Incarto n. 11.2002.51
Lugano 7 luglio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.___ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 18 febbraio 1999 da
__________ __________, ora in __________ __________ __________ __________ __________, ora in __________ __________ __________ (ora __________ __________ __________ in liquidazione), __________ (patrocinati dall'avv. __________ __________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti,
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 29 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 2 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo dell'11 giugno 2000 (recte: 2002) presentato da __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ __________ in liquidazione contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 1998 è apparso sul quotidiano __________ __________, edito dalla omonima società di __________, un articolo intitolato “__________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ ”. In esso si affermava che __________ __________, cittadino svizzero di origine __________, intendeva fondare una televisione di lingua __________, la __________ __________ (__________) appartenente alla __________ __________ di __________, di cui lo stesso __________ è presidente del consiglio di amministrazione. L'articolo accennava, inoltre, a legami tra la __________ __________ __________ __________ di __________o, della quale __________ __________ è amministratore unico, e la società pubblica __________ di __________, legata al regime di __________ __________. L'articolo, firmato da __________ __________, è stato tradotto in __________ sul quotidiano __________ __________ di __________. Anche altri quotidiani, come __________ (di lingua __________), __________ __________e____________________, il __________ __________ __________ e la __________ __________ __________ hanno accennato alla questione.
B. Il 18 febbraio 1999 __________ __________, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ hanno convenuto la società anonima __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse accertata l'illiceità delle affermazioni “dietro __________ __________ (__________), tra i cui promotori vi è __________ __________, vi è il potere iugoslavo” e “__________ opera con __________, società di __________ ”, contenute nel citato articolo, e perché fosse ordinato alla convenuta – già in via cautelare – di astenersi dal pubblicare articoli dai quali potesse trasparire un loro qualsiasi rapporto con la __________x, con le autorità __________ o __________, così come l'implicazione di queste ultime autorità nel progetto di creazione di una televisione di lingua __________. Essi hanno chiesto inoltre che il dispositivo integrale della sentenza fosse pubblicato sui quotidiani __________ __________, __________ __________, __________, __________ __________ __________, __________ __________, __________ __________ __________, __________, __________ __________ __________, __________ __________ e __________a, come pure che la convenuta fosse obbligata a versare fr. 50 000.– a __________ __________, fr. 20 000.– alla __________ __________ __________ e fr. 20 000.– alla __________ __________ per torto morale, oltre fr. 100 000.– a quest'ultima per mancati introiti pubblicitari.
C. All'udienza del 30 marzo 1999, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato la loro domanda cautelare, alla quale si è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, il Pretore ha indicato, in calce al verbale del 22 aprile 1999, che la discussione finale avrebbe avuto luogo solo su richiesta degli attori. Una domanda in tale senso non è stata presentata.
D. Nel merito, con risposta del 12 luglio 1999 la società anonima Le Temps ha postulato il rigetto della petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le loro richieste. Chiusa l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali conclusivi nei quali hanno riconfermato le loro domande. Statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha accertato che le affermazioni “__________ __________ __________ (__________), tra i cui promotori vi è __________ __________, vi è il potere __________ ” e “__________ opera con __________, società di __________ ”, contenute nel noto articolo sono lesive della personalità degli attori e ha ordinato alla convenuta – sotto comminatoria penale – di pubblicare a sue spese il dispositivo della sentenza, secondo i modi indicati nei considerandi, sui quotidiani __________ __________, __________ __________, __________, __________ e __________ __________. Le indennità rivendicate per torto morale e per danno materiali sono state respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 6000.–, sono state poste per un terzo a carico degli attori in solido e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle controparti fr. 6000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta la società __________ __________ è insorta con un appello del 29 aprile 2002 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, le richieste di pubblicazione del dispositivo siano respinte e che gli oneri processuali siano ripartiti diversamente. Nelle loro osservazioni dell11 giugno 2000 (recte: 2002) __________ __________i, __________ __________ __________ __________ e __________ __________ (ora __________ __________ __________ in liquidazione) propongono di respingere l'appello e con ricorso adesivo instano perché la convenuta sia tenuta a versare fr. 15 000.– a __________ __________ e fr. 5000.– ciascuno a __________ __________ __________ e __________ __________ __________ a tacitazione del torto morale. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2002 la convenuta postula la reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che le note affermazioni contenute nell'articolo apparso il __________ 1998 da __________ __________ non solo ledevano la personalità degli attori, ma erano state riprese anche da altri quotidiani. Ciò posto, egli ha ordinato alla convenuta di far pubblicare a sue spese e sotto comminatoria dell'art. 292 CP il dispositivo della sentenza su __________ __________, __________ __________, __________, __________ e __________ __________. Inoltre egli ha imposto la pubblicazione di un'introduzione, in modo che il dispositivo risultasse inserito nel contesto della vicenda e, per i quotidiani albanesi, la traduzione del dispositivo in quella lingua. Il Pretore ha respinto invece le domande di risarcimento per torto morale, rilevando che gli attori ottengono una certa soddisfazione dalla pubblicazione del dispositivo della sentenza e che essi non hanno dimostrato di avere patito una particolare sofferenza morale. La pretesa di risarcimento del danno presentata da __________ __________ è stata respinta, infine, poiché non provata.
I. Sull'appello principale
2. L'appellante non contesta la violazione della personalità degli attori, ma sostiene che, ordinando la pubblicazione del dispositivo su __________ __________, la relativa traduzione sui due quotidiani __________ e stabilendo che il dispositivo dovrà essere preceduto da un cappello introduttivo, il Pretore ha giudicato oltre a quanto chiesto dagli attori. A suo parere poi la misura è sproporzionata, poiché dopo oltre tre anni dall'apparizione dell'articolo la pubblicazione del dispositivo non è suscettibile di far cessare la lesione della personalità ma, se mai, di riproporla. Per l'appellante la pubblicazione dovrebbe riguardare tutt'al più il suo solo quotidiano, non potendo esserle imputate le lesioni della personalità commesse da altri, né può esserle imposta una spesa esorbitante solo perché altri giornali hanno deciso di scrivere articoli sugli attori. Per quanto riguarda gli altri quotidiani, singolarmente, essa fa valere che __________ __________ non ha ripreso le affermazioni lesive contenute nel suo articolo, ma si è limitato a riferirvisi circa i colloqui intercorsi tra __________ __________ e __________ __________, descrivendo poi la situazione di __________ in maniera autonoma. Quanto alla __________, essa ha citato solo alcuni stralci dell'articolo, permettendo a __________ __________ di esporre la sua posizione. __________ ha sviluppato argomentazioni proprie, con un accenno puramente di scorcio al quotidiano romando (per altro neppure citato). Infine su __________ __________ è apparsa unicamente una traduzione di parte dell'articolo, sicché __________ __________ non può esserne ritenuto responsabile.
3. Giusta l'art. 28a cpv. 2 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere che una rettifica o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha postulata, se la lesione della personalità è stata portata a conoscenza di terzi e se la misura è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 136, n. 1005 segg.).
a) In concreto è pacifico che gli attori non hanno espressamente chiesto di pubblicare il dispositivo su __________ __________, né di tradurlo in __________, né di far precedere la pubblicazione da un testo introduttivo, ed è vero altresì che in linea di principio il giudice deve attenersi ai limiti delle domande (art. 86 CPC). In materia di protezione della personalità, tuttavia, il principio non è assoluto (Tercier, op. cit., pag. 130, n. 951). Ove l'attore postuli la pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice, che gode di un ampio margine di apprezzamento (DTF 126 III 217 consid. 5a), precisare quando, dove e come ciò debba avvenire (Tercier, op. cit., pag. 138, n. 1016; Riklin, Die Urteilspublikation aus straf- und zivilrechtlicher Sicht, in: Medialex 1997, pag. 29). Nella fattispecie il quotidiano francese __________ __________ ha pubblicato __________ 1999 un articolo sui contatti tra __________ __________, la __________ e __________ (doc. 9). La pubblicazione del dispositivo dovendo raggiungere per quanto possibile la medesima cerchia di destinatari che hanno avuto conoscenza della lesione della personalità (DTF 126 III 216 consid. 5a), l'ingiunzione del Pretore poteva senz'altro riferirsi anche a quel quotidiano (v. anche Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 10 ad art. 28a CC; Tercier, op. cit., pag. 138, n. 1017). Sulla proporzionalità e l'adeguatezza dell'ordine si tornerà in appresso. Per quel che concerne la traduzione in lingua __________, vale la stessa regola. Del resto, solo così si permette di raggiungere lo scopo della comunicazione per i lettori di quelle testate.
b) Quanto all'ordine di far precedere la pubblicazione da un cappello introduttivo, l'art. 28a cpv. 2 CC offre una scelta tra vari modi comunicazione, che possono finanche essere combinati o cumulati (DTF 126 III 216 consid. 5a; Meili, op. cit., n. 12 ad art. 28a CC). Il giudice può quindi ordinare la pubblicazione integrale o parziale del dispositivo o dei considerandi o, ancora, di un'altra sua dichiarazione (Tercier, op. cit., pag. 137,
n. 1011). Egli può pertanto adattare la pubblicazione al caso specifico, tenendo conto dell'eco raggiunta dalla lesione della personalità (DTF 126 III 217 consid. 5a). In concreto, per eliminare l'impressione negativa suscitata nei lettori, occorreva in effetti collocare il dispositivo nel suo contesto, sicché solo con un preambolo si sarebbe conseguito lo scopo. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
4. L'appellante censura l'ordine di far apparire il dispositivo della sentenza su altri quotidiani. Ora, scopo della pubblicazione è di eliminare gli effetti correlati alla lesione della personalità (DTF 126 III 216 consid. 5a con riferimenti; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, 4a edizione, Berna 1993, pag. 157; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, Basilea 1995, pag. 154, n. 582). E siccome la pubblicazione deve correggere la sfavorevole immagine suscitata dall'articolo apparso sulla stampa, la comunicazione deve pervenire, se possibile, a tutti coloro che hanno saputo della lesione (DTF 126 III 216 consid. 5a). Spetta al giudice stabilire la forma della comunicazione, che secondo la cerchia dei destinatari può avvenire anche su vari giornali (Tercier, op. cit., pag. 138, n. 1017; Riklin, op. cit., pag. 29).
a) In concreto, accertata la lesione della personalità, la pubblicazione del dispositivo sul quotidiano che l'aveva commessa appare senza dubbio una misura idonea a eliminarne le conseguenze. Poco importa che dall'apparizione dell'articolo siano passati più di tre anni: il tempo trascorso dalla lesione della personalità non ostacola la pubblicazione del dispositivo (DTF 126 III 217 consid. 5b). Caso mai spetta all'attore valutare se la pubblicazione sia idonea a produrre l'effetto contrario di quello voluto (Tercier, op. cit., pag. 137, n. 1007). Del resto le moderne tecniche di archiviazione elettronica permettono la consultazione di articoli anche a distanza di tempo, sicché gli effetti di affermazioni lesive della personalità possono perdurare a distanza d'anni (DTF 127 III 485 consid. 1c aa). Ne segue che la decisione del Pretore di ordinare la pubblicazione su __________ __________ merita tutela.
b) Quanto a __________ __________, nel suo articolo dell'__________ 1999 (doc. 9) sono stati invero sottolineati i legami della __________ con la __________, che però non riguardano la creazione di una televisione di lingua __________. L'accenno a __________ __________ si riferisce unicamente ad azioni giudiziarie minacciate da __________ __________ contro il giornale per avere rivelato i suoi incontri con __________ __________. Ora, a prescindere dal fatto che tali colloqui sono ammessi, la convenuta vi ha fatto menzione solo in un articolo successivo, apparso il __________ 1999 (doc. M). Le affermazioni lesive della personalità contenute nell'articolo del __________ 1998 non sono state riprese né ribadite dal quotidiano __________. Poco giova che, come pretendono gli appellanti, l'articolo sia stato ispirato da __________ __________. Decisivo è che il pezzo non contenga le affermazioni incriminate. Non occorre quindi correggere l'impressione negativa suscitata. La pubblicazione del dispositivo di una sentenza che accerta la lesione della personalità degli attori (uno dei quali nemmeno menzionato nell'articolo) non appare pertanto una misura adeguata. Su questo punto l'appello è fondato.
c) L'articolo apparso il __________ 1998 su __________ (doc. Z) riporta le affermazioni lesive della personalità degli attori contenute nell'articolo pubblicato il giorno prima da __________ __________. La pubblicazione del dispositivo della sentenza risulta quindi un mezzo adeguato per eliminare la falsa impressione che la pubblicazione lesiva della personalità ha suscitato nei lettori di quel quotidiano. Certo, il pezzo riporta anche la presa di posizione di __________ __________, ma ciò non è determinante. La comunicazione è ammissibile anche nel caso in cui il giornale pubblichi una risposta a norma dell'art. 28g segg. CC (DTF 104 II 5) e l'interesse degli attori alla pubblicazione sarebbe potuto venire meno in caso di ritrattazione dal parte dell'editore, ciò che per altro non si è verificato in concreto. Su questo punto l'appello si rivela quindi privo di buon diritto.
d) Il giornale di lingua __________ __________ __________ ha praticamente tradotto l'articolo comparso su __________ __________, menzionando, in calce al brano, la fonte e il nome del giornalista che l'aveva scritto (doc. F e M). La pubblicazione del dispositivo della sentenza, tradotto in __________, appare senz'altro una misura adeguata. È possibile che la pubblicazione non sia garantita, anche perché a giornali che non sono parti in causa tale obbligo non può essere imposto (Tercier, op. cit., pag. 139, n. 1027; Meili, op. cit., n. 9 ad art. 28a CC; Bucher, op. cit., pag. 155, n. 585; Riklin, Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 223), ma ciò non significa che la convenuta debba vedersi esonerare dall'ingiunzione. Quanto alle spese di pubblicazione, esse non possono presumersi eccessive. Per tacere del fatto che si cercherebbe invano un accenno qualsiasi all'ammontare dei costi, l'onere imposto all'interessata non appare in manifesta sproporzione con la lesione della personalità subita dagli attori.
e) Per quel che concerne l'altro giornale di lingua __________, __________ ha invero evocato la prospettata creazione di una televisione di lingua __________, ma l'argomento è stato sviluppato diversamente (doc. G e N). È vero che il pezzo accenna a una notizia apparsa su una “prestigiosa rivista svizzera” circa il fatto che __________ è un progetto serbo e che il suo finanziatore (____________________) è collaboratore di esso. Tale genericità non permette però di ricondurre la lesione della personalità alla convenuta, sicché la pubblicazione del dispositivo della decisione non appare una misura necessaria né idonea a eliminarne le conseguenze. Su questo punto l'appello merita accoglimento.
5. L'appellante censura infine la suddivisione degli oneri processuali di prima sede, che chiede di porre per tre quarti – o, in caso di accoglimento dell'appello, per quattro quinti – a carico degli attori e non, come ha deciso il Pretore, in ragione di due terzi a suo carico. Ora, nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
a) L'azione a protezione della personalità e quella intesa al risarcimento del danno (e alla riparazione del torto morale) sono distinte. La prima, contrariamente alla seconda, non ha carattere pecuniario, come quella intesa alla pubblicazione del dispositivo (Tercier, op. cit., pag. 108, n. 773 seg. e pag. 237, n. 1788). Dottrina e giurisprudenza ritengono inoltre che, ove una contestazione verta sia su un diritto di carattere pecuniario sia su un diritto di carattere non pecuniario, il ricorso per riforma al Tribunale federale sia ammissibile senza riguardo a questioni di valore se le due azioni sono strettamente connesse e se la pretesa pecuniaria è accessoria a quella non pecuniaria (DTF 80 II 30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.4 ad art. 44). Nella fattispecie la petizione aveva duplice natura. Quanto alle richieste pecuniarie in riparazione del torto morale e in risarcimento del danno, esse erano non solo strettamente legate, ma anche chiaramente accessorie all'azione di accertamento, ove appena si pensi che dipendevano dal formale accoglimento di quest'ultima (e non solo da un accertamento meramente pregiudiziale circa la natura illecita della lesione). Non a caso, del resto, le pretese di risarcimento e di torto morale erano fatte valere in second'ordine, dopo la domanda di accertamento. Ciò posto, la causa promossa in concreto dagli attori andava equiparata ai processi senza valore litigioso (nel senso dell'art. 14 CPC).
b) In concreto gli attori sono risultati vittoriosi sull'accertamento della lesione della personalità e, parzialmente, sulla richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, ma sono usciti sconfitti sulle richieste di vietare la pubblicazione di nuovi articoli, sulle richieste di indennità per torto morale e risarcimento dei danni, come pure sulle richieste formanti oggetto della procedura cautelare. Nel ritenere la convenuta soccombente per due terzi, il Pretore non ha solo emanato un giudizio discutibile, ma è caduto in un eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti che la lesione della personalità degli attori è stata accertata, è altrettanto vero che le domande apparivano palesemente esagerate. Tutto sommato, in concreto non si vede ragionevolmente come si sarebbe potuto giustificare una decisione che si scostasse dal riparto a metà delle spese e dalla compensazione delle ripetibili, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che competeva al primo giudice. Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti.
II. Sull'appello adesivo
6. Gli attori insorgono contro la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, che rivendicano per la sofferenza inferta loro dall'infamante accusa di collaborazione con il regime di __________ __________ e dal pericolo di essere esposti a rappresaglie. Pur rinunciando a gran parte della somma chiesta con la petizione (complessivamente fr. 90 000.–), essi reputano che un indennizzo di fr. 15 000.– per __________ __________ e di fr. 5000.– per ciascuna delle società attrici sia pur sempre ragionevole e commisurato alla gravità dell'offesa. Il Pretore ha respinto la domanda appunto perché gli attori non avevano dimostrato di avere provato una particolare sofferenza e perché con la pubblicazione del dispositivo sui giornali che avevano dato risalto alla notizia essi ottenevano sufficiente soddisfazione. Donde, in sintesi, i mancati estremi dell'art. 49 CO.
7. Gli appellanti deplorano – come detto – la gravità dell'accusa consistente nel fatto di collaborare con un regime dittatoriale e criminoso come quello di __________ __________, la quale ha leso l'immagine pubblica delle società attrici e ancor più quella di __________ __________, la cui posizione è ulteriormente aggravata dal fatto di essere originario del __________. Essi non spendono una parola tuttavia per indicare quali elementi istruttori avvalorerebbero non solo il loro sentimento di rabbia e sdegno, ma anche la particolare sofferenza patita. Per volontà del legislatore “il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice” (FF 1982 II __________n. __________). Il versamento di un'indennità, in altri termini, non è la regola: secondo il testo stesso dell'art. 49 cpv. 1 CO essa si giustifica solo ove all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richiedente perciò “allegare e provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale” (DTF 120 II 98 consid. 2b).
Qualche autore (citato da Meili op. cit., n. 17 ad art. 28a CC) reputa invero tale orientamento fin troppo rigoroso. Comunque si opini al riguardo, resta il fatto che in concreto gli attori hanno dimostrato la gravità dell'offesa, ma nulla hanno allegato circa una qualunque sofferenza personale. Bastasse ciò per assegnare un indennizzo, qualsiasi grave offesa giustificherebbe automaticamente la corresponsione di una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo della giurisprudenza. Si aggiunga che nella sentenza citata dagli appellanti questa Camera aveva riconosciuto un'indennità per torto morale poiché dopo la pubblicazione di articoli di stampa denigratori la persona lesa aveva dimostrato l'insorgenza di disturbi psicofisici (I CCA, sentenza del 14 giugno 1999 in re. F., consid. 6b in fine), ciò che non è lontanamente il caso in esame. Ne segue che l'appello adesivo, destituito di fondamento, dev'essere respinto.
III. Sulle spese e le ripetibili
8. Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta ottiene di non pubblicare il dispositivo della sentenza su tutti i giornali indicati dal Pretore e vince parzialmente sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede. Si giustifica pertanto di porre la tassa di giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguono la totale soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla convenuta un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.2 È fatto ordine a __________ __________ __________, __________, di pubblicare a proprie spese il dispositivo integrale della presente sentenza sui quotidiani __________ __________, __________ e __________ __________, nei modi indicati dai considerandi, entro dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima.
2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 6000.– e le spese, da anticipare dagli attori, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1 200.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderà alla convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
V. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario