Incarto n.: 11.2002.00057
Lugano 29 luglio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ___._____ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, __________ -__________
Alla
Commissione tutoria regionale __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“querela”) del 2 aprile 2001 (recte: 2002) presentato da __________ __________ contro la decisione emanata il 23 aprile 2001 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 6 dicembre 2000 __________ __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, ha chiesto alla Delegazione tutoria di __________ -__________ di essere designato tutore del padre __________ __________ (1917), cittadino __________ domiciliato a __________ -__________, producendo un certificato medico del 28 novembre 2000 in cui il dott. __________ __________ attestava che l'interessato non era più in grado di intendere né di volere. Con decisione del 1° febbraio 2001 la Commissione tutoria regionale __________, assunte le informazioni del caso, ha privato provvisoriamente __________ __________ dei diritti civili, designandogli un rappresentante provvisorio nella persona del figlio __________. Il 12 febbraio 2001 essa ha poi presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione fondata sull'art. 369 CC. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il dott. __________ __________ del Servizio psico-sociale di __________ ha consegnato una perizia psichiatrica del 9 aprile 2001, il 23 aprile 2001 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione. La decisione è stata intimata a __________ __________, al figlio __________ __________ e alla Commissione tutoria regionale __________.
B. Il 12 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha invitato la moglie dell'interdetto, __________ __________, con i figli residenti in Svizzera (____________________e __________ __________ -__________), a esprimersi entro il 26 novembre 2001 sulla possibilità di designare come tutrice __________ __________ -__________r, persona estranea alla famiglia. __________ __________ -__________ si è opposta alla nomina il 22 novembre 2001, facendo valere che come amica della madre costei le avrebbe impedito contatti con il padre, e ha proposto come tutore __________ __________. Con lettera del 12 dicembre 2001, preso atto delle opposizioni formulate dalla madre e dal fratello a quest'ultima proposta, essa ha chiesto di essere designata lei medesima come tutrice del padre, asserendo di essere l'unica persona in grado di occuparsene. Con decisione dell'8 gennaio 2002 la Commissione tutoria regionale ha revocato la misura di rappresentanza provvisoria e in favore di __________ __________ ha istituito una tutela, designando come tutrice __________ __________ -__________.
C. Contro la nomina predetta __________ __________ -__________ ha inoltrato opposizione il 25 gennaio 2002 alla Commissione tutoria regionale, chiedendo di essere designata in qualità di tutrice. Lo stesso giorno essa ha presentato ricorso alla Sezione degli enti locali sia contro la decisione di interdizione del 23 aprile 2001 sia contro la decisione emanata l'8 gennaio 2002 dalla Commissione tutoria regionale. L'autorità di vigilanza sulle tutele ha trasmesso a questa Camera il ricorso, che è stato dichiarato irricevibile con sentenza dell'8 marzo 2002 (inc. __________.__________.__________).
D. Da parte sua __________ __________ ha inviato all'Autorità di vigilanza un atto del 2 aprile 2001 denominato “querela”, scritto in __________ con allegata una traduzione in italiano. L'autorità di vigilanza ha considerato tale scritto alla stregua di un appello e lo ha trasmesso a questa Camera. Il documento non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale. Il 24 maggio 2002 l'Ufficio di vigilanza sulle tutele ha fatto pervenire alla Camera, su richiesta di __________ __________, un esposto da lui presentato durante un'audizione tenutasi nell'ambito della procedura di opposizione alla nomina di __________ __________ -__________ come tutrice. __________ __________ ha inviato a sua volta, il 26 giugno 2002, il citato esposto di __________ __________ con copia del verbale di audizione del 28 maggio 2002.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il quesito di sapere se l'atto in questione, datato 2 aprile 2001 e pervenuto il 10 aprile 2002 all'autorità di vigilanza, sia tempestivo.
2. L'appellante e __________ __________ hanno trasmesso a questa Camera varia documentazione anche dopo l'introduzione dell'appello, datato 2 aprile 2001. In particolare essi hanno fatto pervenire, direttamente o tramite l'autorità di vigilanza, il citato esposto del 28 maggio 2002 e il verbale dell'audizione tenutasi lo stesso giorno davanti all'autorità di vigilanza. Ora, l'appellante non può integrare le motivazioni del ricorso dopo la scadenza del termine di impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308). I memoriali prodotti dopo la presentazione dell'appello non possono di conseguenza essere considerati ai fini del giudizio, poiché –come si vedrà in appresso – a quel momento il termine d'impugnazione era ormai scaduto.
3. L'autorità di vigilanza ha notificato la decisione di interdizione il giorno stesso della sua emanazione, 23 aprile 2001, per lettera raccomandata all'interdetto, alla Commissione tutoria e al figlio, che aveva chiesto l'intervento dell'autorità, come risulta dalla fotocopia dell'invio postale prodotto in questa sede. Il gravame, presentato quasi un anno dopo l'intimazione della decisione impugnata, si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale dev'essere dichiarato irricevibile.
4. L'appellante chiede di inviare tutte le comunicazioni a lui destinate all'indirizzo della figlia, che conosce la lingua italiana. La figlia, nondimeno, non è la rappresentante legale del padre, al quale l'autorità tutoria ha designato una tutrice di lingua madre polacca e che conosce la lingua italiana (decisione della Commissione tutoria del 14 gennaio 2002, doc. 8). La tutrice designata è tenuta a gestire la tutela anche durante la procedura di contestazione della sua nomina (art. 389 CC), di modo che il presente giudizio deve essere a lei notificato.
5. Gli oneri processuali del giudizio odierno, eccezionalmente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, alla quale il ricorso non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________ -__________;
– __________ __________ -__________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario