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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 10.02.2003 11.2002.135

February 10, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·332 words·~2 min·4

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2002.135

Lugano 10 febbraio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __.____.___ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da

__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)  

e  

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);  

premesso che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________ __________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

accertato che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un ap­pello il

25 novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore;

ricordato che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC;

preso atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello;

stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;

rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ -__________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        La segretaria

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