Incarto n. 11.2002.122
Lugano 11 dicembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. __________.__________ (adozione: astrazione dal consenso del genitore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la
Commissione tutoria regionale __________, __________
ad
__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
in merito all'avvio di una procedura di adozione riguardante __________ __________ (2002) senza il consenso di lei;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 ottobre 2002 presentato da __________ __________ contro la decisione emessa il 5 luglio 2002 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ con l'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 23 agosto 2001 la Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, ha pronunciato l'interdizione di __________ __________ (1967) sulla base dell'art. 369 CC (debolezza di mente) e il 18 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ ha designato __________ __________ quale tutore. __________ __________ è madre di __________ (nata __________ 1994), il cui padre è ignoto, e di __________ (nato il __________ 2000), riconosciuto da __________ __________. A favore di __________ __________ è stata istituita nel novembre 2001 una tutela fondata sull'art. 368 CC (minore età) con designazione di __________ __________ come tutrice. Quanto a __________, nell'agosto del 2000 il Tribunale per i minorenni di __________, competente per territorio, ne ha disposto l'affidamento all'Unità sanitaria locale di Como al fine di un collocamento adeguato.
B. Con risoluzione del 29 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha privato __________ __________ della libertà a scopo di assistenza, ordinandone il collocamento nella Clinica psichiatrica cantonale di __________. Il 29 gennaio 2002 __________ __________ ha dato alla luce un terzo figlio, __________ (di cui non ha voluto rivelare la paternità), e l'indomani la Commissione tutoria regionale ha istituito a favore del bambino una tutela fondata sull'art. 368 CC, designando __________ __________ in qualità di tutrice. Il 15 aprile 2002 la medesima autorità ha incaricato la tutrice di provvedere al collocamento di __________ in vista di adozione, senza il consenso dei genitori, la madre essendosi resa nel frattempo irreperibile e il padre essendo rimasto sconosciuto.
C. Contro la risoluzione citata __________ __________ ha introdotto ricorso __________ __________ 2002 alla Divisione degli interni, autorità di vigilanza sulle tutele, opponendosi al provvedimento, comunicando di trovarsi a Milano e di essere in grado di accogliere il figlio. Con decisione del 5 luglio 2002 l'autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese. Insorta il 22 ottobre 2002 con un appello contro la decisione predetta, __________ __________ postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all'autorità di vigilanza perché emani una nuova decisione. Il 19 novembre 2002 la Commissione regionale tutoria ha trasmesso a questa Camera uno scritto della ricorrente, del 5 novembre 2002, “a valere come parte integrante del ricorso”. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). La decisione impugnata, emessa il 5 luglio 2002, è stata intimata lo stesso giorno a __________ __________, tutore di __________ __________, e ad __________ __________ personalmente all'indirizzo di __________, come risulta dalla distinta postale trasmessa dalla Sezione degli enti locali. Il plico destinato ad __________ __________ però non è stato consegnato a lei medesima, ma è stato fatto seguire dalla Posta al tutore, che ha ricevuto così due esemplari dell'atto. Si pone dunque il quesito di sapere se l'appello della destinataria, presentato il 22 ottobre 2002, sia tempestivo.
2. L'appellante afferma di essere venuta a conoscenza della decisione impugnata solo il 2 ottobre 2002 per il tramite del tutore, che le ha consegnato una serie di documenti tra i quali, appunto, la citata decisione (doc. B di appello). Ora, nella fattispecie l'appellante è stata posta sotto tutela con decisione del 23 agosto 2001 della Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, e il 18 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ le ha designato __________ __________ in qualità di tutore. Secondo l'art. 120 cpv. 1 CPC (applicabile per rinvio dell'art. 14 LPAmm) la notifica di atti giudiziari alle persone domiciliate nel Cantone avviene con la consegna di un esemplare al destinatario; se questi ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest'ultimo (cpv. 4). L'art. 121 cpv. 1 lett. e CPC prevede esplicitamente che gli atti giudiziari destinati a interdetti sono notificati nella persona del loro rappresentante.
La decisione impugnata riguarda l'astrazione dal consenso della madre all'adozione del figlio minorenne (art. 265c CC). Trattandosi di un diritto altamente personale (DTF 104 II 66 consid. 3; Breitschmid in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 1 ad art. 265c CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, n. 228a pag. 71 in alto), la notifica al solo tutore non sarebbe stata sufficiente. Né l'art. 121 cpv. 1 lett. e CPC può prevalere sull'art. 19 cpv. 2 CC, che garantisce ai tutelati capaci di discernimento l'esercizio dei diritti inerenti alla loro personalità (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n. 761, pag. 394 con riferimenti; Poudret/Haldy/Tappy in: Procédure civile vaudoise, 3a edizione, n. 2 ad art 20, pag. 48 in alto). L'interdetto capace di discernimento può quindi esercitare da sé solo, in giudizio, i propri diritti altamente personali, senza che un rappresentante legale debba farlo in sua vece (DTF 116 II 387 consid. 4; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, n. 127 e 153). Anzi, egli può agire anche contro la volontà del rappresentante (DTF 127 IV 196 consid. 5b ee). In concreto l'appellante non risulta incapace di discernimento, sicché le andava garantita la possibilità di agire personalmente, anche contro la volontà del tutore. Per diritto federale la sola notifica al tutore non sarebbe dunque bastata.
3. Nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha intimato bensì la decisione personalmente all'interessata al recapito di __________, in via __________ __________ _, ma l'invio è stato fatto seguire d'ufficio dalla Posta – come si è accennato – al tutore ufficiale. Certo, l'appellante era domiciliata a __________, ma ciò non toglie che la notifica della decisione a lei diretta sia fallita, poiché il tutore si è visto recapitare due esemplari dell'atto, mentre lei nessuno. Il termine di ricorso è quindi cominciato a decorrere solo al momento in cui il tutore ha rimesso ad __________ __________ copia della decisione. Ne segue che l'appello, presentato nel termine di 20 giorni dal 2 ottobre 2002, va considerato tempestivo. Irricevibile è invece lo scritto della ricorrente datato 5 novembre 2002, non essendo più possibile completare i motivi di un appello dopo la scadenza del termine di impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308).
4. L'autorità di vigilanza ha dichiarato tardivo il ricorso a lei diretto, dell'8 maggio 2002, dopo avere accertato che la decisione 25 marzo 2002 della Commissione tutoria regionale __________era stata intimata il 15 aprile successivo all'interessata al suo ultimo domicilio conosciuto (__________) e che l'atto, non rinviato alla Commissione tutoria, doveva presumersi regolarmente notificato al più tardi il 23 aprile 2002. La ricorrente rileva di avere avuto conoscenza della decisione solo agli inizi del mese di maggio, quando è tornata a __________ dalla madre.
a) Dagli atti risulta che la decisione della Commissione tutoria regionale è stata spedita il 15 aprile 2002 per raccomandata al tutore __________ __________, ad __________ __________ “tramite il tutore” e ancora una volta ad __________ __________ all'“ultimo indirizzo conosciuto” (doc. F di appello, ultimo foglio). I primi due invii sono pacificamente giunti al tutore. Il terzo è stato ritirato – sembra – dalla madre di __________ __________, ma non risulta essere pervenuto a quest'ultima, cui la madre non consta avere fatto seguire alcunché. La stessa autorità tutoria aveva accertato, del resto, che l'interessata era d'ignota dimora (e proprio per questo motivo aveva deciso di prescindere dal consenso in vista di adozione). Ora, come si è appena spiegato, una notifica al solo tutore non era sufficiente. D'altro lato invio per posta all'ultimo domicilio conosciuto della destinataria non era sicuramente un mezzo idoneo per raggiungere la medesima. Certo, se il destinatario di un atto giudiziario non si trova a domicilio, la consegna può essere “fatta a persona adulta della sua famiglia” (art. 120 cpv. 3 CPC), ma ciò vale ove il domicilio sia conosciuto. Qualora un destinatario sia assente dal Cantone e di ignota dimora, la notifica deve avvenire invece mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art. 123 cpv. 2 CPC). Ciò che non è stato fatto in concreto.
b) La notifica irregolare di una decisione non deve causare pregiudizio al destinatario (DTF 113 Ib 296 consid. 2 pag. 298). Questi ha diritto pertanto di impugnare una decisione notificata irregolarmente anche dopo la scadenza del termine di ricorso (DTF 119 IV 334 consid. 1c e rinvii; FamPra.ch 2001 pag. 336), purché agisca con tempestività, non appena ottenute le informazioni necessarie (DTF 111 Ia 283). Il termine per impugnare una decisione notificata irregolarmente decorre, in altre parole, dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze (I CCA, sentenza del 7 marzo 2002 in re Z.). Ne segue che il termine per presentare ricorso non scadeva – contrariamente a quanto reputa l'autorità di vigilanza – il 3 maggio 2002, ma 10 giorni dopo che la destinataria ha concretamente ricevuto la decisione.
c) Nel caso in esame l'appellante sostiene di essere rimasta assente dal Ticino fino ai primi di maggio del 2002, quando è tornata a __________ dalla madre. Il che è possibile. Dagli atti risulta tuttavia che il 25 aprile 2002 l'avv. __________ __________ di __________, legale di __________ __________a, ha dichiarato di avere ricevuto dal tutore __________ __________ varia corrispondenza indirizzata ad __________ __________, tra cui la decisione 15 aprile 2002 della Commissione tutoria regionale __________ (doc. 64). In quel periodo l'interessata aveva il recapito postale – a suo stesso dire – presso la citata professionista (doc. 51), che “era la sua avvocatessa” (v. anche la lettera del 5 novembre 2002). Ne deriva che il 25 aprile 2002 __________ __________ è venuta a conoscenza della decisione a lei diretta e che il termine di 10 giorni per introdurre ricorso è scaduto il 6 maggio 2002, prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC). Il ricorso, recante la data dell'8 maggio 2002 e consegnato all'ufficio postale di ____________________ Cordusio il 9 maggio seguente alle ore 15.33, era quindi tardivo, anche se per motivi diversi da quelli addotti dall'autorità di vigilanza. Rimproverare a quest'ultima formalismo eccessivo è escluso, il mancato rispetto dei termini di ricorso comportando per legge l'irricevibilità del rimedio. Se mai l'appellante potrà ancora far valere le sue ragioni nell'ambito di un'eventuale contestazione dell'adozione (art. 269 CC), ma nel suo risultato la decisione impugnata merita conferma.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere accolta. Quand'anche fosse dato il requisito dell'indigenza, invero, nel caso in rassegna difettava sin dall'inizio il requisito cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 14 della legge su patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria). Della situazione dell'appellante si tiene conto, ad ogni modo, rinunciando al prelievo di tasse o spese. Non si assegnano ripetibili invece alla Commissione tutoria regionale, alla quale il ricorso nemmeno è stato intimato.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
– avv. __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione a:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario