24. Ne segue una spesa di fr. 10.75 anziché di fr. 53.75 mensili. Quanto al costo dello spazzacamino (fr. 155.– annui), esso è documentato (doc. M8) e ha cadenza annua (art. 2 cpv. 2 del decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione, RL 9.2.2.2). A torto l'appellante vorrebbe dunque eseguire la pulizia solo ogni biennio. Giustificata, la spesa di fr. 12.90 mensili riesce legittima, come legittima è la spesa di fr. 150.– annui (doc. M10) per la manutenzione del bruciatore (fr. 12.50 mensili), da effettuare ogni anno e non ogni due.
f) L'imposta comunale per l'uso delle canalizzazioni (fr. 259.70) è anch'essa documentata (doc. M9). L'appellante pretende di addebitarne la metà al figlio __________, dimenticando però che questi già paga fr. 500.– mensili all'istante per vitto e alloggio. Non vi è quindi ragione per scostarsi dal costo annuo di fr. 21.65 esposto dall'interessata. I premi per le assicurazioni dell'economia domestica (doc. M6: fr. 166.– annui, pari a fr. 13.85 mensili) e dello stabile (doc. M7: fr. 731.30 annui, pari a fr. 60.95 mensili) sono invece pacifici.
g) Ne deriva, ciò posto, il seguente elenco di oneri ammessi:
olio da riscaldamento (doc. M1) fr. 165.15
manutenzione del giardino (sentenza, pag. 3) fr. 151.75
controllo dell'impianto di riscaldamento (doc. M4) fr. 3.75
revisione biennale della cisterna (doc. M5) fr. 10.75
assicurazione mobilia domestica e RC (doc. M6) fr. 13.85
assicurazione dello stabile (doc. M7) fr. 60.95
spazzacamino (doc. M8) fr. 12.90
imposta per l'uso delle canalizzazioni (doc. M9) fr. 21.65
servizio di manutenzione del bruciatore (doc. M10) fr. 12.50
fr. 453.25 mensili.
8. Nel fabbisogno minimo dell'istante rientrano inoltre gli interessi ipotecari dovuti alla __________ sul mutuo di fr. 310 000.– che grava l'abitazione coniugale. La somma era pacificamente di fr. 1033.– mensili fino al 31 gennaio 2002 (saggio del 4%). Dopo di allora però gli interessi sono diminuiti, in seguito al calo dei tassi ipotecari (3.75%), a fr. 968.75 mensili (doc. 3). Perché il Pretore abbia fatto decorrere la modifica già dal 1° gennaio 2002 (sentenza impugnata, pag. 3 a metà) non è dato di comprendere. Tanto meno se si pensa che il convenuto non ha mai prospettato alcuna richiesta in tal senso. Al riguardo il calcolo del primo giudice va quindi rettificato d'ufficio. Nel fabbisogno minimo dell'istante andrebbe considerato altresì l'onere fiscale, che tuttavia nessuna delle parti fa valere. Anche per l'istante vale così quanto si è rilevato in relazione al fabbisogno minimo dell'appellante (sopra, consid. 6).
9. Nelle condizioni descritte il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si compendia, in ultima analisi, come segue:
Dicembre Gennaio Da febbraio
2001 2002 2002 in poi
Reddito mensile del marito:
rendita AVS fr. 1588.— fr. 1588.— fr. 1588.—
rendita SUVA fr. 4041.10 fr. 4041.10 fr. 4041.10
fr. 5629.10 fr. 5629.10 fr. 5629.10
Reddito mensile della moglie:
attività lucrativa fr. 2563.80 fr. –.— fr. –.—
rendita AVS fr. 1432.— fr. 1432.— fr. 1432.—
rendita LPP fr. 300.— fr. 300.— fr. 300.—
versamento del figlio __________ fr. 200.— fr. 200.— fr. 200.—
fr. 4495.80 fr. 1932.— fr. 1932.—
Fabbisogno mensile minimo del marito:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr. 1100.— fr. 1100.—
locazione fr. 1000.— fr. 1000.— fr. 1000.—
assicurazione RC fr. 6.30 fr. 6.30 fr. 6.30
rimborso spese del tutore fr. 65.90 fr. 65.90 fr. 65.90
fr. 2172.20 fr. 2172.20 fr. 2172.20
Fabbisogno mensile minimo della moglie:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.— fr. 1100.— fr. 1100.—
interessi ipotecari fr. 1033.— fr. 1033.— fr. 968.75
manutenzione della casa fr. 453.25 fr. 453.25 fr. 453.25
premio della cassa malati fr. 459.20 fr. 508.80 fr. 508.80
spese d'automobile fr. 200.— fr. –.— fr. –.—
fr. 3245.45 fr. 3095.05 fr. 3030.80
Eccedenza mensile:
redditi complessivi ./. fabbisogni complessivi fr. 4707.25 fr. 2293.85 fr. 2358.10
di cui la metà ammonta a fr. 2353.65 fr. 1146.95 fr. 1179.05
Il marito può conservare per sé:
fabbisogno minimo + metà eccedenza = fr. 4525.85 fr. 3319.15 fr. 3351.25
e deve versare mensilmente alla moglie:
fabbisogno minimo + metà eccedenza
./. reddito proprio = fr. 1103.30 fr. 2310.— fr. 2277.85
Il contributo di fr. 1340.– stabilito dal Pretore per il mese di dicembre 2001 deve quindi essere ridotto a fr. 1100.– arrotondati. In mancanza di appello avversario, rimane immutato invece il contributo di fr. 2300.– per il mese di gennaio 2002. Dopo di allora, la somma va ritoccata verso il basso (e arrotondata) a fr. 2280.–, come si evince dal riepilogo tabellare che precede.
10. L'appellante ribadisce di avere sempre pagato gli interessi ipotecari in luogo e vece della moglie, ciò di cui andrebbe tenuto conto ai fini del contributo alimentare. La tesi non è seria. Il coniuge che estingue personalmente debiti cui deve provvedere l'altro acquisisce se mai un diritto di compensazione, ma ciò non influisce sull'obbligo contributivo in sé. Non merita altra sorte l'asserto secondo cui non sarebbe il caso, in concreto, di suddividere l'eccedenza mensile in parti disuguali. Intanto il reddito complessivo dei coniugi (fr. 7561.10 mensili dal gennaio del 2002) non è “basso”, come l'appellante afferma. A parte ciò, il riparto a metà è la regola (sopra, consid. 2). A tale regola si può derogare solo ove sia reso verosimile che i coniugi non destinavano, durante la vita in comune, la totalità dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b; l'altra eccezione, enunciata in DTF 126 III 8, non riguarda il Cantone Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel modo ivi esposto). Altri criteri soggettivi – come il sentimento di sacrifici unilaterali o, peggio, la mera “opportunità” evocata nell'appello – non hanno rilievo giuridico: per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza il contributo spettante alla moglie dovrebbe comportare – in altri termini – una sorta di liquidazione anticipata del patrimonio coniugale, oppure dovrebbe far beneficiare la moglie, durante la separazione, di un tenore di vita superiore a quello da essa avuto durante la comunione domestica. Incombeva all'appellante allegare e rendere verosimili ipotesi simili, ciò che nel caso specifico fa assoluto difetto.
11. Infine l'appellante pretende di far decorrere il contributo alimentare per la moglie solo dal 1° giugno 2002, ossia dal mese successivo all'emanazione della sentenza impugnata. Ora, i contributi pecuniari dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza” (art. 173 cpv. 3 CC). Nella fattispecie la moglie sollecitava contributi immediati (finanche in via provvisionale, domanda su cui il Pretore non ha statuito, giudicando direttamente l'istanza). Non si intravede – né l'appellante spiega – perché il Pretore avrebbe dovuto far decorrere i contributi solo dal 1° giugno 2002. Ai limiti della temerarietà, su questo punto l'appello non ha alcuna consistenza.
12. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio e all'impegno che la trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello solo in minima misura. Si giustifica quindi che sopporti nove decimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente sul dispositivo di prima sede in materia di oneri processuali e ripetibili, che può rimanere invariato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
3. __________ __________ è condannato a versare alla moglie __________ __________ i seguenti contributi alimentari:
fr. 1100.– per il mese di dicembre del 2001,
fr. 2300.– per il mese di gennaio del 2002,
fr. 2280.– mensili anticipati dal febbraio del 2002 in poi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per nove decimi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della controparte. L'appellante rifonderà inoltre a __________ __________ fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria