Incarto n. 11.2001.00094
Lugano 7 settembre 2001/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.____.______ (rinuncia alla successione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 22 giugno 2001 da
__________ e __________ __________, __________ __________ __________ (entrambi rappresentati dall'avv. dott. __________ __________, __________)
premesso che con decisione del 25 luglio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato la propria incompetenza a statuire sulla rinuncia di __________ e __________ __________ alla successione del figlio __________ __________ (____________________1966 – __________ __________ 2001), cittadino italiano deceduto a __________, suo ultimo domicilio;
accertato che contro tale decisione gli istanti hanno presentato appello il 6 agosto 2001;
preso atto che con lettera del 21 agosto 2001 essi dichiarano di ritirare l'appello;
ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime;
considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non vi sono controparti cui assegnare ripetibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione all'avv. dott. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario