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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 20.06.2002 11.2002.31

June 20, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,764 words·~9 min·1

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2002.00031

Lugano 20 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __.____._____ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da

__________ __________ __________, __________ (__________) (patrocinata dall'avv. __________ __________ -__________, __________)  

contro  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________),  

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 16 marzo 2002 da __________ __________ nei confronti del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, avv. __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ (1946) e __________ __________ (1959) si sono sposati a __________ __________ 1991. Dal matrimonio è nata __________a, il __________ 1991. Il 13 novembre 2000 __________ __________ __________ ha presen­tato al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (con domande cautelari), chiedendo l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio familiare e l'affidamento di __________ (con assegnazione al marito di un termine per lasciare l'abitazione), un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per sé e di fr. 900.– per __________, l'assunzione da parte del convenuto di tutte le spese per l'abitazione e della retta dell'Istituto Elvetico frequentato dalla figlia, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. All'udienza del 21 dicembre 2000, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto un'intesa sull'assetto provvisionale in attesa della perizia ordinata dal Pretore sull'affidamento della figlia e sulle relazioni personali.

                                  B.   Il Pretore ha emanato il 27 dicembre 2000, senza contraddittorio, un decreto cautelare per regolare la situazione delle parti dal 27 dicembre 2000 al 2 gennaio 2001. Nel corso dell'istruttoria, con decreto del 2 maggio 2001, egli ha poi nominato a __________ un curatore di rappresentanza. Con decreto del 1° giugno 2001, sempre emanato senza contraddittorio, il Pretore ha confermato l'obbligo di __________ __________ di versare a moglie e figlia un contributo di mantenimento complessivo di fr. 6000.– mensili, oltre alla retta dell'Istituto __________. In seguito alla presentazione della perizia, il Pretore ha statuito il 21 giugno 2001, sempre in via supercautelare, affidando la bambina alla madre, alla quale ha assegnato anche l'abitazione familiare, ordinando al marito di lasciare entro 15 giorni la casa con i suoi soli effetti personali e disponendo “una messa a punto sull'evoluzione delle dinamiche relazionali tra le parti” nel termine di sei mesi. All'udienza dell'11 settembre 2001 i coniugi hanno raggiunto un'intesa sul diritto di visita e sulle relazioni personali tra la figlia e il compagno della madre, che ha trovato consenzienti il Pretore e la curatrice della bambina.

                                  C.   Con ordinanza del 15 ottobre 2001 il Pretore, preso atto di alcuni scritti inviatigli dal compagno di __________ __________ __________, ha disposto un complemento di perizia. Il 28 gennaio 2002 __________ __________ __________ ha comunicato al Pretore di volersi recare con la figlia in __________ dal 1° feb­braio al 23 marzo 2002, ospite dalla propria madre, come negli anni precedenti. __________ __________ ha comunicato al Pretore il 30 gennaio 2002 di opporsi al viaggio in __________a, chiedendo in sostanza che la figlia continui a frequentare la scuola a __________ e inizi la psicoterapia suggerita dal perito. Con decreto cautelare del 31 gennaio 2002, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha respinto l'opposizione.

                                  D.   Con sentenza dell'8 febbraio 2002 questa Camera ha dichiarato irricevibile un appello introdotto il 1° febbraio 2002 da __________ __________ contro il decreto citato, ma ha rinviato gli atti al Pretore affinché trattasse l'appello come istanza di revoca della misura supercautelare (inc. n. __________.__________.__________). Il 4 febbraio 2002 __________ __________ ha chiesto, sempre in via supercautelare, che fosse fatto ordine a __________ __________ __________ di riportare immediatamente __________ nel __________ __________Il Pretore ha indetto l'udienza per la discussione il 16 aprile 2002 e l'ha poi anticipata, su richiesta dell'istante, al 28 marzo 2002. Un'ulteriore domanda di anticipo dell'udienza alla prima metà di marzo presentata dall'istante è stata respinta con ordinanza del 12 marzo 2002.

                                  E.   __________ __________ ha chiesto il 26 marzo 2002 la ricusazione del Pretore per grave parzialità nei suoi confronti. Il Pretore si è espresso sull'istanza con osservazioni del 16 aprile 2002. __________ __________ __________ ha proposto nelle sue osservazioni del 15 aprile 2002 la reiezione dell'istanza. Nel frattempo il Pretore si è trasferito dalla sezione 6 del Distretto di Lugano alla sezione 1. Invitate dalla giudice delegata a esprimersi sull'attribuzione di spese e ripetibili, l'istanza essendo divenuta senza oggetto, ogni parte ha chiesto che gli oneri processuali fossero caricati all'avversario, con obbligo di rifondere congrue ripetibili.

Considerando

in diritto:                  1.   In pendenza dell'istanza di ricusazione il Pretore in questione è passato, come detto, dalla sezione 6 alla sezione 1 della Pretura del Distretto di Lugano (comunicazione 27 maggio 2002 del presidente della Pretura di Lugano, FU n. __________/__________). La procedura è dunque divenuta priva di oggetto.

                                   2.   Il giudice, udite le parti, stralcia una causa dai ruoli se la lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC), così come stralcia la causa in caso di transazione, acquiescenza o desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Il Codice di procedura civile non specifica a quali criteri debba attenersi il pronunciato sulle spese e le ripetibili qualora la causa divenga senza oggetto o senza interesse giuridico. L'art. 151 CPC evoca unicamente la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo che in tali ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite, a richiesta di parte, dal giudice adito”. Nondimeno, secondo giurisprudenza (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 293), qualora una lite diventi priva d'oggetto o d'interesse giuridico per le parti, si applica analogicamente – in materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC), secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la lite”.

                                   3.   Il problema è di valutare sommariamente, in concreto, quale possibilità di buon esito avrebbe avuto l'istanza di ricusazione se il Pretore fosse rimasto alla sezione 6. L'istante ancorava la propria domanda all'art. 27 CPC, adducendo che il rifiuto del magistrato di indire l'udienza per la discussione, nonostante le richieste di anticipo, prima del rientro di __________ in __________, previsto il 23 marzo 2002, denotava un'apparente prevenzione e lasciava presagire un deterioramento dei rapporti tale, fra il Pretore e l'istante, da lasciare oggettivamente supporre una parzialità pregiudizievole a quest'ultimo. Se non che, nulla dagli atti di causa lasciava supporre, a un esame di mera verosimiglianza, un'apparenza di prevenzione fondata su fattori oggettivi. Il tenore delle ordinanze con cui il Pretore aveva risposto alle varie domande di rinvio era neutro e non consente di trarre la benché minima conclusione sui rapporti personali tra il magistrato e l'istante, come per altro ammette costui.

                                   4.   Il richiedente ribadisce, nondimeno, che la parzialità del Pretore era evidente già per il fatto che il magistrato non aveva voluto indire l'udienza prima del rientro di __________ dal __________. Ora, il Pretore aveva spiegato nella sua ordinanza del 12 marzo 2002, dopo avere anticipato una prima volta l'udienza di discussione, che un ulteriore anticipo era incompatibile con gli impegni della Pretura. È vero che l'udienza non è stata indetta nel termine di 10 giorni previsto dal Codice di procedura, ma il carico di lavoro della sezione 6 è notorio e il mancato rispetto dei termini d'ordine imposti dal Codice di procedura civile non era oggettivamente riconducibile, a un sommario esame, a parzialità del Pretore nei confronti dell'istante. È appena il caso di ricordare che il magistrato aveva formalmente autorizzato la partenza della bambina per il __________, sia pure con decreto emanato senza contraddittorio. La fattispecie era quindi ben diversa da quella in cui un genitore lascia con il figlio minorenne la __________– o non vi rientra – senza il consenso dell'altro o del Pretore. Un intervento urgente a tutela della bambina non appariva pertanto indispensabile. Il quesito di sapere se il prolungato soggiorno in __________ corrispondesse all'interesse della figlia, del resto, dovrà essere esaminato nell'ambito della procedura cautelare sul suo affidamento, ma non può essere valutato nell'ambito di una procedura di ricusazione, che non consente di rivedere la conduzione del processo, alla stregua di un appello, come sembra invece ritenere il richiedente (DTF del 15 giugno 2001 in re __________., __________.__________/__________, consid. 2b; DTF 116 I1 135 consid. 3a con rinvio).

                                   5.   La circostanza che l'istante dissentisse dai provvedimenti cautelari emanati dal Pretore non sarebbe stata d'altra parte sufficien­te, da sé sola, per giustificare la ricusazione del magistrato, prov­vedimento che riveste carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 con­sid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Il Pretore deve nell'esercizio delle sue funzioni prendere decisioni delicate su temi controversi, come l'affidamento dei figli in una causa di divorzio. L'istante può invero avere risentito soggettivamente come errati i giudizi del Pretore che non corrispondevano ai suoi desideri personali e alle sue domande di giudizio, ma ciò non significava che il magistrato nutrisse pregiudizio nei suoi confronti o dimostrasse anche solo apparenza di parzialità. Al contrario, il tenore delle risposte date dal Pretore alle perentorie comunicazioni dell'istante dimostra che il magistrato aveva saputo conservare, in una procedura carica di emotività e strenuamente combattuta, il necessario distac­co. Se ne conclude che, a un sommario esame, in concreto l'istanza di ricusazione sarebbe stata verosimilmente respinta anche se il Pretore ricusato fosse rimasto alla sezione 6.

                                   6.   Visto quanto precede, l'istante sarebbe verosimilmente risultato soccombente nella procedura di ricusazione se questa non fosse divenuta priva di oggetto. Gli oneri processuali devono quindi essergli addebitati (art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è volutamente contenuta, in considerazione del fatto che la procedura è divenuta priva di oggetto (art. 21 LTG).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'istanza di ricusazione è dichiarata senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte

                                         fr. 800.– per ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ -__________r, __________;

                                         – avv. __________ __________, Pretura di Lugano, sezione 1.

                                         Comunicazione al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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