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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2002 11.2002.24

March 14, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,042 words·~5 min·3

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00024

Lugano, 14 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __________.__________.__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 12 aprile 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro  

__________ __________, ____________________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________, __________),  

giudicando ora sul decreto cautelare del 19 febbraio 2002 con cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra le parti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 4 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 19 febbraio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che __________ __________ (__________1969) e __________ nata __________

                                         (__________1965) si sono sposati ad __________ il __________ 1996 e che dal matrimonio è nato __________ (__________1997);

                                         che la moglie ha anche un figlio avuto in prime nozze, __________ __________ (__________1992), affidato al padre;

                                         che il 12 aprile 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento del figlio __________, un contributo alimentare di fr. 4500.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– per il figlio, come pure una provvigione ad litem di fr. 5000.–;

                                         che in via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste;

                                         che all'udienza del 4 maggio 2001, indetta per discutere l'istanza a protezione dell'unione coniugale, __________ __________ ha proposto di respingere tutte le domande;

                                         che con decreto emanato seduta stante “in via supercautelare” il Pretore ha attribuito l'alloggio familiare alla moglie, cui ha affidato __________, condannando il marito a versare per il mese di maggio 2001 un contributo alimentare di fr. 1700.– per la moglie e uno di fr. 700.– per il figlio, aumentato dal 1° giugno 2001 a complessivi fr. 3350.– mensili;

                                         che la discussione dell'istanza è continuata il 20 giugno 2001 e a tale udienza entrambe le parti hanno offerto prove;

                                         che il 21 dicembre 2001, in pendenza di istruttoria, __________ __________ ha sollecitato una riduzione retroattiva dei contributi provvisionali, dal maggio 2001, a fr. 1200.– mensili per la moglie e a fr. 600.– men­sili per il figlio;

                                         che con decreto emesso il 19 febbraio 2002 “in via supercautelare” il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riducendo dal

                                         1° gennaio 2002 i contributi provvisionali a fr. 1450.– mensili per la moglie e a fr. 700.– mensili per il figlio;

                                         che contro tale decreto __________ __________ è insorta con un appello del

                                         4 marzo 2002 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di annullare il giudizio impugnato, subordinatamente di fissare il contributo provvisionale in “un importo complessivo di fr. ..., di cui fr. ... a favore della moglie e fr. ... a favore del figlio”;

                                         che l'appello non è stato intimato a __________ __________;

e considerando

in diritto:                        che le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 CPC, cui rinviano l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);

                                         che nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);

                                         che i provvedimenti cautelari sono emanati secondo gli art. 376 segg. CPC e possono dunque essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

                                         che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

                                         che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);

                                         che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare”;

                                         che di conseguenza l'appello in esame si rivela già di primo acchito improponibile;

                                         che nelle circostanze descritte giova appena rilevare come le domande subordinate contenute nel memoriale sarebbero ad ogni modo inammissibili, in litigi pecuniari le conclusioni dovendo essere cifrate e non lasciate semplicemente a beneplacito del giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 8 e 9 ad art. 309 CPC; identico principio vale sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechts­mittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);

                                         che quanto precede non impedisce, comunque sia, di considerare l'appello alla stregua di una richiesta di discussione davanti al Pretore, il quale deve concedere a __________ __________ la facoltà di esprimersi sulla modifica dell'assetto provvisionale postulata dal marito il 21 dicembre 2001 (art. 84 CPC);

                                         che di conseguenza il memoriale va rinviato al Pretore perché dia all'interessata la possibilità di essere sentita e statuisca poi con un decreto “di convalida” (sulla specificità dei decreti ema­nati “nelle more istruttorie” v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907, fermo restando invece che il formalismo della nota 908 non può lontanamente essere condiviso);

                                         che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         che il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto, poiché l'appello risultava sprovvisto sin dall'inizio di qualsiasi possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

                                         che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli atti sono rinviati al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché statuisca sull'assetto provvisionale dopo avere conferito a __________ __________ la possibilità di esprimersi sulla modifica postulata da __________ __________.

                                   3.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   5.   Intimazione:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente                                                        Il segretario

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