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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.06.2002 11.2002.39

June 18, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,734 words·~9 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00039

Lugano 18 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____.______ (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 dicembre 1999 da

__________ __________ __________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

Contro

__________ __________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________o),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 27 marzo 2002 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale dei coniugi;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione dell'8 aprile 2002 presentata da __________ ____________________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ __________ (1960) cittadino __________, e __________ nata __________ (1966), cittadina __________, si sono sposati a __________ il

                                         __________ 1993. Dall'unione è nata ____________________ il __________ 1994. Il 4 dicembre 1998 ____________________ __________ __________ ha promosso azione di separazione. __________ __________ __________ si è opposto alla separazione e in via riconvenzionale ha chiesto il divorzio. La moglie ha dapprima avversato la domanda di divorzio, ma poi ha chiesto a sua volta, il 6 dicembre 1999, la mutazione della sua domanda in azione di divorzio. In seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio la causa è stata trattata come divorzio su richiesta comune con accordo parziale, che è attualmente in fase di istruttoria.

                                  B.   Nel frattempo, con istanza del 6 agosto 1999 __________ __________ __________ ha sollecitato l'autorizzazione a vendere l'abitazione coniugale (particella n. __________ RFD di __________) al prezzo di fr. 575 000.–, con deduzione dal ricavo della tassa sugli utili immobiliari e di eventuali provvigioni, come pure a pagare il debito ipotecario e gli altri debiti verso terzi. Alla discussione del 6 ottobre 1999 __________ __________ __________ ha proposto il rigetto dell'istanza o, in via subordinata, il rilascio dell'autorizzazione a vendere l'immobile a un acquirente identificabile e al miglior offerente. Esperita l'istruttoria, nei memoriali conclusivi le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro domande. La moglie ha chiesto l'iscrizione, nondimeno, di un diritto di abitazione sull'intero stabile per la durata di 15 anni nel caso in cui l'immobile fosse ritirato dal marito. Quest'ultimo si è dichiarato d'accordo con il diritto di abitazione, limitato però a due anni sul piano terreno e sul primo piano (senza la cantina), sempre che l'immobile fosse stato da lui ritirato. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale.

                                  C.   Con decreto cautelare del 27 marzo 2002 il Pretore ha autorizzato __________ __________ __________ a “ritirare” la particella n. __________ RFD di __________, assumendo a titolo esclusivo il debito ipotecario, versando sul conto della Pretura fr. 105 000.– a copertura dei debiti verso terzi e fr. 85 000.– per l'aumento spettante alla moglie, oltre che a produrre una dichiarazione nella quale vari creditori liberano __________ __________ __________, con assunzione integrale dei debiti da parte del marito. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto il Pretore ha autorizzato __________ __________ __________ a vendere l'immobile sulla base del valore stimato dal perito, con deduzione dei vari tributi pubblici. In tutti i casi è stato riconosciuto alla moglie un diritto di abitazione sull'intero fondo fino al 12 aprile 2004. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro il citato decreto è insorta l'8 aprile 2002 __________ __________ __________ con un appello nel quale chiede che i tutti i dispositivi siano annullati e la causa ritornata al Pretore per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 __________ __________ __________ propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Nella misura in cui chiede l'annullamento del decreto impugnato e il rinvio della causa al Pretore per nuovo giudizio, l'appellante formula una conclusione irricevibile, l'appello essendo un rimedio eminentemente riformatorio, non cassatorio (art. 309 cpv. 4 e 326 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e annotato, Lugano 2000, n° 1 ad art. 307; da ultimo: I CCA, sentenza 6 febbraio 2002 nella causa N., consid. 3). Dalle motivazioni del ricorso si desume nondimeno che l'interessata si oppone all'attribuzione dell'immobile al marito e postula una maggior durata del diritto di abitazione. Ancorché al limite della sufficienza formale, su questi punti l'esposto può essere vagliato nel merito. Per quanto riguarda invece l'eventuale vendita dell'immobile e le relative condizioni, l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Pretore, né dal suo memoriale risulta quali approfondimenti il Pretore avrebbe dovuto compiere. Su tali questioni il ricorso va dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 5 CPC con riferimento al cpv. 2 lett. f).

                                   2.   Dopo avere definito l'immobile come acquisto e accertato che il marito è iscritto quale unico proprietario, Il Pretore ha rilevato che non rientra nelle sue facoltà modificare tale iscrizione e ha lasciato il fondo in proprietà del marito, con riparto del saldo fra i coniugi dopo pagamento dei debiti. Egli ha escluso inoltre che la casa costituisse ancora l'abitazione coniugale, poiché da anni le parti vivono per conto proprio e non si intravedono ragionevoli possibilità di riconciliazione. Il primo giudice ha poi fissato le con­dizioni sia nell'ipotesi di conservazione dell'immobile da parte del marito sia nel caso di vendita. Quanto al diritto di abitazione, egli ha ritenuto che alla figlia __________ andasse garantita una certa continuità abitativa, motivo per cui ha fissato al 12 aprile 2004, giorno del decimo compleanno della ragazza, la scadenza del diritto. Il Pretore ha ritenuto tale soluzione giustificata anche dal profilo finanziario, poiché le ristrettezze economiche in cui versa la moglie impediscono di imporle il pagamento di un'indennità.

                                   3.   L'appellante contesta l'assegnazione dell'immobile al marito, sostenendo che il fondo è tuttora l'abitazione coniugale, dove lei abita con la figlia, sicché qualsiasi cambiamento va ponderato anche nell'interesse della ragazza. La quale, per di più, è molto sensibile e mal sopporterebbe un cambiamento delle sue abitudini di vita. L'appellante soggiunge che il biennio concesso dal Pretore non coincide neppure con la fine dell'anno scolastico e che essa non è stata messa in condizione di manifestare il suo interesse per l'acquisto dell'immobile. Ritiene infine che l'attribuzione della casa a sé medesima rispetti meglio gli interessi della famiglia.

                                   4.   Che l'immobile in questione sia tuttora l'alloggio coniugale è possibile (sulla nozione: DTF 118 II 490 consid. 2), ma ciò non giova all'interessata. Intanto, a determinate condizioni, il giudice può autorizzare il coniuge proprie­tario dell'alloggio familiare a vendere la casa (art. 169 cpv. 2 CC), seppure l'altro coniuge non sia d'accordo. Inoltre, il Pretore è stato chiamato in concreto a statuire anche sulla liquidazione (parziale) del regime dei beni. Dagli atti risulta che nel memoriale del 29 novembre 2001 il marito chiedeva di poter “ritirare la particella n. __________” come “primo passo intermedio verso la liquidazione del regime dei beni” (pag. 2 in basso). Da parte sua la moglie, nelle conclusioni del 3 dicembre 2001, chiedeva al primo giudice di pronunciarsi, già in ambito cautelare, sul diritto di abitazione previsto dall'art. 121 cpv. 3 CC e “sulla richiesta di cui alla domanda cautelare del 16/26 agosto 1999 inoltrata dal signor __________ __________, a valere qua­le passaggio intermedio della liquidazione definitiva del regime matrimoniale ponendo tasse e spese a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili”. Ancorché tale formulazione non sia un esempio di chiarezza, l'allegato è successivo al memoriale del 2 luglio 2001, presentato nella causa di merito, nel quale essa medesima proponeva che il fondo rimanesse in proprietà del marito e che le fosse concesso un diritto di abitazione della durata di 15 anni. Ne segue che la richiesta di farsi attribuire il fondo, avanzata per la prima volta in appello, è irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si aggiunga che l'art. 121 CC non concede la possibilità di trasferire la proprietà dell'immobile in caso di divorzio, e che l'interesse preponderante all'assegnazione della casa può essere fatto valere solo nel caso di scioglimento di una comproprietà (art. 205 cpv. 2 CC), ciò che non è il caso in concreto.

                                   5.   Per quanto riguarda la durata del diritto di abitazione, l'appellan­te rimprovera al Pretore di non avere tenuto in considerazione la situazione della figlia __________. Ora, nella fattispecie il Pretore ha concesso il diritto di abitazione fino al compimento del decimo anno di età della figlia, proprio considerando gli interessi di lei. Tale lasso di tempo può forse apparire breve, ma è sufficiente sia per la ricerca di una nuova dimora sia per preparare la figlia al cambiamento delle sue abitudini. Si aggiunga poi che l'appellante neppure si confronta con le motivazioni di natura finanziaria esposte dal Pretore. Per quel che concerne infine la scadenza al 12 aprile 2004, giudicata inopportuna poiché sfasata rispetto alla fine dell'anno scolastico, il padre ha accettato di prolungare il termine fino al 20 giugno 2004 (osservazioni, pag. 3 in alto). Trattandosi di acquiescenza, l'appello su questo punto deve essere accolto.

                                   6.   Gli oneri processuali seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Si rinuncia tuttavia a riscuotere l'esigua quota di spese che graverebbe l'appellato, la cui acquiscenza si riduce al prolungamento di due mesi del diritto di abitazione. L'appellante verserà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

                                         È riconosciuto a __________ __________ __________ un diritto di abitazione sull'intera particella n. __________RFD di __________ fino al 20 giugno 2004.

                                         L'ammontare e la remunerazione di tale diritto di abitazione saranno decisi con il merito.

                                         Il diritto di abitazione sarà iscritto a registro fondiario dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario