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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.05.2003 11.2002.112

May 30, 2003·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,716 words·~9 min·5

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

Incarto n.: 11.2002.112

Lugano 30 maggio 2003/fb  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa __._____.___ (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con opposizione del 24 luglio 2000 da

__________, __________  

contro

__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________, __________);  

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 20 settem­bre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ è usufruttuario della particella n. __________RFD di __________o, appartenente a __________ e __________. Sulla contigua particella n. __________, proprietà di __________ a, si trova una siepe di tuia che segue la linea del confine tra i due fondi. Con sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ingiunto a __________ di spostare 23 piante di tuia della cita­ta siepe alle distanze legali dal confine con la particella n. __________ (inc. __________). __________ ha intimato il 20 luglio 2000 a __________ un precetto esecutivo nelle forme cantonali per ottenere lo spostamento delle piante, con la comminatoria dell'esecuzione effettiva. __________ ha sollevato opposizione il 24 luglio 2000 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

                                  B.   All'udienza dell'11 agosto 2000 __________ ha ribadito la sua opposizione al precetto esecutivo civile, asserendo di avere già spostato le piante, come dimostrava una dichiarazione da lui prodotta. __________ ha contestato tale affermazione. Con l'accordo delle parti il Pretore ha poi sospeso la procedura in attesa che il Procuratore pubblico statuisse su una denuncia presentata da __________ contro __________ per violazione dell'art. 292 CP. Il Procuratore pubblico ha emanato il 6 ottobre 2000 un decreto di non luogo a procedere, confermato dalla Camera dei ricorsi penali l'8 marzo 2001. La causa è quindi stata riattivata e all'udienza del 22 maggio 2002 __________ ha confermato l'opposizione, mentre __________ ha ripetuto che non tutte le piante erano state spostate, sollecitando un sopralluogo e l'interrogatorio formale della controparte. Esperita l'istrut­toria, le parti hanno confermato al dibattimento finale dell'8 agosto 2002 le rispettive domande.

                                  C.   Con sentenza del 20 settembre 2002 il Pretore ha accertato che 5 piante di tuia si trovavano ancora a una distanza inferiore a quel­la legale. Per il resto egli ha accolto l'opposizione di __________ al precetto esecutivo. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  D.   Contro la citata sentenza __________ è insorto con un appello del 2 ottobre 2002 in cui chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la tassa di giustizia sia addebitata per intero a __________, con obbligo per quest'ultimo di versargli un'indennità di fr. 1500.– per ripetibili. __________ non ha formulato osservazioni all'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio (art. 493 CC) e può essere appellata nel termine di dieci giorni, senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). Nella fattispecie il ricorso, tempestivo, può dunque essere esaminato nel merito.

                                   2.   Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccomben­te a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “al­tri giusti motivi”, egli può procedere a un riparto (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, addebitabili a chi le ha provocate (cpv. 3). Nella determinazione e nella suddivisione delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di notevole apprezzamento, che può essere censurato solo per eccesso o per abuso (Rep. 1996 pag. 171).

                                   3.   Con la sentenza del 23 maggio 2000 il Pretore aveva ingiunto all'opponente di spostare 23 piante di tuia, che formavano la nota siepe, alla distanza legale dal confine con la particella n. __________. Chiamato a pronunciarsi sull'opposizione al precetto esecutivo civile, il medesimo Pretore ha accertato che 5 piante si trovavano ancora a una distanza insufficiente e ha quindi accolto parzialmente l'opposizione al precetto esecutivo. Viste le circostanze concrete, egli ha ritenuto di suddividere a metà gli oneri processuali tra le parti e di compensare le ripetibili.

                                   4.   L'appellante sostiene che la ripartizione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili non è equa e non corrisponde alla soccombenza totale dell'opponente, il quale ha sempre sostenu­to di avere spostato tutte e 23 le piante, salvo poi essere smen­tito dall'istruttoria. Ne deriva, a mente sua, che gli oneri processuali devono essere posti integralmente a carico dell'opponente, con l'obbligo di rifondergli un'indennità per ripetibili di almeno fr. 1500.–, commisurata al lavoro svolto dal suo patrocinatore.

                                   5.   Nella procedura esecutiva per prestazioni non pecuniarie l'opponente può difendersi dimostrando di avere adempiuto quanto gli era imposto dal titolo esecutivo (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozessund Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, § 73 n. 1305 pag. 482; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 5a edizione, n. 3a ad art. 409). Tale procedimento – disciplinato nel Ticino dagli art. 488 segg. CPC – ha evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione prevista dagli art. 80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). In quella sede chi intende opporsi al versamento di una somma di denaro stabilita in una sentenza esecutiva che emana da un'autorità della Confederazione o di un Cantone deve dimostrare con documenti di avere estinto il debito (art. 81 cpv. 1 LEF). Nella procedura esecutiva cantonale, per analogia, chi intende opporsi alla prestazione indicata nel titolo esecutivo deve dimostrare di avere adempiuto – appunto – quanto il titolo esecutivo gli imponeva.

                                   6.   In concreto all'udienza dell'11 agosto 2000 l'escusso non ha contestato l'esecutività del titolo, né l'identità fra la prestazione imposta dal­la sentenza e quella richiesta dal precetto. Ha sostenuto di avere adempiuto quanto gli era stato imposto, producendo a comprova del suo assunto una dichiarazione del proprio giardiniere (doc. B) e una fotografia della nota siepe (doc. C). Il __________ __________ ha invero attestato in uno scritto del 31 luglio 2000 di avere proceduto il 13 e 14 luglio 2000 allo spostamento, rispettivamente al taglio di “numero­se piante di tuia […] lungo il muro della proprietà __________ a confine con il terreno __________ ad __________ (mapp. __________e __________) nel rispetto delle distanze legali in ossequio alla decisione 23.5.2000 della lod. Pretura di Lugano 2” (doc. B). Se non che, tale dichiarazione non consente per la sua genericità di accertare quante piante di tuia siano sta­te allontanate o rimosse quel 13 e 14 luglio 2000. Circa la fotografia Polaroid prodotta (doc. C), per altro assai sfocata, essa riprende solo 8 o 9 piante e non è significativa. I due documenti non bastavano dunque per dimostrare l'arretramento di tutte le 23 pian­te di tuia.

                                   7.   All'udienza dell'11 agosto 2000, tuttavia, l'escusso ha postulato anche l'indizione di un sopralluogo, ciò che la procedura di camera di consiglio non esclude (diversamente dalla procedura applicabile al rigetto dell'opposizione in materia di esecuzione e fallimento: art. 20 cpv. 2 e 3 LALEF), sempre che la prova possa essere assunta “entro breve termine e senza procrastinare la decisione della lite” (art. 366 CPC). Nella fattispecie il sopralluogo è stato invero esperito il 12 giugno 2002, ma solo perché le parti avevano ottenuto una sospensione della procedura. Ora, da tale sopralluogo è risultato, come detto, che 5 piante si trovavano ancora a una distan­za insufficiente dal confine. In tale misura l'opposizione dell'escusso era quindi infondata e andava respinta. A ragione l'opponente affermava invece di avere rimosso le altre 18 piante. In tale misura l'opposizione andava accolta. L'op­ponente è uscito vittorioso, in ultima analisi, nella proporzione di 18/23. Ci si fosse attenuti al grado di soccombenza, __________ avrebbe pertanto dovuto sopportare 18/23 degli oneri processua­li e rifondere all'escusso un'indennità ridotta per ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).

                                   8.   Il Pretore si è scostato da un riparto strettamente numerico degli oneri processuali e delle ripetibili – dividendo le spese a metà e compensando queste ultime – per la ragione che, in definitiva, il procedente era stato indotto in buona fede a valersi della via esecutiva. Il che rientrava senz'altro nella latitudine di apprezzamento del primo giudice (“giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC). L'ap­pellante sembra affermare che ciò non basti e che gli oneri processuali dovessero essere posti, come le ripetibili, interamente a carico dell'escusso. Una soluzione del genere si sarebbe giustificata, tuttavia, solo qualora l'escusso avesse estirpato le 18 pian­te dopo essersi visto notificare il precetto ese­cutivo. In tal caso l'equità avrebbe richiesto che egli sopportasse le conseguenze della sua renitenza, ovvero l'intero carico degli oneri processuali e delle ripetibili, il procedente essendo stato indotto a seguire la via esecutiva in buona fede. L'appellante non allega tuttavia un'ipotesi simile, né pretende che la dichiarazione in cui il noto giardiniere attesta di avere spostato o reciso le “nu­merose piante di tuia” il 13 e 14 luglio 2000 (prima che il precetto esecutivo fosse consegnato alla posta, il 20 luglio 2000) rechi date inveritiere. Ne segue che, decidendo di ripartire a metà la tassa di giustizia e le spese, compensate le ripetibili, il Pretore non ha ecceduto né ha abusato del suo potere di valutazione.

                                   9.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'opponente, che non ha presentato osservazioni. La domanda di assistenza giudiziaria contestuale all'appello dev'essere respinta, pur essendo pacificamente adempiuto il requisito dell'indigenza (art. 3 Lag). Infondato sin dall'inizio, il ricorso non denotava in effetti alcuna seria probabilità di esito favorevole (art. 14 Lag).

Per questi motivi,

e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione:

– avv. __________, __________; – __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente                                                        Il segretario

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