Incarto n.: 11.2002.00110
Lugano 3 ottobre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____._____ (trattenuta di stipendio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 13 agosto 2002 da
__________, __________ (patrocinata dall'avv. __________, __________)
contro
__________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il reclamo (recte: appello) del 20 settembre 2002 presentato da __________ contro il decreto emesso il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 28 novembre 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto il matrimonio tra __________ e __________ nata __________, omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio sottoscritta dalle parti il 5 luglio 2000;
che in tale convenzione __________ si impegnava, tra l'altro, a erogare all'ex moglie un contributo alimentare di fr. 1400.– mensile indicizzati;
che nei mesi di luglio e agosto del 2002 egli ha versato a titolo di contributo alimentare unicamente l'importo mensile di fr. 1000.–;
che __________ si è rivolta il 13 agosto 2002 al Pretore del Distretto di Bellinzona perché ordinasse al datore di lavoro dell'ex marito di trattenere immediatamente dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– mensili, riversandoli a lei direttamente;
che all'udienza del 6 settembre 2002, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la richiesta, mentre il convenuto, pur ammettendo di avere decurtato di fr. 400.– le mensilità di luglio e agosto a seguito di asserite difficoltà finanziarie dovute al trasloco, si è opposto alla trattenuta affermando di impegnarsi a “pagare regolarmente”;
che, statuendo il 6 settembre 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato alla ditta __________ SA, datrice dei lavoro del convenuto, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo fr. 1400.– ogni mese e di riversare tale importo a __________;
che non sono state prelevate spese né tassa di giustizia;
che contro il citato provvedimento __________ è insorto il
20 settembre 2002 alla Camera civile di appello con un atto denominato “reclamo” nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento della diffida ai debitori;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 132 CC quando l'obbligato trascura i doveri di mantenimento il giudice può prescrivere ai suoi debitori di effettuare totalmente o in parte i loro pagamenti all'avente diritto;
che nel Cantone Ticino la diffida ai debitori è regolata dalla procedura di camera di consiglio contenziosa, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza (art. 4 n. 1b e 5 LAC, che rinviano agli art. 361 segg. CPC);
che il “reclamo” è in concreto tempestivo, essendo stato presentato prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dall'art. 370 cpv. 2 CPC e può dunque essere esaminato come appello;
che il Segretario assessore, dopo avere accertato che il convenuto aveva ridotto il contributo alimentare dovuto per luglio e agosto 2002 di fr. 400.– mensili, essendo stato per di più dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l'istanza e ha ingiunto al datore di lavoro di trattenere dallo stipendio del lavoratore e di versare direttamente alla creditrice l'importo mensile di fr. 1400.–;
che l'appellante ammette di avere decurtato unilateralmente i contributi alimentari versati in luglio e agosto 2002, ma ritiene sproporzionata la trattenuta di stipendio a fronte di una morosità tanto limitata;
che la diffida ai debitori deve invero rispettare il principio di proporzionalità e non si giustifica per un semplice ritardo nei pagamenti (Schwenzer in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 2 ad art. 132 CC);
che nella fattispecie, tuttavia, le pretese della creditrice sono seriamente messe in pericolo, poiché il debitore è stato dichiarato in fallimento il 5 luglio 2002 (doc. A) e il suo stato di insolvenza non consente una prognosi positiva per il versamento puntuale dei contributi alimentari, tanto più se si considera che egli ha ammesso di avere ridotto i versamenti in luglio e agosto 2002 proprio per le intervenute difficoltà economiche;
che a giusta ragione, pertanto, il primo giudice ha disposto la diffida ai debitori;
che nelle circostanze descritte l'appello, manifestamente infondato, può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale l'appello non è nemmeno stato notificato;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico di __________. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________, __________;
– avv. __________, __________;
– _________ SA, __________ (limitatamente al dispositivo n. 1).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario