Incarto n. 11.2002.00040
Lugano 18 giugno 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __._____.______ (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 dicembre 2000 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);
premesso che __________ __________ (1963) e __________ nata __________ (1960) si sono sposati a __________ il __________ 1988 e che dalla loro unione sono nati i figli __________ (1989) e __________ (1993);
posto che il 22 marzo 2002, statuendo su un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 12 dicembre 2000 da __________ __________, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare mensile di 1391.– per la moglie (ridotti a fr. 1358.50 mensili tra il 9 luglio e il 1° settembre 2001) e di fr. 1050.– per ciascun figlio, come pure a versare una provvigione ad litem di fr. 3000.–;
rilevato che contro la citata decisione __________ __________ è insorto l'8 aprile 2002 con un appello nel quale ha chiesto la riduzione del contributo alimentare per la moglie e la soppressione della provvigione di causa;
constatato che il 6 maggio 2002 __________ __________ ha presentato a sua volta appello adesivo contro la medesima sentenza, nel quale ha postulato l'aumento del contributo alimentare per sé;
preso atto che il 27 maggio 2002 __________ __________ ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso;
ricordato che il ritiro dell'appello equivale per principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto che l'appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell'ap-pello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151; Poudret, Commentaire de l'OJF, Berna 1990, n. 2.7 ad art. 59 e 61), di modo che la parte che ritira l'appello principale deve – di regola – sopportare le conseguenze pecuniarie legate alla caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);
stabilito che nella fattispecie non vi sono motivi per scostarsi da tali principi;
considerato che nella commisurazione delle ripetibili si deve tenere conto dell'impegno profuso dalla legale di __________ __________ per la stesura delle osservazioni all'appello e dell'appello adesivo (art. 17 TOA);
valutato in ogni modo che la tassa di giustizia deve essere adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.
3. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia unica fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________ __________, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– complessivi per ripetibili di appello.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario