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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.05.2002 11.2002.36

May 10, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·762 words·~4 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00036

Lugano 10 maggio 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._______ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________)  

Contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________);   

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 2 aprile 2002 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 marzo 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ __________ (__________1958) e __________ __________ (____________________1963) si sono sposati a __________ il __________ 1983 e che dal matrimonio sono nati __________ (1984) e __________ (1989);

                                         che il 22 maggio 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distret­to di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'attribuzione dei figli, un contributo alimentare complessivo di fr. 3256.70 mensili per sé e i figli, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

                                         che alla discussione del 26 giugno 2001 __________ __________, dopo avere aderito alle richieste di separazione, di assegnazione dell'appartamento coniugale e di attribuzione dei figli, ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 676.– per la moglie e di fr. 880.– per il figlio __________;

                                         che lo stesso giorno le parti hanno concordato la separazione, l'assegnazione dell'appartamento coniugale all'istante e l'attribuzione dei figli alla madre, riservato il diritto di visita del padre;

                                         che, esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del 22 novembre 2001 le parti hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo;

                                         che __________ __________ ha ribadito le sue domande a protezione dell'unione coniugale, aumentando però la richiesta di contributo alimentare per sé e i figli a fr. 3990.90 men­sili, più la metà dell'eccedenza risultante dopo il pagamento dei debiti;

                                         che sulla questione dei contributi alimentari __________ __________ si è rimesso al prudente giudizio del Pretore;

                                         che con sentenza del 18 marzo 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 2324.– mensili per la moglie, uno di fr. 330.– mensili per __________ fino alla maggiore età e uno di fr. 806.– mensili per __________;

                                         che contro tale sentenza __________ __________ è insorto con un ap­pello del 2 aprile 2002 chiedente la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 2062.– mensili;

                                         che nelle sue osservazioni del 24 aprile 2002 __________ __________ propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato;

e considerando

in diritto:                        che l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta esplicitamente nuovi mezzi di prova in sede di appello, salvo per quanto riguarda i figli minorenni, al cui proposito si applica – in virtù del diritto federale – il principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio);

                                         che in concreto litigioso è unicamente il contributo per la moglie, l'appellante non contestando quello fissato dal Pretore per i figli;

                                         che, di conseguenza, il nuovo certificato di salario prodotto dall'appellante non è ammissibile;

                                         che, comunque sia, nel memoriale conclusivo del 22 novembre 2001 davanti al Pretore il convenuto si era espresso nei seguenti termini: “Si lascia quindi al prudente criterio del giudice di decidere sugli alimenti che il __________ __________ dovrà versare a moglie e figli” (pag. 2);

                                         che, ciò posto, l'appellante non è legittimato ad appellare il contributo per la moglie;

                                         che una parte non può infatti rimettersi prima alla discrezionalità del giudice e poi contestarne la decisione perché non gradita (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 16 ad art. 307 con riferimenti; II CCA, sentenza del 17 luglio 1990 in re P.);

                                         che nelle circostanze descritte l'appello si rivela inammissibile;

                                         che gli oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso concreto, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che l'appellante dovrà rifondere alla controparte, in ogni modo, un'adeguata indennità per ripetibili;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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