Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.2002 11.2002.46

May 3, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,064 words·~5 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00046

Lugano 3 maggio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n.__._____ (rappresentanza provvisoria) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

Commissione tutoria regionale __________, __________

A  

__________ __________, __________ (patrocinata dal lic. iur. __________ __________, studio legale __________ -__________ -__________ -__________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 23 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 15 aprile 2002 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale au­torità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 1° marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 2 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1919), degente all'Ospedale __________ __________ di __________. Lo stesso giorno la Commissione tutoria ha provvisoriamente privato __________ __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore __________ __________, segretario comunale di __________.

                                  B.   Contro la decisione citata __________ __________ ha introdotto ricorso il 18 marzo 2002 alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del provvedimento. Con decisione del 21 mar­zo 2002 l'autorità di vigilanza ha conferito al ricorso effetto sospensivo. Un appello presentato il 5 aprile 2002 da __________ __________ contro tale provvedimento è tuttora pendente (inc. __________.__________.__________).

                                  C.   Statuendo il 15 aprile 2002, l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese. Insorta il 23 aprile 2002 con un appello contro la decisione predetta, __________ __________ postula l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza affinché esamini nel merito il suo ricorso. L'appello non è stato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ammissibile.

                                   2.   L'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso tardivo dopo avere accertato che la decisione 1° marzo 2002 della Commissione tutoria, inviata lo stesso giorno all'interessata per lettera raccomandata, era stata ritirata da __________ __________ __________ __________ il 4 marzo 2002. L'appellante obietta che __________ __________ __________ __________, senza essere al beneficio di una procura, ha ritirato di sua iniziativa e a sua insaputa la raccomandata. E siccome la destinataria è venuta a conoscenza della decisione solo il 7 marzo 2002, il termine di ricorso scadeva il 18 marzo 2002, onde la tempestività del ricorso.

                                   3.   Dagli atti risulta che la decisione della Commissione tutoria regionale, intimata per raccomandata a “__________ __________i, via __________ __________, ____________________ ” (ricevuta postale), è stata ritirata da __________ __________ __________ __________ il __________ 2002 (dichiarazione del 12 aprile 2002 dell'Ufficio __________ di __________. Ora, è possibile che __________ __________ __________ __________ non fosse in possesso di una procura scritta, ma ciò poco importa. Il potere di rappresenza può essere conferito invero per atti concludenti, in particolare quando l'avviso di ritiro è presentato da una persona conosciuta dai servizi postali (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. I, n. 1.3.4 ad art. 32; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, nota 417 all'art. 120). Nella fattispecie __________ __________ __________ __________ risulta avere ritirato per quattro mesi la corrispondenza indirizzata alla ricorrente (dichiarazione del 24 aprile 2002 dell'Ufficio __________ di __________). Inoltre, l'appellante medesima ha affermato che __________ __________ __________ __________, sua grande amica, possiede le chiavi di casa sua e sin dal suo ricovero __________ si occupa degli affari correnti, ritira la posta, paga le fatture, cura le necessità della casa e, a sua richiesta, ha finanche interpellato un avvocato (opposizione alla designazione di __________ __________ come rappresentante, del 18 marzo 2002, pag. 4). Del resto, mal si comprenderebbe come l'amica potesse avere con sé l'avviso di ritiro lasciato nella cassetta delle lettere se non ne avesse avuto le relative chiavi. Nelle circostanze descritte __________ __________ __________ __________ deve pertanto essere considerata ausiliaria della destinataria. E siccome il plico raccomandato è stato ritirato il 4 marzo 2002, il termine per impugnare la decisione è cominciato a decorrere quel giorno. Ne discende che il ricorso, del 18 marzo 2002, va dichiarato tardivo.

                                   4.   Né può dirsi che l'appellante non dovesse attendersi una decisione dell'autorità tutoria. Dall'indagine svolta dal Servizio sociale di __________ risulta che l'interessata è stata sentita sulla necessità di adottare delle misure tutelari, da essa categoricamente rifiutate (relazione del dott. __________ __________, dell'11 febbraio 2002). Del resto, come si è visto, l'interessata ha – diligentemente – incaricato __________ __________ __________ __________ di ritirare la corrispondenza e di occuparsi degli affari correnti, di modo che l'inoltro tardivo del ricorso non è dovuto alla sua degenza in ospedale, tanto meno se si pensa che solo il 14 marzo 2002 essa ha conferito a un legale il mandato di rappresentarla. Nemmeno si può rimproverare all'au­torità di vigilanza un formalismo eccessivo per avere applicato con rigore una norma di procedura, il mancato rispetto dei termini di ricorso comportando l'irricevibilità del rimedio giuridico senza possibilità di esame del merito. Infine non si può dire che la ricorrente sia stata privata del suo diritto di impugnazione, poiché esso va esercitato conformemente alle norme di procedura, in particolare nel rispetto dei termini. Ne discende in ultima analisi che l'appello, infondato, è destinato all'insuccesso.

                                   5.   Gli oneri processuali, contenuti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico di __________ __________. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – lic. iur. __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria __________ __________, __________.

                                         Comunicazione a:

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2002.46 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.05.2002 11.2002.46 — Swissrulings