Incarto n.: 11.2002.135
Lugano 10 febbraio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __.____.___ (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 4 settembre 2001 da
__________ __________, nata __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
e
__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ -__________, __________);
premesso che con decreto del 31 ottobre 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuto decesso di __________ __________ il __________ __________ 2002, negando a __________ __________ il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
accertato che contro il giudizio appena citato __________ __________ ha introdotto un appello il
25 novembre 2002 per ottenere il beneficio rifiutatole dal Pretore;
ricordato che con ordinanza del 29 novembre 2002 la presidente di questa Camera ha accertato la sospensione della procedura a norma dell'art. 104 CPC;
preso atto che il 5 febbraio 2003 l'appellante ha comunicato di ritirare l'appello;
stabilito che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di secondo grado;
rammentato che, di regola, il ritiro dell'appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto nondimeno che le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è nemmeno stato intimato;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________ -__________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria