Incarto n. 11.2002.102
Lugano 26 novembre 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ___.____ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 30 ottobre 2001 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
Daniela __________, già in __________ (già patrocinata dall'avv. dott. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello presentato il 4 settembre 2002 da __________ contro la decisione emessa il 4 agosto 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 12 ha instato davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, per l'interdizione di __________ (1952) sulla base all'art. 369 CC. La Sezione degli enti locali ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________, il 16 novembre 2001, di allestire una perizia sullo stato di lei. Preso atto che l'interessata non dava seguito alle convocazioni, il 15 febbraio 2002 l'autorità di vigilanza ha diffidato l'interdicenda a presentarsi al citato Servizio il 28 febbraio 2002 per la perizia, con la comminatoria dell'esecuzione forzata. Anche tale convocazione non ha avuto esito, sicché il
12 marzo 2002 essa ha ordinato la traduzione forzata di __________ alla Clinica psichiatrica cantonale di __________.
B. Quando un agente della polizia comunale e una responsabile del Servizio psico-sociale si sono presentati al domicilio di __________ per il trasferimento coatto di lei alla Clinica psichiatrica cantonale, l'interessata si è chiusa nell'appartamento e gli incaricati del prelievo hanno rinunciato all'uso della forza. Resa edotta di ciò, con risoluzione del 26 marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 12 ha provvisoriamente privato __________ dell'esercizio dei diritti civili, designandole come curatore l'avv. __________. Un ricorso presentato da __________ contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile dall'autorità di vigilanza con decisione del 6 giugno 2002, confermata il 1° luglio 2002 da questa Camera su appello dell'interessata (inc. __________).
C. Acquisita agli atti una relazione del Servizio psico-sociale di __________, in cui il dott. __________– che aveva avuto in cura l'interessata dal 1994 al 1999 – ha rilevato come già a quei tempi la paziente soffrisse di una “chiara sindrome delirante allucinatoria ad impronta persecutoria e nocumento”, ormai cronica, con decisione del 2 agosto 2002 la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza della Commissione tutoria regionale e ha interdetto __________ a norma dell'art. 369 CC. Non sono state prelevate tasse né spese.
D. Contro la predetta decisione __________ è insorta il 4 settembre 2002 con un appello, nel quale chiede in via preliminare l'assunzione di una perizia sulle sue condizioni psichiche e, nel merito, postula l'annullamento della decisione impugnata. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). L'interdetto è senz'altro legittimato a ricorrere e può farsi rappresentare da un patrocinatore (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC, n. 114 seg. e n. 168 segg. ad art. 373 CC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante chiede che questa Camera disponga l'assunzione di una perizia. L'offerta di nuove prove in appello è ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto tutelare essendo governato dal principio inquisitorio illimitato (Schnyder/Murer, op. cit., n. 123 ad art. 373 CC). Se non che, come si vedrà in seguito, in concreto la domanda si rivela senza oggetto, l'autorità di vigilanza dovendo già eseguire essa medesima una perizia sullo stato di salute dell'appellante. Quanto alla nuova documentazione prodotta in questa sede (relazioni di medici psichiatri), essa appare rilevante ai fini del giudizio e merita di essere versata agli atti.
3. L'autorità di vigilanza ha interdetto l'appellante sulla base – come si è accennato – di una relazione firmata il 28 giugno 2002 dal dott. __________, del Servizio psico-sociale di __________. In quel referto lo psichiatra, che aveva avuto in cura l'appellante dal 1994 al 1999, ha rilevato che già a quei tempi essa era affetta da una “chiara sindrome delirante allucinatoria ad impronta persecutoria e nocumento, ormai cronicizzata”. L'autorità di vigilanza ha accertato inoltre che dall'incarto richiamato dall'Assicurazione Invalidità e dalle note dei medici che si erano occupati dell'interdicenda emergevano altri elementi attestanti un'insufficienza mentale tale da non consentire all'interessata di provvedere ai propri interessi personali e gestionali. Donde la necessità di una durevole protezione e assistenza e, per finire, l'accoglimento dell'istanza di interdizione.
4. Sulla scorta di certificati rilasciati dal prof. __________ l'appellante obietta di essere non solo perfettamente in grado di intendere e di volere, ma anche di non denotare alterazioni psicopatologiche di sorta, ciò che smentisce quanto ha accertato l'autorità di vigilanza. Essa afferma di non essere pericolosa né per sé né per gli altri, di modo che la misura adottata nei suoi confronti è inadeguata e sproporzionata. L'appellante lamenta inoltre una violazione dei suoi diritti e, in particolare, la mancata esecuzione di una perizia sulle sue condizioni di salute.
5. Secondo l'art. 374 cpv. 1 CC una persona non può essere interdetta per prodigalità, abuso di bevande spiritose, scostumatezza o cattiva amministrazione senza essere sentita. L'interdizione per infermità o debolezza di mente, inoltre, può essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi anche sull'opportunità di udire prima l'interdicendo (cpv. 2). Tale norma federale di procedura è imperativa, nel senso che un'interdizione pronunciata senza perizia va annullata (Schnyder/Murer op. cit., n. 88 ad art. 374 CC). Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________, il 16 novembre 2001, di allestire una perizia e di rispondere a determinati quesiti (doc. 6). Il 15 febbraio 2002 l'autorità medesima, preso atto che le convocazioni andavano deserte, ha diffidato l'interdicenda a presentarsi al Servizio psico-sociale il 28 febbraio 2002 per l'esecuzione della perizia, con la comminatoria dell'esecuzione forzata (doc. 18). Constatato che pure la diffida era rimasta infruttuosa, l'autorità di vigilanza ha ordinato il 12 marzo 2002 la traduzione forzata di __________ alla Clinica psichiatrica cantonale di __________ (doc. 23). Il 25 marzo 2002 un agente della polizia di __________ e __________ si è presentato al domicilio dell'interessata, la quale però ha rifiutato di aprire. Su consiglio della dott. __________, del Servizio psico-sociale, l'agente ha rinunciato a forzare la porta (doc. 27). Visto il comportamento dell'interessata, l'autorità di vigilanza ha chiesto allora al dott. __________, che aveva avuto in cura l'interdicenda nel 1999, un rapporto riassuntivo circa gli elementi diagnostici e prognostici riscontrati a suo tempo (doc. 36), ciò che il medico ha fatto il 28 giugno 2002 (doc. 45).
6. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, dagli atti traspaiono indizi sufficienti per dubitare del suo stato mentale. Certo, stando alla documentazione prodotta in questa sede essa risulterebbe in grado di intendere e di volere (doc. H e I). Il dott. __________ ha avuto modo di rilevare tuttavia che __________ è affetta da una psicosi cronica (doc. 2) e lo psichiatra __________ pato ha dichiarato di avere notato nel 1999 “un rilevante peggioramento della salute psichica individuabile in un'evoluzione psicotica a connotazione delirante-allucinatoria ad impronta persecutoria e di nocumento” (attestato del 7 luglio 1999, allegato al doc. 33). In circostanze siffatte, palesandosi seri dubbi sullo stato mentale dell'interessata, l'autorità di vigilanza doveva imperativamente far eseguire la relazione prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC, (Schnyder/Murer op. cit., n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397). È vero che l'interdicenda ha sempre ignorato le convocazioni del Servizio psico-sociale, ma ciò non toglie che la tutela costituisca una grave restrizione della libertà personale, mentre l'esecuzione una perizia psichiatrica non lede tale libertà e può essere ordinata anche contro la volontà del soggetto (DTF 124 I 43 consid. 2c e 47 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4 n. 11). L'esecuzione forzata consiste, in tal caso, nel temporaneo ricovero in un istituto (DTF 124 I 43 consid. 2c con riferimenti; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 17 ad art. 374 CC; Riemer, op. cit., loc. cit.).
7. In concreto l'autorità di vigilanza, vista la renitenza di __________, ha ordinato il trasferimento forzato di lei alla Clinica psichiatrica cantonale. Ciò che era perfettamente legittimo, proporzionato e non violava la libertà personale dell'interessata, la perizia non essendo affatto pericolosa per la salute di lei. Dopo la rinuncia del noto agente di polizia a forzare la porta, tuttavia, l'autorità di vigilanza non ha più intrapreso alcunché per far rispettare quell'ordine. Il che non la abilitava a statuire senza perizia, tanto meno ove si pensi che agli atti non figurano referti assimilabili alla relazione prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC. Il rapporto del dott. __________, in particolare, si limita al periodo intercorso fra il 1994 e il 1999. Nelle circostanze descritte l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto perseverare e far tradurre l'interessata dallo psichiatra con altri mezzi coercitivi che non fossero quelli di forzare – per altro in maniera plateale – l'ingresso dell'appartamento. Che non vi fossero altri modi per accompagnare coattivamente __________, del resto, non è preteso né risulta dagli atti.
8. Ne deriva, in ultima analisi, che la sentenza impugnata va annullata e gli atti rinviati all'autorità di vigilanza perché faccia eseguire la perizia. Non spetta a questa Camera farsi carico di tale incombenza e giudicare come se fosse un'autorità di primo grado, togliendo all'interessata ogni possibilità di ricorso sul piano cantonale. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La Commissione regionale tutoria non può tuttavia essere considerata soccombente, avendo rinunciato a postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In linea di principio non può nemmeno essere tenuta, quindi, al pagamento di spese o alla corresponsione di ripetibili. Ciò si giustifica a maggior ragione nel caso specifico, ove con il suo comportamento l'interessata medesima ha indotto l'autorità di vigilanza a rinunciare alla perizia, salvo poi dolersi in questa sede che non sono stati compiuti necessari accertamenti sul suo stato di salute. Condannare la Delegazione tutoria regionale, in simili circostanze, a versare ripetibili non sarebbe né giusto né equo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– __________, __________, __________.
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione a:
– Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– avv. __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il segretario