Incarto n. 11.2002.00035
Lugano 23 aprile 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __._____._______ (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con opposizione del 18 febbraio 2002 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________) contro
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 20 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha sciolto per divorzio su richiesta comune il matrimonio tra __________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1956). Non essendo intervenuto accordo sulle conseguenze del divorzio, salvo per quanto riguardava l'affidamento alla madre della figlia minorenne __________ (1985), l'esercizio congiunto dell'autorità parentale e il diritto di visita del padre, il Pretore ha fissato contributi alimentari per moglie e figlia, prevedendo inoltre quanto segue:
L'abitazione coniugale di Via __________ __________ ad __________ è assegnata a __________ __________, conformemente all'art. 121 cpv. 1 CC, con attribuzione a lui soltanto di diritti e obblighi risultanti dal contratto di locazione.
§ __________ __________ è tenuta a mettere a disposizione di __________ __________ l'abitazione coniugale entro la fine del terzo mese successivo alla crescita in giudicato di questa sentenza.
Un appello presentato il 1° ottobre 2001 da __________ __________ contro l'entità dei contributi alimentari è tuttora pendente (inc. __________.__________.__________/__________). Un successivo appello inoltrato da __________ __________ il 4 ottobre 2001 contro i contributi stessi e l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito è stato stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo con decreto del 13 novembre 2001 (inc. __________.__________.__________/__________).
B. L'8 febbraio 2002 __________ __________ ha intimato ad __________ __________ un precetto esecutivo civile, chiedendo la riconsegna dell'abitazione coniugale. L'escussa ha presentato opposizione il
18 febbraio 2002 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, che ha indetto il contraddittorio per il 28 febbraio 2002. A tale udienza le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 20 marzo 2002, il Pretore ha rigettato l'opposizione e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, ad __________ __________, tenuta a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata __________ ____________________ ha introdotto un appello del 2 aprile 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e conferimento a sé medesima dell'assistenza giudiziaria, l'opposizione al precetto esecutivo sia confermata. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica del giudizio impugnato, l'appello in esame è ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
2. Il Pretore ha rimosso l'opposizione al precetto esecutivo con l'argomento che il noto dispositivo della sentenza 7 settembre 2001 era passato in giudicato al momento in cui questa Camera aveva stralciato dai ruoli l'appello dell'escussa. Né il dispositivo era nullo, giacché la moglie era stata debitamente rappresentata in giudizio e aveva avuto la possibilità di esporre tutte le sue argomentazioni, oltre che di far esperire tutte le prove necessarie. La precettata ribadisce in questa sede che la sentenza di divorzio è nulla poiché il Pretore, pur avendo concesso l'autorità parentale congiunta, non ha sentito né fatto sentire la figlia. Inoltre, vista la conflittualità tra i genitori, il giudice avrebbe dovuto nominare un curatore per tutelare gli interessi della ragazza.
3. In concreto è vero che nella procedura di divorzio, contrariamente a quanto prescrive l'art. 144 cpv. 2 CC, la figlia __________ non è stata sentita né dal Pretore né da un terzo incaricato. Ed è vero altresì che nulla giustificava tale omissione, tanto meno ove si consideri che neppure un accordo apparentemente conforme all'interesse del figlio dispensava il giudice dall'audizione (Manaï, Prendre les droits de l'enfant au sérieux: le nouveau droit du divorce, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 110 seg.; Stettler, Les nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le divorce de leur parents, in: Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 152). Ciò non basta tuttavia perché la sentenza di divorzio sia considerata nulla. La nullità di una sentenza contro la quale è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere accertata soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per tali mezzi d'impugnazione (art. 146 CPC; Rep. 1994 pag. 367). Da tale principio è lecito scostarsi unicamente ove il sistema dei mezzi d'impugnazione non garantisca una protezione sufficiente (DTF 122 I 99 consid. 3a con riferimento). Nella fattispecie l'interessata aveva bensì appellato la sentenza di divorzio, ma oltre a lasciar decorrere infruttuoso il termine per il versamento dell'anticipo, nemmeno aveva censurato di nullità il dispositivo.
4. La nullità di una sentenza può essere accertata, invero, anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 146), ma ciò è possibile solo in casi eccezionali, nei quali il vizio sia grave e manifesto, sicché l'accertamento della nullità non metta a repentaglio la sicurezza giuridica (esempi in: DTF 122 I 99 consid. 3a; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 237 n. 24 e 25). Nel caso in esame né l'affidamento della figlia alla madre né l'autorità parentale congiunta né il diritto di visita del padre appaiono contrari al bene della figlia. Tutt'al più è stato violato il diritto – strettamente personale – della ragazza di esprimersi. Ma proprio per parare a casi del genere l'art. 419d cpv. 4 CPC conferisce al minorenne capace di discernimento il diritto di appellare il dispositivo della sentenza relativo all'autorità parentale, alle relazioni con i genitori o a eventuali misure di protezione del figlio. Tant'è che la sentenza gli va intimata personalmente (art. 419f cpv. 2 lett. b CPC). Si aggiunga che la nomina di un rappresentante non è automatica, ma avviene solo ove sia chiesta dal figlio capace di discernimento (art. 146 cpv. 3 CC) oppure nel caso di esercizio in comune dell'autorità parentale (Gardaz, L'autorité parentale conjointe après divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 182 seg.). D'altro lato non è dato di capire – né l'appellante indica – quali situazioni conflittuali o problematiche sulla posizione della figlia, insorte nella causa di divorzio, avrebbero giustificato una tale misura.
5. L'appellante sostiene che, al momento in cui è entrato in vigore il nuovo diritto, le parti, d'accordo sul principio del divorzio, hanno demandato al giudice la decisione su alcune conseguenze accessorie, senza formulare domande però in merito all'assegnazione dell'abitazione coniugale, sicché il giudice ha statuito oltre le domande. A torto. All'udienza del 24 febbraio 2000 i coniugi, dopo avere dichiarato di concordare sull'attribuzione dei figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale e custodia alla sola madre, hanno demandato al Pretore la decisione in merito alle conseguenze accessorie sulle quali sussisteva disaccordo, indicando, certo, solo l'ammontare dei contributi di mantenimento e la liquidazione del regime dei beni (doc. D). Ciò tuttavia non è determinante. Il giudice del divorzio deve pronunciare con un sindacato unico su tutte le conseguenze accessorie (principio dell'unità della sentenza di divorzio), tra le quali rientra anche l'assegnazione dell'alloggio coniugale (v. anche l'art. 121 CC). Del resto, entrambe le parti, nel rispettivo memoriale conclusivo, postulavano l'assegnazione dell'abitazione coniugale, di modo che il Pretore era tenuto a dirimere la controversia.
6. L'appellante afferma infine che l'assunzione probatoria è stata condotta in modo irregolare dal Pretore, poiché l'udienza di discussione prevista dall'art. 422b cpv. 2 CPC si è tenuta prima dello spirare del termine di riflessione di due mesi e non dopo, come dispone l'art. 422b cpv. 1 CPC. Ora, si conviene al riguardo che il Pretore non si è attenuto al Codice di procedura, ma ciò non basta per rendere nulla la sentenza (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1–3 ad art. 101). L'interessata avrebbe senz'altro potuto dolersi dell'irregolarità nell'appello introdotto a suo tempo. Per altro non risulta – né è preteso – che essa si sia vista precludere diritti fondamentali di procedura o abbia subìto un danno giuridico irreparabile. Ne discende che pure su questo punto l'appello si rivela palesemente infondato.
7. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contestuale al ricorso. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'appellato, cui il ricorso non è nemmeno stato trasmesso. La domanda di assistenza giudiziaria presentata con l'appello non può per il resto essere accolta, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La segretaria