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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2002 11.2002.20

August 28, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,237 words·~11 min·2

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00020

Lugano 28 agosto 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____._______ (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 7 dicembre 2001 da

__________ __________ -__________, __________ -__________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

contro

__________ __________, __________ -__________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________l, __________),  

giudicando ora sul decreto del 12 febbraio 2002 con cui il Pretore ha respinto una domanda della convenuta intesa all'annullamento dell'udienza di discussione;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 25 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 12 febbraio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ __________ -__________ è proprietaria della particella n. __________RFD di __________ -__________, su cui sorge una casa d'abitazione. Tale fondo confina con la particella n. __________, anch'essa edificata, appartenente ad __________ __________. Il fondo n. __________è gravato da una servitù prediale che conferisce al proprietario del fondo n. __________il diritto di “utilizzare a giardino” e di “piantare siepi” su una striscia di 23 m² del fondo serviente situata lungo il confine fra le due particelle. Il 3 luglio 2001 __________ __________ ha notificato al Comune di __________ -__________ l'intenzione di prolungare una falda del tetto della propria abitazione verso il fondo n. __________e di posare un palo di sostegno. Il prospettato intervento non ha incontrato opposizioni e il Municipio ha approvato il progetto il 31 luglio 2001. Nell'autunno del 2001 __________ __________ ha cominciato a erigere un muro di sostegno perpendicolare alla propria casa, che dipartendosi dalla parete del suo stabile si protrae in direzione della particella n. __________.

                                  B.   Il 7 dicembre 2001 __________ __________ -__________ ha promosso un'azione possessoria davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere che fosse ordinato ad __________ __________, già in via cautelare e sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di “togliere ogni e qualsiasi manufatto edificato in violazione dell'esistente servitù (…) e in violazione delle distanze minime consentite dal piano regolatore”, come pure di astenersi da ulteriori turbative a danno dell'istante. Con decreto cautelare dello stesso 7 dicembre 2001, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato alla convenuta di sospendere ogni intervento edilizio in violazione della citata servitù, rinviando il giudizio sulle spese e le ripetibili al “se­guito della procedura”.

                                  C.   All'udienza del 19 dicembre 2001, indetta per discutere l'azione possessoria e la domanda cautelare, __________ __________ si è opposta all'istanza, ha prodotto tre fotografie e ha postulato l'audizione di un testimone, che il Pretore ha respinto con ordinanza del 17 gennaio 2002. Il 28 gennaio 2002 la convenuta ha chiesto l'annullamento dell'udienza per non essere stata in grado di difendersi adeguatamente. In una lettera del 7 febbraio 2002 __________ __________ -__________ si è opposta alla domanda processuale. Con decreto del 12 febbraio 2002 il Pretore ha respinto la richiesta della convenuta, senza prelevare spese né assegnare ripetibili.

                                  D.   Contro il decreto appena citato è insorta __________ __________ con un appello del 25 febbraio 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare l'udienza e gli atti di causa successivi. Con ordinanza del 26 febbraio 2002 il Pretore ha conferito all'appello l'effetto sospensivo. La causa è poi stata sospesa dal 26 marzo al 26 luglio 2002 per trattative, rivelatesi infruttuose. In una lettera dello stesso 26 luglio 2002 __________ __________ -__________ dichiara di non avere osservazioni da formulare all'appello, limitandosi a proporre il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza del Pretore.

Considerando

in diritto:                  1.   Le domande processuali (art. 92 CPC) sono decise dal giudice con ordinanza se riguardano “provvedimenti disciplinanti il procedimento” e con decreto negli altri casi (art. 94 CPC). Nella procedura ordinaria i decreti sono appel­labili (art. 96 cpv. 4 CPC), salvo che la do­manda non sia stata contestata (art. 96 cpv. 2 CPC). Nelle procedure davanti ai Giudici di pace e ai Pretori come istanza unica, invece, potrà essere oggetto di ricorso (per cassazione) solo la sentenza finale (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 391; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del Codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 197). Quest'ultima restrizione non riguarda il caso in esame, le azioni possessorie essendo trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 374 CPC). Il decreto in questione era quindi impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC), che nella fattispecie era di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta quindi alla trattazione del medesimo (cpv. 4).

                                   2.   Il Pretore ha ritenuto che la convenuta fosse in grado di difendersi da sé sola in modo adeguato, la causa non presentando difficoltà tali da risultare inaccessibile a una persona pur sprovvista di formazione giuridica. Sempre stando al primo giudice, l'interessata è stata in grado di cogliere senza problemi la portata e il contenuto della domanda avversaria, in una tematica che del resto l'aveva già vista intervenire direttamente davanti all'autorità comunale. Inoltre, secondo il Pretore, la lite verte in prevalenza su questioni giuridiche, che devono essere vagliate d'ufficio a prescindere dalle argomentazioni addotte dalle parti. Il primo giudice ha ritenuto quindi che all'udienza del 19 dicembre 2001 non sussistessero gli estremi per imporre alla convenuta l'obbligo di far capo a un patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC), né ha ravvisato le condizioni per annullare tale udienza.

                                   3.   L'appellante sostiene di non aver potuto comprendere la portata e il contenuto dell'azione possessoria “vista l'assenza di qualsiasi formazione giuridica, il suo basso livello culturale (è cameriera) e non da ultimo lo stato di turbamento emotivo”. Ciò risulterebbe anche dalle carenti motivazioni da essa esposte all'udienza del 19 dicembre 2001. L'appellante nega dipoi che gli atti compiuti personalmente in vista del rilascio della licenza edilizia bastino per una sufficiente cognizione della situazione giuridica, già per il fatto che essa ignorava finanche i suoi diritti in relazione alla superficie oggetto dell'intervento litigioso. La convenuta si duole altresì che il Pretore ha conferito eccessiva importanza al principio iura novit curia, trascurando che la conoscenza del diritto è necessaria affinché una parte possa far valere tempestivamente le proprie obiezioni ed eccezioni, così come indicare i mezzi di prova idonei. Essa rimprovera infine al primo giudice di non essersi curato delle evidenti disparità cognitive fra le parti, di non averla esortata a contestare partitamente le tesi avversarie e di averle rifiutato senza validi motivi l'unica prova offerta.

                                   4.   Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). Siffatta capacità processuale comprende quella di compiere personalmente tutti gli atti di causa (Postulationsfähigkeit: art. 39 cpv. 1 CPC). Nel Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in Italia per la maggior parte dei procedimenti civili (DTF del 23 novembre 1995 in re T., consid. 3a con rinvii). Quando reputa tuttavia che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, il giudice la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la com­minatoria – se convenuta – della nomina di un avvocato d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC, nella versione in vigore fino al 29 luglio 2002: BU 2002 pag. 219 in alto).

                                   5.   La nomina di un avvocato d'ufficio (e la diffida che precede tale nomina) configura una restrizione della capacità processuale. Per il suo carattere eccezionale, nondimeno, l'ingiunzione si giustifica solo in presenza di circostanze particolari, oggettive o soggettive, che il giudice valuta facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 376 consid. a con richiamo di giurisprudenza). Il solo fatto che un convenuto non sia patrocinato ancora non significa, in altri termini, che questi vada diffidato a munirsi di un legale o che il giudice gli debba designare un avvocato d'ufficio. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il processo si trova (I CCA, sentenza del 28 febbraio 1997 in re Condominio R.P., consid. 2, massima pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16, pag. 8 seconda colonna in alto). La situazione va apprezzata concretamente, di caso in caso.

                                   6.   Nella fattispecie la convenuta, comparsa personalmente all'udienza del 19 dicembre 2001, ha proposto di respingere l'azione possessoria e la domanda cautelare con la seguente argomentazione (act. III, pag. 2 nel mezzo):

                                         Rileva anzitutto che il muro edificato a nuovo e sul quale vengono a poggiare delle travi per la tettoia, è stato edificato dopo aver smantellato, almeno in parte, un muro già esistente ma comunque più basso di quello edificato. Quindi come non dava fastidio il muro precedente pensava che non dava fastidio neanche questo nuovo.

                                         Fa ancora rilevare che il manufatto non “invade” tutta la servitù ma in parte, ritiene per circa 60 cm: questo per il muro; la tettoia invece invade ancora meno perché la trave portante è più rientrata.

                                         Essa ha prodotto inoltre tre fotografie e ha concluso per l'audizione di un testimone che si sarebbe occupato – a suo dire – della “costruzione dei muri di sostegno” (verbale citato, pag. 2 verso il basso).

                                         Ora, è possibile che agendo da sé sola la convenuta non abbia difeso i propri interessi nel migliore dei modi, ma tale rischio è insito nella facoltà stessa di procedere in lite con atti propri ed è rimesso alla responsabilità delle parti. L'ipotesi che un convenuto, non patrocinato, possa pregiudicare la sua posizione processuale non basta quindi a giustificare diffide. Né l'oggetto del litigio appariva di complessità fattuale o giuridica particolare, anche se nella procedura davanti all'autorità comunale l'interessata – invitata dal Municipio a spiegare le ragioni per cui la prospettata costruzione sconfinasse in parte nel fondo vicino – si è limitata a rilevare, in calce alla lettera dell'esecutivo comunale, che il manufatto “non va ad invadere la particella n. __________” (doc. G). Sia come sia, la questione di sapere se la convenuta fosse in grado di capire la posta in gioco o fosse capace di discutere la causa con la necessaria chiarezza può rimanere indecisa, l'appello dovendo ad ogni buon conto essere respinto per le ragioni in appresso.

                                   7.   Dal fascicolo processuale risulta che il 13 dicembre 2001 la convenuta ha incaricato l'avv. __________ __________ di rappresentarla in “re: istanza ______________________________.__________contro di lei promossa da __________ __________ -__________ Daves__________o-__________ ” (procura doc. 1). Il legale, come l'in­teressata riconosce (appello, pag. 3 in fondo) ha dato seguito al mandato ritirando i documenti di causa nei giorni precedenti l'udienza (si veda l'indicazione manoscritta sull'ultima pagina del­la copertina dell'incarto della Pretura, in alto a destra). Egli ha poi rinunciato senza giustificazione a comparire al dibattimento, ma ciò non significa – né l'appellante sostiene – che il mandato sia stato revocato prima dell'udienza. Né una comunicazione in tal senso è giunta al Pretore, tant'è che nel verbale del 19 dicem­bre 2001 la convenuta figura patrocinata – appunto – dall'avvocato __________ e che solo il 22 gennaio 2002, dopo avere ricevu­to l'or­dinanza sulle prove, il legale ha informato il Pretore di non rappresentare l'interessata (comunicazione nel fascicolo “diver­si”).

                                         Quest'ultima motiva l'assenza del proprio avvocato all'udienza adombrando un probabile “sovraccarico di impegni nell'imminenza delle festività di fine anno” (appello, loc. cit.), ma non indica quali circostanze concrete avrebbero dovuto indurre il Pretore a ritenere che essa non fosse debitamente patrocinata. È possibile che l'avvocato __________, disertando l'udienza del 19 dicembre 2001 senza giustificazione, non abbia difeso al meglio gli interessi della mandante. Ciò non significa tuttavia che il Pretore dovesse imporre alla convenuta un nuovo patrocinatore (art. 39 cpv. 2 CPC) né che potesse revocare il mandato conferito dalla cliente al proprio legale di fiducia. Ogni parte ha diritto infatti a scegliere autonomamente il proprio avvocato, sulle cui capacità professionali il giudice non è abilitato a sindacare (I CCA, sentenza dell'11 ottobre 2001 in re R., consid. 6, pubblicata in Bollettino dell'ordine degli avvocati n. 22 pag. 40). E siccome il

                                         19 dicembre 2001 la convenuta era patrocinata da un avvocato di fiducia, non vi erano ragioni per diffidarla a munirsi di un altro avvocato né sussistono motivi ora per annullare l'udienza o gli atti di causa successivi.

                                   8.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, la quale ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello e non ha dunque sopportato costi di rilievo.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – avv. __________ __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

11.2002.20 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 28.08.2002 11.2002.20 — Swissrulings