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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.09.2002 11.2002.32

September 6, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,166 words·~26 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarti n° 11.2002.32 11.2002.71

Lugano 16 marzo 2004/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.107 (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 novembre 2001 da

__________ (patrocinata dall'avv. __________)  

contro    

__________ (patrocinato dall'avv. __________);    

giudicando ora sui decreti cautelari del 12 marzo 2002 con cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale dei coniugi e del 4 giugno 2002 con cui il Pretore ha respinto un'istanza tendente alla relativa modifica;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 marzo 2002 presentato da __________ (inc. 11.2002.32) contro il decreto cau­telare emesso il 12 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolta la richiesta di provvigione ad litem, subordinatamente di assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni all'appello del 12 aprile 2002;

                                         4.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 giugno 2002 presentato da __________ (inc. 11.2002.71) contro il decreto cau­telare emesso il 4 giugno 2002 dal medesimo Pretore;

                                         5.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         6.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ con le osservazioni all'appello del 1° luglio 2002;

                                         7.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (16 agosto 1960) ed __________ (10 aprile 1962), cittadini italiani, si sono sposati a __________ il 28 gennaio 1982. Dal matrimonio sono nati P__________ (il 25 dicem­bre 1982), V__________ (l'11 febbraio 1987, deceduta il 9 marzo successivo) e G__________ (il 2 aprile 1990). Il marito, aggiustatore meccanico, ha lavorato fino al 30 novembre 2001 per la __________, dopo di che ha riscosso indennità di disoccupazione. La moglie, aiuto-stru­mentista presso l'__________, ha percepito indennità giornaliere di malattia (pari all'80% dello stipendio) fino al 17 giugno 2002. I coniugi vivono separati dal 1° aprile 2001, quando __________ ha lasciato l'abitazione comune (particella n. 1816 RFD di __________, comproprietà dei coniugi) per trasferirsi in un appartamento nelle vicinanze.

                                  B.   Il 3 ottobre 2001 __________ si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a tutela dell'unione coniugale per ottenere l'attribuzione dell'abitazione coniugale, l'affidamento del figlio G__________ (riservato il diritto di visita della madre), un contributo alimentare di fr. 402.45 mensili per sé e uno di fr. 1005.– mensili per il figlio dal 1° giugno 2001 o, in via subordinata, uno di fr. 1340.– mensili per il solo figlio. Egli ha pure postulato una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Da parte sua, __________ o ha promosso il 9 novembre 2001 azione di divorzio, postulando la condanna del marito al rimborso di fr. 11 301.– con interessi per un ricovero dovuto a presunte violenze psichiche e alla rifusione di fr. 20 000.– corrispondenti alla metà del valore delle suppellettili domestiche, sollecitando altresì la vendita ai pubblici incanti dell'abitazione coniugale.

                                  C.   All'udienza del 14 novembre 2001, indetta per discutere l'istanza del marito, quest'ultimo ha sostituito – con l'accordo della moglie e del Pretore – l'istanza a tutela dell'unione coniugale con un'identica istanza di misure provvisionali. In quella sede __________ ha consentito a lasciare l'abitazione coniugale al marito fino alla vendita (sollecitata con l'azione di divorzio), rimettendosi per quanto riguardava l'affidamento di G__________ alla decisione del Pretore e offrendo un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il figlio qualora il giudice ne avesse attribuito la custodia al padre. __________ ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale del

                                         20 febbraio 2002 essa ha confermato le proprie richieste, mentre con le sue conclusioni del 28 febbraio 2002 __________ ha aumentato a fr. 1077.70 mensili il contributo preteso per sé e a fr. 1215.– mensili quello per il figlio, rispettivamente fr. 1550.– mensili quello in via subordinata per il solo figlio, riaffermando le altre domande. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.

                                  D.   Statuendo il 12 marzo 2002 sull'assetto provvisionale, il Pretore ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, cui ha affidato G__________ (riservato il diritto di visita della madre), ha fissato in fr. 1200.– mensili il contributo di mantenimento per il figlio e ha rinunciato a riscuotere spese, compensando le ripetibili. Entrambe le parti sono state poste al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro il decreto appena citato è insorto __________ con un appello del 22 marzo 2002 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che in parziale riforma del giudizio impugnato la moglie sia tenuta a versare un contributo alimentare di fr. 643.60 mensili per lui e uno di fr. 1215.– mensili per il figlio fino al 31 marzo 2002, rispettivamente di fr. 521.15 e di fr. 1460.– in seguito, o in via subordinata un contributo per il solo figlio di fr. 1550.– mensili fino al 31 marzo 2002 e di fr. 1770.– mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2002 __________ propone di respingere tanto l'appello quanto la domanda di assistenza giudiziaria, chiedendo una provvigione ad litem di fr. 2500.– o, subordinatamente, di essere posta anch'essa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  F.   Il 26 aprile 2002 __________ ha adito nuovamente il Pretore perché – inaudita parte – il contributo provvisionale in favore del figlio fosse ridotto a fr. 700.– mensili. Alla discussione dell'8 mag­gio 2002 il marito ha proposto di respingere l'istanza. Con decre­to cautelare del 4 giugno 2002 il Pretore ha rigettato l'istanza, senza riscuotere tasse o spese e senza assegnare ripetibili. Contro tale decreto __________ ha appellato il 13 giugno 2002 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso di veder accogliere integralmente la propria istanza. Nelle sue osservazioni del 12 aprile 2002 __________ propone di respingere l'appello e la richiesta di assistenza giudiziaria, postulando a sua volta quest'ultimo beneficio.

                                  G.   Il 3 luglio 2002 si è tenuta un'udienza indetta dalla giudice delegata di questa Camera per accertare la situazione valetudinaria e professionale dei coniugi. Il marito ha confermato di essere ancora disoccupato, pur seguendo un corso di locomotorista per il cantiere di __________, mentre la patrocinatrice della moglie ha comunicato che la sua cliente, in malattia da oltre due anni, non percepisce più alcuno stipendio, motivo per cui avrebbe instato per l'ottenimento di una rendita di invalidità piena. Con ordinanza a verbale la giudice delegata ha invitato quindi le parti a documentare formalmente la loro capacità lucrativa. Il 22 luglio 2002 __________ ha comunicato di avere sottoposto al Pretore, il 12 luglio 2002, “un'ulteriore istanza di misure provvisionali”. Una sua richiesta intesa alla sospensione della procedura d'appello introdotta dal marito è stata respinta dalla giudice delegata con decreto del 24 luglio 2002.

                                  H.   Il 6 settembre 2002 la giudice delegata ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi sui documenti da loro prodotti in ossequio all'ordinanza a verbale del 3 luglio 2002. __________ ha formulato le proprie osservazioni il 9 settembre 2002, mentre la moglie vi ha rinunciato con scritto del 17 settembre 2002.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente causa di divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure provvisionali”, fra le quali rientrano i contributi alimentari per il coniuge. Il criterio per la definizione dei contributi di man­teni­mento si fonda in tal caso sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenber­ger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ni 13, 19, 29 segg., in particolare n. 36 ad art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC). Per quanto attiene alla procedura, le misure provvisionali sono trattate con il rito sommario degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC). In appello vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono ammissibili (FamPra.ch 2001 pag. 128 consid. 1 e 2), riserva­ta l'applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a; Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8).

                                    I.   Sull'appello di __________ (inc. 11.2002.32)

                                   2.   Nelle sue osservazioni all'appello __________ reputa anzitutto che il marito non sia legittimato a chiedere un contributo alimentare per sé, avendo postulato unicamente la modifica del disposi­tivo relativo a quello per il figlio. Ora, giusta l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC l'atto d'appello deve contenere l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono dedurre dinanzi alla giurisdizione di secondo grado. L'appellante propone di rifor­mare il dispositivo sul contributo alimentare fissato dal Pretore nel senso di comprenderne uno in suo favore, come egli già postulava con l'istanza 14 novembre 2001. Inoltre dalle motivazioni emerge chiaramente la volontà di appellare, né è dato a divedere come la pretesa carenza formale possa avere recato pregiudizio all'appellata. Sotto questo aspetto l'appello, tempestivo, è quindi ricevibile.

                                   3.   Il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 3200.– mensili netti e quello della moglie in fr. 4200.–. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 3150.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, canone di locazione fr. 1300.–, premio della cassa malati fr. 191.–, spese d'automobile fr. 70.–, imposte stimate fr. 305.–), quello della moglie in fr. 2650.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 201.–, spese d'automobile fr. 235.–, imposte stimate fr. 225.–) e quello in denaro del figlio in fr. 1200.– dal 1° aprile 2002. Considerato che, con il proprio reddito, il marito è in grado di far fronte al fabbisogno personale, il primo giudice ha ritenuto che l'importo a disposizione della madre andasse destinato interamente al figlio.

                                   4.   L'appellante contesta in primo luogo l'ammontare del reddito del­la moglie, affermando che in caso di malattia con verosimile ripresa dell'attività lucrativa occorre fondarsi sul reddito medio conseguito negli ultimi 12 mesi. A torto. Trattandosi di lavoratori dipendenti, decisivo è – di regola – il salario netto conseguito al momento del giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2002.14 dell'8 marzo 2002, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11; Hausheer/ Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.31 e 01.49; Bräm/Hasenböhler in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 163 CC), a meno che faccia stato, in luogo del reddito effettivo, quello potenzialmente conseguibile facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5 nel mezzo, 121 III 299). Nella fattispecie, al momento in cui il Pretore ha statuito, la moglie era in malattia da quasi due anni. Non vi è quindi alcun motivo per dipartirsi da un reddito ipotetico superiore all'introito concretamente ritratto. Quanto al guadagno effettivo, dagli atti risulta che lo stipendio di __________, di fr. 3935.– mensili netti nel 2001, è diminuito nel 2002 a fr. 3831.– netti. Aggiungendo la quota di tredicesima (1/12 di fr. 3604.–), esso risulta pertanto di fr. 4235.–, rispettivamente di fr. 4131.– netti mensili (doc. E, P).

                                   5.   L'appellante sostiene che nel fabbisogno minimo della moglie non vanno considerate spese d'automobile. Ora, nel fabbisogno minimo di un coniuge possono essere inseriti costi per l'uso di un veicolo solo ove il mezzo sia destinato a trasferte professionali o sia necessario per motivi di salute o per l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Nel suo riassunto scritto del 14 novembre 2001 l'interessata si era limi­tata ad allegare una spesa per la vettura di fr. 100.– mensili (5° fo­glio in alto), senza dare spiegazioni. Il Pretore ha ammesso addirittura un costo di fr. 235.– mensili (fr. 100.–, più il premio dell'assicurazione e l'imposta di circolazione: doc. 10 e 11), motivandolo con la necessità di non precludere o ostacolare alla coniuge la ripresa di un'attività lavorativa (sentenza impugnata, pag. 6). Tale giustificazione non può essere condivisa, ove appena si consideri che lo stesso Pretore si è dipartito non dal reddito effettivo dell'interessata, bensì da quello – ridotto – conseguito durante il periodo di malattia. Dato nondimeno che nel fabbisogno minimo del marito (disoccupato) figura un'indennità di fr. 70.– mensili per lo stesso scopo, in ossequio alla parità di trattamento appare equo riconoscere anche nel fabbisogno minimo della moglie la medesima spesa.

                                         L'appellante contesta altresì che nel fabbisogno minimo della moglie siano compresi oneri d'imposta, poiché in caso di ristrettezze economiche essi non vanno considerati. Come si vedrà oltre, nondimeno, nella fattispecie i redditi della famiglia bastano a coprire i fabbisogni con le imposte (sotto, consid. 10). La rivendicazione non può quindi essere accolta. Quanto all'arrotondamento per eccesso del fabbisogno minimo della moglie (da fr. 2611.– a fr. 2650.–), che l'appellante censura, basti rilevare che il Pretore ha arrotondato per eccesso anche il fabbisogno minimo di lui (da fr. 3116.– a fr. 3150.–). A parte ciò, la metodica per il calcolo del contributo alimentare va applicata d'ufficio (DTF 114 II 31 consid. 7; Rep. 1994 pag. 297). E siccome in concreto la rettifica dei fabbisogni minimi impone un nuovo calcolo, nell'ambito del quale i fattori non saranno arrotondati, la doglianza è superata. Ciò premesso, il fabbisogno minimo dell'interessata risulta di fr. 2451.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione fr. 850.–, premio della cassa malati fr. 201.–, spese d'automobile fr. 70.–, imposte stimate fr. 230.–) fino al 31 dicembre 2001. A causa dell'aumento del premio della cassa malati, che passa a fr. 236.– mensili, dal gennaio del 2002 tale fabbisogno aumenta poi a fr. 2486.– mensili.

                                   6.   Il reddito del marito è stato fissato dal Pretore in fr. 3200.– netti mensili, tenuto conto che alle dipendenze della __________ egli guadagnava fr. 4442.– mensili. Avendo perso il lavoro, egli ha diritto di riscuotere dalla cassa disoccupazione indennità pari al­l'80% di tale stipendio, ossia fr. 3269.70 netti. Nelle proprie osservazioni all'appello __________ chiede che ci si attenga al reddito conseguito dal marito prima del licenziamento, quest'ultimo essendo nullo (ancorché non contestato) perché pronunciato durante il periodo di malattia. La richiesta è infondata. Seppure la disdetta data durante la malattia del dipendente fosse nulla, in effetti, rimane la circostanza che il contratto poteva essere validamente rescisso dal datore di lavoro una volta decorso il periodo prescritto dall'art. 336c cpv. 1 CO. Poiché __________ è stato assunto dalla __________ il 4 dicembre 2000, fino al 4 dicembre 2001 egli era nel primo anno di attività, durante il quale il periodo di protezione dalla disdetta è di 30 giorni (art. 336c cpv. 1 lett. b CO). Inoltre egli è nuovamente divenuto inabile al lavoro il 1° ottobre 2001, sicché il termine di 30 giorni sarebbe scaduto ancora nel primo anno d'attività. Il datore di lavoro avrebbe quindi potuto rinnovare la disdetta a fine ottobre, ponen­do termine al contratto già per la fine di dicembre. Una contestazione avrebbe avuto come esi­to, tutt'al più, di protrarre il contratto fino al 31 dicembre 2001, ma non oltre. Asserire che, non contestando il licenziamento, il marito abbia di fatto rinunciato a percepire lo stipendio accontentandosi delle indennità di disoccupazione, può valere solo fino al 31 dicembre 2001. Né sarebbe equo imputare al marito, dopo di allora, un reddito ipotetico superiore all'indennità di disoccupazione effettivamente percepita, dato che egli si è comunque attivato – senza successo – per trovare una nuova occupazione (doc. URC richiamati da questa Camera).

                                   7.   Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che nel costo dell'alloggio non siano stati compresi gli am­mortamenti ipotecari e fa valere un aumento della relativa spesa da fr. 1300.– a fr. 1980.– mensili. A torto. Nel calcolare il costo dell'alloggio il Pretore ha tenuto conto dell'intero importo dichiara­to dall'appellante (fr. 1980.–), salvo definirlo eccessivo (sentenza impugnata, pag. 7) e dedurre la quota che egli potrebbe pretendere dal figlio maggiorenne, come pure quella già inclusa nel fabbisogno del figlio minorenne. Ora, la partecipazione al costo dell'alloggio da parte del figlio maggioren­ne non è contestata (fr. 400.– mensili). Per quanto riguarda la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio G__________, seguendo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioven­tù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, essa corrisponde a un terzo della locazione. In concreto gli oneri ipotecari (incluso l'ammortamento di fr. 680.–) ammontano a fr. 1980.– mensili, cui sono da aggiungere le spese accessorie per lo smaltimento rifiuti (fr. 12.50) e per l'assicurazione dello stabile (fr. 55.50), non conteggiati dal Pretore ma sostanziati in prima sede (doc. 13 e 16), per un totale di fr. 2048.– mensili. Un terzo, pari a fr. 680.–, va inserito nel fabbisogno in denaro di G__________. L'onere locativo a carico del marito è quindi di fr. 968.– mensili (fr. 2048.– ./. fr. 400.– ./. fr. 680.–).

                                         A ragione il Pretore ha ritenuto dipoi che l'ammortamento ipotecario vada considerato nel fabbisogno dell'appellante. La situazione finanziaria della famiglia permette di far fronte a tale onere (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Non vi è quindi motivo perché esso sia ignorato, almeno finché il matrimonio non sarà sciolto o la casa sarà venduta. Del resto, l'immobile è intestato ai coniugi in parti uguali, di modo che l'ammortamento del debito, oltre che imposto dalla banca, torna a vantaggio di entrambi. Ciò posto, il fabbisogno minimo del marito va fissato in fr. 2759.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 968.–, premio della cassa malati fr. 191.–, spese d'automobile fr. 70.–, imposte stimate fr. 280.–).

                                   8.   Per quanto riguarda il figlio minorenne G__________, contrariamente all'opinione del primo giudice, i fabbisogni previsti dalle citate raccomandazioni, cui questa Camera si ispira per prassi costan­te da almeno un ventennio, non vanno ridotti. Dal 2000 essi sono commisurati al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongo­no a livello svizzero di un reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11). Diminuzioni per rapporto alle cifre della tabella sono possibili, ma devono legittimarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un minorenne fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo perché – ad esempio – i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà; I CCA, sentenza del 21 agosto 2002 menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 24, pag. 11). L'ipotesi del primo giudice, secondo la quale nella fattispecie i genitori destinavano un importo minore al mantenimento del figlio, manca per altro di riscontri concreti. Certo, un contribu­to per i figli va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non possano o non vogliano fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi di giurisprudenza).

                                         Ora, l'edizione 2000 delle citate raccomandazioni, applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore, prevedevano per un figlio fra i7ei 12 anni un fabbisogno in denaro di fr. 1760.–, compresi fr. 335.– per l'alloggio e fr. 420.– per cura e educazione, aumen­tati dal tredicesimo anno a fr. 1920.– mensili, di cui fr. 310.– per l'alloggio e fr. 300.– per cura e educazione. Il contributo per G__________ andava fissato sulla scorta di tali cifre, tenendo conto del costo effettivo dell'alloggio (fr. 680.–, ritenuto altresì che la prima modifica non è subentrata al momento in cui il figlio ha compiuto i 13 anni, ma già al 12° compleanno, ovvero quando è iniziato il tredicesimo anno d'età (I CCA, sentenza dell'8 aprile 2003 in re M., consid. 5a), il 2 aprile 2002. Iscritto alla disoccupazione con una disponibilità a tempo pieno, il marito è verosimilmente tenuto a frequen­tare eventuali corsi, a partecipare a colloqui e a rispettare le prescrizioni di controllo (art. 17 LADI). Non risulta però che ciò gli impedisca di occuparsi a tempo pieno del figlio, il cui fabbisogno in denaro va ricondotto pertanto di fr. 420.– mensili fino al 31 marzo 2002 e successivamente, a dipendenza del cambiamento della fascia d'età, di fr. 300.– mensili. Ciò vale anche dal giugno al novembre del 2001, poiché il marito – pur svol­gendo un'attività lavorativa – era prevalentemente a casa per malattia o infortunio (cfr. conteggi paga richiamati dalla __________. Tenuto conto dell'onere per l'alloggio di fr. 680.– (sopra, consid. 7), il fabbisogno di G__________ ammonta perciò a fr. 1685.– mensili fino al 31 marzo 2002 (fr. 1760.– ./. fr. 420.– ./. fr. 335.– + fr. 680.–) e a fr. 1990.– in seguito (fr. 1920.– ./. fr. 300.– ./. fr. 310.– + fr. 680.–).

                                   9.   L'appellante postula la condanna della moglie al pagamento di contributi alimentari dal 1° giugno 2001 (appello, pag. 2 in alto). Il Pretore ha rigettato la richiesta con l'argomento che essa non dispone manifestamente di liquidità, mentre l'addebito di contributi retroattivi equivarrebbe a un aggravio della situazione economica di lei, motivo per cui il contributo alimentare a favore del figlio andava riconosciuto solo dal mese successivo all'emanazione del decreto. Ora, giusta l'art. 137 cpv. 2 CC, i contributi di mantenimento possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno che precede l'istanza”. Seppure la situazione economica della moglie non sia florida, l'interessata era perfettamente cognita della richiesta pendente nei suoi confronti. La durata della causa non basta, di per sé, a giustificare una dilazione dell'obbligo, mentre la mancanza di mezzi per far fronte agli arretrati è, se mai, un problema esecutivo. L'appello, su questo punto, si dimostra fondato.

                                10.   Ricordato che il guadagno medio del marito tra il giugno e il novembre del 2001, quando era alle dipendenze di __________, am­montava a fr. 3370.55 netti mensili, senza diritto alla tredicesima (conteggi stipendio nella rubrica “richiami”), il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

                                         Periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2001

                                         reddito medio del marito                                                   fr.  3370.­–

                                         reddito della moglie                                                          fr.  4235.–

                                                                                                                               fr.  7605.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                            fr.  2759.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                                         fr.  2451.–

                                         fabbisogno in denaro di G__________                                fr.  1685.­–                                                                           fr. 6895.–  mensili

                                         eccedenza                                                                      fr.   710.–  mensili

                                         metà eccedenza                                                              fr.   355.– mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2759.– + fr. 355.–                                                         fr.  3114.– mensili

                                         La moglie può conservare per sé:

                                         fr. 2451.– + fr. 355.–                                                         fr.  2806.– mensili.

                                         La moglie deve quindi versare al figlio l'importo di fr. 1430.– mensili (arrotondati), mentre la differenza è a carico del padre.

                                         Periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2002

                                         reddito medio del marito                                                   fr.  3269.–

                                         reddito della moglie                                                          fr.  4131.–

                                                                                                                               fr.  7400.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                            fr.  2759.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                                         fr.  2486.–

                                         fabbisogno in denaro di G__________                                fr.  1685.­–                                                                           fr.                                            6930.–  mensili

                                         eccedenza                                                                      fr.   470.– mensili

                                         metà eccedenza                                                              fr.   235.– mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2759.– + fr. 235.–                                                         fr.  2994.– mensili

                                         La moglie può conservare per sé:

                                         fr. 2486.– + fr. 235.–                                                         fr.  2721.– mensili.

                                         La moglie deve quindi versare al figlio l'importo di fr. 1410.– mensili, mentre la differenza è a carico del padre.

                                         Periodo dal 1° aprile 2002 in poi

                                         reddito medio del marito                                                   fr.  3269.

                                         reddito della moglie                                                          fr.  4131.–

                                                                                                                               fr.  7400.– mensili

                                         fabbisogno minimo del marito                                            fr.  2759.–

                                         fabbisogno minimo della moglie                                         fr.  2486.–

                                         fabbisogno in denaro di G__________                                fr.  1990.–                                                                           fr.                                            7235.– mensili

                                         eccedenza                                                                      fr.   165.– mensili

                                         metà eccedenza                                                              fr.     82.– mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 2759.– + fr. 82.–                                                           fr.  2841.– mensili

                                         La moglie può conservare per sé:

                                         fr. 2486.– + fr. 82.–                                                           fr.  2568.– mensili

                                         La moglie deve quindi versare al figlio l'importo di fr. 1560.– mensili, mentre la rimanenza è a carico del padre.

                                         Entro tali limiti l'appello di __________ dev'essere accolto. I contributi alimentari già versati dall'appellante, come pure la partecipazione agli oneri ipotecari (interessi e quota di ammortamento), come pure gli assegni familiari trattenuti dal marito sullo stipendio di giugno 2001 della moglie (doc. 32), potranno essere posti in compensazione con quanto dovuto.

                                              II.   Sull'appello di __________ (inc. 11.2002.71)        

                                11.   Le misure provvisionali adottate durante una causa di separazione o di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) possono sempre essere modificate, non solo ove siano mutate in maniera rilevante e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, ma anche quando le previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte. Sotto questo profilo il nuovo diritto non si scosta dal vecchio (Gloor in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 15 ad art. 137 CC; Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 137 CC). E non si scosta dal vecchio nemmeno per quanto attiene alla decorrenza del­la mo­difica cautelare, che ha effetti solo per il futuro, riservata al giudice la possibilità di far retroagire la modifica – secondo il suo apprezzamento – dal momento in cui è sta­ta introdotta la richiesta (Gloor, loc. cit. con rinvio).

                                12.   Il Pretore ha rilevato in concreto che, per rapporto all'assetto provvisionale definito con il decreto cautelare del 12 marzo 2002, la situazione familiare non era mutata in maniera rilevante. In effetti egli ha giudicato irrisoria la diminuzione di stipendio fatta valere dall'interessata e non provata la necessità per la moglie di cambiare appartamento. L'appellante ribadisce che la situazione si è modificata in modo duraturo e sostanziale, sottolineando che il suo reddito si è ridotto, mentre il proprio fabbisogno è cresciuto per l'aumento del premio della cassa malati e, soprattutto, per il maggior onere d'alloggio. A quest'ultimo riguardo essa afferma che il medico curante l'ha sostenuta nella decisione di trasferirsi in un nuovo appartamento, rilevando l'impossibilità di reperirne uno meno oneroso a causa della sua situazione debitoria e la necessità di contrarre un debito per il deposito della garanzia e il nuovo arredamento.

                                13.   Della diminuzione del reddito e dell'aumento dei premi della cassa malati già si è detto (consid. 4 e 5). Per quanto concerne l'aumento del costo dell'alloggio, esso non può invece essere riconosciuto. Il Pretore non ha ritenuto verosimile la necessità, per la moglie, di traslocare. L'appellante sostiene di essere stata sostenuta dalla propria terapeuta nel proposito di trovare una nuo­va sistemazione, ma non allega alcuna giustificazione d'ordine medico. Né ha reso attendibile l'impossibilità di reperire un appartamento meno caro o la necessità di cambiare mobilio. Per di più, secondo costante giurisprudenza, determinan­te è la spesa che il coniuge può permettersi a titolo di locazione, per sé solo, nelle condizioni finanziarie della famiglia (FamPra.ch 2000 pag. 135). Una persona sola che appigiona un appartamento di 4½ locali (doc. I) in sostituzione di un appartamento di 2½ (doc. 7) non può pretendere di vedersi riconoscere tale supplemento di spesa, tanto meno quando il nuovo contratto di locazione specifica che l'appartamento è destinato a due persone (doc. I). Nem­meno si giustifica la spesa per un posto auto (doc. L), che prima non esisteva. A torto l'interessata tenta poi di giustificare il maggior onere di locazione rivendicando un trattamento paritario rispetto al marito, ove appena si consideri che l'onere d'alloggio riconosciuto nel di lui fabbisogno è inferiore e che metà dell'ammortamento torna comunque a beneficio di lei. Ne segue che l'appello, chiaramente sprovvisto di esito favorevole, è destinato all'insuccesso.

                                  III.   Sulle spese e le ripetibili

                                14.   Gli oneri di entrambi gli appelli seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito esce vittorioso per un terzo sull'aumento del contributo a favore del figlio, ma soccombe interamente sulla richiesta di contributo per sé. Appare equo pertanto addebitargli la metà degli oneri processuali e com­pensare le ripetibili. Stante la situazione economica precaria, la sua domanda di assistenza giudiziaria del marito va accolta, l'appello non essendo sprovvisto di buon diritto, tant'è che è destinato a parziale accoglimento. Anche la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie contestualmente alle osservazioni all'appello merita di essere accolta, poiché la sua resistenza era parzialmente fondata.

                                         La domanda di assistenza giudiziaria della moglie contenuta nell'appello del 13 giugno 2002 deve invece essere respinta, poiché al ricorso difettava sin dall'inizio ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a LAG). Della difficile situazione di lei si tiene conto, in ogni modo, contenendo al minimo la tassa di giustizia, ma non si può esonerarla dal rifondere al marito un'equa indennità a titolo di ripetibili. Va accol­ta per converso la analoga richiesta del marito, che ha contrastato a ragione le richieste di appello, l'incasso di ripetibili risultando difficile, se non impossibile. Per le medesime ragioni conviene rinunciare alla riforma del dispositivo sulle ripetibili di prima sede (il Pretore non ha riscosso spese), che si risolverebbe in un mero esercizio di forma.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello di __________ è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

                                         3.  __________ verserà mensilmente, entro il 5 di ogni mese, il seguente contributo provvisionale per il figlio G__________:

                                             fr. 1430.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal 1° giugno al 31 dicembre 2001,

                                             fr. 1410.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal 1° gennaio al 31 marzo 2002, e

                                             fr. 1560.– mensili (compresi gli assegni familiari) dal 1° aprile 2002 in poi.

                                         Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico delle parti in ragione di metà per ciascuna. Le ripetibili sono compensate.

                                   III.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv__________.

                                 IV.   __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                  V.   L'appello di __________ è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                 VI.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ fr. 700.– per ripetibili.

                                 VII.   La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ con il suo appello13 giugno 2002 è respinta.

                                VIII.   __________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

                                 IX.   Intimazione:

– avv. __________; – avv. __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           Il segretario

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