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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.03.2002 11.2002.17

March 7, 2002·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·684 words·~3 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n. 11.2002.00017

Lugano 7 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ___._._____(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________  

nei confronti di

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);  

giudicando ora sulla “decisione” del 18 gennaio 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'appellazione del 5 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 18 gennaio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1979);

                                         che a sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott. __________ __________ e della psicologa __________ __________, secondo cui l'interessato, “debile che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante, necessita di misure di protezione per poterlo curare da un punto di vista psichico e per poter riorganizzare la sua vita sociale e lavorativa”;

                                         che con le sue osservazioni del 7 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza;

                                         che il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato;

                                         che con scritto del 5 febbraio 2002, redatto personalmente, __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;

e considerando

in diritto:                        che l'appellante si oppone alla perizia perché l'autorità “non ha tenuto conto di quanto comunicato nella lettera 07.11. 2001 spedita dall'avv. __________ __________ ”;

                                         che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

                                         che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile;

                                         che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

                                         che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182,   n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1);

                                         che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts,

                                         2a edizione, § 4 n. 11);

                                         che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso;

                                         che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

                                         che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

                                         – avv. __________ __________, __________;

                                         – __________ __________, __________;

                                         – Commissione tutoria regionale __________, __________.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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